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Incarto
n. DA 434/2013 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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La Giudice della Pretura penale |
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Sonia Giamboni Tommasini |
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sedente con Anna Giamboni in qualità di Segretaria per giudicare
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IM 1IM 1 __________, difesa da: DI 1, __________
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visto il decreto d’accusa n. 434/2013 del 4 febbraio 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole di
conseguimento fraudolento di una prestazione (di poca entità)
per avere, in data __________, dalle ore 16:00 fino alle ore 17:00, in correità con __________, ottenuto fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è stata data soltanto a pagamento, e meglio per avere viaggiato a bordo del taxi condotto da ACPR 1, lungo la tratta stradale __________, senza pagare la relativa prestazione corrispondente in fr. 220.-;
e propone la condanna a
1. Alla multa di fr. 300.-
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2
CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.-.
3. Si rinvia l'accusatrice privata ACPR 1 al competente foro per le pretese
di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
che l’accusatrice privata postula la conferma del decreto d’accusa;
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento con formula piena della sua assistita, non avendo commesso il fatto imputatole; chiede altresì in applicazione dell’art. 429 CPP la rifusione della sua nota professionale, di fr. 4'084.55;
richiamati gli art. 150, 172ter CP; 10, 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta dall’imputazione di conseguimento fraudolento di una prestazione per quanto descritto nel decreto d’accusa n. 434/2013 del 4 febbraio 2013.
2. La tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- sono a carico dello Stato.
Qualora l’accusatrice privata dovesse chiedere la motivazione scritta la
relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3. La decisione sull’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP verrà presa in separata sede.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- per raccomandata
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DI 1, __________ IM 1, __________, ACPR 1, __________,
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello StatoIM 1
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 450.- totale