Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2004.3

 

cr/sc

Lugano

29 luglio 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2004 di

 

 

RI1

rappr. da: RA1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 24 dicembre 2003 emanata da

 

Cassa CO1

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione dell'11 dicembre 2003 la Cassa CO1 ha fissato i contributi dovuti da RI1 quale indipendente, dal 1.1.2001 al 31.12.2001 sulla base di un reddito aziendale di fr. 95'070, da cui sottrarre fr. 5'390 quale percentuale del 3.5% calcolata sul capitale investito nell'azienda pari a fr. 154'000, per un reddito soggetto a contribuzione complessivo di fr. 89'680 (cfr. doc. A).

 

                               1.2.   A seguito della tempestiva opposizione inoltrata dall'assicurato, rappresentato dallo RA1 la Cassa, con decisione su opposizione del 24 dicembre 2003, ha confermato i dati sui quali è stato calcolato il contributo affermando:

 

"  IN FATTO E IN DIRITTO

 

La Cassa ha determinato il contributo personale quale indipendente a carico dell'opponente per l'anno 2001 attenendosi ai dati forniti dall'autorità fiscale, e relativi alla tassazione 2003 A.

 

Il reddito professionale notificato ammonta a fr. 95'070.--, il capitale investito nell'azienda a fr. 154'000.--.

 

Il contributo è stato calcolato in base alle vigenti disposizioni legali in materia.

 

L'opponente contesta il calcolo posto a fondamento della determinazione del contributo e chiede che la decisione venga modificata, assumendo che: "il reddito del lavoro secondo la notifica di tassazione 2001-2002 è di fr. 45'000.--".

 

La Cassa fa osservare quanto segue:

 

1.                                                                            Giusta la procedura di fissazione e determinazione dei contributi disciplinata dall'art. 22 cpv. 1 OAVS, i contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile.

 

2.                                                                            L'art. 22 cpv. 2 OAVS, stabilisce che, i contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno.

 

3.                                                                            L'art. 22 cpv. 3 OAVS, recita che, il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno.

 

4.                                                                            Nella fattispecie il contributo per l'anno 2001 deve essere calcolato sul reddito conseguito nello stesso anno in base alla tassazione IFD 2003 A passata in giudicato (art. 23 cpv. 1, OAVS).

 

5.                                                                            Il reddito dell'attività lucrativa viene accertato dall'autorità fiscale, le cui indicazioni sono vincolanti per le Casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

 

6.                                                                            Il competente ufficio di tassazione ha confermato che i dati comunicati alla Cassa sono esatti e che la tassazione è definitiva.

 

7.                                                                            Alla luce di quanto precede, il reddito aziendale della tassazione 2001-2002 (anni di guadagno 1999-2000) non entra più in linea di conto." (Doc. A)

 

                               1.3.   Contro la stessa l'assicurato, sempre patrocinato dalloRA1 è tempestivamente insorto con ricorso del 13 gennaio 2004, postulando l'annullamento del provvedimento della Cassa e osservando:

 

"  In data 12 dicembre 2003 il sottoscritto presentava reclamo contro la decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS 2001 per l' RI1 riferendosi sul fatto della determinazione del reddito sul biennio 2001/2002, non tenendo conto però che le autorità AVS a partire già dal 2001 si basavano sul reddito annuo e non più sulla media del reddito di un biennio.

 

La Cassa CO1 ha respinto il reclamo con decisione del 24 dicembre 2003, riconfermando il reddito 2001 in

Fr. 95'070.-- ed il capitale investito nell'azienda a Fr. 154'000.--.

 

La Cassa fa osservare che ha determinato il contributo a carico del mio cliente attenendosi ai dati forniti dall'autorità fiscale e relativi alla tassazione 2003 A.

 

Interpellata a tale proposito l'autorità fiscale (__________) questa mi conferma che i dati trasmessi all'AVS concernenti l'anno 2001 sono conformi a quelli dichiarati nel modulo e cioè:

 

                                   reddito aziendale   Fr.     89'588.--

                                   capitale investito    Fr.   153'162.--

 

 

Alla luce di tali fatti chiedo pertanto che la decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG concernente l'anno 2001 venga così modificata:

 

         reddito aziendale                                    Fr.   89'558.--

         percentuale del 3,500%

         calcolata sul capitale

         Investito nell'azienda

         ammontante a Fr. 153'162.--                  Fr.     5'360.65

 

         reddito soggetto a contribuzione            Fr.   84'197.35 "

 

(Doc. I)

 

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 30 gennaio 2004 la Cassa si è dichiarata d'accordo con la proposta dell'assicurato di rettificare la decisio-ne contestata in base ad un reddito aziendale di fr. 89'588, rilevando che dalla documentazione contabile prodotta dall'istante è emerso che non erano stati dedotti, quale spesa, gli oneri sociali (cfr. doc. III).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, che ha apportato diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

 

                                         Mentre le norme sostanziali non sono applicabili in concreto poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b), le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).

 

In concreto la fissazione dei contributi dovuti dall'assicurato riguarda l'anno 2001, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2003.

 

Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la determinazione dei contributi dovuti dal ricorrente per l'anno 2001 vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2002.

 

Ne discende che ogni riferimento alle norme della LAVS va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, fatte salve indicazioni in senso contrario.

 

                               2.3.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).

                                         A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso o i 65 anni, se di sesso.

 

                               2.4.   In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

                                         I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

 

                                         I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

 

                                         I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22 cpv. 2 OAVS).

 

                                         Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

 

                                         Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

 

                                         Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).

 

                               2.5.   Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

 

                                         In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

 

                                         Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

 

                                         Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

 

                                         Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

 

                               2.6.   In concreto la Cassa ha calcolato il contributo dovuto dall'assicurato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001 sulla base di un reddito di fr. 95'070 e di un capitale investito nell'azienda di fr. 154'000 comunicati dall'autorità fiscale e relativi alla tassazione 2003 A, cresciuta in giudicato (cfr. doc. A).

 

                                         Il ricorrente ha contestato il calcolo della Cassa posto a fondamento della determinazione dei contributi personali AVS, rilevando che il reddito aziendale relativo al 2001 da lui dichiarato in sede di dichiarazione 2003 A e comunicato alla Cassa dall'autorità fiscale ammonta a fr. 89'588, mentre invece il capitale investito si cifra in fr. 153'162 (cfr. doc. I).

 

In sede di verifica dei dati fiscali da parte della Cassa, l'Ufficio circondariale di tassazione di __________, con scritto datato 4 dicembre 2003, ha confermato i succitati dati esposti dall'assicurato, vale a dire un reddito relativo all'anno 2001 proveniente dall'esercizio di un'attività indipendente pari a fr. 89'588 e un capitale proprio investito nell'azienda al 1° gennaio 2003 pari a fr. 153'162, precisando che la notifica di tassazione 2003 A è cresciuta in giudicato (cfr. doc. 1).
Dagli atti fiscali richiamati d’ufficio, risulta inoltre che la tassazione 2001/2002 non è stata contestata dall'insorgente ed il reddito imposto ammonta a fr. 89'680 (cfr. doc. VI).

                                         Al riguardo, va rammentato che per giurisprudenza costante del TFA ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

                                         L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).

                                         Del resto anche le comunicazioni fiscali sono vincolanti anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; H. P. Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., N.8.32, pag. 212; P.Y. Greber, J.L. Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n.151 ad art. 9, pag. 312), anche qualora fosse stata probabilmente corretta se impugnata a tempo debito mediante i rimedi giuridici del diritto fiscale (DTF 110 V 369) o se per motivi formali non è stato dato seguito ad un ricorso contro l'imposta federale diretta, mentre il gravame contro la parallela tassazione cantonale è stato in parte accolto (RCC 1992, pag. 31 segg.; P.Y. Greber, J.L. Duc, G. Scartazzini, op. cit., n. 156 ad art. 9, pag. 315).

Come rilevato dalla Cassa (cfr. doc. III), il ricorrente non ha contestato la notifica di tassazione 2003 A, riferita agli anni di computo 2001 e 2002; di conseguenza, questa tassazione fiscale è passata in giudicato, come attestato in data 4 dicembre 2003 e riconfermato in data 21 luglio 2004 dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________ (cfr. doc. 1 e doc. VI). Di conseguenza, il reddito aziendale relativo all'anno 2001 sul quale la Cassa avrebbe dovuto fissare i contributi AVS/AI/IPG ammonta a fr. 89'588, come dichiarato nella tassazione 2003 A dall'assicurato e come comunicato alla Cassa dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________ il

4 dicembre 2003 (cfr. doc. 1). Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi da quanto dichiarato dall'autorità fiscale.

Inoltre, va rilevato che la Cassa stessa, in sede di risposta di causa, ha rilevato che dalla documentazione contabile prodotta dall'assicurato (cfr. doc. 2), è emerso che dal reddito aziendale computato dall'amministrazione nella decisione impugnata non sono stati dedotti gli oneri sociali, motivo per il quale l'amministrazione si dichiara d'accordo di rettificare la decisione contestata in base ad un reddito aziendale di fr. 89'588 (cfr. doc. III).

 

                                         In queste circostanze il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. L'incarto è rinviato alla Cassa perché provveda ad emanare una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

 

                                         Essendo patrocinato da uno al ricorrente vanno assegnate le ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato alla Cassa perché emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La Cassa verserà a RI1 fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti