Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2004.53-54

 

TB

Lugano

14 novembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 9 giugno 2004 di

 

 

1. RI 1

2. RI 2

tutti rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 10 maggio 2004 emanata da

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   A seguito di un controllo del conteggio dei salari (art. 162 segg. OAVS) relativo al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2003 presso RI 1, azienda con sede in __________, affiliata come datrice di lavoro, la Cassa CO 1 di __________ ha effettuato delle riprese per un ammontare totale di Fr. 577’000.- (doc. D).

                               1.2.   Ritenendo tale importo come provento da attività lucrativa svolta in modo dipendente da RI 2 (Fr. 568'000.-) e quali spese non ammesse per __________ (Fr. 9'000.-), mediante tassazione d'ufficio del 5 aprile 2004 l’amministrazione ha fissato ad RI 1 i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti per gli anni 2000-2003 (Fr. 92'642,40). In pari data ha pure notificato a RI 2 una decisione formale con gli importi ritenuti salario non dichiarato ed il contributo a suo carico (Fr. 36'191.-).

 

                               1.3.   Con decisione su opposizione del 10 maggio 2004 (doc. C) la Cassa di compensazione ha rigettato le opposizioni formulate congiuntamente dalla società e dall'assicurato. A suo dire, RI 2 non si assumerebbe direttamente e personalmente un rischio economico per l’attività svolta a favore della società, la quale gli verserebbe degli importi regolari per l’esecuzione del lavoro. Inoltre, RI 2 non agirebbe a proprio nome e per proprio conto, così da non assumersi alcun rischio d’incasso. Infine, in qualità di azionista ed amministratore unico della società per la quale compie dei lavori nelle vesti di consulente, RI 2 sarebbe da considerare come un impiegato della medesima società.

 

                               1.4.   Contro la summenzionata decisione su opposizione, il 9 giugno 2004 (doc. I) RI 1 e RI 2, entrambi rappresentati dallo studio legale RA 1, hanno formulato ricorso chiedendo di annullarla. I ricorrenti si sono così espressi:

 

"  (…)

A.   Fatti

1.   Il signor RI 2 è un esperto nel campo della consulenza aziendale e manageriale, nella ricerca, nella selezione e nel collocamento di dirigenti e di personale qualificato.

      Il 18.3.1991 egli ha costituito la ditta individuale __________ in __________ avente quale scopo la consulenza aziendale e manageriale.

 

      Il 3.5.1991 è stata costituita la RI 1 con sede a __________ e recapito in __________.

      Il signor RI 2 è amministratore unico della società ed è uno degli azionisti della società.

      Lo scopo della società RI 1 è la consulenza aziendale nel campo delle risorse umane e dell’organizzazione. (…)

 

      Lo scopo della ditta individuale (__________) è la consulenza manageriale, la ricerca, la selezione e il collocamento di dirigenti e di personale altamente qualificato.

      RI 1 e __________ hanno due scopi e attività ben distinti.

      RI 2 è per l’AVS è un indipendente e come tale ha sempre pagato regolarmente i contributi.

      La RI 1 ha dato in locazione alla ditta individuale alcuni locali e un posteggio in __________ contro pagamento di un affitto.

 

      RI 2 svolge la sua attività dal 1991 in parte per clienti terzi e in parte per la RI 1.

 

      RI 2 è il motore e il finanziatore di tutte le attività che fanno capo alla RI 1 e alla ditta individuale.

      (…)

      RI 2 non ha mai fatturato alla RI 1 le sue prestazioni quale amministratore unico della società.

      Si tratta comunque di un’attività che lo occupa al massimo per il 10%, mentre il resto del suo tempo è dedicato all’attività di consulenza e di selezione che svolge quale ditta individuale.

 

B.  In diritto

(…)

3.   I ricorrenti contestano decisamente che tra RI 2 e la RI 1 vi è un rapporto di dipendenza ai sensi dell’articolo 5 LAVS.

      Non è vero che RI 2 è subordinato alla RI 1 per quanto concerne l’impiego del tempo e l’organizzazione del proprio lavoro.

      Non vi è dipendenza economica di RI 2 nei confronti della RI 1. È vero invece il contrario.

 

      È inoltre vero che è RI 2 che sopporta il rischio economico anche come azionista della RI 1.

      (…)

6.   (…) L’attività di RI 2 quale amministratore della RI 1 lo impegna al massimo per il 10% del suo tempo.

      Per il resto si tratta di prestazioni che RI 2 fa per la RI 1 quale esperto nel suo campo specifico di attività.

 

      Bisognerebbe distinguere le due attività e considerare solamente l’attività specifica di amministratore quale attività dipendente e non la rimanente attività. (…).”.

 

                               1.5.   Con risposta di causa del 14 giugno 2004 (doc. III) la Cassa CO 1 ha ripreso il contenuto della decisione su opposizione. I ricorrenti non hanno apportato nuovi mezzi di prova (doc. IV).

Pendente causa questo Tribunale ha richiamato l'incarto fiscale del ricorrente RI 2 relativo agli anni fiscali 1999-2003B (docc. V e VI) e ha esperito un'udienza alla presenza delle parti (doc. IX).

 

in diritto

 

In ordine

 

                               2.1.   Le impugnative inoltrate da RI 1 e da RI 2 concernono fatti di ugual natura e pongono gli stessi temi giuridici, per cui sono congiunte a norma degli artt. 23 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA e 72 CPC.

                               2.2.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3). Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01).

Dal profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA.

Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).

 

In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dai ricorrenti per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 2000-2002) sia posteriore (2003), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso del 2004. Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per la fissazione dei contributi dovuti dagli insorgenti sono applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i primi tre anni ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per l’ultimo anno revisionato dalla Cassa di compensazione.

 

Nel merito

 

                               2.3.   Questo Tribunale è chiamato a decidere se gli importi versati dalla ditta ricorrente RI 1 all'assicurato insorgente RI 2 nel 2000 (Fr. 108'000.-), nel 2001 (Fr. 210’000.-), nell'anno 2002 (Fr. 160’000.-) e nel 2003 (Fr. 90'000.-) debbano essere ritenuti salari derivanti da un'attività dipendente oppure se gli stessi vadano ritenuti quale provento dell’esercizio della medesima attività, ma guadagnati nelle vesti di lavoratore indipendente.

 

                               2.4.   A norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.

Giusta l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 cpv. 1 LPGA recita che lavoratore indipendente è chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato. Un indipendente può contemporaneamente essere anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

 

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

 

                               2.5.   Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).

 

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

 

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

 

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER/DUC/ SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

In una recente sentenza, pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 il TFA ha precisato:

 

"  (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…).".

 

                               2.7.   Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

 

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualifi-cato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

 

                               2.8.   Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).

L’art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi impiega salariati.

 

Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

 

                               2.9.   Nelle impugnative i ricorrenti hanno indicato che RI 2 ha già regolarmente versato alla Cassa i contributi sulla base della sua attività di tipo indipendente. Pertanto, non vi sarebbe motivo di chiedergli il pagamento di ulteriori contributi, anche se fosse considerato un dipendente della società insorgente.

 

Giusta l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d'acconto a scadenze periodiche.

In virtù dell'art. 25 OAVS, le Casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati (cpv. 1). Le Casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (cpv. 2).

Pertanto, se l'assicurato sarà qualificato come dipendente, nella fissazione dei contributi e nella richiesta del relativo pagamento la Cassa considererà gli acconti da esso già pagati durante gli anni 2000-2003 (cfr. documentazione agli atti).

 

                             2.10.   Gli insorgenti pretendono che RI 2 continui ad essere qualificato come un indipendente. A loro dire, la ditta RI 1 può operare soltanto perché l'assicurato le procura tutti i mandati. Quest'ultimo, amministratore unico ed azionista della SA nonché collaboratore della ditta insorgente, sostiene di lavorare dal 1991 per la SA, ma che fra di essi non esisterebbe alcun rapporto di subordinazione, né per quanto concerne l'impiego del tempo né per l'organizzazione del lavoro e neppure dal profilo economico. In qualità d'azionista, l'assicurato sopporterebbe inoltre da solo i rischi della RI 1. Inoltre, egli non avrebbe nemmeno l'obbligo di eseguire personalmente i compiti assegnatigli dalla società e non soggiacerebbe al divieto di fare concorrenza. Infine, RI 2 offrirebbe le sue prestazioni anche a numerosi altri clienti mentre per l'attività della sua ditta individuale __________ (in seguito: __________), avente sede a __________ presso la propria abitazione, locherebbe dalla RI 1 alcuni locali e un posteggio in __________ a __________, dove ha sede la stessa SA.

 

Durante l'udienza di discussione indetta dal TCA il 20 settembre 2005 (doc. IX), RI 2 ha avuto modo di chiarire il tipo d'attività svolto da RI 1 e dalla sua ditta individuale __________, come pure il suo ruolo nei confronti di queste società.

 

                             2.11.   Dagli atti di causa emerge che nell'anno 2000 RI 2, per la sua ditta __________, ha fatturato ad RI 1 le proprie prestazioni. La fattura n. 7/173 del 26 luglio 2000 per Onorari per prestazioni professionali, consulenza e vari progetti gennaio-aprile 2000 contempla un ammontare di Fr. 50'000.-, a cui si aggiunge l'IVA del 7,5% per ulteriori Fr. 3'750.-, che dà un totale di Fr. 53'750.- a favore di __________. La fattura n. 12/181 del 20 dicembre 2000 concerne il rimborso delle spese sopportate da __________ durante il 2000 per le attività espletate a favore di RI 1: telefonate (Fr. 3'000.-), percorso 10'000 km in automobile (Fr. 6'000.-), spese di rappresentanza clienti RI 1 (Fr. 6'000.-), uso infrastruttura di via __________ per candidati (Fr. 3'000.-), per complessivi Fr. 18'000.-. A ciò si aggiunge l'onorario (di RI 2) per i mesi da maggio a dicembre 2000 pari a Fr. 40'000.-, per un totale di Fr. 58'000.-, oltre all'IVA di Fr. 4'350.-. Il 22 dicembre la società ricorrente ha quindi versato sul conto bancario di __________ Fr. 62'350.- per le prestazioni fornite.

Queste fatture sono riportate nell'estratto conto di RI 1, in particolare nel conto n. 4100 intitolato Onorari __________, che riporta gli ammontari di Fr. 50'000.- e di Fr. 40'000.-.

Da parte sua, RI 1 ha fatturato a __________ i seguenti costi: fattura n. 7/714 del 20 luglio 2000 per uso uffici e infrastruttura segretariato gennaio 2000-dicembre 2000, 12 mesi a FRS. 1'500.00 per Fr. 18'000.-; partecipazione a spese telefoniche di Fr. 6'000.-. Al credito di Fr. 24'000.- va ad aggiungersi l'IVA, per un ammontare totale di Fr. 25'800.- a favore di RI 1. In pari data, la ricorrente ha fatturato (n. 7/717) a __________ l'uso garage gennaio 2000-dicembre 2000, 12 mesi a FRS. 250.00, quindi Fr. 3'000.-, per un totale di Fr. 3'225.- iva compresa.

 

Nel 2001, la fattura n. 103/189 del 1° marzo 2001 di __________ per Onorari per prestazioni professionali, consulenza e vari progetti, gennaio – marzo 2001 riporta un ammontare di Fr. 50'000.-, iva esclusa. La fattura n. 106/197 del 27 giugno 2001 relativa agli Onorari per prestazioni professionali, consulenza e vari progetti, aprile – giugno 2001 (Fr. 40'000.-), alla Partecipazione spese viaggi e spese telefoniche per progetti vari (Fr. 10'000.-) e al Rimborso fattura __________ (Fr. 100.-) assomma a Fr. 50'100.-, oltre a Fr. 3'807,60 d'iva al 7,6%. La fattura n. 112/205 del 24 dicembre 2001, sempre per Onorari per prestazioni professionali, consulenza e vari progetti, luglio-ottobre 2001 assomma a Fr. 80'000.-, cui va aggiunta l'iva, mentre la fattura n. 112/205A del 31 seguente, portante sui mesi di novembre e dicembre, è pari a Fr. 30'000.-.

D'altro canto, il 27 dicembre 2001 (n. 112/881) la società ricorrente ha fatturato alla __________ l'importo di Fr. 40'146,10 per Uso garage gennaio 2001-dicembre 2001, 12 mesi a FRS. 250.00 (Frs. 3'000.00), Servizio amministrazione contabilità 2001, 24 mesi a Fr. 250.- (Frs. 3'000.00), Rimborso spese viaggio per marketing internazionale sostenute per RI 2 – forfait (Frs. 3'000.00), Uso uffici e infrastruttura segretariato, gennaio 2001-dicembre 2001, 12 mesi a FRS. 1'500.00 (Frs. 18'000.00), Partecipazione a spese telefoniche (Frs. 2'000.00), Fatt. __________ (Fr. 48.00) e Fatt. __________ (Fr. 8'262,50).

 

Gli Onorari per prestazioni professionali, consulenza e vari progetti gennaio-marzo 2002 e aprile-agosto 2002 assommano a Fr. 50'000.- per ogni periodo (fattura n. 203/210 del 22 marzo 2002 e n. 209/215 del 13 settembre 2002), mentre a Fr. 60'000.- per l'ultimo quadrimestre (fattura n. 212/222 del 17 dicembre). La fattura n. 212/992 del 10 dicembre 2002 allestita da RI 1 per la __________ contempla le medesime cinque poste dell'anno 2001, per un totale di Fr. 33'356.-.

 

Infine, con tre distinte fatture, ciascuna di Fr. 30'000.-, la __________ ha fatturato alla società insorgente il proprio onorario per l'anno 2003, mentre per le medesime poste dell'anno precedente, RI 1 ha richiesto il pagamento dello stesso importo (Fr. 33'356.-).

 

Analizzando tutte queste fatture si evince che, mediamente ogni quattro mesi, __________ (e quindi RI 2) fatturava ad RI 1 le proprie prestazioni. Si osserva, inoltre, che si trattava sempre di un (elevato) forfait, ovvero di una cifra tonda e che mai la ditta individuale ha fornito un dettaglio dei lavori svolti a favore della ricorrente stessa, ma ha designato in modo scarno e generale le attività svolte. La __________ otteneva pure il rimborso delle spese sostenute per l'attività effettuata a favore della ricorrente, in particolare le spese di viaggio ("Infatti, la mia auto è intestata a __________ e viene usata anche per RI 1." (doc. IX)).

 

Emerge, ancora, che RI 2 si appoggiava interamente alla società insorgente per quanto concerne l'espletamento delle sue funzioni. Se è vero che l'assicurato saldava regolarmente RI 1 per la messa a disposizione di un ufficio, di un posteggio, di un segretariato, delle linee telefoniche e fax e di un servizio che gli amministrasse la contabilità, è comunque singolare che per l'esercizio della sua attività l'assicurato si appoggiasse praticamente completamente alla SA ed alle sue strutture, anche quando espletava i mandati ricevuti da terzi. In sede d'udienza il ricorrente ha infatti precisato che "Le strutture dell'ufficio di Via __________, telefono, fax, ecc. appartengono alla RI 1 che è locatrice degli uffici e che mi ha messo a disposizione là dove necessario per lo svolgimento del mandato." (doc. IX). Malgrado "A casa io ho sempre avuto una struttura adibita ad ufficio. Si trattava dell'ufficio della __________." (doc. IX).

Altrettanto singolare è che vi fosse una partecipazione (fissa) alle spese telefoniche, indipendentemente dall'effettivo ammontare dei costi telefonici generati da RI 2 per la __________ nell'espletamento dei mandati ricevuti dalla ricorrente. La ragione va ricercata nella circostanza che il numero di telefono della ditta individuale ero lo stesso di quello della società ricorrente, avendo, tra l'altro, gli uffici nello stesso stabile.

A titolo puramente informativo, si osserva in proposito che durante l'udienza esperita dal TCA, è emerso come "Dal marzo di quest'anno la RI 1 dispone di un ufficio presso la mia abitazione assolutamente indipendente con entrata autonoma e non vincolato alla casa. La RI 1 adesso paga un affitto a me individualmente come d'altronde la __________ ha sempre fatto in precedenza." (doc. IX). Anche in tale evenienza, il numero di telefono è il medesimo per entrambe le società a cui l'assicurato fa capo.

Anche in questo caso, l'identità fra i due ricorrenti e la ditta individuale dell'assicurato sembra fondersi in un'unica entità. In tal senso, il ruolo di persona responsabile, gerente, coordinatore e consulente assunto da RI 2 all'interno della sua società e della ditta ricorrente poteva facilmente essere confuso. L'insorgente medesimo ha dichiarato che "Il mio compito comunque è molto variegato, molto specifico, sia nell'ambito della mia attività di __________ che anche nello svolgimento di mandati per la RI 1 e le due posizioni spesso si legano. (…) Il signor RI 2 evidenzia come in buona sostanza, l'attività della RI 1 dipendesse dai mandati che egli stesso apportava alla società. RI 1 è stata fondata da tre soci, ma attualmente dal 1995 è in mano praticamente mia." (doc. IX).

 

In concreto, dunque, a mente del TCA appare corretto affermare che tutti questi elementi contribuiscono a riconoscere il ruolo di dipendente di RI 2 in seno ad RI 1 per quegli incarichi affidati per lo svolgimento dalla RI 1 a RI 2. L'accento va posto in particolare sull'esistenza della subordinazione dal profilo dell'utilizzazione delle strutture della SA per l'espletamento delle sue attività a favore, ma non solo, di quest'ultima. Le strutture su cui poteva contare l'assicurato dimostrano pertanto l'assenza di investimenti di una certa importanza (nemmeno invocati né comprovati) e quindi l'assenza di un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; GREBER/DUC/ SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS).

 

                             2.12.   Nel proprio ricorso l'assicurato ha affermato che l'attività di amministratore unico della SA l'occupava al massimo al 10% del suo tempo lavorativo. Per il resto, egli lavorava in parte per la ricorrente ed in parte per terzi. In sede d'udienza, RI 2 ha dichiarato che "La mia fatturazione, ossia della ditta individuale alla RI 1, è normalmente stata del 30% della cifra d'affari, mi spiego: sul 100% delle mie entrate come RI 2, il 30% proveniva dalle fatturazioni alla RI 1, il resto da clienti. Negli anni in discussione, invece, le percentuali si sono rovesciate e le mie entrate sono derivate per il 70% dal fatturato RI 1, questo perché, per ragioni contingenti, era un momento di mandati importanti e precisi, uno in particolare del Cantone, che hanno portato un notevole impegno mio a favore dell'RI 1. Per quanto attiene alla fatturazione, la __________ chiede alla RI 1 il 5% del valore del mandato che apporta e fattura le mie prestazioni a fr. 1'500..- per giorno. Le fatturazioni sono state intestate alla RI 1, la quale a sua volta, per il cliente finale, caricava le sue specifiche prestazioni che consistevano in attività svolte sia da dipendenti sia da terzi Free Lance. In generale, la __________ chiedeva poi alla RI 1 il riversamento delle spese che consistevano sostanzialmente in spese di viaggio." (doc. IX).

 

In sede di udienza durante la completazione del proprio gravame ed in sede di discussione del medesimo, è quindi emersa una significativa dipendenza economica fra RI 2 ed RI 1; il reddito conseguito da RI 2 per l'attività svolta in seno ad RI 1 - e fatturata tramite la ditta individuale __________ – era di tutto rilievo rispetto alle entrate globali del ricorrente. Vero è che queste prestazioni erano fatturate dalla __________ all'indirizzo di RI 1 e che i pagamenti che quest'ultima effettuava spettavano alla ditta individuale e non direttamente al suo titolare. Tuttavia, va ritenuto che egli era l'unica persona che lavorava per la __________.

 

In merito alle spese generali sostenute dall'assicurato ricorrente, va ribadito che nell'ambito dell'attività svolta per la SA insorgente quest'ultima gli rimborsava – indipendentemente quindi dalle effettive spese sostenute – un importo forfetario. Ne deriva che il rischio economico a carico di RI 2 per la sua collaborazione con RI 1 era dunque minimo.

 

Inoltre, quando RI 1 riceveva da terzi degli incarichi e li attribuiva all'assicurato per l'esecuzione, quest'ultimo fatturava le sue prestazioni unicamente ad RI 1; le sue fatturazioni non venivano girate a terze persone per un pagamento diretto. Destinataria del pagamento del suo onorario era soltanto la SA ricorrente. Pertanto l'assicurato (e per esso la __________), quando eseguiva i mandati ricevuti da RI 1, non ha mai fatturato le proprie prestazioni ai terzi committenti.

Questo fa sì che nell'eseguire la propria attività per la ditta SA, l'assicurato non ha corso – contrariamente a quanto asserito da entrambi i ricorrenti ("RI 2 si è assunto tutti i rischi della RI 1 e ne ha pagato le conseguenze (…)", doc. I punto 3 pag. 6) - alcun rischio particolare legato al suo lavoro.

 

In effetti, malgrado il collaboratore potesse gestire la sua attività con una certa libertà quanto all'impiego del tempo, agli orari di lavoro come pure all'organizzazione medesima del lavoro, questi elementi passano in secondo piano di fronte alla circostanza che egli non si è per contro assunto direttamente e personalmente alcun rischio aziendale ed economico tipico di ogni imprenditore (STFA del 29 dicembre 2003 nella causa B., H 320/01), neppure nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; GREBER/ DUC/SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS). In sostanza si è infatti trattato di un rischio meramente virtuale di mancato pagamento, atteso che le fatture emesse da __________ sono sempre state onorate da RI 1 entro un termine molto breve, di solito di pochi giorni (STFA dell'11 marzo 2005 nella causa F.C. SA, H 322/03, consid. 3.4).

 

Il rapporto instauratosi tra la ditta ricorrente ed il collaboratore anch'egli insorgente, era quindi tale da costituire un vero e proprio legame di collaborazione dipendente. Poco importa, come detto, se la fatturazione avveniva per il tramite della ditta individuale e quest'ultima era creditrice formale dell'importo fatturato ad RI 1. V'è da rilevare, infatti, che, nel periodo in esame, era lo stesso RI 2 a gestire la sua ditta individuale – ed anche la SA. V'era, in pratica, una sovrapposizione totale delle due identità, ossia la persona fisica di RI 2 con la ditta __________ e con la SA ricorrente.

 

                             2.13.   Lo stesso collaboratore ha affermato che la società insorgente non gli ha mai impedito di esercitare più mandati imponendogli un divieto di farle concorrenza. La conseguenza secondo cui durante gli anni in esame l'assicurato, nella sua qualità di titolare della __________, avrebbe assunto altri incarichi ricevuti da altri committenti, non è decisiva. Come detto, infatti, ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri. Un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (DTF 105 V 113).

 

Dalle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, si deduce che malgrado l'esistenza di altri clienti della __________, i soli lavori eseguiti dalla medesima – e per essa per il tramite del suo titolare RI 2 - per la società insorgente, costituivano per il collaboratore stesso una buona parte dei suoi redditi fatturati grazie alla sua ditta individuale.

 

Infine, va osservato che la circostanza secondo cui l'assicurato poteva delegare a terzi parte del proprio lavoro da eseguire nei confronti della società ricorrente, indica semplicemente come si trattasse di un rapporto di servizio a più stadi (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00, consid. 4).

 

                             2.14.   In base a quanto sopra esposto, la tesi ricorsuale non può essere seguita. I diversi elementi risultanti dal caso concreto indicano che si è in presenza, in materia di obbligo contributivo alle assicurazioni sociali, di un rapporto di dipendenza fra RI 2 e la società RI 1. Le caratteristiche di un'attività salariata sono infatti predominanti rispetto alle ragioni di affiliare l'assicurato come un imprenditore autonomo. Di conseguenza, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata, per cui sui salari pagati all'assicurato durante gli anni 2000-2003 (complessivamente Fr. 568'000.-) la società insorgente è tenuta a versare i contributi paritetici fissati dalla Cassa CO 1 di compensazione.

 

                             2.15.   Da ultimo, nell’eventualità in cui RI 2 fosse qualificato come un dipendente della SA, entrambi contestano di dovere ora – a quattro anni di distanza - degli interessi di mora sui contributi AVS/AI/IPG/AD e AF calcolati dalla Cassa sugli importi ripresi nel 2004 a titolo di salario (doc. I punto 2 pag. 8).

 

Ora, va rilevato che siccome il ricorrente è stato qualificato dal TCA quale dipendente della ditta insorgente a contare dal 2000, gli interessi di mora sono effettivamente dovuti, poiché la datrice di lavoro non ha versato i rispettivi contributi sociali sui salari ad esso versati (art. 36 OAVS seg.).

 

L'art. 14 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.

I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione (art. 14 cpv. 2 LAVS).

Se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio (art. 14 cpv. 3 LAVS).

Per l'art. 14 cpv. 4 LAVS il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).

 

A norma dell'art. 36 cpv. 1 OAVS, i conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.

L'art. 36 cpv. 2 OAVS prevede che i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio. Il periodo di conteggio comprende l'anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all'articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS).

La Cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla Cassa di compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).

 

Con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore alcune modifiche delle norme di esecuzione dell'AVS, in particolare circa il calcolo degli interessi.

Il capoverso 4 delle disposizioni transitorie della modifica del 1° marzo 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001, prevede che a partire dalla loro entrata in vigore, gli articoli 41bis capoversi 1 lettere a-e e 2, 41ter e 42 si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da restituire. Per il capoverso 5 l'articolo 41bis capoverso 1 lettera f vale solamente per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore. Va poi rammentato che giusta il capoverso 7 se l'assicurato viene escusso, la riscossione degli interessi di mora, la decorrenza degli interessi e il tasso d'interesse sono retti dal diritto anteriore se l'esecuzione è stata avviata prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

 

Giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS, devono pagare gli interessi di mora:

                                         a.   di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

 

                                         b.   le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;

 

                                         c.   i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

 

                                         d.   i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;

 

                                         e.   le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

 

                                         f.    le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

 

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41 bis cpv. 2 OAVS).

 

Per l'art. 42 cpv. 1 OAVS i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione.

Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).

 

Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi paritetici sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI), per l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG), per l'assicurazione contro la disoccupazione (art. 6 LADI) e per gli assegni di famiglia del diritto cantonale ticinese (art. 20 LAF).

 

                             2.16.   Sono considerati contributi arretrati reclamati per un anno civile passato quelli che non possono essere richiesti fino alla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti (N. 2009 della Circolare sugli interessi di mora (CIM)). Rientrano nella regolamentazione concernente il reclamo di contributi arretrati in particolare i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in base ad un controllo del datore di lavoro (N. 2013 CIM).

 

Gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo alla fine dell'anno civile per i quali i contributi sono dovuti fino alla fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 in relazione con l'art. 41bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS).

 

La predetta Circolare sugli interessi, edita dall'UFAS, al N. 6002 prevede che la riscossione, la concessione e il calcolo degli interessi per tutti i contributi non pagati o da restituire al 1° gennaio 2001 vanno effettuati secondo le nuove disposizioni. Queste ultime non si applicano retroattivamente, ma solo dalla loro entrata in vigore. Il N. 6006 CIM prevede che se l'esecuzione viene avviata prima del 1° gennaio 2001, alla riscossione degli interessi di mora viene applicato il diritto previgente, vale a dire che il tasso d'interesse ammonta al 6 per cento l'anno.

 

In concreto non è contestato l'ammontare degli interessi di mora, ma il principio stesso di averli computati alla ditta ricorrente.

Stante quanto precede (art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS), la Cassa ha quindi correttamente proceduto nel calcolare degli interessi di ritardo sui salari conseguiti da RI 2 nell’esercizio di un’attività lucrativa dipendente, ma non notificati come tali alla Cassa di compensazione.

Anche su questo punto, il ricorso degli insorgenti deve pertanto essere respinto.

 

                             2.17.   Nella misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto federale, è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

 

Per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi è un controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimenti), per cui il giudizio cantonale è definitivo.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   I ricorsi di RI 1 e RI 2, congiunti, sono respinti.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti