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Incarto
n. 6816/203 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Giovanna Chiesi in qualità di segretaria per giudicare
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IM 1
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visto il decreto d’accusa n. 6816/203 del 18 febbraio 2011;
preso atto che AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione alle norme della circolazione
per avere posteggiato il 15 ottobre 2010 a __________ il veicolo GR__________ fuori dai posti delimitati;
e propone la condanna alla multa di fr. 40.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-;
rilevato che imputato sostiene che la procedura è viziata;
richiamati gli art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 3, 27 LCstr; 79 cpv. 1 ,1bis, 1ter OSStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere posteggiato il 15 ottobre 2010 a __________ il veicolo GR __________ fuori dai posti delimitati.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 40.- (quaranta), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 1 (uno).
3. Non si prelevano né tasse né spese.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
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- per raccomandata
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 40.- multa
fr. 40.- totale