Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2004.55

 

cs

Lugano

11 novembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 luglio 2002 di

 

 

1. RI 1

2. RI 2

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 26 giugno 2002 emanate da

 

Cassa CO 1,

 

in materia di rendite AVS

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 26 giugno 2002 la Cassa CO 1 ha fissato in fr. 1'619 l'ammontare della rendita ordinaria di vecchiaia mensile versata dal 1° luglio 2002 in favore di RI 1, nato il __________, rendita sostitutiva di una rendita d'invalidità di cui l'assicurato beneficiava dal 1° ottobre 1994 (doc. 82).

 

                                         Sempre in data 26 giugno 2002 la Cassa ha pure ricalcolato l'importo della rendita ordinaria di vecchiaia versata dal 1° maggio 1999 a favore di RI 2, moglie dell'assicurato, nata il __________ e l'ha fissata in fr. 909 al mese (doc. 81).

 

                               1.2.   I coniugi RI 1 sono tempestivamente insorti contro le predette decisioni innanzi alla Commissione federale di ricorso chiedendo l'annullamento delle decisioni impugnate e contestando in particolare il calcolo dei periodi di contribuzione, dei redditi presi in considerazione e il plafonamento delle rendite (doc. V).

 

                               1.3.   L'autorità adita, verificato che RI 1 è domiciliato a __________, con decisione 20 agosto 2002, ha accertato la sua incompetenza ed ha disposto la trasmissione degli atti a questo TCA.

 

                               1.4.   In data 7 marzo 2003 questo Tribunale ha sollecitato alla Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione AVS e AI per i residenti all'estero l'invio della documentazione.

 

                                         Con scritto 10 marzo 2003 l'autorità federale ha comunicato che:

 

"  in relazione alla sua comunicazione ricevuta in data odierna le comunichiamo che è pendente innanzi il TFA la causa RI 1 contro la scrivente CFR.

Non appena riceveremo la sentenza ed il relativo incarto, sarà nostra premura trasmettervelo." (Doc. III)

 

                               1.5.   Con "scritto" del 10/15 giugno 2004 la Commissione federale di ricorso ha trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni quanto necessario, affermando:

 

"  Ci scusiamo per il ritardo nella trasmissione dell'incarto RI 1 - RI 2.

Per errore è stato spedito alle rispettive amministrazioni.

Grazie per avercelo sollecitato." (doc. V)

 

                                         Dagli atti trasmessi a questo TCA emerge in particolare che la sentenza del TFA, che dichiara irricevibile il ricorso, è datata 24 febbraio 2003 (H 242/02).

 

                               1.6.   Con il ricorso in esame i ricorrenti affermano in particolare:

 

"  1) L'estratto dei periodi di assicurazione e dei redditi presi in considerazione per il calcolo della prestazione non corrispondono alla realtà.

A partire dal 1982 fino al 1999 per no __________ decisione __________ e a partire dal 1982 fino al 2002 per no. __________ decisione __________ i redditi indicati sono inferiori ai redditi reali e ai relativi contributi versati.

Vedi fotocopie delle dichiarazioni dei redditi e dei contributi versati per persone senza attività durante la mia invalidità.

Chiedo per questi motivi che il calcolo della rendita venga corretto.

 

2) La riduzione fatta a suo tempo poiché si superava il 150% dell'importo massimo era abusiva, in quanto, a causa della mia invalidità e per motivi politici che non voglio ora menzionare mi fu negato un posto di lavoro nel comune di __________ e in conseguenza a ciò mi recai dal __________ al __________ all'estero, l'importo massimo per coniugi al 150% non fù (recte: fu) mai superato.

Ritengo pertanto che questa riduzione venga tolta e mi venga riconosciuta l'intera rendita (pari a 1'830 + 1'040 = 2'870 Fr.)"

 

                               1.7.   Con risposta del 21 luglio 2004 la Cassa afferma:

 

"  Notasi in primo luogo che la RI 2 ha riportato il domicilio in Svizzera, presso il marito, dal 01.12.2002 (cfr. lettera dell'interessata del 10.12.2002 nell'incarto della nostra Cassa). Ambedue i coniugi essendo domiciliati in Svizzera da tale data, il pagamento delle loro rendite è stato nel frattempo ripreso dalla Cassa __________ (cfr. lettera di trasferimento alla predetta Cassa del 28.01.2003 nel nostro incarto).

 

(…)

 

Ora, in applicazione dell'art. 30 ter LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie, segnatamente l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi (art. 140 OAVS in vigore dal 01.01.1969). In occasione della fissazione delle rendite, le casse di compensazione devono dunque fondarsi sulle indicazioni contenute nei conti individuali.

 

Nella fattispecie, abbiamo quindi determinato le prestazioni assegnate sulla base dei redditi risultanti dalla raccolta dei conti individuali dei ricorrenti. Tuttavia, per il Signor RI 1, non è stato considerato nel computo il periodo 200/2001 (recte: 2000/2001) ed i 6 mesi relativi al 2002 (anno di inizio del diritto alla rendita; cfr. foglio di calcolo del 13.06.2002 nel nostro incarto). In effetti, secondo le indicazioni telefoniche ricevute dalla Cassa __________ il 20.07.2004, la tassazione AVS definitiva degli anni 2001/2002 (quale assicurato senza attività lucrativa) non è ancora stata notificata all'interessato.

 

Non appena il corrispondente conto individuale complementare sarà stabilito dalla predetta Cassa, si potrà quindi riesaminare il calcolo delle prestazioni. In proposito, va rilevato che la rendita di vecchiaia del Signor RI 1 è stata determinata in applicazione dell'art. 33 bis cpv. 1 LAVS. Secondo tale disposizione legale, la rendita di vecchiaia che sostituisce una rendita d'invalidità è calcolata fondandosi sugli stessi elementi della rendita d'invalidità, si fa ricorso alle basi di calcolo determinanti per quest'ultima. Ora, nella fattispecie, anche con l'aggiunta del periodo mancante 2000/01-06.2002, le basi di calcolo della rendita AI del ricorrente rimarranno verosimilmente più favorevoli e l'importo della prestazione di vecchiaia spettante al ricorrente non dovrebbe quindi aumentare.

 

In quanto all'art. 35 LAVS, questo prevede che la somma delle due rendite singole di una coppia può ammontare al massimo al 150% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia o d'invalidità. Se la somma delle due rendite singole supera l'importo massimo determinante, ogni rendita è ridotta in proporzione alla quota della somma che essa rappresenta. Non sottostanno tuttavia a plafonamento le rendite individuali dei coniugi che non vivono più in comunione domestica in seguito ad una decisione giudiziaria. Nel caso in esame, i coniugi RI 1 non vivono separati in base ad una decisione dei giudici (art. 176 segg. CC) oppure una sentenza (art. 117 segg. CC).

 

Visto quanto precede, proponiamo di respingere il ricorso degli assicurati. Non appena il CI complementare mancante per il signor RI 1 sarà stabilito, si potrà riesaminare se necessario il calcolo delle prestazioni spettanti alla coppia." (doc. XI)

 

                               1.8.   Pendente causa il TCA ha effettuato alcuni accertamenti, di cui si dirà in seguito.

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo (STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).

                                         Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002.

 

                               2.2.   A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.

                                         Tuttavia l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS).

 

                                         Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).

 

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).

 

                                         Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

 

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         - una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         - il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato

                                           almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         - possono essere computati accrediti per compiti educativi o

                                           d’assistenza (lett. c).

                                     

                                         Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

                                         Esso si compone:

                                         - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         - degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

 

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

 

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

 

                               2.3.   Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

 

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

                                         - entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

                                         - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

 

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

                                         - tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati  all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29      quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

 

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

                                         Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR)) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

                                         Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

 

                               2.4.   Secondo l’art. 35 cpv. 1 LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:

                                         a. entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita di vecchiaia;

                                         b. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a

                                             una rendita dell’assicurazione per l’invalidità.

 

                                         L’art. 35 cpv. 3 LAVS prevede che:

 

"  Le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta."

 

                                         Facendo uso di questa facoltà, il Consiglio federale ha emanato l’art. 53bis OAVS del seguente tenore:

 

"  Se uno dei coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, l’importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell’importo massimo in caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo totale deve essere diviso per tre."

 

                                         Tuttavia le rendite dei coniugi non vengono ridotte se essi non vivono più in comunione domestica a seguito di una decisione giudiziaria (art. 35 cpv. 2 LAVS).

 

                                         Il TFA ha precisato che la norma prevista all'art. 53bis OAVS, secondo cui l'importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell'importo massimo in caso di rendite complete qualora uno dei due coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, è conforme alla legge (Pratique VSI 2001 pag. 64 segg.).

 

                               2.5.   RI 1 era stato posto al beneficio di una rendita intera d'invalidità dal 1° ottobre 1994 (doc. 14).

                                         Da ultimo la sua rendita ammontava a fr. 1'605 al mese (doc. 52).

                                         Sua moglie __________ dal 1° maggio 1999 beneficia invece di una rendita di vecchiaia che nel 2002 era di fr. 923 al mese (doc. 51).

 

                                         In seguito al compimento del 65esimo anno d'età da parte di RI 1, la Cassa ha ricalcolato le prestazioni erogate ad entrambi i coniugi dal 1° luglio 2002.

 

                                         Quando una rendita AI è sostituita da una rendita AVS, quest'ultima è stabilita sulle basi di calcolo determinanti per la precedente rendita AI, ossia sulla scala delle rendite e il reddito annuo medio determinanti precedenti, se deriva un vantaggio all'avente diritto (cfr. art. 33bis LAVS).

 

                                         La rendita di ogni coniuge va determinata tenendo conto degli anni in cui sono stati versati i contributi che servono a determinare la scala di rendita e sui redditi da attività lucrativa conseguiti durante il periodo di contribuzione. I redditi conseguiti da entrambi i coniugi durante il matrimonio sono suddivisi a metà.

                                         Ad ognuno dei coniugi è attribuito il 50% dei redditi coniugali. I redditi da attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi costituiscono il reddito annuo medio determinante.

 

                                         La scala delle rendite rilevata per il primo calcolo della rendita è determinante anche per la nuova rendita. I redditi dell'attività lucrativa sono invece ripartiti per i periodi di unione coniugale fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato del primo coniuge avente diritto. Il reddito annuo medio è ricalcolato secondo le regole e tavole determinanti all'insorgere del primo evento assicurato. Esso è infine completato secondo le disposizioni concernenti le revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite, valide da quel momento fino alla mutazione (cosiddetto aggiornamento delle rendite, DR, marg. 5683).

 

                                         Nel caso di specie la cassa è giunta alla conclusione che il calcolo eseguito utilizzando i parametri dell'assicurazione per l'invalidità è più favorevole rispetto al risultato conseguito utilizzando i dati dell'AVS.

 

                                         I ricorrenti contestano il calcolo del periodo di assicurazione e dei redditi e il plafonamento delle rendite.

 

                                         Spetta al TCA verificare se le decisioni della Cassa sono corrette.

 

                            2.6.1.   Rendita di RI 1 secondo i parametri dell'assicurazione invalidità

 

                         2.6.1.1.   Per quanto concerne il calcolo della scala di rendita giova anzitutto rammentare che computabile è il periodo tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (cfr. art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

 

                                         In concreto, il periodo di contribuzione dell'insorgente, nato nel __________, va dal 1° gennaio 1958 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 31 dicembre 1993 (anno precedente l'inizio del diritto alla rendita AI), per una durata di 32 anni, poiché vi sono lacune contributive dal 1976 al 1979, quando l'assicurato era domiciliato in __________, dove ha svolto attività lucrativa.

 

                                         Al fine di colmare le lacune contributive la Cassa ha giustamente applicato l'art. 52d OAVS, secondo il quale per compensare gli anni di contribuzione mancanti anteriori al 1° gennaio 1979 si aggiungono, se l'interessato era assicurato in applicazione degli articoli 1 o 2 LAVS o avrebbe avuto la possibilità di esserlo, gli anni di contribuzione giusta la tabella riportata nella disposizione.

 

                                         In concreto, poiché l'insorgente ha contribuito per 32 anni, l'amministrazione ha potuto aggiungere ulteriori 24 mesi.

 

                                         Infine l'amministrazione ha aggiunto i 9 mesi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita conformemente a quanto prevede l'art. 52c OAVS, per un periodo di contribuzione complessivo di 34 anni e 9 mesi, corrispondente alla scala 42.

 

                         2.6.1.2.   Va ora esaminato se la Cassa ha correttamente calcolato l'ammontare del reddito annuo medio (RAM).

 

                                         Come già detto, il RAM di ciascun coniuge è composto dalla somma risultante dai propri redditi da attività lucrativa, nonché dalla metà dei redditi coniugali, e dagli accrediti per compiti educativi computabili durante il proprio periodo di contribuzione. Il tutto deve essere diviso per gli anni di contribuzione.

 

                                         Procedendo alla somma dei redditi da attività lucrativa, tenuto conto del riparto dei redditi coniugali, la Cassa è giunta ad un importo di fr. 957'686 (doc. 40 e cfr. doc. 82).

 

                                         Gli assicurati contestano l'ammontare del RAM, sostenendo in particolare che il reddito lordo preso in considerazione dalla Cassa dal 1982 non corrisponderebbe a quello sul quale sono stati pagati i contributi.

 

                                         Dalla documentazione prodotta dagli insorgenti (doc. 1-32) risulta che la differenza è dovuta principalmente al fatto che nel reddito lordo iscritto nei certificati di salario è compreso l'assegno per i figli, sul quale tuttavia non sono stati pagati i contributi sociali e che pertanto va dedotto dal reddito da iscrivere nel conto individuale.

 

                                         A titolo esemplificativo va rilevato che nel 1983 l'assicurato ha conseguito un reddito lordo di fr. 76'800. Tuttavia la cassa ha preso in considerazione solo fr. 75'240, poiché nel reddito lordo era compreso l'importo di fr. 1'560 di assegni per i figli sui quali non vengono pagati i contributi. Nel 1984 il reddito lordo di fr. 76'822, era comprensivo di un assegno di fr. 1'582, per cui è stato registrato nel CI un importo di fr. 75'240 (doc. 31).

 

                                         Tuttavia, accertato che le differenze tra le iscrizioni nel CI e i certificati di salario non sempre corrispondono all'importo degli assegni di famiglia, il TCA ha chiesto alla Cassa di voler precisare dettagliatamente per ogni anno, dal 1982, a cosa sono dovute queste differenze (doc. XIII).

 

                                         Con scritto 19 agosto 2004 la convenuta ha informato il TCA di aver chiesto alla Cassa __________ a __________ di fornire direttamente le spiegazioni in merito alle differenze rilevate tra gli importi risultanti dai certificati di salario e le iscrizioni nel conto individuale ed ha preso posizione sulle differenze rilevate dai ricorrenti circa i contributi registrati quali persone senza attività lucrativa:

 

"  (…)

In quanto agli anni nei quali il ricorrente ha versato contributi di persona senza attività lucrativa, occorre precisare che l'iscrizione corrispondente nel CI avviene conformemente all'art. 29quinquies cpv. 2 LAVS. I contributi delle persone senza attività lucrativa vengono infatti moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto per gli assicurati che esercitano un'attività e iscritto nel CI dell'assicurato.

 

Ad esempio, per il 1999, non è quindi l'importo del reddito percepito sotto forma di ogni rendita di Fr. 13244.-- (vedi decisione di fissazione dei contributi del 04.09.1998 allegata al ricorso), che è stato registrato nel CI del Signor RI 1, ma il contributo AVS/AI/IPG di Fr. 390.-- X 100 : (2 X 5.05%) = Fr. 3861.--." (doc. XIV)

 

                                         Il 1° settembre 2004 la Cassa __________ ha risposto:

 

"  (…)

la Cassa procede alla registrazione dei salari sul conto individuale degli assicurati sulla base della dichiarazione salari fornitaci dal datore di lavoro alla fine di ogni anno civile (art. 36 cpv. 1,2 e 3 OAVS).

 

Per quanto attiene le differenze tra i certificati di salario e l'iscrizione nel conto individuale vi precisiamo quanto segue:

 

1982 differenza             fr. 1476.-- relativa agli assegni anticipati

1983 differenza             fr. 1560.-- relativa agli assegni anticipati

1984 differenza             fr. 1582.-- relativa agli assegni anticipati

1988 (1-8) differenza    fr. 1144    relativa agli assegni anticipati

1988 (9-12) differenza       -.-

1989 differenza             fr. 2247.-- relativa agli assegni anticipati

1990 differenza             fr. 1824.-- relativa agli assegni anticipati

1991 differenza             fr. 1932.-- relativa agli assegni anticipati

1992 differenza             fr. 2040.-- relativa agli assegni anticipati

1994 differenza             fr.   180.-- relativa agli assegni anticipati

 

Si fa notare che quanto iscritto sul conto individuale è corretto poiché gli assegni familiari sono esenti dal pagamento dei contributi AVS, AI, IPG, AF e AD e ciò in base all'art. 6 cpv. 2 lett. f OAVS.

 

Per gli anni 1985, 1986, 1987 e 1993 risultano le seguenti differenze:

 

1985 fr. 81872 - fr. 80135 = fr. 1737 - fr. 1632 AF anticipati = fr. 105

1986 fr. 81070 - fr. 79021= fr. 2049 - fr. 1680 AF  anticipati = fr. 369

1987 fr. 90590 - fr. 86904 = fr. 3686 - fr. 1680 AF anticipati = fr. 2006

1993 fr. 87847 - fr. 71828 = fr. 16019 - fr. 2112 AF anticipati = fr. 13907.

 

Come si può rilevare per questi anni le differenze sono superiori all'importo degli assegni familiari anticipati.

Purtroppo non ci è possibile spiegare il perché di tale differenza in quanto, come già indicato in entrata, la Cassa procede all'iscrizione sui conti individuali basandosi sui dati forniti della ditta, che di regola indica il salario al netto degli assegni familiari e delle indennità di malattia o infortunio.

 

Considerando quanto sopra, riteniamo che queste differenze si riferiscano ad indennità di infortunio o malattia che, come per gli assegni familiari anticipati, non sono soggette all'obbligo contributivo (art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS).

 

Facciamo inoltre osservare che le due ditte, __________, erano sottoposte a regolare controllo da parte del nostro __________.

Come potete rilevare dai "rapporti sul controllo dei datori di lavoro" (vedi allegati), non sono state riscontrate differenze per quanto attiene il salario del signor RI 1." (doc. XV)

 

                                         Per cui, alla luce degli accertamenti effettuati emerge che la differenza, di regola, è da far risalire alla mancata registrazione degli assegni di famiglia, poiché su tali importi non sono pagati i contributi sociali.

                                         Infatti, conformemente all'art. 6 cpv. 2 lett. f OAVS non sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa gli assegni familiari accordati come assegni per i figli, la formazione professionale, l'economia domestica, il matrimonio e la nascita, nell'ambito degli usi locali o professionali.

 

                                         Tuttavia vi sono delle differenze di registrazione nel conto individuale dell'assicurato anche per gli anni 1985, 1986, 1987 e 1993, non dovute, però, agli assegni di famiglia versati in quegli anni.

 

                                         L'amministrazione afferma che queste differenze sono verosimilmente dovute alle indennità per infortunio o per malattia percepite dall'assicurato. Infatti, per l'art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS non sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa le prestazioni di assicurazione in caso d'infortunio, malattia o invalidità, eccettuate le indennità giornaliere giusta l'art. 25ter della legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI).

 

                                         Da un'attenta analisi dei certificati di salario degli anni per i quali esiste una differenza emerge che per il 1985 la differenza di fr. 105 non è spiegabile, poiché alla voce "il salario lordo di cui sopra comprende tra l'altro (… ) indenn. giorn. d'assicur." non è stato indicato nulla (doc. 30).

 

                                         Per il 1986 invece dall'importo lordo di fr. 81'070 va dedotto l'ammontare di fr. 1680 di assegni per figli e di fr. 382 di indennità giornaliera d'assicurazione, entrambe non soggette a prelievo di contributi, per un importo complessivo di fr. 79008, ossia fr. 13 in meno rispetto a quanto registrato nel CI (doc. 29).

 

                                         Circa il 1987 dal salario lordo di fr. 90'590 va dedotto l'importo di fr. 1'680 di assegni per i figli, per un ammontare di fr. 88'910. La differenza di fr. 2'006 non è invece giustificata (doc. 28).

 

                                         Infine per quanto concerne il 1993 dal salario lordo totale di fr. 87'847 va dedotto l'importo di fr. 2'112 di assegni di famiglia e di fr. 15'398 di indennità giornaliere di assicurazione per un importo di fr. 70'337, in luogo dei fr. 71'828 iscritti nel Conto individuale (doc. 21, ossia - 1'491).

                                         Va inoltre rilevato che anche nel 1991 dal reddito di fr. 89'344 oltre a fr. 1'932 di assegni di famiglia vanno ancora dedotti fr. 1'064 di indennità giornaliere d'assicurazione non soggette a prelievo di contributi, per un importo di fr. 86'348 in luogo dei fr. 87'412 iscritti nel CI.

 

                                         Ora, a norma dell'art. 30ter LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale (CI) dove sono iscritti i redditi da attività lucrativa.

                                        

                                         Per l'art. 138 cpv. 1 OAVS vanno registrati i redditi provenienti da un'attività lucrativa conformemente all'articolo 30 ter capoverso 2 LAVS.

                                         I redditi dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi come pure quelli delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa, sono registrati solo nella misura in cui su essi sono stati pagati contributi (art. 138 cpv. 2 OAVS).

                                         Quando un danno derivante dal mancato pagamento di contributi è stato risarcito in virtù degli articoli 52 o 70 LAVS, i redditi dell'attività lucrativa sono iscritti nei conti individuali degli assicurati (art. 138 cpv. 3 OAVS).

 

                                         Secondo l'art. 141 OAVS gli assicurati hanno facoltà di richiedere un estratto del loro CI (cpv. 1). L'assicurato può inoltre contestare l'esattezza di una registrazione presso la cassa di compensazione competente entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'estratto, procedura che sfocia con l'emissione di una decisione formale (cpv. 2).

                                         Se l'assicurato non ha richiesto un estratto, al sorgere dell'evento assicurato (ad esempio l'età pensionabile), può richiedere una rettifica del proprio CI allorquando si tratta di errori di registrazione evidenti o debitamente comprovati (cfr. art. 141 cpv. 3 OAVS). Questo vale anche se si tratta di iscrizioni non complete, come la non registrazione di contributi versati (DTF 110 V 97 consid. 4).

                                         Il TFA ha anche precisato che la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS, non esclude l'applica­zione del principio inquisitorio. La prova piena deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'assicurazione sociale, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 261 = RCC 1992 pag. 378, STFA 11 novembre 1994 nella causa A.; 28 agosto 1992 nella causa M.T. - L.).

                                         Le correzioni possono essere estese a tutto il periodo di contribuzione dell'assicurato, quindi anche agli anni per i quali un pagamento dei contributi arretrati non sarebbe più possibile, a causa del termine quinquennale di perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS (DTF 117 V 263; RCC 1984 pag. 460 consid. 1).
Tuttavia, in tale ambito le casse di compensazione non sono autorizzate a statuire in merito a questioni giuridiche, quando l'assicurato poteva sollevarle in sede di ricorso (RCC 1984 pag. 184, 459).

 

                                         Nel caso di specie, tenendo conto delle modifiche sopra indicate, ossia iscrivendo per il 1985 un importo di fr. 81'135 (+ 105), per il 1986 di fr. 79'008 (-13), per il 1987 di fr. 88'910 (+2'006) e per il 1993 di fr. 70'337 (-1'491) e per il 1991 di fr. 86'348 (- 1'064), si giungerebbe ad una differenza a sfavore del ricorrente di fr. 457.

                                        

                                         Tuttavia, nel caso di specie, vanno presi in considerazione unicamente gli anni per i quali vi è un saldo positivo. Infatti l'insorgente sugli importi registrati ha comunque pagato i contributi e dunque gli ammontari vanno presi in considerazione. Infatti vanno computati anche i redditi per i quali, in buona fede, sono stati pagati dei contributi per sbaglio e non possono più essere restituiti (marg. 5135 DR, RCC 1972, p. 630; RCC 1984 p. 518).

 

                                         Ne discende che all'importo di fr. 957'686 preso in considerazione dalla cassa vanno aggiunti fr. 2'111.

 

                                         Per quanto concerne invece la moglie, dai certificati di salario, per il periodo fino al 1993 (anno precedente l'insorgere del diritto alla rendita AI, determinante per il calcolo in esame), emerge che vi sono differenze di fr. 4 nel 1990, fr. 5 nel 1991, fr. 2 nel 1992 e fr. 2 nel 1993.

 

                                         Da rilevare che nel 1994 vi è una differenza di fr. 1, nel 1995 le cifre corrispondono, nel 1996 vi sono fr. 337 a favore della ricorrente, e nel 1997, tolti i fr. 2'054 di indennità perdita di guadagno, vi è una differenza di fr. 172.

 

                                         Ne discende che la somma dei redditi da attività lucrativa per il calcolo della rendita secondo i parametri AI (reddito fino al 31 dicembre 1993), ammonterebbe a fr. 959'810 (957'686 + 2'111 + 13), in luogo dei fr. 957'686.

                                         Come si vedrà in seguito, questa differenza non modifica tuttavia l'ammontare della rendita.

 

                                         La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita.

                                         Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurato è avvenuta nel 1958.

                                         Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l'1.754. L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (34 anni).

Ne discende che la media dei redditi da attività lucrativa, nel 1994, anno determinante, si fissa in fr. 49'515.-- (959'810 x 1.754 : 34 anni).

 

                                         Per ogni anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita.

 

                                         L'assicurato ha avuto una figlia nata nel 1973.

 

                                         In concreto vanno attribuiti accrediti dal 1974 (anno susseguente la nascita del primo figlio) al 1989 (compimento del 16.o anno di età dell’ultimogenito). Nessun accredito è tuttavia assegnato quando i ricorrenti si trovavano all'estero e non erano assicurati in Svizzera. Mentre per il 1975 va assegnato un accredito intero, essendo la moglie già all'estero.

 

                                         Inoltre, nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

 

                                         Infine, l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

 

                                         La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula:

 

                                         (rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi

                                         durata di contribuzione computabile

 

                                         (marg. 5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).

 

                                         Ne consegue quindi che vanno computati 11 mezzi accrediti e 1 accredito intero. Nel 1994 gli accrediti ammontavano a fr. 6'469 (940 X 12 X 3 X 6.5 : 34 anni).

 

                                         Il reddito annuo medio (RAM) della rendita corrisponde pertanto, nel 1994, a fr. 56'400 (6'470 + 49'515 = fr. 55'985,arrotondato al limite superiore conformemente alle tabelle edite dall'UFAS) e nel 2002 a fr. 61'800 per un importo, prima del plafonamento di fr. 1'809 al mese, come calcolato dalla Cassa.

 

                            2.6.2.   Rendita di RI 1 secondo i parametri della rendita AVS

 

                                         Per quanto concerne il calcolo della scala di rendita giova anzitutto rammentare che computabile è il periodo tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (cfr. art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

 

                                         In concreto, il periodo di contribuzione dell'insorgente, nato nel __________, va dal 1° gennaio 1958 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 31 dicembre 2001 (anno precedente l'inizio del diritto alla rendita AVS), per una durata di 37 anni e 11 mesi, poiché vi sono lacune contributive dal 1976 al 1979, quando l'assicurato era domiciliato in __________, dove ha svolto attività lucrativa.

 

                                         Al fine di colmare le lacune contributive la Cassa ha giustamente applicato l'art. 52d OAVS, giusta il quale per compensare gli anni di contribuzione mancanti anteriori al 1° gennaio 1979 si aggiungono, se l'interessato era assicurato in applicazione degli articoli 1 o 2 LAVS o avrebbe avuto la possibilità di esserlo, gli anni di contribuzione giusta la tabella riportata nella disposizione.

 

                                         In concreto, poiché l'insorgente ha contribuito per oltre 37 anni, l'amministrazione ha potuto aggiungere ulteriori 36 mesi.

 

                                         L'amministrazione non ha invece calcolato i sei mesi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita conformemente a quanto prevede l'art. 52c OAVS.

                                         Essa non ha nemmeno preso in considerazione gli anni 2000 e 2001.

 

                                         Ciò, poiché al momento di emettere la decisione non aveva i dati definitivi (cfr. risposta di causa, consid. 1.7).

                                         Questo, tuttavia, non è un motivo per non prendere in considerazione, almeno provvisoriamente, gli anni dal 2000 al giugno 2002.

 

                                         Questo TCA infatti ha avuto modo di stabilire a più riprese (cfr. in particolare STCA del 20 febbraio 2003 nella causa A., inc. 30.2002.230 e del 21 febbraio 2001 nella causa E., inc. 30.99.184) che la Cassa, nel caso in cui non dispone di dati definitivi, non deve emanare una decisione definitiva ma deve piuttosto procedere conformemente a quanto indicato ai marginali 9323 segg. delle direttive sulle rendite edite dall'UFAS.

 

                                         In particolare, le direttive in vigore nel 2002 (DR) prevedono al marg. 9323 (= nuovo marg. 9501 dal 1.1.2003) che se non è possibile fissare la rendita AVS entro il termine convenuto e se il diritto in sé è indubbio, la cassa di compensazione deve informare l'avente diritto dei motivi del ritardo se possibile entro 30 giorni, ma al più tardi entro 60 dalla presentazione della richiesta e di tutti i documenti necessari o dall'inizio del diritto.

                                         Contemporaneamente gli deve segnalare che può richiedere il versamento di pagamenti provvisori fino a quando la decisione sarà emanata.

 

                                         Se è stabilito che la durata di contribuzione dell'avente diritto è completa, i pagamenti provvisori devono ammontare, di regola, alla rendita minima prevista dalla legge (rendita intera). La cassa di compensazione può comunque effettuare i pagamenti provvisori proporzionalmente ai redditi a lei noti. Se esiste motivo di supporre che la durata di contribuzione sia incompleta, i pagamenti provvisori non possono superare l'importo presumibile della rendita ordinaria parziale (DR 9326 = nuovo marg. 9504).

 

                                         I pagamenti provvisori vanno comunicati all'avente diritto per iscritto, ma non mediante decisione (DR 9329 = nuovo marg. 9507).

                                         Va abbondanzialmente rilevato che l'art. 19 cpv. 4 LPGA prevede che se il diritto a ricevere prestazioni è dimostrato e se il loro versamento tarda, possono essere versati anticipi. Sulla base di questo disposto sono state aggiornate le direttive (cfr. supra), il cui tenore è simile a quello precedentemente in vigore.

 

                                         In concreto la Cassa avrebbe pertanto dovuto procedere a versamenti provvisori, sulla base dei parametri della rendita AI (che sono definitivi), e poi, dopo aver ottenuto i dati mancanti, procedere al calcolo comparativo utilizzando i dati inerenti la rendita AVS. Solo a questo punto avrebbe dovuto emettere la decisione e attribuire la rendita più vantaggiosa per i ricorrenti.

 

                                         In concreto aggiungendo i 2 anni e sei mesi del periodo 2000-giugno 2002, si giungerebbe ad un periodo di contribuzione di 43 anni e 5 mesi in luogo dei 40 anni e 11 mesi presi in considerazione, ciò che darebbe diritto alla scala 43 invece della 40 utilizzata dalla Cassa, con conseguente aumento dell'ammontare della rendita.

                                         Questa modifica cambierebbe pure il calcolo del plafonamento previsto dall'art. 35 LAVS.

 

                                         Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie laddove dagli atti emerge che nel 2000 l'assicurato ha pagato i contributi e che per il 2001 è stata recentemente emanata una decisione.

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, è superfluo esaminare se il calcolo del RAM effettuato dalla Cassa è corretto, se il calcolo della rendita della moglie è giusto e se il plafonamento, in concreto, andava eseguito.

 

                                         Infatti, in attesa del pagamento dei contributi anche per il periodo 1.1.2002-1.6.2002, la cassa non doveva emettere una decisione, bensì era tenuta ad effettuare dei pagamenti provvisori, calcolando la rendita sulla base dei dati a sua disposizione e tenendo conto che nel periodo 2000-giugno 2002 l'interessato avrebbe pagato dei contributi. Tanto più che le direttive sulle rendite impongono alla Cassa, se rileva della lacune contributive non ancora prescritte, di compensare i contributi non ancora pagati con le rendite cui ha diritto (cfr. marg. 5133). L'amministrazione pertanto non poteva limitarsi a prendere atto delle lacune degli anni 2000-2002 e calcolare le rendite senza tener conto di questo periodo.

 

                                         Le decisioni impugnate vanno pertanto annullate e l'incarto rinviato alla Cassa affinché proceda come ai marg. 9323 segg. DR (ora marg. 9501 segg.).

 

                                         Rilevato inoltre che nel 1994 e nel 1995 l'assicurato, quale persona senza attività lucrativa, si è visto intimare una decisione tramite la quale ha dovuto pagare fr. 3'002, rispettivamente 3'737 di contributi (doc. 19), ma che questi importi, moltiplicati per cento e divisi per il doppio del tasso previsto dall'art. 4 LAVS (come richiesto dall'art. 29 quinquies LAVS = art. 30 cpv. 3 vLAVS in vigore fino al 31.12.1996) non corrispondono a quelli che figurano nel CI, la Cassa dovrà accertare a cosa è dovuta questa differenza e, se del caso, correggere il CI.

 

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va accolto.

                                         Le due decisioni impugnate vanno annullate e gli incarti vanno trasmessi alla Cassa affinché, accerti a cosa sono dovute le differenze riscontrate in ambito di contributi dovuti dall'assicurato quale persona senza attività lucrativa e, successivamente, in attesa dei dati definitivi degli anni 2000 e seguenti, calcoli provvisoriamente le rendite dei ricorrenti sulla base degli elementi a sua disposizione, tenendo conto in particolare dei contributi dovuti dal ricorrente nel 2000 e nel 2001 e di una scala di rendita 43 nei parametri di calcolo della prestazione secondo i dati AVS.

 

                                         Dopo aver effettuato il paragone con la rendita AI ed aver effettuato il plafonamento conformemente all'art. 35 LAVS, l'amministrazione verserà il dovuto.

 

                                         Quando la Cassa avrà i dati definitivi, emanerà le decisioni formali.

 

                                         Infine, a proposito del plafonamento, va rilevato che l'insorgente, con osservazioni del 9 settembre 2004 afferma, tra l'altro:

 

"  La scala di calcolo di RI 2 è la scala 24 cioè corrispondente a 24 anni poiché mia moglie essendo italiana prima del matrimonio risiedeva in Italia le vengono tolti 15 anni ed esattamente fino all'età di 36 anni; se mia moglie fosse stata svizzera o avesse risieduto in Svizzera anche senza aver lavorato avrebbe avuto la scala 39 o 40.

Il fatto di essere italiana si penalizza il marito (svizzero) con una riduzione della scala da 42 a 36.

Questa è pura discriminazione razziale punita dalla legge federale svizzera (Mi permetterò ev. di annunciare questa discriminazione all'Unione europea)." (doc. XVIII)

 

 

                                         Ribadito che le censure inerenti il plafonamento saranno, semmai, esaminate quando la Cassa avrà effettuato nuovamente il calcolo prendendo in considerazione i parametri corretti, va evidenziato come l'attribuzione alla moglie della scala 24 non dipende dalla sua nazionalità, bensì dal fatto che, essendo domiciliata all'estero, non ha contribuito all'AVS.

                                         Del resto, l'assicurato stesso, di nazionalità svizzera, ha delle lacune contributive essendosi trasferito all'estero negli anni '70 e non avendo, in quel periodo, contribuito all'AVS.

                                         Inoltre non va dimenticato che con l'entrata in vigore degli Accordi tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle persone (ALC), è applicabile il regolamento CEE 1408/71, che permette alla Svizzera di mantenere il calcolo autonomo delle rendite, secondo il principio prorata (cfr. anche DTF 130 V 51 dove il TFA, in applicazione dell'ALC, ha stabilito che i periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato contraente non sono da considerare per il calcolo di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia).

 

                                         La Cassa tuttavia, qualora non l'avesse già fatto, dovrà dare avvio immediatamente alla procedura internazionale volta a stabilire se gli assicurati hanno diritto ad una rendita estera (in concreto italiana).

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         Le decisioni impugnate sono annullate e l'incarto rinviato alla Cassa affinché proceda come ai considerandi.

 

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

 Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti