Incarto n.
81.2012.80

DA 283/2012

Bellinzona

30 luglio 2013

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

 

sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare

 

 

  IM 1          

 

 

visto                                  il decreto d’accusa n. 283/2012 del 23 gennaio 2012;

 

preso atto                          che il   AINQ 1  ritiene l’imputato autore colpevole di

                                        ingiuria

                                        per avere, a __________ ed__________, nel periodo agosto-settembre 2011, facendo pervenire a __________ scritti e cartoline del seguente tenore:

                                        “sei talmente codardo che non parli nemmeno a quattrocchi”, “la figura che poi hai fatto davanti alla ditta __________ è stata poi la tua fretta di essere pagato per poi stuccare soldi a chi lavorava x te attaccandoti a futili motivi”, “comunque io mi assento ancora xe vacanze (visto che ho lavorato) x gente che paga non barboni e vigliacche come te”, “sappi che visto la tua vigliaccheria nel affrontare le cose di fatto (lo sapevo) hai necessità per gasarti di un paio di birre esiste anche la possibilità di scrivere poiché presumo che il computer da 1200.- fr. non lo sai usare ancora: tipica spesa da buffoni quello che sei”, “smettila di parlare alle spalle a me dicono tutto pistola e io sai non denuncio come pretendi di fare tu cagone”, “mi firmo ovviamente io le cose te le dico in faccia ometto da schiaffi”, “hai qualche cosa di mio pezzente”, “paga il mio barbone”

                                        offeso con scritti l’onore di una persona;

 

                                        e propone la condanna a

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 400.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

                                 3.     Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le sue eventuali ulteriori pretese di natura civile.

                                 4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                 5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

 

richiamati                          gli art. 177, 42 cpv. 1, 42 cpv. 4 CP; art. 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg., art. 425 CPP; 22 LTG;

 

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

 

pronuncia                 1. IM 1 è autore colpevole di ingiuria per avere, a __________ ed __________, nel periodo agosto-settembre 2011, facendo pervenire a __________ scritti e cartoline del seguente tenore:

                                        “sei talmente codardo che non parli nemmeno a quattrocchi”, “la figura che poi hai fatto davanti alla ditta __________ è stata poi la tua fretta di essere pagato per poi stuccare soldi a chi lavorava x te attaccandoti a futili motivi”, “comunque io mi assento ancora xe vacanze (visto che ho lavorato) x gente che paga non barboni e vigliacche come te”, “sappi che visto la tua vigliaccheria nel affrontare le cose di fatto (lo sapevo) hai necessità per gasarti di un paio di birre esiste anche la possibilità di scrivere poiché presumo che il computer da 1200.- fr. non lo sai usare ancora: tipica spesa da buffoni quello che sei”, “smettila di parlare alle spalle a me dicono tutto pistola e io sai non denuncio come pretendi di fare tu cagone”, “mi firmo ovviamente io le cose te le dico in faccia ometto da schiaffi”, “hai qualche cosa di mio pezzente”, “paga il mio barbone”

                                        offeso con scritti l’onore di una persona.

 

                                 2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

 

                                         2.1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 150.- (centocinquanta).

                                               2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                        2.2.  Non si prelevano né tasse né spese (art. 425 CPP).

 

                                               Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

 

 

 

                                3.    L’accusatore privato è rinviato al competente foro civile per le sue eventuali pretese.

 

                                 4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

 

                                 5.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

 

   

 , ,

                                        -    per raccomandata

 

    

   

 

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

                                             Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

                                             Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                             Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

 

 

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La cancelliera: