Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2004.10

 

cs

Lugano

24 maggio 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 gennaio 2004 emanata da

 

CO 1

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 27 agosto 2003 la CO 1 ha respinto la richiesta di condono dal pagamento dei contributi paritetici dovuti da RI 1, per gli anni dal 2000 al 2002 e calcolati sul sussidio cantonale versato quale contributo per il mantenimento a domicilio (doc. A1).

 

                                         In seguito all'opposizione presentata dall'assicurata, la Cassa, in data 22 gennaio 2004, ha confermato il rifiuto della concessione del condono (doc. A19).

 

                               1.2.   L'interessata, rappresentata da RA 1, è tempestivamente insorta, chiedendo:

 

"Richiamo in questo ricorso il contenuto della mia prima lettera (16 aprile 2003) e della "opposizione alla decisione di rifiuto al condono dei contributi paritetici AVS/AI/IPG" (17 settembre 2003). Lettere che si danno qui allegate e riprodotte.

 

Definizione "Buona fede" (CD-Rom "le opere Zanichelli")

1. "convinzione di pensare e di agire onestamente, giustamente e senza arrecare danno a nessuno…;

"Mala fede":

2. piena consapevolezza della propria slealtà e della propria intenzione di ingannare…e consapevolezza di pregiudicare col proprio comportamento un diritto altrui…

 

A mio parere oltre alla "buona fede" esiste anche un "buon senso"!

Sinceramente credo che la CO 1 sia stata molto, molto severa nel giudicare il comportamento della RI 1  Quest'ultima non ha iniziato un'attività imprenditoriale ma ha percepito un assegno da parte del __________ e non ha nascosto nulla (vedi imposte).

Rilevo altresì che il documento 10 di cui fa menzione la decisione su opposizione indica, che "l'anziano o invalido beneficiario del sussidio sarà di conseguenza considerato quale datore di lavoro e come tale sarà tenuto al versamento di contributi AVS/AI/IPG/AD". Proprio questa circostanza avrebbe dovuto a mio modo di vedere, indurre la CO 1 ad inviare automaticamente il relativo formulario, dato che, la stessa CO 1 sapeva, da subito, che la beneficiaria era soggetta a questi contributi e quindi, secondo il principio della prevenzione e del minor danno, avrebbe dovuto subito informare la RI 1 di tale obbligo.

Quando ha ricevuto il formulario per l'affiliazione all'AVS lo ha subito compilato ed ha iniziato a pagare i contributi.

 

Mi sembra dunque che vi siano i presupposti, tenendo conto delle particolari circostanze (età, stato di salute, non perfetta padronanza della lingua italiana, modesta formazione scolastica…), per ritenere che la RI 1 non sia in malafede.

 

Chiedo a questo Lodevole Tribunale di accogliere il ricorso e quindi di accordare il condono dei contributi paritetici AVS sino al 31 dicembre 2002 ammontanti a fr. 6'566,90 e di conseguenza che la decisione su opposizione venga annullata." (doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 2 marzo 2004 la Cassa propone di respingere il ricorso ed osserva:

 

"(…)

6. Sul concetto di buona fede, quale condizione cumulativa che il debitore dei contributi deve adempiere, unitamente a quella del requisito dell'onere troppo grave, per poter accordare, giusta l'art. 40 OAVS, il condono totale o parziale del pagamento dei contributi arretrati, la Cassa si riconferma nella propria decisione su opposizione.

 

Non è in buona fede chiunque non consideri le circostanze con la debita scrupulosità e non versi i contributi alla cassa di compensazione. Il datore di lavoro che ha dei dubbi sul versamento di contributi paritetici su una prestazione da lui versata deve dunque informarsi presso la cassa di compensazione. Se non lo fa, non può essere considerato in buona fede (cfr. Direttive sulla riscossione dei contributi, marginale 3043, e sentenze ivi citate).

 

Non c'è neppure buona fede quando colui che deve versare i contributi non rispetta le istruzioni ufficiali concernenti i suoi obblighi legali (cfr. Direttive sulla riscossione dei contributi, marginale 3044 e sentenze ivi citate).

 

Nel caso in esame, come peraltro già indicato nella decisione avversata, il requisito della buona fede non può essere ammesso e ciò per i seguenti motivi.

 

La RI 1, come già ricordato, beneficia del sussidio cantonale quale contributo per il mantenimento a domicilio a far conto dal 1.1.2000 (cfr. doc. A7, A8, A9, decisioni di concessione del contributo, già prodotte con la decisione su opposizione e già agli atti).

 

L'Allegato alle predette decisioni (cfr. doc. A10 già prodotto con la decisione su opposizione e già agli atti), indica chiaramente sotto legenda "imposizione fiscale" che "il sussidio per il mantenimento a domicilio è in via di principio soggetto all'imposizione fiscale."

 

Lo stesso sarà infatti considerato quale reddito per quelle persone che si occupano effettivamente dell'aiuto all'anziano o all'invalido.

 

L'anziano o l'invalido beneficiario del sussidio, sarà di conseguenza considerato quale datore di lavoro e come tale sarà tenuto al versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD" (l'evidenziatura è della scrivente)

 

Tale indicazione, come già ribadito, è chiara e come tale non poteva essere ignorata dall'opponente, tanto più che per sua stessa ammissione, era cosciente dell'imposizione fiscale del contributo percepito (la stessa ha infatti indicato che "preciso che i beneficiari di questo sussidio hanno pagato le imposte sullo stesso" (cfr. lettera 16 aprile 2003).

 

La RI 1 non può dunque invocare la propria buona fede, tanto più che ha regolarmente provveduto alla compilazione della distinta salari per gli anni 2000 al 2002.

 

Sostenere la buona fede in tale circostanza vorrebbe dire che l'ignoranza di fronte alla legge è ammessa e tutelabile. Proprio per una questione di sicurezza del diritto una tale situazione non può essere ammessa. Il principio principale rimane dunque quello che "nul n'est censé ignorer la loi", tanto più che nella presente fattispecie vi sono preminenti interessi di diritto pubblico a dover essere protetti.

 

Visto quanto precede la seconda condizione cumulativa imposta dalla legge, il requisito dell'onere troppo grave, non è stata esaminata."

 

                               1.4.   Pendente causa il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà, nella misura del necessario, in seguito.

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L'art. 40 OAVS, il cui tenore non è stato modificato dall'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, enumera le condizioni da adempiere per poter beneficiare del condono del debito contributivo.

 

                                         Per l'art. 40 cpv. 1 OAVS alle persone che potevano ritenere in buona fede di non dovere i contributi loro reclamati può essere condonato tutto il debito o parte di esso, quando il pagamento dei contributi costituisca per esse un onere troppo grave avuto riguardo alle loro condizioni economiche.

 

                                         Giusta l'art. 40 cpv. 2 OAVS il condono è accordato dalla cassa di compensazione a domanda scritta della persona tenuta a pagare i contributi arretrati. La domanda dev'essere motivata e presentata alla cassa di compensazione entro 20 giorni dalla notificazione dell'ordine di pagamento. E' riservato il capoverso 3.

 

                                         Se le condizioni indicate nel capoverso 1 sono adempite in modo evidente, la cassa di compensazione può accordare il condono anche di moto proprio (art. 40 cpv. 3 OAVS).

                                                                               

                                         Infine, per l'art. 40 cpv. 4 OAVS le decisioni di condono devono essere notificate al richiedente.

 

                                         Il condono del pagamento di contributi è subordinato a due condizioni: la buona fede e l'onere troppo grave. Entrambe queste condizioni devono essere adempiute (cfr. marg. 3038 delle Direttive sulla riscossione dei contributi in vigore fino al 31 dicembre 2000 (vDRC) = marg. 3045 DRC dal 1.1.2001).

 

                                         Il condono non deve inoltre recare danno ai salariati interessati dal provvedimento (marg. 3039 vDRC = 3046 DRC).

 

                                         Le condizioni per il condono dei contributi devono essere riunite nella persona del debitore, cioè in generale nella persona del datore di lavoro. Di regola, la condizione del salariato non entra in linea di conto (marg.  3040 vDRC = 3047 DRC).

 

                                         Per quanto concerne la buona fede bisogna ammettere che il datore di lavoro deve conoscere il suo obbligo di pagare i contributi sui salari da lui versati (marg. 3042 vDRC = 3049 nDRC).

 

                                         Non è in buona fede chiunque non consideri le circostanze con debita scrupolosità e non versi i contributi dovuti alla cassa di compensazione. Il datore di lavoro che ha dei dubbi sul versamento di contributi paritetici su una prestazione da lui versata deve informarsi presso la cassa di compensazione. Se non lo fa, non può essere considerato in buona fede (marg. 3043 DRC). Non c'è buona fede neppure quando colui che deve versare i contributi non rispetta le istruzioni ufficiali concernenti i suoi obblighi legali (marg. 3044 DRC).

 

                                         A proposito della buona fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso di assenza di coscienza dell’irregolarità commessa e dall’altro quello a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe potuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 pag. 126; DTF 110 V 27; DTF 102 V 245).

 

La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato. Infatti, applicando analogicamente l'art. 3 cpv. 2 CC, risulta che nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui.

 

Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

 

                               2.3.   Con sentenza pubblicata in DTF 100 V 151, a pag. 153, consid. 3b, a proposito della buona fede nell'ambito del pagamento di contributi paritetici, il TFA ha affermato:

 

"Dieser Argumentation kann schon deswegen nicht gefolgt werden, weil sich sonst ein Beitragspflichtiger regelmässig auf Gesetzesunkenntnis berufen könnte, um seinen guten Glauben zu begründen. Dazu kommt, dass B. - wie die Ausgleichskasse unwidersprochen darlegt - mehrmals, zuletzt 1969, durch das an alle Kassenmitglieder versandte Merkblatt über die Abrechnungspflicht orientiert worden war. Mit Recht verweist die Ausgleichskasse auf das in ZAK 1968 S. 686 publizierte Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts in Sachen Stiftung C. vom 10. Juni 1968; danach kann derjenige, der Weisungen der Ausgleichskasse nicht beachtet, durch die er über die gesetzlichen Pflichten aufgeklärt wird, sich nicht darauf berufen, eine dieser Pflichten in gutem Galuben missachtet zu haben. Wenn B. das Merkblatt nicht beachtete, stellt dies eine Nachlässigkeit dar, welche die Annahme des guten Glaubens ausschliesst…"

 

                               2.4.   La Cassa ha chiesto alla ricorrente il pagamento dei contributi sociali sul sussidio cantonale concesso quale contributo per il mantenimento a domicilio durante i periodi 1.1.2000-1.1.2001, 1.1.2001-1.1.2002 e 1.1.2002-1.1.2003, per un importo complessivo superiore ai fr. 6'500 (cfr. doc. A5).

 

                                         L'interessata, vistasi recapitare lo stesso giorno la richiesta di pagamento di un importo considerevole, considerata la precaria situazione finanziaria (essa beneficia infatti delle prestazioni complementari), ha chiesto all'amministrazione il condono del pagamento dell'ammontare percepito. L'assicurata non contesta di essere debitrice dell'importo richiesto ma ritiene, viste le sue condizioni di salute, l'età, la non perfetta padronanza della lingua (essendo di lingua madre francese) e il suo comportamento nel notificare tempestivamente la somma ricevuta alle autorità fiscali, di aver agito correttamente.

 

                                         Nella decisione contestata la Cassa ha respinto la domanda di condono, negando il presupposto della buona fede.

                                         L'assicurata afferma invece di aver agito rispettando la legge e, rifacendosi in particolare alle definizioni figuranti nel dizionario "Zingarelli", ritiene di essere in completa buona fede.

 

                                         Va preliminarmente rammentato che il concetto di buona fede, sviluppato dalla giurisprudenza, non corrisponde al significato comunemente utilizzato. Il TFA, come visto, ha infatti definito in maniera più restrittiva la buona fede, bastando una negligenza grave per impedire all'assicurato di prevalersene (cfr. consid. 2.3).

 

                                         Vi è in particolare grave negligenza se l'interessato non segue le istruzioni della Cassa allegate alla decisione (cfr. DTF 100 V 151).

                                         Per cui nel caso concreto, anche se l'insorgente ha avuto la convinzione di pensare e di agire onestamente senza arrecare danno a nessuno, come si vedrà in corso di motivazione, non può prevalersi della buona fede.

 

                               2.5.   Dagli atti, prodotti dalla stessa ricorrente, emerge in particolare che alle decisioni è stato allegato uno scritto dove figurano diverse informazioni relative al sussidio cantonale versato ed in particolare che "il sussidio per il mantenimento a domicilio è in via di principio soggetto all'imposizione fiscale. Lo stesso sarà infatti considerato quale reddito per quelle persone che si occupano effettivamente dell'aiuto all'anziano o all'invalido. L'anziano o l'invalido beneficiario del sussidio, sarà di conseguenza considerato quale datore di lavoro e come tale sarà tenuto al versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD." (doc. A10)

 

                                         Il TCA con scritto dell'11 marzo 2004 ha chiesto informazioni alla Cassa a proposito del contenuto del doc. A10, datato 18 gennaio 2002. Questo Tribunale ha chiesto "di voler precisare, entro 10 giorni, quando lo scritto del 18 gennaio 2002 è stato trasmesso alla ricorrente e se un documento analogo è stato allegato a tutte le decisioni notificatele" e di trasmettere le copie degli allegati. (doc. VI)

 

                                         Alla risposta 24 marzo 2004 l'amministrazione ha allegato una lettera della __________ del seguente tenore:

 

"(…)

le comunichiamo che fin dai primi anni dall'introduzione del contributo per le spese di mantenimento a domicilio è sempre stato allegato alla decisione di concessione del contributo un foglio riassuntivo con gli articoli di legge ai quali la decisione faceva riferimento.

A partire dal 1998, in fondo all'allegato è stata aggiunta la nota che rendeva attenti i beneficiari sul loro statuto di datori di lavoro e di conseguenza sulla necessità di versare i contributi sociali.

La copia di questo allegato che abbiamo reperito nei nostri archivi cartacei non porta purtroppo la data, che è comunque anteriore all'anno 2000 poiché fa riferimento agli articoli della Legge anziani (LA) che sono poi stati sostituiti da quelli della Legge sull'assistenza e cura a domicilio (LACD) al momento della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2000.

Siamo riusciti a risalire al documento archiviato nell'ordinatore; dallo stesso risulta che l'allegato in questione è stato redatto nella versione di cui vi inviamo copia nel corso del mese di novembre 1998.

" (doc. 1)

 

                                         Nel citato allegato viene indicato che "l'anziano o l'invalido beneficiario del sussidio, sarà di conseguenza considerato quale datore di lavoro e come tale sarà tenuto al versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD." (doc. 2)

 

                                         Da parte sua l'insorgente, chiamata a prendere posizione in merito, ha affermato che "non presento altre osservazioni scritte ma mantengo tutte le argomentazioni espresse nel ricorso." (doc. XI)

 

Dal citato documento si evince – come visto - che la Cassa aveva espressamente avvisato l'assicurata dell'obbligo di dover pagare i contributi sociali sugli importi del sussidio percepito dal __________. L'insorgente non contesta di aver ricevuto questa informazione. D'altra parte è la medesima ricorrente che ha allegato lo scritto del 18 gennaio 2002 in cui viene informata dell'obbligo di pagamento.

 

L'insorgente era dunque cosciente di questo obbligo. D'altronde, era dall'anno 2000 che l'insorgente percepiva il sussidio (cfr. la decisione del 30 maggio 2000, doc. A7, concernente il sussidio del 2000), per cui da alcuni anni conosceva l'obbligo contributivo e doveva aspettarsi di essere chiamata al pagamento degli oneri sociali.

 

Nemmeno l'ignoranza delle disposizioni di legge può essere d'aiuto. Infatti, anche se l'insorgente non avesse conosciuto tale obbligo, non potrebbe prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata; STCA del 4 dicembre 2002 nella causa J., Inc. n. 30.2002.201).

 

Da quanto sopra esposto discende che la buona fede, nella fattispecie, non può essere riconosciuta all'insorgente.

Ritenuto che i due requisiti (buona fede e gravi difficoltà) devono essere cumulativamente adempiuti, il rifiuto del condono è da confermare, senza esaminare la questione dell'onere troppo grave.

 

Va infine rilevato che la circostanza che la Cassa ha chiesto il pagamento dei contributi solo nel corso del 2003 non è rilevante nella misura in cui, da una parte l'assicurata doveva aspettarsi questa richiesta viste le informazioni ricevute e dall'altra la prescrizione per la fissazione dei contributi è, di regola, cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti (cfr. art. 16 cpv. 1 LAVS). La richiesta dell'amministrazione è pertanto tempestiva.

 

Questo TCA rileva tuttavia che l'amministrazione, di fronte ad una persona anziana che si trova in una situazione di salute e finanziaria difficile (essa beneficia infatti di un assegno per grandi invalidi di grado medio e di una prestazione complementare), avrebbe potuto agire diversamente, chiedendo annualmente, o meglio ancora trimestralmente, il pagamento dei contributi dovuti, al fine di evitare all'interessata di dover versare, in una volta sola, un importo non indifferente (oltre fr. 6'500 per una beneficiaria di una prestazione complementare, nel 2003, di fr. 338 e di un assegno per grandi invalidi).

 

Questo Tribunale invita pertanto la Cassa a trovare una soluzione con la ricorrente per il versamento del dovuto (per esempio tramite un pagamento rateale) e ad agire diversamente nei casi di persone anziane in situazione finanziaria e di salute difficile, che devono versare i contributi sui sussidi a loro versati.

 

Va a questo proposito rammentato che dal 1° gennaio 2003 per l'art. 27 cpv. 1 LPGA gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. Nel caso concreto, un intervento maggiormente tempestivo nel chiedere il pagamento di contributi dovuti nel 2000 ma fissati oltre tre anni dopo su sussidi concessi nel 2000, avrebbe evitato spiacevoli conseguenze per l'interessata.

 

Il ricorso va comunque respinto.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti