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Incarto
n. DA 1704/2013 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Paolo D’Alessandro in qualità di segretario per giudicare
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IM 1 difeso da: DI 1
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visto il decreto d’accusa n. 1704/2013 del 29 aprile 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione grave alle norme della circolazione
per avere violato gravemente, il 24 novembre 2009 a __________, autostrada A2, le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura targata (I) __________ alla velocità di 144 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 230.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'450.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 700.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
rilevato che il difensore chiede la riduzione della pena in considerazione dell’attuale situazione economica e la riduzione a due anni del periodo di prova;
richiamati gli art. 90 cifra 2 vLCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 vLCStr., art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per avere violato gravemente, il 24 novembre 2009 a __________, autostrada A2, le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura targata (I) __________ alla velocità di 144 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato, a valere come pena totalmente aggiuntiva a quella emessa il 23 maggio 2011 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino:
2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 160.- (centosessanta), per un totale di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 600.- (seicento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 600.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 800.- totale