Incarto n.
91.2013.199

91.2013.200

196/706

198/707

Bellinzona

17 dicembre 2013

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

 

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

 

 

 

 IM 2  

 IM 2   

difesi da:

. DI 1, ,

  

  

  ,

. , ,

 

 

visti                                   i decreti d’accusa n. 196/706 e 198/707 del 14 dicembre 2012;

 

preso atto                          che la AINQ 1  ritiene

 

 

IM 1,

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla LF su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici,

                                        per avere, in data 21 ottobre 2012 in località __________ in territorio del Comune di __________, abbattuto un esemplare di lepre comune omettendo d’iscriverlo sul foglio di controllo. Il selvatico è poi stato consegnato al compagno di caccia, sig. __________ di __________, senza allegare l’autorizzazione annuale e il relativo foglio di controllo, allo scopo di occultare e trafugare la lepre;

 

                                        e propone la condanna alla multa di fr. 600.- oltre al risarcimento di fr. 100.- e alla tassa di giustizia di fr. 20.-, nonché alla privazione del diritto di caccia per 3 anni da espiare (fino al 21 ottobre 2015 compreso) e alla confisca della lepre comune;

IM 2,

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla LF su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici,

                                        per avere, in data 21 ottobre 2012 in località __________ in territorio del Comune di __________, abbattuto un esemplare di lepre comune omettendo d’iscriverlo sul foglio di controllo, mettendo successivamente il selvatico in un sacco dei rifiuti e occultando il tutto sotto la neve. In seguito ha intenzionalmente sparato ad un altro capo di lepre comune pur non avendone più il diritto in quanto in precedenza aveva già ucciso una lepre. Inoltre, ha pure esercitato la caccia (colpo in canna) senza portare con sé la patente e il relativo foglio di controllo (documenti lasciati nel sacco di montagna in consegna al compagno di caccia sig. IM 2 di __________);

 

                                        e propone la condanna alla multa di fr. 800.- oltre al risarcimento di fr. 100.- e alla tassa di giustizia di fr. 20.-, nonché alla privazione del diritto di caccia per 3 anni da espiare (fino al 21 ottobre 2015 compreso) e alla confisca della lepre comune;

 

rilevato                              che il difensore chiede l’abbandono, per quanto riguarda IM 2, delle imputazioni di aver esercitato la caccia senza i documenti venatori e tentato di abbattere una seconda lepre; chiede per entrambi gli imputati una riduzione della multa, come pure della durata della privazione del diritto di cacciare, da fissare in un anno sospeso per IM 2 e un anno da espiare per IM 1; contesta infine il risarcimento dei capi abbattuti;

 

richiamati                          gli art. 18 LCP; 11, 16 cpv. 2, 41, 43, 45 LCC; 17, 29 lett. a) e lett. c), 42 cpv. 1 lett. b cifra 1, 43 lett. b e 67 RALCC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

 

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

 

 

pronuncia                 1.    IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LC sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, per avere, in data 21 ottobre 2012 in località __________ in territorio del Comune di __________, abbattuto un esemplare di lepre comune omettendo d’iscriverlo sul foglio di controllo. Il selvatico è poi stato consegnato al compagno di caccia, sig. __________ di __________, senza allegare l’autorizzazione annuale e il relativo foglio di controllo, allo scopo di occultare e trafugare la lepre.

 

                                 2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

 

                                         2.1. alla multa di fr. 600.- (seicento);

                                               2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                         2.2. alla privazione del diritto di caccia effettivo per 2 (due) anni.

 

                                        2.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. fr. 620.- (seicentoventi) con motivazione scritta e di fr. 220.- (duecentoventi) senza motivazione scritta.

 

                                 3.     È confermata la confisca della lepre comune abbattuta da IM 1.

 

                                 4.     IM 2 è autore colpevole di contravvenzione alla LC sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, per avere, in data 21 ottobre 2012 in località __________ in territorio del Comune di __________, abbattuto un esemplare di lepre comune omettendo d’iscriverlo sul foglio di controllo, mettendo successivamente il selvatico in un sacco dei rifiuti e occultando il tutto sotto la neve. In seguito ha intenzionalmente sparato ad un altro capo di lepre comune pur non avendone più il diritto in quanto in precedenza aveva già ucciso una lepre. Inoltre, ha pure esercitato la caccia (colpo in canna) senza portare con sé la patente e il relativo foglio di controllo (documenti lasciati nel sacco di montagna in consegna al compagno di caccia sig. IM 2 di __________).

 

                                 5.     Di conseguenza IM 2 è condannato:

 

                                         5.1. alla multa di fr. 800.- (ottocento);

                                               5.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                         5.2. alla privazione del diritto di caccia effettivo per 2 (due) anni.

 

                                        5.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. fr. 620.- (seicentoventi) con motivazione scritta e di fr. 220.- (duecentoventi) senza motivazione scritta.

 

                                 6.    È confermata la confisca della lepre comune abbattuta da IM 2

 

                                 7.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.


                                 8.     Intimazione a:

 

  

  

   

  

 

 

 

La giudice:                                                                               La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese               a carico di  IM 1,

 

                                    fr.                            600.-          multa

                                    fr.                           170.-          tassa di giustizia

                                    fr.                             50.-          spese giudiziarie

                                    fr.                            820.-          totale

 

 

 

Distinta spese               a carico di  IM 2

 

                                    fr.                            800.-          multa

                                    fr.                           170.-          tassa di giustizia

                                    fr.                             50.-          spese giudiziarie

                                    fr.                         1'020.-          totale