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Incarto
n. DA 1438/2013 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Ada Franciolli in qualità di segretaria per giudicare
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IM 1 (difensore: DI 1, __________)
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visto il decreto d’accusa n. 1438/2013 dell’8 aprile 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole di
incendio colposo,
per avere, il __________, a __________, cagionato per imprevidenza colpevole un incendio, e meglio, allontanandosi dalla sua abitazione, nella quale rimanevano incustoditi i figli minorenni __________ (__________), __________ (__________) e __________ (__________), omettendo di spegnere la piastra in vetro ceramica sulla quale aveva posto una pentola contenente una miscela di acqua e zucchero, causando un principio di incendio le cui fiamme provoca[va]no un intenso fumo all’interno dell’ente locato e conseguente pericolo per l’incolumità dei figli minorenni __________ (__________), __________ (__________) e __________ (__________) che, impossibilitati ad uscire dall’appartamento poiché sprovvisti di chiavi,venivano liberati grazie al pronto intervento della Polizia;
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 222 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta dall’imputazione di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1438/2013 dell’8 aprile 2013.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- sono a carico dello Stato.
3. La richiesta di riparazione del torto morale è respinta.
4. Lo Stato verserà a IM 1 la somma di fr. 1500.- come indennità ex. art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
6. Intimazione a:
- seduta stante
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IM 1
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 50.- teste
fr. 500.- totale