Incarto n.
91.2012.49

6919/806

Bellinzona

4 ottobre 2012

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

 

 

 IM 1   

difeso da:   DI 1

 

 

visto                                  il decreto d’accusa n. 6919/806 del 9 marzo 2012;

 

preso atto                          che la AINQ 1  ritiene l’imputato autore colpevole di

                                        infrazione alle norme della circolazione

                                        per avere, il 19 dicembre 2011 in territorio di __________, alla guida del motoveicolo TI __________ circolato a velocità eccessiva (dichiarata di circa 70 - 75 Km/h nonostante il vigente limite a 50 Km/h), per cui dopo aver oltrepassato un dosso perdeva la padronanza di guida spostandosi a destra e collidendo con il cordolo del marciapiedi, un muro e rispettiva ringhiera ivi presenti. Inoltre non indossava in modo corretto il casco di protezione;

 

                                        e propone la condanna alla multa di fr. 500.- oltre alla tassa di giustizia di
fr. 120.- e alle spese di fr. 80.-.

 

rilevato                              che il difensore chiede in via principale il proscioglimento da tutti i capi di imputazione e in via subordinata limitatamente alle imputazioni di velocità eccessiva e di perdita di padronanza;

 

richiamati                          gli art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32, 57 cpv. 5 lett. b, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1, 3b cpv. 1, 4 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 96 ONC, 22 cpv. 1 OSStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

 

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia                 1.     IM 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere circolato il 19 dicembre 2011 in territorio di Agno alla guida del motoveicolo TI 53172 senza indossare in modo corretto il casco di protezione.

 

                                 2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

 

                                         2.1. alla multa di fr. 60.- (sessanta);

                                               2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                        2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.- (quattrocento) con motivazione scritta e senza né tasse né spese senza motivazione scritta.

 

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

 

                                 4.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

 

   

    

 

                                        -    per raccomandata

 

  

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese               a carico di  IM 1

 

                                    fr.                             60.-          multa

                                    fr.                             60.-          totale