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Incarto
n. 4569/890 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
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IM 1
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visto il decreto d’accusa n. 4569/890 del 17 febbraio 2012;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione alle norme della circolazione
per aver circolato, il 5 ottobre 2011 in territorio di __________, con il veicolo TI __________ impiegando durante la guida un telefono senza dispositivo “mani libere”;
e propone la condanna alla
multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di
fr. 30.- e alle spese di fr. 10.-;
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 31 cpv. 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 4569/890 del 17 febbraio 2012.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 240.- (duecentoquaranta) sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
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- per raccomandata
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
IM 1
fr. 180.- tassa di giustizia
fr. 60.- spese giudiziarie
fr. 240.- totale