Incarto n.
91.2013.279, 91.2013.280

35684/306

35701/301

Bellinzona

25 febbraio 2014

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

 

 

IM 1IM 1   

IM 2IM 2   

entrambi difesi da: DI 1  

 

 

visti                                   i decreti d’accusa n. 35684/306 e n. 35701/301 del 15 novembre 2013;

 

preso atto                          che la AINQ 1  ritiene:

 

IM 1

autore colpevole di              uso illecito di un fondo a scopo di posteggio

                                        per avere, il __________ a __________, fatto illecitamente uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace;

 

                                        e propone la condanna alla multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr. 10.-;

 

IM 2

autore colpevole di              uso illecito di un fondo a scopo di posteggio

                                        per avere, il __________ a __________, fatto illecitamente uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace;

 

                                        e propone la condanna alla multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr. 10.-;

 

 

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento e il versamento di un’indennità;

 

richiamati                          gli art. 375bis CPC-TI; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

 

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

 

 

pronuncia                 1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 35684/306 del 15 novembre 2013.

 

                                 2.     IM 2 è prosciolto dall’imputazione di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 35701/301 del 15 novembre 2013.

 

                                 3.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 240.- sono a carico dello Stato.

 

                                 4.     Lo Stato rifonderà a IM 1 e IM 2 un’indennità di fr. 500.- (cinquecento) ciascuno in applicazione dell’art. 429 CPP.

 

                                 5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

 

                                 6.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

 

IM 1 __________ __________,

IM 2  

  

 

                                        -    per raccomandata

 

  

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

Distinta spese               a carico dello Stato,

 

                                    fr.                           180.-          tassa di giustizia

                                    fr.                             60.-          spese giudiziarie

                                    fr.                            240.-          totale