Incarto n.
91.2014.178, 91.2014.179

91.2014.190

26154/990

27478/910

30176/990

Bellinzona

14 ottobre 2014

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

 

 

IM 1   

 

 

visti                                   i decreti d’accusa n. 26154/990 del 18 luglio 2014, n. 27478/910 del 25 luglio 2014 e n. 30176/990del 22 agosto 2014;

 

preso atto                          che la AINQ 1  ritiene l’imputata colpevole di

                                        ripetuta infrazione alle norme della circolazione, per i seguenti fatti:

-per avere, il 10 marzo 2014 a __________, posteggiato il veicolo TI __________ su una linea vietante la fermata;

-per avere, il 17 marzo 2014 a __________, posteggiato il veicolo TI __________ omettendo di porre il tagliando dietro il parabrezza in modo ben visibile;

-per avere, il 29 aprile 2014 a __________, alla guida del veicolo TI __________ circolato su una corsia riservata ai bus;

 

                                        e propone la condanna alle multe di fr. 120.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 50.- e alle spese di fr. 20.-; fr. 40.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr. 10.- e fr. 60.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr. 10.-;

 

rilevato                              che l’amministratore unico dell’imputata chiede il proscioglimento;

 

richiamati                          gli art. 90 cpv. 1 LCStr in relazione con gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 34 cpv. 1, 48 cpv. 7, 74 cpv. 4, 79 cpv. 6 OSStr; 6 LMD; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

 

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

 

pronuncia                 1.     IM 1, in qualità di detentrice dei veicoli targati TI __________, TI__________ e TI __________, è riconosciuta colpevole di ripetuta infrazione alle norme della circolazione per i seguenti motivi:

 

1.1. il 10 marzo 2014 a __________ il veicolo TI __________ è stato posteggiato su una linea vietante la fermata;

 

1.2. il 17 marzo 2014 a __________ il veicolo TI __________ è stato posteggiato omettendo di porre il tagliando dietro il parabrezza in modo ben visibile;

 

1.3. il 29 aprile 2014 a __________ il veicolo TI __________ è stato condotto su una corsia riservata ai bus.

 

                                 2.     Di conseguenza IM 1 è condannata:

 

                                         2.1. alla multa di fr. 220.- (duecentoventi);

 

                                        2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 710.- (settecentodieci) con motivazione scritta e di fr. 410.- (quattrocentodieci) senza motivazione scritta.

 

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

 

                                 4.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

 

  

 

                                        -    per raccomandata

 

  

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

Distinta spese               a carico di IM 1

 

                                    fr.                            220.-          multa

                                    fr.                           270.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            140.-          spese giudiziarie

                                    fr.                            630.-          totale