Incarto n.
81.2013.34

DA 5947/2012

Bellinzona

1 aprile 2014

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

 

 

IM 1         

(difensore: DI 1, __________)

 

 

visto                                  il decreto d’accusa n. 5947/2012 del 14 dicembre 2012;

 

preso atto                          che il AINQ 1  ritiene l’imputato autore colpevole di

                                 1.     falsità in documenti

                                        per avere, a __________, il __________, nell’intento di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, in qualità di amministratore unico di __________ SA, __________, attestato, contrariamente al vero, il mantenimento in essere del rapporto lavorativo con il gerente __________ (contro il quale si procede separatamente), facendo sottoscrivere a quest’ultimo la comunicazione di __________ SA, __________, destinata all’Ufficio __________, pure da lui sottoscritta, onde evitare l’estinzione dell’autorizzazione per la conduzione dell’esercizio pubblico Ristorante __________, __________, ed il conseguente obbligo di cessazione dell’attività;

 

                                 2.     conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

                                        per avere, a __________ e __________, il __________ e il __________, usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare in documenti pubblici,

                                        contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, e meglio per avere, in qualità di amministratore unico di __________ SA, __________,       indotto i funzionari dell’Ufficio __________, __________, a mantenere in essere l’autorizzazione previamente validamente rilasciata per la conduzione di un esercizio pubblico, la quale, alla luce degli art. 10 e 21 Lear nonché 75 RLear, senza il medesimo gerente impiegato al 100% alle dipendenze della società gestrice si sarebbe estinta e, in assenza di nuova autorizzazione, sarebbe stata revocata, con conseguente obbligo di cessazione di attività (art. 55 RLear);

 

                                        e propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 320.- (trecentoventi) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 9’600.- (novemilaseicento).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 250.- (duecentocinquanta), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

 

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento;

 

richiamati                          gli art. 251 cifra 1, 253 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

 

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

 

 

pronuncia                 1.     IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 5947/2012 del 14 dicembre 2012.

 

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) sono a carico dello Stato.

 

                                 3.     Lo Stato rifonderà a IM 1, e meglio al suo difensore DI 1, l’importo di fr. 2'000.- (duemila) a titolo di indennità.

 

                                 4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

 

                                 5.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

 

IM 1 

 

 

 

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

                                             Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

                                             Divisione della giustizia, Bellinzona,

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese               a carico dello Stato,

 

                                    fr.                           300.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            200.-          spese giudiziarie

                                    fr.                            500.-          totale