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Incarto
n. 45/805 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
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difeso da: DI 1
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visto il decreto d’accusa n. 45/805 del 27 maggio 2011;
preso atto che la AINQ 1, ritiene l’imputato autore colpevole di
contravvenzione alla Legge cantonale sulla pesca
per avere in data 12 aprile 2011 nelle acque del lago __________, in territorio del Comune di __________, esercitato la pesca dalla barca, TI __________, ancorando tre reti da posta congiunte (tesa), maglia 35, nel periodo del divieto del luccio, su un fondale con profondità inferiore a 20 metri (12 metri), catturando 1 trota lacustre (50 cm) e 30 gardon;
e propone la condanna alla
multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di
fr. 20.- e al risarcimento di fr. 30.-;
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 32 LCP in relazione con gli art. 35 LCP, 6 cpv. 1 RALCP, Allegato 1: art. 1 cpv. 1, art. 3 cpv. 1 Tabella 1 punto 2.4; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla Legge cantonale sulla pesca per avere in data 12 aprile 2011 nelle acque del lago __________, in territorio del Comune di __________, esercitato la pesca dalla barca, TI 11988, ancorando tre reti da posta congiunte (tesa), maglia 35, nel periodo del divieto del luccio, su un fondale con profondità inferiore a 20 metri (12 metri), catturando 1 trota lacustre (50 cm) e 30 gardon.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 150.- (centocinquanta);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 620.- (seicentoventi) con motivazione scritta e di fr. 220.- (duecentoventi) senza motivazione scritta.
2.3. al pagamento di fr. 30.- (trenta) come risarcimento del danno.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 150.- multa
fr. 170.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 30.- risarcimento
fr. 400.- totale