Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano 23 maggio 2005
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 9 aprile 2004 di
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Municipio del Comune di RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 22 marzo 2004 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
ritenuto, in fatto
1.1. Nell’ambito del controllo dei conteggi dei salari (art. 162 segg. OAVS) relativi al periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2002 eseguito il 26 gennaio 2004, la Cassa di compensazione ha effettuato nei confronti del Municipio del Comune di RI 1, affiliato come datore di lavoro, delle riprese per complessivi Fr. 34'686.- (doc. VI/2).
1.2. Ritenendo tale importo come derivante da spese forfetarie non giustificate rimborsate a dieci persone dipendenti del Municipio e sul quale non sono stati prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF, mediante tassazione d'ufficio del 5 marzo 2004 la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 5'904,35 – già compresi gli interessi di mora – i contributi paritetici dovuti dal Municipio del Comune di RI 1 per gli anni 1999-2002.
1.3. A seguito dell’opposizione formulata il 15 marzo 2004 (doc. 1) dal Municipio del Comune di RI 1, la Cassa ha emanato il 22 marzo 2004 (doc. A1) una decisione su opposizione con cui ha rigettato l’opposizione ed ha confermato le riprese dei rimborsi forfetari di spese, poiché non sono stati debitamente comprovati.
L’amministrazione ha inoltre ribadito che dal 1° gennaio 2004 il rimborso spese forfetario per le trasferte versato al docente __________ sarebbe stato considerato salario determinante, ma siccome tale avvertimento era una semplice comunicazione non era possibile interporre valida opposizione contro di esso.
1.4. Il 9 aprile 2004 (doc. I) il Municipio del Comune di RI 1 ha formulato ricorso contro la decisione su opposizione della Cassa postulandone l’annullamento. Da un lato, chiede di stralciare dai rispettivi salari determinanti le riprese effettuate nei confronti dei soli tutori e/o curatori nella misura complessiva di Fr. 24'600.-; d’altro lato, chiede di non assoggettare al salario il rimborso spese di Fr. 250.- al mese versato al docente di musica __________ per le sue trasferte da __________ a __________. E più precisamente:
" (…)
1. L’autorità che decide il rimborso spese da assegnare al tutore o al curatore è la Commissione tutoria regionale, che non dipende dal Comune di __________. Il lavoro di assistenza tutoria viene svolto al di fuori dagli orari di ufficio. L’importo deciso dalla Commissione tutoria regionale, e pagato dal Comune, non costituisce pertanto una parte di salario dell’impiegato, il quale non agisce per conto del Comune. Non vi è nessun legame di dipendenza tra il Comune ed il tutore.
2. L’importo versato costituisce una minima parte di rimborso delle spese sostenute dai curatori o dai tutori. Pensiamo, ad esempio, alle spese di trasferta sostenute da alcuni tutori per il collocamento e le visite dei loro pupilli in istituti oltre Gottardo.
L’attività del curatore o del tutore, nella fattispecie, è un volontariato prezioso e richiede alle persone che si mettono gentilmente a disposizione un dispendio di mezzi e di energia non indifferente.
Ricordiamo che tutti i tutori in questione si sono gentilmente prestati in quanto i pupilli erano nullatenenti e rappresentavano, o rappresentano, dei casi sociali per i quali nessun privato si metterebbe a disposizione (alcolizzati, tossicodipendenti o persone nullatenenti con problemi giudiziari).
3. Per quanto riguarda l’indennità erogata al docente di musica, essa costituisce un reale rimborso spese in quanto il luogo di domicilio e di lavoro abituale del docente __________ è __________. Egli stesso viene appositamente a __________, una volta alla settimana, per svolgere le sue attività didattiche alle dipendenze del nostro Comune.”.
1.5. Nella risposta di causa del 15 aprile 2004 (doc. III) la Cassa CO 1 ha proposto di respingere il ricorso, ribadendo le motivazioni offerte con la decisione su opposizione.
1.6. Pendente causa il TCA ha esperito degli accertamenti (doc. V), sulle cui risultanze (doc. VII) le parti sono state invitate a prendere posizione (doc. VIII) e di cui si dirà nel giudizio.
in diritto
In ordine
2.1. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).
Dal profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA.
Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).
In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dall'assicurato per un periodo antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 1999-2002), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso del 2004.
Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicati i disposti materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002.
Nel merito
2.2. Spese generali per i tutori e/o curatori
I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).
Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).
Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS,
" Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro."
Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.
2.3. Il Municipio lamenta che le riprese dei rimborsi spese forfetari concessi ai tutori/curatori __________ (Fr. 7'100.-), __________ (Fr. 7'800.-), __________ (Fr. 1'200.-) ed __________ (Fr. 8'500.-) effettuate dalla Cassa CO 1 durante gli anni 1999-2002 sono state erroneamente ritenute come integrazione di salario, anziché come tali - ovvero dei rimborsi di spese.
Esso chiede quindi che questi importi non siano integrati come salario determinante dei citati assicurati. Il conseguente assoggettamento a suo carico del pagamento dei contributi sociali sarebbe quindi errato.
Sarebbe errato anche a motivo che, nelle loro vesti di curatori/ tutori, i quattro assicurati non sarebbero suoi veri dipendenti, poiché è la Commissione regionale tutoria che decide l’importo da versare per le spese sopportate, mentre il Municipio provvede soltanto al loro rimborso. Pertanto, l’insorgente non dovrebbe essere chiamato a pagare alcun onere sociale a loro favore.
Siccome il Municipio contesta solo le riprese di spese effettuate dalla convenuta verso i dipendenti espletanti la funzione di tutori e/o curatori, le riprese eseguite nei confronti degli altri dipendenti (Fr. 10’086.-) sono quindi da ritenere salario determinante sul quale l’insorgente dovrà pagare i contributi paritetici di legge.
Dal canto suo, nella decisione su opposizione l'amministrazione ha fondato la propria presa di posizione sugli artt. 7 e 9 OAVS, ritenendo che poiché le spese sopportate dai tutori/curatori non sono state debitamente comprovate con documentazione, esse non possono essere escluse dal loro salario determinante, per cui devono essere assoggettate al prelievo dei contributi sociali.
2.4. Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).
Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il salariato, cfr. il testo tedesco "Arbeitnehmer" ed il testo francese "salarié") deve far fronte nell’ambito della propria attività.
Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).
Infine, l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).
La prassi amministrativa considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140).
Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).
2.5. Conformemente alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.
Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).
L'amministrazione non può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).
A tale scopo, secondo una giurisprudenza da sempre seguita, è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari e a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).
In una recente sentenza dell’11 gennaio 2005 il TFA ha precisato la sua giurisprudenza. In quell'occasione l'Alta Corte ha rimproverato all'amministrazione ed al TCA di avere "omesso di assumere le prove necessarie per accertare se gli importi forfettari corrispondevano a spese effettivamente sopportate dal datore di lavoro (…).".
Salvo poi ritenere che "(…) particolarmente dispendioso appare per il datore di lavoro, che dispone tra l'altro di diversi autisti, tenere regolarmente un conteggio delle citate spese di trasferta e rappresentanza per ogni dipendente".
Questa sentenza (H 257/93 nella causa G. SA dell'11 gennaio 2005) segue di sole quattro settimane la sentenza H 308/03 del 10 dicembre 2004 nella causa E. SA, in cui lo stesso TFA ha - al contrario - stabilito che "(…) il sistema forfetario non costituisce un dato di fatto acquisito", siccome "(…) con l'ausilio di programmi informatici è del tutto agevole dimostrare le spese effettivamente sostenute dai dipendenti.".
In quel caso l'Alta Corte aveva ritenuto non rispondente ai criteri "(…) l'elencazione contabile stereotipa a titolo di spese di importi prefissati a valori costanti (…)", ma soprattutto (e contrariamente a quanto sostenuto l'11 gennaio 2005 dallo stesso TFA) l'Alta Corte ha evidenziato (il 10 dicembre 2004) che: "(…) Va poi rammentato alla ricorrente che - contrariamente a quanto sostiene - ossia che spetta alla Cassa il compito di procurarsi i relativi documenti probatori - per l'art. 8 CC colui che vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lei asserita, deve fornire la prova.".
Il TFA aveva rimproverato (a dicembre 2004) la E. SA (attiva anch'essa nel settore dei trasporti) di avere omesso la produzione delle pezze giustificative.
Sia come sia, alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 4.3.2), il tutto con la collaborazione del datore di lavoro.
È ammissibile derogare a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo l’esistenza di spese generali dimostrata, l’importo dettagliato non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.; KÄSER, op. cit., pag. 165). In tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare fissando un importo forfetario (N. 3005 e N. 3011 DSD). Questa modalità di calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti (KÄSER, op. cit., pag. 166).
Se le spese generali non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):
- si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento del salario;
- non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9 cpv. 3 OAVS).
Se le spese effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile.
Se l'indennità per le spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011 DSD).
2.6. Come ricordato al considerando precedente, il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che effettivamente sono risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170) e le stesse devono essere accompagnate dalle relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34).
Nel caso in esame gli importi rimborsati separatamente ai tutori/ curatori __________ (Fr. 7'100.-), __________ (Fr. 7'800.-), __________ (Fr. 1'200.-) e __________ (Fr. 8'500.-) sono costituiti da cifre tonde, ciò che dimostra che i rimborsi delle spese avvenivano forfetariamente e non su presentazione di giustificativi.
Il ricorrente non afferma d’altronde il contrario.
2.7. Insieme alle autorità di tutela, il tutore ed il curatore costituiscono gli organi della tutela (art. 360 CC). Le autorità di tutela sono l’autorità tutoria e l’autorità di vigilanza (art. 361 cpv. 1 CC).
Giusta l’art. 379 cpv. 1 CC, l’autorità tutoria deve nominare a tutore una persona maggiorenne idonea all’ufficio. Sono obbligati ad accettare l’ufficio di tutore i parenti ed il coniuge del tutelando, nonché tutte le persone abitanti nella giurisdizione in cui la tutela è costituita (art. 382 cpv. 1 CC). Il tutore viene investito delle sue funzioni a cura dell’autorità tutoria, appena diventata definitiva la nomina (art. 391 CC).
L’art. 367 cpv. 1 CC dispone che compito del tutore è di prendersi cura di tutti gli interessi personali e patrimoniali del minorenne (art. 405 CC) o dell’interdetto (art. 406 CC) ed è il suo rappresentante (art. 407 CC).
Secondo l’art. 416 CC, il tutore ha diritto ad una mercede a carico del tutelato, l’importo della quale viene fissato dall’autorità tutoria per ogni periodo amministrativo e commisurato alle cure occasionate dall’amministrazione ed alle rendite della sostanza.
La procedura per la nomina del curatore è la medesima che per il tutore (art. 397 CC) ed è sempre l’autorità tutoria, ad istanza di un interessato o d’ufficio, che se ne occupa (art. 392 CC). Per l’art. 367 cpv. 2 CC, il curatore è designato per determinati affari (art. 418 CC) o per amministrare una sostanza (art. 419 CC).
2.8. Come visto (cfr. consid. 2.4.), giusta l’art. 7 OAVS sono esclusi dal salario determinante per il calcolo dei contributi i rimborsi delle spese sostenute. Questa norma fornisce un elenco non esaustivo dei differenti elementi del salario determinante. Secondo questa lista, fa anche parte del salario determinante il reddito dei membri delle autorità federali, cantonali e comunali (art. 7 lett. i OAVS), come pure le sportule e le indennità fisse ricevute da assicurati la cui attività è disciplinata dal diritto pubblico, fatte salve disposizioni cantonali contrarie (art. 7 lett. k OAVS).
L’esistenza di un contratto di lavoro o di un rapporto di servizio fondato sul diritto pubblico non costituisce una condizione necessaria per qualificare un’attività come di natura dipendente. La giurisprudenza considera che colui che è nominato dallo Stato per esercitare una funzione nell’amministrazione pubblica si trova in un rapporto di subordinazione e pertanto esercita un’attività dipendente, come ad esempio il giudice che esercita la sua funzione a titolo accessorio, la guardia-forestale comunale, il controllore di funghi, il responsabile della tassazione di immobili e l’ispettore della carne (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de LAVS, 1997, N. 149 ad art. 5 LAVS, pag. 191).
Colui che esercita la funzione di tutore non si trova in un rapporto di servizio di diritto pubblico e non è un funzionario dell’amministrazione pubblica. Malgrado si trovi in una situazione analoga a quella dell’ufficiale del registro di commercio/fondiario o del giudice di pace che esercitano una funzione pubblica destinata all’applicazione del diritto civile materiale, non è però possibile affermare in maniera generale che l’esercizio di una funzione dell’amministrazione pubblica – in questo caso a titolo accessorio - sia necessariamente un’attività dipendente.
Tuttavia, sebbene il tutore, nei diversi atti che espleta per conto del suo pupillo, agisca spesso in modo indipendente e di propria iniziativa, egli è generalmente sottoposto alle direttive date dall’autorità tutoria, tanto che il suo operato può essere impugnato davanti alla medesima autorità (art. 420 CC) ed è l’autorità tutoria che fissa l’indennità per l’attività del tutore (art. 416 CC). Inoltre, quest’ultimo deve redigere delle relazioni sulla sua attività ed allestire i conti periodici sull’amministrazione del patrimonio del tutelato, che saranno sottoposti per approvazione all’autorità tutoria (art. 423 CC). Anche la validità dei negozi giuridici più importanti a favore del pupillo dipende dal consenso dell’autorità tutoria (art. 421 CC) oppure dell’autorità di vigilanza (art. 422 CC). La prima può e deve, in caso di bisogno, intervenire nella funzione del tutore e, laddove necessario, deve rimuoverlo dalla funzione (art. 445 CC).
D’altro canto, la giurisprudenza ha sempre accordato un’importanza particolare al rischio economico corso da un imprenditore quale elemento caratteristico dell’attività lucrativa indipendente. Questo rischio è inesistente nel caso del tutore, che non sopporta alcun rischio economico indipendente, anche se si assume una responsabilità accresciuta nell’esercizio delle sue funzioni di tutore, da non confondere con il rischio economico.
In queste condizioni, la rimunerazione accordata in virtù dell’art. 416 CC dall’autorità tutoria al privato che esercita la funzione di tutore costituisce salario determinante (DTF 98 V 230; GREBER/ DUC/SCARTAZZINI, op. cit., N. 150 ad art. 5 LAVS, pag. 192).
2.9. Giusta l’art. 416 CC, il tutore/curatore ha diritto ad un’indennità per la sua attività e ciò, essenzialmente, indipendentemente dal fatto se esista o meno un patrimonio del pupillo. Se non esiste un patrimonio del pupillo, di regola – ma a dipendenza di quanto prevede il diritto cantonale – spetta all’autorità tutoria o all’ente pubblico investito dei compiti di tutela versare l’indennità da essa stabilita.
Nel Cantone Ticino, dal 2001 l’autorità tutoria è esercitata dalla commissione tutoria regionale (art. 2 della Legge sull’organizza-zione e la procedura in materia di tutele e curatele (LT) dell’8 marzo 1999, RL 4.1.2.2). La commissione tutoria regionale - prima d’allora v’era una delegazione tutoria per ogni comune - si occupa di designare il tutore ed il curatore (art. 12 cpv. 1 del Regolamento cantonale d'applicazione della Legge sull'organiz-zazione e la procedura in materia di tutele e curatele (RTC) del 29 novembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001, RL 4.1.2.2.1).
Sulla base dell’art. 416 CC è stato emanato l’art. 49 LT, secondo cui, nel nostro Cantone, tutori, curatori, rappresentanti ed assistenti hanno diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo.
I costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (art. 19 cpv. 1 LT).
In virtù del capoverso 2, se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali spese sono anticipate dalla commissione tutoria.
Gli anticipi effettuati dalla commissione tutoria nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati: a) presso il pupillo tenuto conto del suo fabbisogno; b) presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione; c) trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dell’interessato (art. 19 cpv. 3 LT).
Infine, giusta l’art. 3 cpv. 3 RTC, le spese della misura di tutela, quando anticipate dalla commissione tutoria e non recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata.
L'art. 16 cpv. 1 RTC prevede che i tutori ed i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad una mercede fissata dall'autorità di nomina nonché al rimborso delle spese.
Il capoverso 2 dello stesso disposto recita che il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta corredata dai giustificativi.
L’indennità è stabilità tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento (art. 17 cpv. 1 RTC).
È riconosciuta un’indennità di Fr. 40.-/ora fino ad un massimo di Fr. 3'000.- annui. In alternativa, se la misura tutoria comporta l’amministrazione di reddito e/o sostanza, si applica l’1% annuo del reddito lordo del pupillo ed il 2‰ della sostanza attiva netta.
Per quanto concerne le trasferte, l’art. 17 cpv. 4 RTC riconosce al tutore/curatore un'indennità di 55 centesimi al chilometro se effettuate con autoveicoli, oppure il prezzo del biglietto di seconda classe se eseguite con mezzi di trasporto pubblici.
2.10. Nella presente fattispecie, il TCA (doc. V) ha chiesto alla Commissione tutoria regionale __________ di informarlo sulla procedura adottata in materia di remunerazione e di calcolo delle indennità riconosciute ai tutori/curatori, nonché sulla natura delle indennità ammesse per __________ (Fr. 7'100.- in totale), __________ (Fr. 7'800.-), __________ (Fr. 600.-) e per __________ (Fr. 8'500.-) durante gli anni 1999-2002, specificando per ognuno l'importo riconosciuto a titolo di mercede per le loro prestazioni rispettivamente gli ammontari dei rimborsi spese.
Inoltre, questo Tribunale le ha chiesto di
" (…) comunicarci se i tutori/curatori __________, __________, __________ ed __________, a cui il Comune di …….. ha rimborsato le indennità da voi approvate (art. 16 cpv. 3 Regolamento), vi hanno presentato una distinta delle mercedi, rispettivamente dei costi, sostenuti nell'espletamento della loro attività di tutore/curatore. Inoltre, se dette distinte erano debitamente completate dai rispettivi giustificativi per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, comprovando così, come vuole il citato regolamento, le indennità pretese. (…).”.
Il 26 luglio 2004 (doc. VII) la Commissione tutoria regionale __________ ha preso posizione come segue:
" (…)
2. La Commissione tutoria regionale __________ non ha un fondo a disposizione, per cui i singoli Comuni provvedono direttamente al pagamento di mercedi e/o di spese a carico dei pupilli domiciliati nel loro comune che non hanno i mezzi finanziari necessari per provvedere al pagamento di queste spese. In effetti a norma dell’art. 3 cpv. 3 RTC le spese non recuperabili sono a carico del comune di domicilio della persona interessata.
3. Il Comune di RI 1 si è sempre impegnato a garantire il versamento di un minimo di indennità per i tutori e curatori che hanno assunto pratiche concernenti persone domiciliate a __________ e che non hanno i mezzi per pagare la mercede. Questa indennità copre solo parte degli oneri sopportati dai tutori/curatori (spese di trasferta, corrispondenza, telefonate, fotocopie, ecc.). Se essi dovessero presentare il conteggio dettagliato di tutte le loro spese e delle ore impiegate per la gestione della pratica dovremmo rimborsare importi MOLTO superiori (in particolare per la gestione di pratiche concernenti minorenni). Inoltre, grazie a questo compromesso, il Comune di RI 1 riesce ancora a sensibilizzare le persone ad aiutarci e coinvolge i privati in problematiche sociali.
4. I signori __________, __________, __________, __________ hanno collaborato con la CTR __________ in qualità di persone private e non come dipendenti del Comune di RI 1. Di conseguenza hanno dovuto sopportare tutte le spese personalmente. L’indennità riconosciuta, lo ribadiamo, è un minimo che serve a coprire parte delle loro spese.
Osserviamo che questi curatori/tutori hanno assunto casi molto complessi e la situazione finanziaria dei pupilli era in passivo.
5. Rileviamo che la LTC permette di versare fino a fr. 3'000.- all’anno quale mercede più il rimborso delle spese vive. Risulta chiaro che un’indennità di fr. 600/800 all’anno è un minimo a copertura delle spese.”
2.11. La CTR __________ interpellata ha trasmesso al TCA l’approvazione dei rendiconti dei tutori/curatori in questione per gli anni 1999-2002 (doc. VII/1-23). Da questa documentazione si evince che per la cura di ogni curatelato/tutelato, la delegazione tutoria di __________ dapprima ed in seguito la commissione regionale tutoria hanno riconosciuto ai tutori/curatori una mercede relativa al mandato loro conferito.
Questa mercede rappresenta la rimunerazione per la funzione pubblica svolta che, come emerso dalle risposte date dalla CTR (doc. VII), essenzialmente consiste in una retribuzione simbolica a copertura sia delle spese sostenute dai tutori/curatori sia delle indennità per il lavoro effettuato calcolate in virtù dell’art. 49 LT. Malgrado nelle approvazioni dei conti sia stata genericamente utilizzata la parola mercede, a mente di questo TCA si può ritenere che l’importo assegnato ai tutori/curatori rappresenti invece entrambe le voci, ossia tanto la mercede commisurata al lavoro svolto ed alla situazione patrimoniale del pupillo quanto le spese sostenute per l’esercizio di questa attività accessoria e che essa sia quindi da intendere quale indennità ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 RTC.
Spetta ora alla Cassa di compensazione, alla quale gli atti vanno retrocessi, chiarire la composizione di queste rimunerazioni, verificando a quanto ammontano la mercede rispettivamente le spese che sono state rimborsate agli assicurati in questione quali tutori/curatori di ogni singolo pupillo.
In virtù delle considerazioni esposte, le mercedi saranno oggetto del prelevamento dei contributi sociali, nella misura in cui saranno ritenute salario determinante dei tutori/curatori.
Gli importi che la Cassa giudicherà essere dei rimborsi spese, per contro, saranno esclusi dal salario determinante dei curatori/ tutori soltanto nella misura in cui le spese saranno debitamente comprovate a mezzo di giustificativi, come esigono sia l’art. 16 cpv. 2 RTC sia la giurisprudenza in materia (cfr. consid. 2.5.). La Cassa dovrà attivarsi per il reperimento dei necessari giustificativi.
2.12. Il ricorrente lamenta di non essere il datore di lavoro dei suoi quattro dipendenti quando agiscono nelle vesti di curatori/tutori e non per suo conto, dal momento che è la commissione tutoria regionale che fissa il rimborso spettante ai tutori e che come tale la stessa non dipende dal comune. Di conseguenza, l’insorgente interverrebbe a versare le indennità soltanto quando il pupillo è nullatenente, ma ciò non sarebbe sufficiente per considerarlo a tutti gli effetti come datore di lavoro dei tutori/curatori.
Va ricordato che la persona interessata dalla misura tutoria deve farsi carico dei relativi costi di gestione (art. 19 cpv. 1 LT) e dove ella non possa farvi fronte (art. 19 cpv. 2 LT), la commissione tutoria interviene anticipando queste spese. Nell’evenienza in cui la Commissione tutoria non riesca a recuperarle dal pupillo (art. 19 cpv. 3 LT), le spese della misura di tutela sono a carico del comune di domicilio della persona interessata (art. 3 cpv. 3 RTC).
In queste condizioni, il TFA ha giudicato che non v’è nessun motivo per trattare diversamente l’obbligo di contribuzione dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali, a dipendenza se il comune indennizza il tutore con i propri mezzi oppure se ciò avviene a carico del patrimonio del pupillo. Infatti, in quest’ultimo caso, competente per l’indennizzo del tutore è l’autorità tutoria; essa autorizza il tutore a prelevare direttamente dal patrimonio del pupillo, di cui ne è amministratore, l’indennità da essa fissata. Tutto ciò costituisce soltanto una facilitazione amministrativa nella procedura di pagamento al tutore/curatore del dovuto. Infatti, questa indennità non si differenzia dall’indennità al tutore che viene direttamente pagata dall’autorità tutoria oppure per il tramite delle casse comunali.
Secondo la prassi amministrativa e dei tribunali, datore di lavoro ai sensi dell’art. 12 LAVS è considerato anche chi non fornisce un salario prelevato dalle proprie risorse (RCC 1957 pag. 220). Di conseguenza, l’ente pubblico responsabile delle tutele (nel Cantone Ticino, come visto, è il comune di domicilio del pupillo se quest’ultimo non ha un patrimonio) è il datore di lavoro nei confronti del tutore, anche dove la mercede di questi venga prelevata dai beni del tutelato. Spetta pertanto al comune ricorrente dedurre dalle indennità assegnate ai tutori/curatori i contributi paritetici di legge. Per contro, il pupillo responsabile con i suoi beni può essere ritenuto datore di lavoro del tutore (DTF 98 V 237 e 238 consid. 4c).
La censura del Comune ricorrente, volta a negare sostanzialmente la sua legittimazione passiva al ricorso con contestazione della sua qualità di datore di lavoro dei quattro tutori/curatori in esame, non può dunque essere accolta.
2.13. Indennità di trasferta per __________
Il Municipio del Comune di RI 1 postula inoltre l’annullamento della ripresa che la Cassa CO 1 vorrebbe eseguire a partire dal 1° gennaio 2004 nei confronti del docente di musica __________ per le spese di trasferta dal domicilio al posto di lavoro, ritenendo quindi le stesse come salario determinante del dipendente e non come spese esenti dall’assoggettamento al pagamento dei contributi sociali.
In proposito, va osservato che giusta l'art. 162 cpv. 1 OAVS i datori di lavoro devono essere controllati, sul posto e da un ufficio di revisione nel senso dell'articolo 68 capoversi 2 e 3 LAVS, periodicamente, di norma ogni quattro anni, nonché quando passano a un'altra cassa di compensazione o liquidano la loro azienda. La cassa di compensazione può rinunciare a ordinare un controllo sul posto, se è in grado di controllare efficacemente l'applicazione delle disposizioni legali da parte del datore di lavoro mediante altri provvedimenti.
In virtù dell’art. 163 cpv. 3 OAVS, i verificatori devono limitarsi al controllo. Essi non possono prendere decisioni né impartire ordini.
Del risultato di ogni revisione di una cassa di compensazione o di una agenzia, e di ogni controllo dei datori di lavoro, è steso un rapporto (art. 169 cpv. 1 OAVS).
I rapporti di revisione e di controllo devono esaurientemente indicare l'estensione e l'oggetto delle verifiche fatte, nonché i difetti e le irregolarità rilevati. Essi devono indicare il risultato formale e materiale delle verifiche fatte ed esporre chiaramente se e come le prescrizioni legali e amministrative, nonché le istruzioni sono state osservate esattamente. I rapporti devono inoltre informare se i difetti precedentemente rilevati sono stati eliminati. L'Ufficio federale può impartire istruzioni particolari concernenti la formazione dei rapporti di revisione e di controllo e respingere rapporti che non rispondono alle esigenze poste. Infine, esso può ordinare la compilazione dei rapporti di controllo mediante un modulo prescritto (art. 169 cpv. 2 OAVS).
I rapporti di revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e, per gli uffici di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l'ufficio di revisione o di controllo (art. 169 cpv. 3 OAVS).
Secondo l'art. 56 LPGA, l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto soltanto in presenza di una decisione su opposizione emanata da una cassa di compensazione. La decisione costituisce, in effetti, il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA del 23 marzo 1992 nella causa G. C.; GYGI, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
Le decisioni regolano una situazione giuridica concreta ed individuale del diritto amministrativo in maniera imperativa attraverso un atto unilaterale di un'autorità (GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale" in: Etudes de droit social, vol. 3, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 2a edizione, pag. 27; DTF 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463).
Pertanto, le prese di posizione che permettono, in un determinato caso, più soluzioni possibili o che non decidono dei diritti e dei doveri dell'assicurato non sono da considerare come decisioni (RCC 1977 pag. 162).
2.14. Nell’ambito del “Rapporto sul controllo dei datori di lavoro” del 1° marzo 2004, la Cassa ha esposto in maniera sommaria i princìpi che reggono la materia ed indicato che dal 1° gennaio 2004 non sono più concessi rimborsi spese di trasferta dal domicilio al posto di lavoro al docente di musica. Malgrado vi fossero i presupposti per procedere in tal senso già durante la revisione in oggetto, al fine di non violare il principio della buona fede la convenuta non ha – correttamente – ripreso gli importi forfetari che il ricorrente versava mensilmente al docente per il tragitto casa-lavoro (Fr. 250.-), non determinandosi in proposito con la decisione di tassazione d’ufficio del 5 marzo 2004.
In altri termini, l’amministrazione ha solo indicato all’insorgente di volere mutare la valutazione di determinati elementi e quindi di conformarsi a tale nuova prassi, ossia di volersi attenere a determinate norme di comportamento circa la fissazione delle spese generali. La Cassa ha pertanto unicamente segnalato al Municipio quale sarebbe stato il suo atteggiamento futuro nei confronti di __________.
Infatti, l’amministrazione non ha emanato una decisione formale in merito, non ha operato alcuna ripresa riferita agli importi percepiti dal 1° gennaio 2004 da __________ per le trasferte dal proprio domicilio al luogo di lavoro nelle vesti di dipendente dell’assicurato.
La Cassa CO 1 ha quindi voluto soltanto convenientemente avvisare il Municipio del Comune di RI 1 dei doveri cui ritiene esso deve sottoporsi senza comunque, come indicato, fissare precisi obblighi concreti (dunque senza effettuare alcuna ripresa di spese per il docente di musica).
L'informazione al Comune tende a permettere allo stesso di adeguarsi alle indicazioni dell'amministrazione ed escludere che il ricorrente possa dedurre - dall’assenza di indicazioni - un diritto a vedersi ulteriormente riconoscere in futuro – in virtù del principio della buona fede – comportamenti che la Cassa non ritiene conformi alle norme legali (riconoscimento di spese generali).
Non sono invece state fissate concrete disposizioni in merito a questa problematica.
Qualora gli importi corrisposti al docente di musica dal 2004 in poi fossero – in futuro - considerati dalla Cassa come salario determinante sul quale il datore di lavoro dovrà pagare i contributi paritetici tipici del lavoratore dipendente, l’insorgente potrà sollecitare l'emanazione di una decisione amministrativa e potrà impugnarla eventualmente anche davanti a questo Tribunale ed al TFA contestando, ma solo allora, la ripresa di spese di trasferta ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAVS (STCA del 28 febbraio 2005 nella causa B. SA, Inc. n. 30.2005.7; STCA del 21 dicembre 2004 nelle cause A.G. SA e G.G., Incc. nn. 30.2004.42-43).
2.15. Dalle considerazioni che precedono discende che il rapporto di revisione contestato con l’opposizione (visto che la decisione di tassazione d’ufficio non ingloba la ripresa di Fr. 250.- al mese), sotto questo punto di vista, non costituisce una decisione amministrativa impugnabile, perciò il ricorso, su questo punto, appare irricevibile (cfr. citate STCA del 25 febbraio 2005 e del 21 dicembre 2004).
2.16. Alla luce di quanto esposto in merito ai rimborsi spese dei tutori, il ricorso contro la decisione su opposizione del 22 marzo 2004 deve essere parzialmente accolto con rinvio degli atti alla Cassa, affinché verifichi l’esatta composizione delle mercedi (da intendersi come indennità ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 RTC) versate dalla Delegazione tutoria di __________ e dalla Commissione tutoria regionale __________ a __________, __________, __________ e __________ durante gli anni 1999-2002 (cfr. consid. 2.11.) e si determini in proposito, laddove necessario, con l’emissione di una nuova decisione di fissazione dei contributi.
Anche se parzialmente vincente in causa il Comune di RI 1, non rappresentato da un legale, non ottiene indennità per ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è diretto contro l'assoggettamento del versamento di Fr. 250.- al signor __________ alla percezione dei contributi AVS/AI/IPG e AF dal 1° gennaio 2004, il ricorso è irricevibile.
2. In quanto rivolto alla percezione dei contributi sociali sulle indennità versate ai tutori/curatori __________, __________, __________ ed __________, il ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte.
Di conseguenza:
§ La decisione su opposizione del 22 marzo 2004 è annullata e gli atti rinviati alla Cassa CO 1, affinché verifichi l’esatta composizione delle indennità percepite dai tutori/curatori durante gli anni 1999-2002, conformandosi a quanto esposto al considerando 2.11.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti