Incarto n.
81.2013.15-355

DA 4928/2012

DA 3110/2013

Bellinzona

4 marzo 2014

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

 

sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare

 

 

IM 1IM 1         

 

difesa da: DI 1

 

visti                                   i decreti d’accusa n. 4928/2012 del 12 novembre 2012 e n. 3113/2013 del 30 luglio 2013;

 

preso atto                          che il   ritiene l’imputata autrice colpevole di

                                        impiego di stranieri sprovvisti di permesso

                                         per avere, nel periodo dal __________ al __________, a __________, presso l’EP __________, in qualità di gerente e datrice di lavoro, intenzionalmente impiegato __________, per sei giorni lavorativi, e __________, per mezza giornata lavorativa, come ausiliarie di pulizia, entrambe cittadine bosniache sprovviste dei necessari permessi per poter svolgere un’attività lucrativa in Svizzera;

 

                                        e propone la condanna a

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 190.- (centonovanta) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi                            fr. 3'800.- (tremilaottocento);
     L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;

 

                                        e

 

preso atto                          che il AINQ 2, __________, ritiene l’imputata autrice colpevole di

                                        impiego di stranieri sprovvisti di permesso

                                        per avere, a __________, in via __________, dal __________ al __________, quale datrice di lavoro, intenzionalmente impiegato, presso l’esercizio pubblico SNACK BAR __________, in qualità di donna delle pulizie,  – seppure a titolo gratuito – (art. 11 cpv. 2 Lstr) la cittadina bosniaca __________, benché sprovvista del relativo permesso ad esercitare un’attività lavorativa in Svizzera;

 

                                        e propone la condanna a

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 190.- (centonovanta) cadauna, (art. 34 e seg. CP) corrispondenti a complessivi fr.                        5'700.- (cinquemilasettecento).
     L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2.  Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di                giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

 

 

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento della sua assistita; per quanto riguarda i fatti del __________ sostiene che __________ e __________ non sono mai state né impiegate né assunte dall'imputata, i piccoli lavoretti che facevano rappresentavano un obbligo morale, un ringraziamento per la possibilità concessa loro di poter soggiornare presso di lei durante un breve periodo estivo; riguardo ai fatti del __________ non c'è mai stato un accordo secondo il quale __________ lavorava per l'imputata, quest'ultima avendole espressamente vietato di fare qualsiasi lavoro, trattandosi al contrario di lavori effettuati su propria iniziativa e sporadicamente, con l'intenzione di ricambiare il favore concessole di poter beneficiare di vitto ed alloggio, per un breve periodo;

 

richiamati                          gli art. 117 cpv. 1 e 2 LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

 

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

 

 

pronuncia                 1.    IM 1 è prosciolta dalle imputazioni di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti descritti nei decreti d'accusa n. 4928/2012 del 12 novembre 2012 e n. 3110/2013 del 30 luglio 2013.

 

                                 2.     Tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500 (cinquecento) sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

 

                                 4.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

 

IM 1  

 

                                        -    per raccomandata

 

 

AINQ 2, __________,

 

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

                                             Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

 

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice:                                                                               La segretaria:

 

 

 

 

Distinta spese               a carico IM 1

 

                                    fr.                           250.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            250.-          spese giudiziarie

                                    fr.                            500.-          totale