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Incarto
n. DA 1086/2013 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Anna Röthlisberger in qualità di segretaria per giudicare
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IM 1 difesa da: DI 1
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visto il decreto d’accusa n. 1086/2013 del 20 marzo 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole di
infrazione grave alle norme della circolazione
per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato, sull’autostrada A2 a __________ il 25 novembre 2012, con la vettura Audi targata __________ alla velocità di 158 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 Km/h
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
rilevato che il difensore chiede una riduzione della pena in considerazione delle condizioni economiche dell’imputata;
richiamati gli art. 90 cifra 2 vLCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 vLCStr, art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato, sull’autostrada A2 a __________ il 25 novembre 2012, con la vettura Audi targata __________ alla velocità di 158 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 Km/h.
2. Di conseguenza IM 1 è condannata:
2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta), per un totale di fr. 1'050.- (millecinquanta).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2. alla multa di fr. 400.- (quattrocento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.- (seicentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 400.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 650.- totale