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Incarto
n. 83/301 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
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IM 1
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visto il decreto d’accusa n. 182/302 del 16 novembre 2012;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
contravvenzione alla Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni
per avere, il 15 giugno 2013 nelle acque del __________, presso la Foce del __________, nel Comune di __________, esercitato la pesca, senza essere in possesso dell’obbligatoria patente, all’interno della zona di divieto presso la foce del fiume __________;
e propone la condanna alla multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.-;
che l’autorità inquirente postula la conferma del decreto d'accusa;
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 13, 16, 21 lett. c LCP; 19 RLCP; 1 lett. b cifra 2 lett. A del Decreto esecutivo concernente le zone di protezione pesca 2007-2012, concernenti le zone di protezione nei laghi Verbano e Ceresio; 3 e 6 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per la pesca nelle acque Italo-Svizzere del 19 marzo 1986 riguardante la licenza di pesca e le zone di protezione; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni per avere, il 15 giugno 2013 nelle acque del __________, presso la Foce del __________, nel Comune di __________, esercitato la pesca, senza essere in possesso dell’obbligatoria patente, all’interno della zona di divieto presso la foce del fiume __________.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 520.- (cinquecentoventi) con motivazione scritta e di fr. 220.- (duecentoventi) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 200.- multa
fr. 170.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 420.- totale