Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2004.104

 

CR/sc

Lugano

6 giugno 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2004 di

 

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

Cassa CO 1

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   A seguito del controllo del conteggio dei salari relativo al periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2002 presso la società RI 1 di __________, la Cassa CO 1 di __________ ha effettuato delle riprese per complessivi fr. 433’582 (cfr. doc. 3a).

 

                                         Ritenendo tali retribuzioni quale provento di attività lucrativa dipendente, con decisione su tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004 indirizzata alla società RI 1, all’attenzione del signor __________, __________, __________, (responsabile della revisione dei conti per la RI 1 ed incaricato di revisionare i bilanci della società di __________, cfr. Doc. VII), la Cassa ha fissato in fr. 71'285.65 - già comprensivi degli interessi di mora - i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 dalla società RI 1 (cfr. doc. 3b).

 

                                         Il 9 febbraio 2004 la società RI 1, __________, con fax sottoscritto da __________, ha informato la Cassa del fatto che il rapporto concernente il controllo effettuato presso la società in data 8 gennaio 2004 non sarebbe mai arrivato alla sede della società in __________, chiedendo all’amministrazione di spedirne una copia alla sede di __________, possibilmente via fax (cfr. doc. 5). Quello stesso giorno la Cassa ha inviato via fax alla società quanto richiesto (cfr. doc. 5).

 

                                  B.   In data 12 febbraio 2004 (come confermato con scritto 16 marzo 2004) la RI 1 ha informato la Cassa di non essere d’accordo con il contenuto del rapporto concernente il controllo effettuato presso la società in data 8 gennaio 2004 ed ha chiesto un appuntamento per poter chiarire i fatti (cfr. doc. A1). Il 22 marzo 2004 la Cassa ha comunicato alla società di non potere entrare nel merito della richiesta 16 marzo 2004, ritenuto che il termine per inoltrare opposizione contro la tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004 era trascorso infruttuosamente e la decisione cresciuta in giudicato (cfr. doc. A3).

 

                                         Il successivo 5 maggio 2004 la società ha ribadito di non avere mai ricevuto la decisione di tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004, chiedendo inoltre all’amministrazione di precisare per ordine di chi gli atti sarebbero stati trasmessi alla RI 1 __________, visto che la sede legale della stessa è a __________ (cfr. doc. A4). La Cassa ha indicato di avere fondato il suo agire su uno scritto 11 agosto 2003 della società stessa, che invitava ad indirizzare la corrispondenza alla __________, all’attenzione del signor __________, __________, __________ (cfr. doc. A5). Il 13 luglio 2004 l'amministrazione ha inoltre rilevato che la decisione di tassazione 9 gennaio 2004, è pervenuta alla destinataria il 15 gennaio 2004 (cfr. doc. A7) e quindi  il termine per inoltrare opposizione alla decisione di tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004 sarebbe trascorso infruttuoso.

 

                                  C.   Con atto del 9 dicembre 2004 RI 1, patrocinata dallo studio legale RA 1, si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni lamentando denegata giustizia commessa dalla Cassa per la mancata emanazione di una decisione su opposizione a fronte di esplicita opposizione formulata dalla società in data 12 febbraio 2004. La società ha contestato che la decisione 9 gennaio 2004 sia cresciuta in giudicato, non essendo giunta alla sede legale di __________ e la ricorrente non avendo provveduto ad eleggere domicilio in __________ (cfr. doc. I).

 

                                  D.   Nella risposta 14 gennaio 2005 l'amministrazione ha ribadito di avere inviato la decisione di tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004 alla sede __________ della società conformemente a quanto richiesto dalla società stessa con scritto dell’11 agosto 2003. La decisione, inviata per raccomandata, è stata ritirata in __________ in data 15 gennaio 2004. A fronte del fax 9 febbraio 2004, la Cassa ha pure per fax inviato, lo stesso il 9 febbraio 2004, una copia del rapporto di revisione alla sede __________ della società. La RI 1 ha inoltrato opposizione alla Cassa in data 16 marzo 2004 (cfr. doc. III).

 

                                         Il 19 gennaio 2005 la ricorrente ha contestato che l'amministrazione non abbia ricevuto l’opposizione del 12 febbraio 2004 ma solo quella del 16 marzo 2004 ed osservato che lo scritto 11 agosto 2003 non costituirebbe valida elezione di domicilio in __________ per ogni notifica, ma solo la richiesta di un estratto conto ad una determinata data, precedente l’ispezione contestata (cfr. doc. V).

 

                                         RI 1, __________ ha chiesto (Doc. VIII) l'audizione della segretaria che ha personalmente redatto e spedito per posta semplice l’opposizione del 12 febbraio 2004 ed ha ribadito

                                         che lo scritto 11 agosto 2003 firmato dal signor __________ era una semplice richiesta di invio di un estratto conto e non elezione di domicilio poiché non proveniente dalla ricorrente, bensì dalla __________ (ditta __________) e sottoscritta da persona che non disponeva né di firma individuale per la ricorrente, ma solo di firma collettiva a due, né di una procura speciale (cfr. doc. XII e doc. XV).

 

                                        

                                         In diritto

 

                                         In ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                                   2.   Oggetto del contendere è sapere se la Cassa è in mora nell'emanazione di una decisione impugnabile validamente intimata alla ricorrente, rispettivamente se è valida l'intimazione della decisione 9 gennaio 2004 presso il signor __________ in __________.

 

                                         Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

 

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).

Dal profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA.

Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).

 

                                         In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dall'assicurato per un periodo antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 1999-2002), le norme sostanziali d'interesse sono quelle previgenti l'egida della LPGA.

                                         Le norme procedurali applicabili, come detto, sono quelle della nuova LPGA.

 

                                   3.   Secondo l’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.

 

                                         L’art. 52 LPGA prevede che le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione presso il servizio che le ha notificate (cpv. 1). Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici (cpv. 2).

 

                                         Per l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

 

                                         Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

 

                                         L'art. 38 LPGA cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

                                         I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.

 

                                   4.   Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).

                                         Questa finzione di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che un'intimazione sarebbe potuta realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a).

                                         Secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

 

                                         Infine, va ancora rammentato che per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.

                                         Come evocato nella sentenza di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni 15 marzo 2005 in re P. (36.2004.180) nella sentenza DTF 110 V 36, il TFA ha stabilito che è valida la notificazione di una decisione raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di un semplice mandato tacito, risultante dalle circostanze. L'Alta Corte ha affermato:

 

"  3.- a) Die Vorinstanz stellt in ihrem Entscheid fest, dass die Kassenverfügung den Beschwerdeführern am 10. Mai 1982 zugestellt worden sei, dass die 30tägige Frist demnach am folgenden Tag zu laufen begonnen und am 9. Juni 1982 geendet habe. Die erst am 11. Juni 1982 der Post übergebene Beschwerde sei damit verspätet. Für den Beginn der Frist beruft sich die Vorinstanz dabei zu Unrecht auf kantonales Recht, was allerdings, da es mit dem Bundesrecht in diesem Punkt übereinstimmt, im Ergebnis ohne Bedeutung ist. b) In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde bringen die Beschwerdeführer zunächst vor, die Kassenverfügung sei ihnen nicht ordnungsgemäss zugestellt worden; die Post habe die Verfügung am 10. Mai 1982 "einem gewissen F.L." ausgehändigt, der weder Angestellter des Hotels T. sei noch eine Zeichnungsberechtigung für den Betrieb besitze; die Beschwerdeführer hätten die Verfügung nach mehrtägiger Abwesenheit in jener Zeit erst am 15. Mai 1982 erhalten. Damit ziehen sie die Richtigkeit der vorinstanzlichen Feststellung über den Zustellungszeitpunkt in Zweifel. Laut Akten übergab die Ausgleichskasse ihre Verfügung am 7. Mai 1982 eingeschrieben der Post in Montreux. Da der Postbote in A. beim Zustellungsversuch anscheinend keine empfangsberechtigte Person antraf, brachte er auf dem Briefumschlag den Vermerk "Frist 17.5." an und hinterliess eine Abholungseinladung (vgl. Art. 157 Verordnung 1 zum Postverkehrsgesetz, SR 783.01). Wie das Postamt A. auf Anfrage am 5. September 1983 mitteilte, habe F.L. diese Abholungseinladung am 10. Mai 1982 am Schalter vorgewiesen und erklärt, von einem der Beschwerdeführer mit der Abholung der Sendung beauftragt worden zu sein, worauf ihm die Schalterbeamtin den Brief der Ausgleichskasse ausgehändigt habe. Das Postamt fügte bei, dass F.L. "zeitweise Postkommissionen für das Hotel T." besorge. Dem halten die Beschwerdeführer im zweiten Schriftenwechsel entgegen, F.L. sei nicht empfangsbevollmächtigt gewesen; zwar sei er in den Besitz der Abholungseinladung gekommen, doch sei ihm diese nicht von den Beschwerdeführern ausgehändigt worden. Die Einwendungen der Beschwerdeführer sind nicht stichhaltig. Ob F.L. die Abholungseinladung von einem der Beschwerdeführer oder - in ihrer Abwesenheit - allenfalls von einem Angestellten des Betriebs erhalten hat, ist unerheblich; die Beschwerdeführer machen jedenfalls nicht geltend, F.L. sei unbefugterweise in den Besitz der Abholungseinladung gelangt. Auch wird von ihnen nicht bestritten, dass F.L. für ihren Betrieb zuweilen Postkommissionen besorgt und dass er in dieser Eigenschaft dem Personal des Postamtes in A. bekannt ist. Wenn die Schalterbeamtin unter diesen Umständen gegen die Vorweisung der Abholungseinladung die Sendung ohne schriftliche Vollmacht der Beschwerdeführer aushändigte, so kann darin kein Verstoss gegen einschlägige Vorschriften erblickt werden. Art. 149 Verordnung 1 zum Postverkehrsgesetz sieht die Schriftlichkeit nur als Regelfall vor und schliesst eine stillschweigende Bevollmächtigung aufgrund eines bestimmten Verhaltens des Adressaten nicht aus (TUASON/ROMANENS, Das Recht der Schweizerischen PTT-Betriebe, 3. Aufl., S. 75 f.). Demnach ist davon auszugehen, dass die Kassenverfügung vom 7. Mai 1982 den Beschwerdeführern am 10. Mai 1982 rechtsgültig zugestellt worden ist."

 

                                         Non va dimenticato che per costante giurisprudenza chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve prendere i provvedimenti utili affinché le comunicazioni delle autorità gli siano notificate (DTF 117 V 131). In tale evenienza, l'interessato deve fare in modo che gli atti procedurali connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa, 117 V 132 consid. 4a, 116 Ia 92 consid. 2a, STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00).

 

                                   5.   Nel caso di specie dopo il controllo eseguito l'8 gennaio 2004, l'amministrazione ha emanato una decisione di tassazione il 9 gennaio 2004 intimata alla RI 1 presso __________ a __________. Nella risposta di causa la Cassa ha rilevato che l'invio al signor __________ è avvenuto  conformemente alla richiesta dell’11 agosto 2003 dello stesso __________ che si è annunciato quale "controlling" della __________ di __________.

                                         L’amministrazione ha provveduto ad inviare sia la comunicazione del 24 novembre 2003 nella quale veniva preannunciato alla società il controllo dei datori di lavoro fissato per l’8 gennaio 2004, sia il successivo rapporto sul controllo dei datori di lavoro e la tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004, come detto, a nome dalla ricorrente ma presso __________ in  __________, __________.

                                         La Cassa ha precisato di avere accertato presso le poste che la decisione del 9 gennaio 2004, inviata per lettera raccomandata lo stesso 9 gennaio 2004, è stata ritirata in __________ in data 15 gennaio 2004 (cfr ricerca postale allegata, doc. 4).

 

                                         Lo scritto 11 agosto 2003 su cui si fonda la Cassa per l'invio in __________ è redatto su carta intestata della RI 1, __________, __________, inviato alla Cassa CO 1 di __________, reca la firma di __________, __________, __________ ed ha il seguente tenore:

 

"  __________

Egregi Signori,

 

La direzione del Gruppo RI 1 a __________ mi ha incaricato di revisionare il bilancio della ditta RI 1 con sede a __________.

 

Pertanto vi prego di farmi avere le vostre poste aperte verso la RI 1 e di spedirli al seguente indirizzo.

 

____________________

 

__________

 

__________

 

Con distinti saluti.

 

__________

__________ "  (Doc. 1)

 

Dal Registro di commercio del distretto di __________ emerge che la società RI 1, con sede a __________, in __________, che ha come scopo in particolare la fabbricazione e il commercio di componenti del sistema “RI 1” e di tutte le prestazioni di servizio ad esso connesse, presenta quali gerenti, tutti con firma collettiva a due, __________ (cfr. doc. A8).

 

Alla luce di ciò va ritenuto che il signor __________, non essendo titolare di un diritto di firma individuale, non poteva validamente firmare la richiesta dell’11 agosto 2003 (cfr. doc. 1) a nome della ricorrente.

Il signor __________, inoltre, come precisato in seguito ad un'esplicita domanda posta dal TCA (cfr. doc. IX), non disponeva nemmeno di apposita procura speciale per poter chiedere alla Cassa di inviare alla sede __________ del gruppo RI 1 la corrispondenza concernente la società ricorrente (cfr. doc. XII) procura d'altronde neppure trasmessa alla CO 1.

Inoltre il tenore stesso della richiesta 11 agosto 2003 ossia, precedentemente la revisione e la ripresa eseguita dalla Cassa, l'invio delle "poste aperte" nei confronti della ricorrente, permette di ritenere che la richiesta - ancorché anomala, emanante da persona comunque non autorizzata a vincolare da sola la Società ricorrente ed ambigua circa la persona giuridica dalla quale proviene (società con sede a __________ o quella __________?) - si riferisce a pendenze (ev. arretrati) sussistenti con la Cassa a quel momento. Palesemente lo scritto non costituisce valida indicazione di recapito in __________ per tutte le comunicazioni relative alla Società e ciò anche per il futuro.

La lettera 11 agosto 2003 del signor __________ non costituisce valida elezione di un domicilio legale altrove rispetto alla sede della Società. Lo scritto precisa poi che le pretese "aperte" (e non quelle in divenire) e quindi le questioni in essere al momento della lettera, ossia l'11 agosto 2003, potevano essere (semmai) trasmissibili in __________ alla ricorrente presso __________ (ammessa una competenza di questi ad impartire l'ordine).

 

D'avviso di questo TCA la Cassa ha spedito a torto la decisione di tassazione del 9 gennaio 2004 alla RI 1 in __________, si ribadisce che __________ non aveva potere per vincolare la ricorrente ed il tenore dello scritto non permetteva la soluzione scelta dall'amministrazione. Pertanto, visto che un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto, il ritiro della raccomandata da parte della ditta __________ non costituisce valida notifica, perché fatta a soggetto diverso dal reale destinatario che è solo e soltanto la ditta RI 1, di __________. L’amministrazione avrebbe infatti dovuto correttamente notificare la decisione citata, munita dei mezzi di diritto, alla RI 1, __________, __________, __________.

 

                                         Nel caso di specie non può nemmeno trovare, in via analogetica, applicazione la giurisprudenza del TFA evocata al precedente punto 4 in fine. In effetti in quel caso, a fronte di un mandato tacito apparente alla Posta, una decisione era stata consegnata ad un terzo e non al destinatario. In casu invece la ricorrente non risulta avere conferito un mandato al signor __________ di ricevere la sua corrispondenza. Come detto agli atti esiste unicamente la lettera 11 agosto 2003 con cui è stato richiesto da parte della società __________ l’invio delle poste aperte con la CO 1. Anche volendo ammettere la validità dell’ordine il “mandato” conferito appare limitato e specifico – come indicato – e non permette di considerare valida la notifica.

 

                                   6.   La Cassa ha osservato di avere comunque provveduto, su richiesta della RI 1 del 9 febbraio 2004 e sottoscritta da __________ con cui la società informava la Cassa di non avere mai ricevuto il rapporto concernente il controllo effettuato presso la società in data 8 gennaio 2004, a spedire il giorno stesso a mezzo telecopiatrice una copia del citato rapporto alla sede societaria di __________ (cfr. doc. 5). In calce alla citata richiesta risulta infatti un appunto, scritto a mano, da parte di un funzionario dell’amministrazione, del seguente tenore:

 

"  9.2.2004: Inviato copia rapporto di revisione in data odierna alla sede di __________ come da comunicazione di __________.(Doc. 5)

 

                                         La società, una volta ricevuto per fax (v. doc. XV incontestato da parte della Cassa) tale rapporto, avrebbe scritto in data 12 febbraio 2004 alla Cassa una lettera comunicando di non essere d'accordo con il contenuto del rapporto e chiedendo un appuntamento per verificare diverse voci non chiare (cfr. doc. A1). In seguito, con scritto del 16 marzo 2004, la società RI 1 ha nuovamente scritto alla Cassa ribadendo, come già comunicato con lo scritto del 12 febbraio 2004, di non essere d'accordo con il rapporto sul controllo dei datori di lavoro e con il conteggio, ritenuto parzialmente sbagliato ed incompleto (cfr. doc. 6).

 

                                         La Cassa ha osservato di non avere mai ricevuto lo scritto del 12 febbraio 2004, ma solo quello del 16 marzo 2004, che è stato considerato un’opposizione tardiva.

 

                                   7.   A mente del TCA, può restare aperta la questione a sapere se la società ricorrente abbia effettivamente, come sostenuto, inviato alla Cassa lo scritto del 12 febbraio 2004 o se, come indicato dalla Cassa, l’unica opposizione trasmessa all’amministrazione sia stata quella del 16 marzo 2004. Come visto in precedenza, infatti, la decisione di tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004 è stata spedita, a torto, dalla Cassa, tramite lettera raccomandata, alla RI 1 presso il signor __________, __________, __________, anziché, come avrebbe dovuto, alla RI 1, __________, __________. L’ulteriore trasmissione, via fax, alla sede societaria di __________ di una copia del rapporto concernente il controllo dell’8 gennaio 2004 presso la società (cfr. doc. 5) non può supplire all’errore della Cassa nella notifica della decisione contestata, sia per il fatto che sembrerebbe, dagli atti a disposizione, che la Cassa abbia inviato unicamente il rapporto concernente il controllo effettuato presso la società in data 8 gennaio 2004 e non copia della decisione contestata, sia, soprattutto, per il fatto che il fax non costituisce un mezzo idoneo e riconosciuto per la notifica di una decisione amministrativa stante l'incertezza tecnica relativa alla ricezione, alla leggibilità, all'effettivo recapito ed alla completezza di quanto inviato. Poco importa se la qui ricorrente abbia poi reagito al telescritto dell'amministrazione.

                                         Alla luce dell'insieme delle circostanze questo TCA deve di conseguenza concludere che la decisione di tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004 non è stata correttamente notificata alla società RI 1, __________, destinatario della stessa.

                                         Di conseguenza, contrariamente a quanto comunicato dalla Cassa con scritto del 22 marzo 2004 (cfr. doc. A3), la decisione citata non è cresciuta in giudicato.

                                         All’amministrazione va quindi fatto ordine di provvedere a notificare alla ricorrente una nuova decisione, munita dei mezzi di diritto.

 

                                   8.   In queste condizioni, non appare necessario procedere agli atti istruttori ipotizzati dalla ricorrente (audizione testimoniale della segretaria che avrebbe spedito alla Cassa lo scritto del 12 marzo 2004, cfr. doc. VIII), posto che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                         Alla luce di quanto precede il ricorso va accolto senza carico di tasse e spese ma con il riconoscimento alla RI 1, rappresentata da un avvocato, di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto nel senso delle considerazioni esposte.

                                         È quindi accertata una denegata giustizia da parte della Cassa CO 1 per la mancata corretta intimazione della decisione conseguente il controllo 8 gennaio 2004.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La Cassa verserà alla Società RI 1 fr. 1000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti