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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 17 maggio 2004 di
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RI1
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contro |
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la decisione del 12 maggio 2004 emanata da |
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Cassa CO1
in materia di contributi AVS |
ritenuto, in fatto
1.1. Il 24 marzo 2004 la Cassa CO1 di ____________ ha emanato tre decisioni di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG nei confronti di RI1, considerandolo un salariato il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo (art. 6 LAVS).
L'assicurato ha indicato (art. 24 OAVS) di aver conseguito nel 2001 un reddito professionale presumibile di Fr. 204'330.-, su cui la Cassa ha calcolato in via definitiva in Fr. 24'869,25 i contributi personali da esso dovuti (doc. A3).
Per il 2002 il reddito professionale indicato dall'interessato è di Fr. 295'760.-, ciò che ha dato luogo a dei contributi definitivi AVS/AI/IPG/AD e AF di Fr. 34'943,55 (doc. A4).
Lo stesso reddito è stato ritenuto per l'anno seguente, a cui è stata dedotta una quota di Fr. 7'000.- per beneficiari di rendita di vecchiaia. Su un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 288'760.-, la Cassa ha provvisoriamente fissato in Fr. 32'131,05 i contributi personali (doc. A5).
1.2. Con reclamo (recte: opposizione) del 23 aprile 2004 (doc. A2) formulato per il tramite del suo rappresentante RA1, l'assicurato ha contestato tutte e tre le decisioni, chiedendo di detrarre dai suoi redditi il 20% a titolo di spese professionali sopportate a causa della notevole distanza dal luogo di domicilio __________ al luogo di lavoro __________. Inoltre, l'opponente ha postulato che i contributi fissati per l'anno 2001 vengano detratti dal suo reddito conseguito nel 2002 ed i contributi fissati dalla Cassa nel 2002 siano detratti dal reddito imponibile del 2003.
1.3. Con decisione su opposizione del 12 maggio 2004 (doc. A1) l'amministrazione ha rigettato l'opposizione dell'assicurato:
" (…)
1. A norma dell'art. 4, cpv 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa, sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente o indipendente.
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguiti in Svizzera o all'estero (art. 6, cpv. 1 OAVS).
2. Gli assicurati, il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di pagare i contributi (nel caso in cui il datore di lavoro non ha un'azienda in Svizzera), pagano i contributi in conformità all'art. 6 LAVS.
3. Questi assicurati dipendenti vengono assimilati dalla legge ai contribuenti esercitanti un'attività lucrativa indipendente, i tassi di contribuzione sono uguali (art. 6, 8 LAVS e art. 21 OAVS: RCC 1959 pag. 93).
4. Partendo da queste similitudini il TFA ha stabilito che la procedura di fissazione di contributi, prevista per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, può parimenti applicarsi ai salariati i cui datori di lavoro non sono tenuti al pagamento dei contributi (RCC 1984 pag. 456, RCC 1970 pag. 378).
5. Il TFA ha pure stabilito che in simili casi è preferibile che le Casse di compensazione fissino i contributi fondandosi sulla tassazione fiscale, ad esclusione quindi di un'attestazione prodotta dal datore di lavoro e delle dichiarazioni del salariato stesso (RCC 1970 pag. 378).
6. Giusta la procedura di fissazione e determinazione dei contributi disciplinata dall'art. 22 cpv. 1 OAVS, i contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile.
7. L'art. 22 cpv. 2 OAVS, stabilisce che, i contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione.
8. La Cassa ha determinato i contributi per gli anni 2001 e 2002 in base ai dati forniti dall'opponente, in quanto i dati fiscali disponibili della tassazione 2003A, non potevano essere utilizzati, in quanto defalcati dal 30% delle imposte alla fonte trattenute.
9. Va ricordato che dal reddito professionale possono essere dedotte le spese generali necessarie per conseguire il reddito stesso. Per contro non vengono considerate quali spese generali le imposte fiscali trattenute alla fonte.
10. Precisiamo inoltre che, secondo le direttive federali sul salario determinante, non rientrano nelle indennità per spese generali, l'indennizzo regolare dal domicilio al luogo di lavoro abituale.
11. Le anzidette direttive prevedono che si deve dedurre dal salario le spese effettive, tuttavia devono essere comprovate.
12. L'opponente, nella circostanza, non ha trasmesso alla Cassa nessun documento atto a dimostrare le spese professionali sostenute, quindi in virtù della citata normativa, la Cassa deve attenersi al reddito dichiarato da lui medesimo.
13. Per quanto attiene i contributi AVS da defalcare nell'anno seguente, osserviamo che, la legge AVS, non prevede la deduzione della propria imposta dal reddito conseguito.
14. Giova sapere che, la decisione di fissazione dei contributi 2003, è stata allestita in forma provvisoria utilizzando i dati del periodo precedente con riserva di rettifica in base alla tassazione fiscale IFD 2003B, in quanto l'art. 24 cpv. 2 OAVS recita che: "le Casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile.".
1.4. Con ricorso del 17 maggio 2004 (doc. I) l'assicurato, sempre rappresentato da RA1, si è riconfermato nella richiesta di riconoscere delle spese professionali (in totale Fr. 49'638.- all'anno per spese di trasferta, caselli autostradali, pranzi ed altro) da detrarre dal suo reddito lordo, come normalmente accade con i lavoratori indipendenti. Egli ha infatti sollevato una disparità di trattamento fra i salariati i cui datori di lavoro non sono soggetti ai contributi AVS, che però sono parificati agli indipendenti, e gli indipendenti medesimi che sono imposti solo sul reddito netto. Il ricorrente ha inoltre ribadito di detrarre, dal reddito determinante ai fini AVS, il contributo AVS fissato per l'anno precedente, siccome detto contributo sarebbe un costo fiscalmente riconosciuto e quindi deducibile dal reddito di un indipendente.
1.5. L'amministrazione ha risposto il 2 giugno 2004 (doc. III) con le medesime argomentazioni esposte nella propria decisione su opposizione, precisando che essa può ammettere le spese professionali soltanto se può accertarne l'attendibilità a mezzo di documentazione che, in specie, non è stata invece prodotta. Peraltro, l'insorgente aveva inizialmente addotto che le sue spese ammontavano a Fr. 12'000.- all'anno (doc. 1).
1.6. Il ricorrente ritiene per contro di aver reso sufficientemente verosimili le spese sopportate nel conseguimento del reddito, per cui egli dovrebbe essere assimilato in tutto e per tutto – per la fissazione dei contributi - ad un lavoratore indipendente e non ad uno dipendente (doc. V).
1.7. Il 16 giugno 2004 (doc. VII) l'amministrazione si è riconfermata nei suoi precedenti scritti.
in diritto
In ordine
2.1. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag. 3).
Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).
Dal profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA.
Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid. 4a).
In concreto la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurato in relazione alla sua situazione lavorativa in parte antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 2001 e 2002) ed in parte posteriormente a tale data (per il 2003), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso del 2004.
Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi personali dovuti da RI1 vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2002 per gli anni 2001 e 2002. Per il 2003 si deve invece fare capo ai disposti legali validi dal 1° gennaio 2003.
Ne discende che a dipendenza dell'anno di contribuzione analizzato, ogni riferimento alle norme della LAVS va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002 oppure dal 1° gennaio 2003, a dipendenza degli anni di cui si tratta.
Nel merito
2.2. Questo Tribunale è chiamato a verificare la correttezza delle decisioni formali di fissazione dei contributi personali dovuti da RI1 negli anni 2001-2003, poiché l'amministrazione l'ha considerato come un salariato il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo AVS e quindi l'ha parificato ad un lavoratore indipendente assoggettato in Svizzera, senza però riconoscere le spese professionali da esso sopportate.
2.3. Dalla documentazione agli atti, in particolare dal questionario per l'affiliazione dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS compilato dall'assicurato il 29 gennaio 2004 (doc. 2), risulta che dal 1996 al 2000 compresi il ricorrente, cittadino italiano domiciliato dal 1995 in Svizzera, ha lavorato per la ditta __________.
Dal 1° gennaio 2001 l'interessato è amministratore delegato della società italiana __________, ove lavora quotidianamente.
Alla lettera F di tale formulario, l'assicurato ha dichiarato che la sua retribuzione annua per l'attività svolta all'estero era valutata in Fr. 300'000.-, al netto delle spese professionali sostenute.
2.4. L'art. 1 cpv. 1 LAVS prevede che sono assicurati in conformità della stessa legge: a) le persone fisiche domiciliate in Svizzera; b) le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera; c) i cittadini svizzeri che lavorano all'estero: 1) al servizio della Confederazione, 2) al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell'art. 12 LAVS, 3) al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all'art. 11 della Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionale.
I suddetti criteri d'assoggettamento sono alternativi. E' quindi sufficiente adempierne uno solo, ossia singolarmente il domicilio in Svizzera, l'attività lucrativa in Svizzera (GREBER/DUC/ SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), 1997, n. 83 ad art. 1 LAVS, pag. 52) oppure l'attività all'estero per cittadini di nazionalità svizzera.
Il capoverso 2 dell'art. 1 LAVS elenca invece le persone che non sono assicurate, mentre il capoverso 3 permette di continuare l'assicurazione in caso di lavoro all'estero per conto di un datore di lavoro in Svizzera. Il capoverso 4 permette ai cittadini svizzeri domiciliati nel loro paese d'origine di aderire all'AVS anche se il diritto internazionale designa un altro diritto applicabile.
2.5. In virtù dell'art. 4 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Giusta l'art. 6 OAVS, con riserva di indicate eccezioni, il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito nella Svizzera o all'estero con l'esercizio di un'attività, inclusi i guadagni accessori.
Per l'art. 6ter OAVS relativo al reddito realizzato all'estero, sono eccettuati dal calcolo dei contributi i redditi d'attività lucrativa che pervengono ad una persona domiciliata nella Svizzera: a) come proprietario o come socio di aziende o di stabilimenti situati all'estero, b) come organo di una persona morale con sede all'estero, o c) che paga l'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD.
Con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell' "Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (ALC, RS 0.142.112.681), le lettere a e b sono state di conseguenza modificate:
" a. come proprietario o socio di aziende o di stabilimenti con sede in
uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale;
b. come organo di una persona giuridica con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale;".
L'art. 6 cpv. 1 LAVS regola il caso particolare dei datori di lavoro che non sono tenuti al pagamento dei contributi. In tale contesto, i contributi degli assicurati alle dipendenze di questi datori di lavoro sono fissati al 7,8% del salario determinante.
Per la fissazione e la determinazione dei contributi da essi dovuti si applicano per analogia gli artt. 22-27 OAVS (art. 16 OAVS), assimilando così questi assicurati agli indipendenti.
2.6. Dall'analisi dei primi due capoversi dell'art. 1 LAVS si deduce che per sapere se una persona è obbligatoriamente assicurata all'AVS in Svizzera occorre verificare se essa:
- adempie uno dei tre criteri d'assoggettamento previsti dal capoverso 1;
- senza cadere in uno dei casi d'esenzione (capoverso 2);
- senza che il diritto internazionale – Convenzioni internazionali di sicurezza sociale conclusi dalla Svizzera oppure Accordi internazionali - non designi un altro diritto nazionale o esenti l'assicurato (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., n. 82 ad art. 1 LAVS, pag. 52).
Pertanto, le disposizioni della LAVS e dell'OAVS sulle modalità di fissazione dei contributi entrano in considerazione soltanto se una convenzione o accordo internazionale non prevedono un diverso assoggettamento dell'assicurato.
La medesima conclusione vale per l'interpretazione dell'art. 6ter OAVS che, con l'adozione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, è stato modificato, come visto, in questo senso.
Questa preminenza del diritto internazionale sul diritto nazionale, siccome il ricorrente è cittadino italiano, si concretizza nella fattispecie con l'applicazione della Convenzione del 14 dicembre 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale (RS 0.831.109.454.21), valida però fino al 30 maggio 2002, ovvero fino a che detta Convenzione è stata sospesa a seguito dell'entrata in vigore del citato Accordo (art. 20 ALC; cfr. anche DTF 128 V 315 e STFA del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03).
In generale, il criterio principale utilizzato dalle convenzioni che vincolano la Svizzera per determinare il diritto applicabile è quello del luogo di lavoro (lex loci laboris).
Secondo l'art. 4 §1 della predetta Convenzione fra la Svizzera e l'Italia, la legislazione applicabile è di regola quella della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l’attività determinante ai fini dell’assicurazione. Il criterio utilizzato per determinare il diritto applicabile (sistema competente) è, dunque, anche in tal caso, quello del luogo di lavoro.
Per contro, la nozione del luogo di lavoro non è definita dalle convenzioni; sono di conseguenza le norme relative all'AVS che trovano applicazione (DTF 124 V 100 consid. 3a; DTF 119 V 68 consid. 3a; DTF 117 V 270), in particolare l'art. 1 cpv. 1 lett. b LAVS che contiene la nozione d'attività lucrativa esercitata in Svizzera (GREBER/DUC/ SCARTAZZINI, op. cit., nn. 63 segg. ad art. 1 LAVS, pag. 43 seg.).
Come detto, il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, che rinvia, per quanto attiene alla sicurezza sociale, al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal Regolamento (CE) N. 118/97, Regolamento (CE) N. 1290/97, Regolamento (CE) N. 1223/98, Regolamento (CE) N. 1606/98 e Regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
Anche il Regolamento (CEE) N. 1408/71 prevede, di regola, l'assoggettamento alla legislazione dello Stato in cui è esercitata un'attività lucrativa (art. 13 cpv. 2; cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali: "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in: RDAT I-2002, pag. 41 segg.).
2.7. Già con sentenza del 10 dicembre 2001 nella causa A. di cui all'Inc. n. 30.2001.74, questo Tribunale si era dovuto chinare su una problematica simile, prendendola in esame al considerando 2.3:
" (…)
Interpellata in merito dal TCA circa la prassi adottata per l'affiliazione di cittadini italiani che esercitano un'attività lucrativa in Italia, la Cassa ha osservato:
In riferimento al vostro scritto del 23 ottobre 2001, vi comunichiamo quanto segue:
• per i cittadini italiani, domiciliati in Svizzera che lavorano in Italia, la Cassa non sollecita alcuna affiliazione quale salariato il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS, in quanto la convenzione di sicurezza sociale conclusa con I'Italia recita che il principio dell' "affiliazione al luogo di lavoro".
• Per contro, se le persone suddette inoltrano spontaneamente la richiesta di affiliazione, la Cassa dà la possibilità di affiliarsi a titolo facoltativo, conformemente alle direttive federali COA marginale 4033 e 4034.
(…).".
Inoltre, al considerando 2.4. della medesima sentenza il TCA si era in particolare così espresso:
" (…)
Va infine rilevato che non si può derogare al principio dell'assoggettamento alla legislazione del posto di lavoro perché un assicurato non è stato assoggettato a contributo nello Stato in cui ha esercitato l'attività lucrativa (DTF 114 V 129). Per cui la circostanza che dal salario percepito dall'insorgente non sono stati dedotti contributi in Italia è irrilevante. (…).".
Da quanto precede risulta che malgrado l'amministrazione fosse al corrente sia che l'assicurato era domiciliato in Svizzera dal 1995 e lavorava in Italia dal 1° gennaio 2001 (doc. 2 prodotto dalla convenuta stessa), sia dell'esistenza della Convenzione internazionale con l'Italia, essa l'ha ugualmente affiliato, in virtù dell'art. 6 LAVS, come un salariato il cui datore di lavoro non è soggetto all'AVS svizzera.
Tuttavia, la lettera di questa norma sottintende che l'assicurato lavori in uno stabilimento in Svizzera per un datore di lavoro che ha però sede all'estero (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., nn. 1 segg. ad art. 6 LAVS, pag. 212 segg.).
Lavorando, invece, come amministratore delegato di una società in Italia – fatto questo non contestato dall'amministrazione – l'applicazione del citato art. 6 LAVS non può pertanto entrare in linea di conto, per cui l'affiliazione eseguita dalla Cassa appare manifestamente errata.
2.8. Alla luce di quanto sopra esposto emerge che siccome RI1 ha svolto un'attività lucrativa – in questo caso dipendente - in Italia, a prescindere dalla circostanza che esso abbia pagato o meno i relativi contributi in questo Stato, l'assicurato non deve comunque essere affiliato ad una Cassa di compensazione in Svizzera, poiché risulta essere esonerato in virtù dapprima della citata Convenzione, poi dell'ALC.
Il suo assoggettamento, come detto, deve in effetti avvenire al luogo di lavoro, ossia in Italia.
Tale conclusione vale per tutti i tre anni assoggettati, ovvero sia prima dell'entrata in vigore dell'Accordo ALC (1° gennaio 2001-31 maggio 2002), sia una volta che lo stesso è entrato in vigore (dal 1° giugno 2002 al 31 dicembre 2003).
Di conseguenza, l'esenzione dal pagamento dell'AVS in Svizzera comporta l'annullamento della decisione su opposizione del 12 maggio 2004 e l'integrale accoglimento del ricorso.
2.9. Siccome totalmente vincente in causa, la Cassa CO1 verserà all'insorgente, rappresentato dalla fiduciaria RA1, delle ripetibili di Fr. 800.- in virtù dell'art. 61 lett. g LPGA (la giurisprudenza relativa all'art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS è valida anche per il nuovo articolo della LPGA: SVR 3/2004 AHV Nr. 5 pag. 17; a proposito della relazione fra questi due articoli: SVR 2003 AHV Nr. 13 pag. 33 segg.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa CO1 verserà a RI1 Fr. 800.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti