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Incarto
n. DA 179/2013 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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La Giudice della Pretura penale |
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Sonia Giamboni Tommasini |
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sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
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IM 1IM 1 difeso da: DI 1 __________
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visto il decreto d’accusa n. 179/2013 del 21 gennaio 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione grave alle norme della circolazione
per aver circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di oltre 90 Km/h. malgrado il vigente limite di 50 Km/h., così come accertata sulla base del tachimetro della vettura di polizia che l’ha seguito per un tratto lineare di almeno 300 m a velocità costante;
fatti avvenuti ad __________ e __________ il __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 v.LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
e propone la condanna a
1.
Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 510.00
cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 7'650.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di CHF 1'000.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 100.00.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del proprio assistito;
richiamati gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 v.LCstr; 4a cpv. 1 lett. a v.ONC; 106 CPS; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall'imputazione di infrazione grave alle norme della circolazione stradale per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 179/2013 del 21 gennaio 2013;
2. IM 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della
circolazione stradale per aver circolato con la vettura __________ targata TI
__________ alla velocità di almeno 60-65 Km/h. malgrado il vigente limite di 50
Km/h.;
3. Di conseguenza IM 1 è condannato:
3.1. alla multa di fr. 250.- (duecentocinquanta);
3.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.2 al pagamento delle tasse e spese giudiziari di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione scritta.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
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IM 1
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 250.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 700.00 totale