Incarto n.
81.2013.89

DA 603/2013

Bellinzona

1 aprile 2014

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

 

sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare

 

 

IM 1IM 1        

difesore: DI 1  

 

 

visto                                  il decreto d’accusa n. DA 603/2013 del 18 febbraio 2013;

 

preso atto                          che il AINQ 1  ritiene l’imputato autore colpevole di:

 

                                        infrazione alle norme della circolazione

                                         per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra, cozzando conseguentemente contro un cancello ed una recinzione metallica ivi esistenti;

 

                                        elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida

                                         per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell’incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;

                                   

                                        inosservanza dei doveri in caso d'incidente

                                         per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

 

                                        e propone la condanna a:

1.       Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 90.- (novanta) ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 4'050.- (quattromilacinquanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2.       Alla multa di CHF 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- e delle spese giudiziarie di CHF 200.-

4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato                              che il difensore chiede in via principale il proscioglimento del suo assistito per i capi di imputazione n. 2 e 3 e in via subordinata il proscioglimento del suo assistito per lo meno dal reato di elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida;

 

richiamati                          gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cpv. 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr;  3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

 

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

 

 

pronuncia                 1.     IM 1 è autore colpevole di:

 

                                         1.1 infrazione alle norme della circolazione

                                               per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra, cozzando conseguentemente contro un cancello ed una recinzione metallica ivi esistenti;

                                        

1.2     elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida  

       per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un

esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell’incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;

 

 

 

 

1.3     inosservanza dei doveri in caso d'incidente

per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

 

                                 2.    Di conseguenza IM 1 è condannato:

 

                                        2.1.  alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento).

                                               2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (anni) anni.

 

                                         2.2. alla multa di fr. 1'000.- (mille);

                                               2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                        2.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione scritta e di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta.

 

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

 

                                 4.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

 

IM 1 

 

 

                                        -    per raccomandata

 

 

 

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

                                             Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

                                             Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                             Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

                                             Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice:                                                                               La segretaria:

 

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

 

                                    fr.                         1'000.00       multa

                                    fr.                           200.00       tassa di giustizia

                                    fr.                            300.00       spese giudiziarie           

                                    fr.                         1'500.00       totale