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Incarto
n. DA 5619/2012 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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La Giudice della Pretura penale |
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Patrizia Gianelli |
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sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
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IM 1 , __________
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visto il decreto d’accusa n. 5619/2012 del 10 dicembre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida
per essersi intenzionalmente opposto all’analisi dell’alito, alla prova del sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 100.00 cadauna, (art. 34 e seg.
CPS) corrispondenti a complessivi CHF 4'500.00;
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di CHF 1'500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.00 e delle spese giudiziarie di CHF 300.00.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento, rinunciando a postulare indennità;
richiamati gli art. 37, 42, 47, 106 CP; 91a cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto; fatti avvenuti a __________ il __________.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr. 2’200.- (duemiladuencento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'150.- (millecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 750.- (settecentocinquanta) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
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IM 1
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 350.- spese giudiziarie
fr. 750.- totale