RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
30.1999.00096-97

 

BS/sc

Lugano

22 marzo 2000

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

statuendo sui ricorsi dell'8 luglio 1999 di

 

 

__________ __________, ____________________, 

rappr. da: avv. __________ __________, ____________________, 

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del __________ emanate da

 

Cassa di comp. AVS dei __________, __________ __________ __________, 

 

in materia di contributi AVS

 

ritenuto che                    

                                     -   con due decisioni del 29 giugno 1999 la Cassa di compensazione AVS dei __________ ha fissato a __________ __________, socio gerente della __________ Sagl, i contributi paritetici dovuti dalla società nel febbraio e marzo 1999, rigettando parimenti l'opposizione ai precetti esecutivi n. __________e __________;

                                     -   contro le decisioni amministrative si è opposta __________ __________, per il tramite dell'avv. __________ __________, in quanto indirizzate non al recapito della __________ __________ Sagl;

 

                                     -   con risposte del 2 agosto 1999 la Cassa ha rilevato che, a causa dell'impossibilità di intimare i precetti al recapito della __________ Sagl, gli stessi sono stati indirizzati al domicilio privato della socia-gerente;

                                     -   con lettera 24 febbraio 2000 l'avv. __________ ha inoltrato un'istanza di assistenza giudiziaria;

 

                                     -   a seguito di una richiesta d'informazione da parte del TCA, con scritto del 18 febbraio 2000 la Cassa ha informato di esser venuta a conoscenza che la società, con effetto retroattivo al 30 novembre 1998, non è più affiliata presso di loro, per cui ha annullato i precetti esecutivi oggetto delle decisioni impugnate (doc. VI);

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.);

 

                                     -   secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da un'attività lucra­tiva dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contri­buto. Di regola, i datori di lavoro pagano i contributi alla Cassa di compensazione ogni mese, se occupano soltanto pochi lavoratori, ogni trimestre (art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS).I contributi dovuti per il periodo di pagamento sono esigi­bili dalla sua scadenza e devono essere pagati entro dieci giorni (art. 34 cpv. 4 OAVS);

 

                                     -   le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenuti o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritetici entro i termini prescritti, devono essere diffidate per iscritto dalla cassa di compensazione, impartendo loro un termine supplementare da 10 a 20 giorni (art. 37 cpv. 1 OAVS). Con l’intimazione della diffida all’assicurato è addossato una tassa da 10 a 200 franchi (art. 37 cpv. 2 OAVS). Infine i contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione (art. 15 cpv. 1 LAVS);

 

                                     -   la Cassa che avvia una procedura d'esecuzione, contro la quale la persona soggetta all'obbligo contributivo solleva opposizione, senza avere prima fissato i contributi dovuti, deve in seguito notificare una decisione formale.

                                         La decisione deve tuttavia chiaramente riferirsi all'esecuzione in atto e togliere l'opposizione, totalmente o limitatamente ad un determinato importo (DTF 109 V 46; DTF 107 III 60, RCC 1982 pag. 344; Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi, cifre 5118 - 5119, STCA 29 marzo 1994 in re Ch.T.);

 

                                     -   vista la comunicazione del 18 febbraio 2000, dal 30 novembre 1998 la __________ Sagl non è più affiliata presso la Cassa convenuta per cui gli acconti mensili di febbraio e marzo 1999 non sono dovuti;

 

                                     -   l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria deve essere respinta in quanto nella fattispecie in esame l'assistenza di un avvocato non appare necessaria (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a con riferimenti).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   I ricorsi 8 luglio 1999 sono accolti.
§ Le decisioni 29 giugno 1999 sono annullate.

                                 2.-   L'istanza 24 febbraio 2000 tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
                                       

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La Cassa di compensazione AVS dei __________ verserà alla ricorrente fr. 100.-- a titolo di ripetibili.

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti