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Incarto
n. 91.2013.282 DAI 2013/260-15112013 DAI 2013/259-15112013 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
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IM 1 IM 2
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visti i decreti d’accusa n. DAI 2013/260-15112013 e DAI 2013/259-15112013 del 15 novembre 2013;
preso atto che AINQ 1 ritiene
IM 1
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera
per avere, il 1° agosto 2013 in via __________ a __________, esercitato un’attività lucrativa senza avere notificato la presenza sul territorio svizzero;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 12 LDist;
perseguito con decreto d’accusa del 15 novembre 2013 n. DAI 2013/260-15112013 dell’AINQ 1 che propone la condanna alla multa di fr. 2'500.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-;
IM 1
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera
per avere, il 1° agosto 2013 in __________ a __________, esercitato un’attività lucrativa senza avere notificato la presenza sul territorio svizzero;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 12 LDist;
perseguito con decreto d’accusa del 15 novembre 2013 n. DAI 2013/259-15112013 dell’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, Bellinzona, che propone la condanna alla multa di fr. 2'500.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-;
rilevato che gli imputati chiedono la riduzione delle multe;
richiamati gli art. 12 LDist; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera per avere, il 1° agosto 2013 in via __________ a __________, esercitato un’attività lucrativa senza avere notificato la presenza sul territorio svizzero.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 700.- (settecento);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.
3. IM 2 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera per avere, il 1° agosto 2013 in via __________ a __________, esercitato un’attività lucrativa senza avere notificato la presenza sul territorio svizzero.
4. Di conseguenza IM 2 è condannato:
4.1. alla multa di fr. 700.- (settecento);
4.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
4.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
6. Intimazione a:
- seduta stante
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/I,
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- per raccomandata
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 700.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 850.- totale
Distinta spese a carico di IM 2,
fr. 700.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 850.- totale