Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2004.31

 

cs/td

Lugano

6 agosto 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 aprile 2004 di

 

 

RI1

rappr. da: RA1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 17 marzo 2004 emanata da

 

Cassa CO1

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI1 cittadina italiana, l'8 ottobre 2003 è stata affiliata d'ufficio dalla Cassa CO1 quale indipendente.

                                         Con quattro distinte decisioni del 23 ottobre 2003 l'amministrazione ha fissato i contributi dovuti dall'assicurata dal 1998 al 2002 sulla base dei dati evinti dalle corrispondenti tassazioni fiscali IFD.

 

                               1.2.   L'interessata, allora rappresentata da __________, si è opposta alle predette decisioni, rilevando in particolare di svolgere attività lavorativa prevalentemente all'estero.

                                         Essa, inoltre, ha sostenuto che l'assoggettamento contributivo in Svizzera "in qualità di indipendente rappresenti una doppia imposizione non compatibile sia con il tenore dell'art. 1 cpv. 2 lett. b LAVS, sia con le Convenzioni bilaterali in materia di assicurazioni sociali." (doc. 5)

                                        

                               1.3.   Con decisione su opposizione del 17 marzo 2004 la Cassa ha respinto l'opposizione rilevando in particolare che:

 

"  7. L'opponente versa contributi all'__________, fondazione di diritto privato, per la previdenza facoltativa.

 

8. Le direttive UFAS sull'obbligo assicurativo (COA), marginale 3014, prevedono che:

"l'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti deve generalmente essere un'assicurazione retta dal diritto pubblico."

 

9. Va ricordato che, le direttive anzidette, marginale 3018, sanciscono che: "l'affiliazione a un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti deve essere obbligatoria.

Le persone che versano contributi facoltativi ad un'assicurazione estera per la vecchiaia e i superstiti non possono far valere l'aspetto dell'onere troppo pesante." (doc. A1)

 

                               1.4.   Contro la predetta decisione l'assicurata, rappresentata dalla RA1, è tempestivamente insorta al TCA rilevando sostanzialmente di non dover essere affiliata in Svizzera avendo già versato i contributi obbligatori all'estero, in particolare all'__________ (__________). Essa chiede di conseguenza di annullare le decisioni definitive di tassazione dei contributi e di essere esonerata dal loro pagamento sulla base dell'art. 1 cpv. 2 lettera b LAVS (doppio onere non esigibile), nonché di essere sentita (doc. I).

 

                               1.5.   Con risposta del 27 aprile 2004 l'amministrazione propone la reiezione del ricorso, riprendendo le motivazioni della decisione su opposizione (doc. III).

 

                               1.6.   Il 6 maggio 2004 l'assicurata ha fatto pervenire una duplica tramite la quale rileva di opporsi:

 

"  1. alle decisioni del 23 ottobre 2003 summenzionate

2. a subire una doppia imposizione che concerne il pagamento dei contributi AVS/AI sulla base dell'art. 1 cpv. 2 lettera b LAVS." (doc. V)

 

                                         Essa afferma inoltre di essere stata affiliata dalla Cassa al pagamento dei contributi in Svizzera senza che ne fossero dati i presupposti e fa riferimento alla recente entrata in vigore degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea (doc. V).

 

                               1.7.   Pendente causa il TCA ha chiesto alla Cassa quanto segue:

 

"  Dagli atti emerge che RI1 è stata affiliata quale indipendente dal 1998.

Essa, in sede di opposizione ha affermato di svolgere la sua attività principalmente in Italia:

 

1. Quale attività svolge RI1? Dove viene svolta questa attività?

 

2. Per quale motivo RI1 è stata affiliata in Svizzera?

 

3. Avete applicato la Convenzione del 14 dicembre 1962 tra la Confederazione Svizzera e l'Italia relativa alla sicurezza sociale per gli anni dal 1998 a maggio 2002 (cfr. in particolare art. 4 § 1 e STCA del 10 dicembre 2001, inc. 30.2001.24 e inc. 30.2001.74)?

 

Avete applicato gli Accordi bilaterali tra Svizzera e UE in vigore dal 1° giugno 2002?

 

In entrambi i casi vi chiediamo di voler precisare il motivo per il quale le convenzioni internazionali sono state o non sono state applicate." (Doc. VIII)

 

                               1.8.   L'amministrazione nella risposta del 25 maggio 2004 ha rilevato:

 

"  Nonostante l'obbligo di affiliarsi spontaneamente, per gli indipendenti e i datori di lavoro, incomba sempre e soltanto agli assicurati, la scrivente Cassa effettua controlli periodici delle singole partite fiscali. La resistente effettua questo genere di controlli incrociati ogni anno: concretamente le partite fiscali dei singoli contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente vengono confrontate con i dati in nostro possesso; laddove non vi è una rispondenza fra l'affiliazione ai sensi della Legge tributaria e l'assoggettamento ai sensi della LAVS, si procede ad un'affiliazione d'ufficio, ciò che è avvenuto nel caso della ricorrente.

 

Ne consegue che la Cassa, senza la collaborazione dell'utenza, non può stabilire il tipo di attività e nemmeno dove questa viene svolta. Nel caso di specie, la ricorrente è stata convocata per il tramite dell'Agenzia comunale AVS, al fine di regolarizzare la sua posizione assicurativa nei confronti dell'AVS, ma la stessa non ha dato alcun riscontro al riguardo (doc. 1).

 

L'affiliazione d'ufficio a decorrere dal 1° gennaio 1998 era pure giustificata dal fatto che, anche nella tassazione fiscale 1999-2000, la ricorrente era stata imposta per un reddito aziendale di fr. 79'090.-, e quindi esistevano gli estremi per salvaguardare la prescrizione sancita dall'art. 16 LAVS (doc. 2).

 

Ritenuto quanto precede, la ricorrente non ha mai dimostrato alla Cassa se l'attività veniva svolta principalmente in __________ o meno. Inoltre non ha fornito nessuna documentazione comprovante il pagamento dell'__________ in __________, mentre nella sentenza che voi citate l'assicurato aveva prodotto a questo Tribunale le attestazioni comprovanti il pagamento degli oneri sociali in Italia.

 

Per quanto riguarda l'applicazione degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e UE in vigore dal 1° giugno 2002, osserviamo che l'assicurato per essere esonerato dall'imposizione AVS in Svizzera, deve produrre il questionario E 101, ciò che finora non è stato fatto." (Doc. IX)

 

                               1.9.   Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito, l'insorgente ha affermato:

                                        

"  Dalla nostra analisi sorge il dubbio che la Cassa CO1 non abbia effettuato, nel caso concreto, un efficiente controllo se la signora RI1 avrebbe dovuto essere o non essere affiliata alla CO1.

 

 

Contestato

 

Il documento 1) annesso alla raccomandata del 25 maggio 2004 è una pura lettera amministrativa dell'__________ di __________: tale scritto è soltanto una semplice comunicazione di servizio. In ogni caso non è rivolta direttamente alla signora RI1.

 

 

Contestato

 

Con lettera del 08.10.2003 viene comunicato al rappresentante signor __________ che la signora RI1 è stata affiliata alla CO1 nella categoria "indipendente" e che il pagamento dei contributi è "trimestrale". Contro tale decisione è stato interposto tempestivo reclamo con raccomandata del 4 novembre 2003 (ndr).

 

Si ha purtroppo l'impressione che l'Istituto delle assicurazioni sociali non si sia nemmeno accorto che la signora RI1 poteva essere affiliata dal novembre/dicembre 1998 in quanto la sentenza di divorzio della Pretura di __________ è del __________.

 

 

Contestato

 

Dalla documentazione sorge la perplessità che la CassaCO1 non si sarebbe troppo preoccupata di conoscere la provenienza del reddito della nostra rappresentata: a nostro parere, con un maggior approfondimento della materia, sarebbe stato possibile conoscere la provenienza (attività in Svizzera o altro Stato) e stabilire da quale settore esso veniva. E' evidente che certe attività sia in Svizzera, sia in altri Stati, sono obbligati ad iscriversi obbligatoriamente a Enti di categoria che contemplano anche quelli del pagamento di contributi previdenziali indipendentemente dal domicilio e/o residenza effettiva.

 

 

 

Contestato

 

E' fuori dubbio che la CO1 doveva a dimostrarsi parte diligente segnalando alla signora RI1 la necessità di produrre il questionario E 101 in considerazione della sua nazionalità e/o altri motivi contingenti.

 

 

Considerazioni generali

 

La tempestiva opposizione del 4 novembre 2003, presentata dal __________, chiedeva alla Cassa CO1 quanto segue:

 

a.   l'annullamento delle decisioni definitive di fissazione dei contributi

b.   l'esonero dal pagamento dei contributi AVS/AI sulla base dell'art.

      1 cpv. 2 lett. b LAVS (per doppio onere sociale)

 

motivandolo come segue:

 

La signora RI1 è laureata in farmacia e svolge una regolare attività di consulenza nel campo farmaceutico principalmente in __________. Per poter svolgere quest'attività sul territorio italiano, la Signora RI1 è iscritta all'Albo professionale dell'ordine dei farmacisti italiani dal 1991.

L'iscrizione a quest'Albo comporta obbligatoriamente l'iscrizione all'__________. Da questa iscrizione deriva un obbligo contributivo di contributi previdenziali a questo Ente (allegato 1: attestato di iscrizione all'__________ della signora RI1. (Doc. agli atti)

 

Balza all'occhio che l'Istituto delle assicurazioni sociali al punto "ad 5" dimentica di aver ricevuto l'attestato di iscrizione all'__________; è notorio che un'iscrizione ad una Fondazione come L'__________, che persegue gli stessi scopi di natura previdenziali a quelli della Cassa CO1, comporta obbligatoriamente il versamento di contributi.

 

Da questi documenti si evince che la Cassa CO1 avrebbe dovuto farsi "parte diligente" informando la Signora RI1 compiutamente, per renderla attenta sulla procedura amministrativa da ossequiare per ottenere l'esenzione. Certi particolari obblighi di legge sono noti principalmente solo alle Casse di compensazione e pertanto a loro incombono determinati obblighi di trasparenza.

 

Notasi poi che il questionario E 101 non è facilmente reperibile. Infatti, per averne uno di questi questionari (E101) si è dovuto telefonare in anteprima a due Casse di compensazione indi alla Centrale di Ginevra.

 

Fortunatamente, la Centrale di Ginevra ci ha dato l'indirizzo dell'Ufficio di Berna (Office fédéral des assurances sociales) e così oggi disponiamo di un solo esemplare che annettiamo.

 

La Cassa CO1 non ha ritirato il PE n. __________, come richiesto con la lettera del 12 maggio, e tuttora ostacola la presentazione della domanda di naturalizzazione della signora RI1." (Doc. XIII)

 

                             1.10.   Pendente causa il TCA ha richiamato l'incarto fiscale della ricorrente informando la Cassa delle risultanze utili ai fini del giudizio (doc. XVI). L'insorgente è stata anch'essa informata circa l'acquisizione della documentazione tramite l'invio della presa di posizione della Cassa (doc. XVIII).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS.

 

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag. 3).

 

Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).

Dal profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA.

 

Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid. 4a).

 

In concreto la fissazione dei contributi personali dovuti dalla ricorrente si riferisce alla sua situazione lavorativa antecedente il 31 dicembre 2002, mentre le decisioni in questione (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2003 e del 2004.

 

Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi personali dal 1998 al 2002 vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2002.

 

Ne discende che ogni riferimento alle norme della LAVS va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, fatte salve indicazioni in senso contrario.

 

                               2.3.   Nel caso di specie l'assicurata, sin dall'opposizione, ha rilevato di svolgere la sua attività prevalentemente all'estero ed ha espresso dubbi circa il controllo effettuato dalla Cassa al fine di stabilire se l'affiliazione in Svizzera fosse corretta (cfr. anche doc. XIII).

 

                                         Essa, oltre a chiedere l'annullamento delle decisioni formali e su opposizione, chiede l'esonero dal pagamento dei contributi in Svizzera, avendo contribuito all'estero in __________.

 

                                         La Cassa afferma invece di aver affiliato d'ufficio l'insorgente per il pagamento dei contributi AVS in quanto l'assicurata non avrebbe dato seguito alle ingiunzioni a lei trasmesse circa la questione a sapere se svolgeva attività indipendente, come emergerebbe dal doc. 1, e poiché, fiscalmente, è stata tassata sulla base di un reddito aziendale.

 

                                         In realtà, come rileva l'assicurata, il doc. 1 allegato dall'amministrazione è un semplice scritto trasmesso dalla Cassa all'Agenzia AVS del Comune di domicilio dell'assicurata tramite il quale viene chiesto se l'interessata svolge attività indipendente. A tergo dello scritto l'amministrazione comunale non ha compilato le risposte e, dagli atti, nemmeno risulta che la Cassa abbia sollecitato l'autorità comunale a fornire informazioni in merito.

 

                                         Non vi sono per contro scambi di corrispondenza con l'interessata fino alla decisione formale.

 

                                         Nemmeno successivamente alla ricezione dell'opposizione dove veniva indicato espressamente che l'assicurata svolge prevalentemente la propria attività in Italia, la cassa ha effettuato accertamenti per stabilire dove viene svolta l'attività lavorativa, apparentemente di farmacista.

 

                                         Ora, ai sensi dell'art. 4 § 1 della Convenzione del 14 dicembre 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale, applicabile in concreto fino al 30 maggio 2002, ossia prima che la Convenzione venisse sospesa dall'entrata in vigore degli Accordi bilaterali (cfr. anche DTF 128 V 315 e STFA del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03), la legislazione applicabile è di regola quella della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l’attività determinante ai fini dell’assicurazione. Il criterio utilizzato per determinare il diritto applicabile (sistema competente) è, dunque, quello del luogo di lavoro (Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 63ss. ad art. 1 LAVS). Di regola, la nozione del luogo di lavoro non è definita dalle convenzioni: sono di conseguenza le norme relative all'AVS che trovano applicazione (DTF 124 V 100 consid. 3a, 119 V 68 consid. 3a, 117 V 270), in particolare l'art. 1 cpv. 1 lett. b LAVS che contiene la nozione d'attività lucrativa esercitata in Svizzera (Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., n. 63 ad art. 1, pag. 43).

 

                                         Come detto il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.

 

                                         Anche il regolamento (CE) 1408/71 prevede, di regola, l'assoggettamento al luogo di lavoro (cfr. art. 13 del regolamento (CE) 1408/71, cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali, "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 41 segg.).

 

                                         Nella causa sfociata con la STCA del 10 dicembre 2001 in re A., 30.2001.74, fatta presente alla Cassa con lo scritto del 24 maggio 2004, il TCA aveva interpellato l'amministrazione circa l'affiliazione di cittadini italiani, domiciliati in Svizzera, che svolgevano l'attività in Italia. L'amministrazione aveva affermato:

 

"  In riferimento al vostro scritto del 23 ottobre 2001, vi comunichiamo quanto segue:

 

          per i cittadini italiani, domiciliati in Svizzera che lavorano in __________, la Cassa non sollecita alcuna affiliazione quale salariato il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS, in quanto la convenzione di sicurezza sociale con­clusa con I'ltalia recita che il principio dell' "affiliazione al luogo di lavoro". (sic)

 

          Per contro, se le persone suddette inoltrano spontaneamente la richiesta di affilia­zione, la Cassa dà la possibilità di affiliarsi a titolo facoltativo, conformemente alle direttive federale COA marginale 4033 e 4034. " (doc. VII, inc. 30.2001.74)

 

                                         Nella citata sentenza il TCA aveva inoltre affermato:

 

"  Va infine rilevato che non si può derogare al principio dell'assoggettamento alla legislazione del posto di lavoro perché un assicurato non è stato assoggettato a contributo nello Stato in cui ha esercitato l'attività lucrativa (DTF 114 V 129). Per cui la circostanza che dal salario percepito dall'insorgente non sono stati dedotti contributi in Italia è irrilevante."

 

                               2.4.   Alla luce di quanto sopra esposto emerge che se l'assicurata ha svolto attività lucrativa solo in Italia, essa, di regola, sul reddito conseguito svolgendo il lavoro all'estero, non dovrebbe pagare i contributi in Svizzera.

                                        

                                         Dagli atti, e meglio dalle dichiarazioni fiscali, emerge che la ricorrente ha affermato di svolgere la sua attività in __________ (__________, cfr. dichiarazione 1999/2000) e in parte anche __________ (cfr. dichiarazione 2001/2002).

                                         Mancano tuttavia a questo Tribunale altri elementi per stabilire dove viene effettivamente svolta l'attività lucrativa e quale tipo di attività svolge l'insorgente (dipendente o indipendente).

 

                                         In concreto, nemmeno dopo l'opposizione della ricorrente che aveva espressamente affermato di svolgere l'attività prevalentemente in Italia, la Cassa ha effettuato accertamenti per stabilire dove l'assicurata esercita la sua attività, se ha un'organizzazione in Svizzera, se è dipendente o indipendente e quali norme internazionali vanno applicate.

 

                                         Ora, per l'art. 43 cpv. 1 LPGA ("accertamento") l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per iscritto. Per il cpv. 3 se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.

 

                                         A proposito dell'art. 43 cpv. 1 LPGA Kieser, in ATSG Kommentar, Zurigo 2003, ad. art. 43, pag. 433, rammenta come "Nach dem Untersuchungsgrundsatz hat die Behörde den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären, ohne dabei an Anträge der Parteien gebunden zu sein. Sie hat deshalb aus eigener Initiative vorzugehen und darf Parteivorbringen nicht mit der Begründung abtun, diese seien nicht belegt worden: Der Grundsatz wird ergänzt durch die Mitwirkungspflicht der Parteien (vgl. zum Untersuchungsgrundsatz BGE 117 V 263 f.; vgl. ferner Locher, Grundriss, 339ff.; Kieser, Verwaltungsverfahren, Rz. 190 ff; Maeschi, Kommentar, Rz. 3 ff. zu Art. 86 MVG)." (sottolineature del redattore).

                                         A pag. 434 l'autore ricorda che "Das Untersuchungsprinzip bringt im wesentlichen mit sich, dass die notwendige Abklärungen von Amtes wegen vorzunehmen sind, wie dies in Art. 43 Abs. 1 ATSG festgehalten wird. Was notwendig ist, ergibt sich zum einen daraus, in welchem Umfang Abklärungen vorzunehmen sind, und zum anderen daraus, in welcher Tiefe dies der Fall ist. Zunächst hat also der Versicherungsträger abzusctecken, welche Bereiche für die zu entscheidende Frage massgebend sind. In der Folge hat er im Rahmen des so begrenzten Bereiches den Sachverhalt bis zur zweifelsfreien Eruierung abzuklären (vgl. dazu Kieser, Verwaltungsverfahren, Rz. 205 ff.); wann dies der Fall ist, bestimmt sich im Blick auf den je massgebenden Beweisgrad (dazu Rz.233 ff)."

                                         Infine Kieser sottolinea come "dabei kann aber nicht die eine Behörde die von ihr zu erfüllende Pflicht durch Nichttätigkeit der anderen zuordnen; insbesondere können die Versicherungsträger die Kostenlosigkeit des kantonalen Gerichtsverfahrens nicht dazu missbrauchen, die (oft kostpieligen) Abklärungen in das Gerichtsverfahren zu verschieben (vgl RKUV 1999 410). Immerhin steht es den Gerichtsbehörden frei, bei bisher fehlender Abklärung die Sache zur Vornahme der erforderlichen Untersuchungen an den Verwaltungsträger zurückzuweisen (vgl. BGE 122 V 163; vgl. dazu ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz 55)."

 

                                         L'art. 43 LPGA che si applica in particolare alla richiesta di prestazioni (cfr. Kieser, op. cit., pag. 431 ad art. 43 n.2), come già rilevato dal TCA nella sentenza del 14 gennaio 2004 (inc. 30.2003.29, tuttora sub judice al TFA), trova applicazione anche nel caso di specie, laddove, in presenza di una fissazione di contributi, la ricorrente, in sede di opposizione, ha fatto valere elementi determinanti che le permetterebbero di ottenere ragione ma che la cassa non ha neppure esaminato.

 

                                         L'amministrazione non ha effettuato accertamento alcuno, malgrado le affermazioni dell'insorgente circa l'attività svolta prevalentemente in Italia, violando in questo modo l'art. 43 LPGA.

 

                                         In virtù dell'obbligo, anche per l'amministrazione, di accertare d'ufficio la fattispecie, considerato che la ricorrente ha espressamente affermato di lavorare prevalentemente all'estero (in Italia) e rilevato come la Cassa, a maggior ragione in seguito all'introduzione della procedura d'opposizione, non può evitare di effettuare accertamenti d'ufficio laddove l'assicurato fa valere elementi che influiscono sull'esito dell'opposizione, in accoglimento parziale del ricorso, la decisione deve essere annullata e l'incarto rinviato alla Cassa per ulteriori accertamenti.

 

                                         In particolare l'amministrazione dovrà accertare quale attività effettivamente svolge l'assicurata (dipendente o indipendente), per quali società e/o persone, e soprattutto dove viene svolta l'attività. La controparte dovrà collaborare ed in particolare potrà essere tenuta a trasmettere tutte le informazioni necessarie agli accertamenti ordinati da questo Tribunale, con la comminatoria che altrimenti l'amministrazione potrà decidere sulla base della documentazione a sua disposizione.

 

                                         La circostanza che gli elementi di giudizio sono stati fatti valere solo in occasione dell'opposizione non costituisce un valido motivo per evitare di procedere ai dovuti accertamenti (cfr., in un altro contesto, DLA 2000 pag. 118 seg., in particolare pag. 123-124).

 

                                         Una volta effettuati gli accertamenti la Cassa applicherà le Convenzioni internazionali è stabilirà se l'insorgente va affiliata o meno in Svizzera.

 

                                         Va ancora rilevato che se da una parta la Cassa ha emanato la decisione formale relativa ai contributi del 1998 senza particolari approfondimenti per evitare la prescrizione, dall'altra, in sede di opposizione era comunque tenuta ad effettuare i necessari approfondimenti volti a stabilire se l'assoggettamento in Svizzera era corretto.

 

                                         Questo TCA tiene poi a sottolineare che l'invio di un precetto esecutivo per il mancato pagamento dei contributi del 2003 (doc. D4), pur non essendo oggetto della vertenza in mancanza di una decisione formale, appare perlomeno inopportuna, non sussistendo a prima vista rischi di prescrizione o difficoltà d'incasso per i contributi dell'anno in corso e considerato che oggetto della presente procedura è proprio la questione a sapere se l'interessata deve essere affiliata in Svizzera.

 

                                         Infine, a proposito della circostanza che l'insorgente non avrebbe prodotto alla Cassa il formulario E 101 (certificato relativo alla legislazione applicabile), va rammentato che dal 1° gennaio 2003 per l'art. 27 cpv. 1 LPGA gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. Nel caso concreto, perlomeno in sede di opposizione, la Cassa avrebbe pertanto dovuto far presente all'assicurata l'obbligo di presentare questa documentazione.

                                         In concreto, visto il rinvio degli atti all'amministrazione, la questione non merita tuttavia ulteriori approfondimenti

 

                                         In queste circostanze il ricorso va parzialmente accolto e l'incarto rinviato alla Cassa affinché proceda agli accertamenti necessari.

 

                               2.5.   L'assicurata chiede di essere sentita.

 

                                         Il TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

 

                                         Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

 

                                         Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

                                         In concreto, questo Tribunale, visto l'esito del ricorso e il rinvio dell'incarto alla Cassa per ulteriori accertamenti, rinuncia all'assunzione di ulteriori prove e all'audizione della ricorrente.

 

                                         All'assicurata, rappresentata da una fiduciaria, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 61 LPGA).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto.

                                         La decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato alla Cassa per nuovi accertamenti.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La cassa verserà a RI1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).          

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti