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Incarto
n. DA 5730/2012 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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La Giudice della Pretura penale |
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Sonia Giamboni Tommasini |
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sedente con Anna Giamboni in qualità di Segretaria per giudicare
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IM 1IM 1
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visto il decreto d’accusa n. 5730/2012 del 10 dicembre 2012;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, a __________, __________ ed altre imprecisate località del Cantone Ticino, nel periodo compreso tra il __________ ed il __________, senza essere autorizzato, consumato almeno 50,4 grammi lordi di cocaina, sostanza previamente acquistata da terzi rimasti di ignote generalità al costo di fr. 140.- al grammo, inoltre
per avere, a __________, presso il valico doganale, senza essere autorizzato, detenuto sulla sua persona, celati all’interno di una tracolla, 2,3 grammi lordi di cocaina, sostanza stupefacente destinata al suo consumo personale e sequestrata dalla Polizia cantonale a seguito di un controllo;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 19a LStup;
e propone la condanna a
1. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
3. Conferma il sequestro di 2,3 grammi lordi di cocaina operato dalla Polizia il 24 novembre 2012 (rep. SAD. nr. 5239) - (art. 263 cpv. 2 CPP) e ne ordina la confisca e la distruzione (art. 69 cpv. 2 CPS).
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che l’imputato il quale contesta il quantitativo di droga indicato nel decreto d’accusa, per quanto riguarda il consumo personale; chiede pertanto una riduzione della multa;
richiamati gli art. 19a LStup; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, a __________, __________ ed altre imprecisate località del Cantone Ticino, nel periodo compreso tra il __________ ed il __________, senza essere autorizzato, consumato almeno 10 grammi lordi di cocaina, sostanza previamente acquistata da terzi rimasti di ignote generalità al costo di fr. 140.- al grammo, inoltre
per avere, a __________ il __________, presso il valico doganale, senza essere autorizzato, detenuto sulla sua persona, celati all’interno di una tracolla, 2,3 grammi lordi di cocaina, sostanza stupefacente destinata al suo consumo personale e sequestrata dalla Polizia cantonale a seguito di un controllo.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 150.- (centocinquanta);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.- (seicentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione scritta.
3. Ordina la confisca e la
distruzione di 2,3 grammi lordi di cocaina sequestrati dalla Polizia il 24
novembre 2012 (rep. SAD. nr. 5239).
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
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IM 1
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Bellinzona;
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino;
Polizia scientifica, Bellinzona.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 150.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale