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Raccomandata |
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Incarto n.
cs/ss |
Lugano 27 gennaio 2005
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 12 luglio 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 9 giugno 2004 emanata da |
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Cassa CO 1,
in materia di contributi AVS |
ritenuto, in fatto
1.1. In seguito ad un controllo del conteggio dei salari (art. 162 segg. OAVS) relativo al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2002 presso la società RI 1, azienda con sede a __________, affiliata come datrice di lavoro, un ispettore della Cassa CO 1 di __________ ha effettuato delle riprese per complessivi fr. 1'020'347.- (doc. C), corrispondente all’importo conseguito da alcuni autisti per il lavoro svolto a favore della società.
1.2. Ritenendo tale importo come provento da attività lucrativa, il 19 aprile 2004 la Cassa ha fissato alla società, mediante tassazione d'ufficio, i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti per gli anni dal 2000 al 2002 (fr. 174'078.65, doc. C).
1.3. Il 9 giugno 2004 l'amministrazione ha respinto, tramite decisione su opposizione, le censure sollevate dalla società in merito alle riprese effettuate.
1.4. Contro la decisione su opposizione è tempestivamente insorta la società, tramite l'avv. RA 1, affermando:
" Mediante tassazione d'ufficio del 19 aprile 2004, la Cassa ha fissato i contributi paritetici dovuti dalla qui ricorrente per il periodo dall'01.01.2000 al 31.12.2002 in CHF 174'078.65, considerando erroneamente le prestazioni erogate ai seguenti autisti, con una deduzione per spese del 25 %, provento da attività lucrativa dipendente:
- __________ __________
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- __________ __________;
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- __________ __________.
Ora, tornando alla presente fattispecie, è innanzitutto indubbio che il rischio economico imprenditoriale rimane ad esclusivo carico dei singoli trasportatori. Indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali sono sopportate dai singoli trasportatori, che dispongono di loro automezzi e che devono provvedere alla necessaria copertura assicurativa dei medesimi nonché delle merci trasportate. D'altra parte sono pure evidenti gli investimenti di una certa rilevanza: ogni singolo trasportatore dispone in effetti di propri automezzi, che vengono esclusivamente utilizzati per scopi professionali.
2.3. Dal punto di vista organizzativo, i citati trasportatori non sono legati dalle indicazioni della qui ricorrente. L'orario di lavoro, il giro di distribuzione, la sostituzione in caso di impedimento non sono regolate da nessun contratto né tanto meno sono imposte dalla qui ricorrente ai singoli trasportatori. Essi non sono nemmeno tenuti ad essere costantemente in grado di eseguire in tempo utile un mandato di trasporto e sono liberi di rifiutare di allestire rispettive offerte in connessione con le richieste di offerta di trasporti formulate dalla RI 1.
In concreto, tra la qui ricorrente ed i singoli trasportatori non è stato stipulato alcun contratto generale di trasporto. L'attribuzione dei singoli trasporti avviene sul criterio della borsa trasporti: ogni singolo destinatario di dette rispettive richieste d'offerta è libero di allestire rispettivamente notificare la propria offerta alla qui ricorrente. In queste circostanze, è quindi indubbio che dal punto di vista organizzativo i trasportatori non sottostanno alle direttive di lavoro impartite dalla qui ricorrente.
A comprova del fatto che la qui ricorrente opera mediante il citato criterio della borsa trasporti, la stessa produce l'annessa lista di trasportatori (doc. D-), con i quali occasionalmente instaura un rapporto commerciale.
2.4. Da detto modo di procedere si desumono altri indizi a favore dell'attività di natura indipendente. I singoli trasportatori non hanno infatti alcuna garanzia di "lavoro" o meglio di attività regolare. L'eventuale cessazione di qualsiasi rapporto commerciale con la qui ricorrente da parte del singolo trasportatore non equivale certamente alla situazione in cui si troverebbe un salariato che perde il suo impiego (cfr. STCA del 18 agosto 2003, in re __________ Cassa, pag. 8).
I singoli auto-trasportatori non sono quindi economicamente dipendenti dal "datore di lavoro". Lo si ribadisce, essi esercitano contemporaneamente diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse. Non sono quindi integrati nell'organico aziendale della qui ricorrente, ma dispongono di una loro struttura indipendente.
2.5. Da ultimo, la natura indipendente dell'attività svolta dai singoli trasportatori risulta in modo inequivocabile dal modo in cui vengono retribuiti i singoli mandati di trasporto. Contrariamente alla fattispecie di cui alla citata sentenza STCA inedita del 19 novembre 1998, in re __________, cui fa riferimento la lod. Cassa nella qui impugnata decisione su opposizione, in concreto tra la qui ricorrente ed ogni singolo trasportatore non è stato concordato alcun forfait per ogni trasporto né tanto meno una retribuzione per ogni chilometro percorso. È lo stesso trasportatore che fattura la propria mercede (prezzo di trasporto) in base a quanto pattuito di volta in volta nell'ambito della rispettiva singola negoziazione. A titolo di esempio, si producono in annesso le fatture dei trasportatori __________ (doc. E.-, F.-, G.- e H.-).
2.6. Lo si ribadisce, la censura sollevata nell'opposizione 19 maggio 2004 dalla qui ricorrente nei confronti della lod. Cassa nel senso di non aver verificato in concreto, per ogni singolo trasportatore coinvolto, l'attività effettivamente svolta da ciascuno, trova quindi il suo buon fondamento nelle circostanze sopra evidenziate che determinano inequivocabilmente la presenza di un'attività lucrativa di natura indipendente.
Ne consegue che tutte le riprese delle prestazioni effettuate dalla lod Cassa nella tassazione d'ufficio del 19 aprile 2004 sono irrite, infondate in fatto ed in diritto e vanno quindi annullate.
Prove (per il capo 2. e relativi sottocapitoli):
documenti, risultanze, testi, richiamo dalla Cassa CO 1 dell'intero incartamento concernente la ricorrente, richiamo dall'autorità fiscale dell'incarto fiscale degli auto-trasportatori coinvolti, l'organizzazione di un dibattimento pubblico in ossequio al principio di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 CF risp. l'art. 6 n. 1 CEDU.
3. In via subordinata, nella denegata e contestata ipotesi che cod. lod. Autorità non dovesse accogliere il presente ricorso nel senso dianzi cennato, la qui ricorrente contesta in ogni caso la deduzione per spese operata dalla lod. Cassa ammontante solamente al 25% delle prestazioni riprese, in quanto chiaramente insufficiente e riduttiva.
(…)
4. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si chiede quindi che la querelata decisione su opposizione del 9 giugno 2004, ivi compresi il conteggio e il rapporto allegato, venga annullata e che la qui ricorrente venga esonerata dal pagamento dell'importo di CHF 174'078,65 a titolo di contributi sociali. In sua riforma, venga emessa una nuova decisione tenendo conto unicamente delle posizioni rilevate dalla lod. Cassa nella decisione di tassazione d'ufficio del 19 aprile 2004 sub punti riprese per "reddito in natura d'altra specie (art. 13 OAVS)" - rimborsi per "prestazioni per perdita di salario subita a causa d'infortunio, malattia o invalidità (art. 6 cpv. 2 lett. b e art. 7 lett. m OAVS)". In via subordinata, si chiede invece che venga concesso un rimborso per spese pari perlomeno al 60-70% del salario determinante dei singoli autotrasportatori coinvolti.
La ricorrente, convinta di aver sempre operato in ossequio alle disposizioni in vigore, chiede infine, facendo leva sul principio del diritto di essere sentito, l'organizzazione di un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF risp. dell'art. 6 n. 1 CEDU, per compiutamente dimostrare la propria posizione.” (Doc. I)
1.5. Con risposta 16 agosto 2004 la Cassa propone di respingere il ricorso e afferma:
" Di rilievo appare l'esame dei rapporti tra le parti per la qualifica dell'attività (dipendente ed indipendente) degli autisti-trasportatori presso la ditta RI 1.
2.4. In proposito, la Cassa tiene dapprima a ricordare che gli autisti-trasportatori, oggetto di ripresa, non impiegano personale proprio, come erroneamente affermato in sede di opposizione.
2.5. Inoltre,
per quanto riguarda il presunto rischio economico sopportato dagli
autisti-trasportatori, la Cassa invita la ricorrente a comprovare
l'affermazione, secondo cui "(...)
le spese generali sono sopportate dai singoli trasportatori, che dispongono di
loro automezzi (...), che vengono esclusivamente utilizzati per scopi
professionali" (vedi consid. 2.2, ricorso 12 luglio 2004).
2.6. La Cassa tiene pure a ribadire che generalmente l'attività di trasportatore è di natura dipendente. Difatti i trasportatori di merci sono legati, dal punto di vista organizzativo, dalle indicazioni del proprio mandante (vedi STCA inedita del 19 novembre 1998, inc. N. 30.97.22).
2.7. Inoltre, dai documenti visionati in sede fiscale risulta che gli autisti-trasportatori, oggetto di ripresa, debbano essere considerati salariati della ricorrente. Per motivi legati alla protezione dei dati, non ci è possibile dettagliare maggiormente la loro posizione fiscale singolarmente.
La Cassa si limita, in questa sede, a indicare quanto segue:
● alcuni autisti-trasportatori sono stati tassati d'ufficio con imponibile ben inferiore agli importi da noi ripresi.
● per alcuni autisti-trasportatori la RI 1 ha rappresentato la quasi totalità delle loro entrate, mentre per alcuni autisti-trasportatori la RI 1 è stata il loro unico committente.
Di conseguenza, la Cassa ritiene che non vi possa essere dubbio circa la dipendenza economica di questi assicurati nei confronti della ditta ricorrente. La Cassa sottolinea che il TFA nella sentenza D. SA del 16 dicembre 2002 (H 279/00) ha deciso che il fatto di svolgere l'attività lucrativa unicamente per una società configura un elemento decisivo a favore dell'attività dipendente.
Conseguentemente, la Cassa contesta ancora una volta le affermazioni della ricorrente secondo cui si sarebbe proceduto a riprendere "le prestazioni integralmente in modo astratto-generale, senza verificare ogni singolo caso concreto per stabilire se l'attività svolta da ogni singolo trasportatore coinvolto nella nota tassazione d'ufficio del 19 aprile 2004 fosse effettivamente un'attività lucrativa a titolo dipendente oppure indipendente".
(...)
3.2. Nel caso in esame, la Cassa ha ritenuto di concedere, conformemente alla STCA inedita del 19 novembre 1998, inc. N. 30.97.22, un importo forfetario pari al 25% del salario lordo, anche se dalla contabilità della società si potrebbe supporre che i costi della benzina degli autisti-trasportatori siano stati assunti dalla stessa RI 1." (Doc. III)
1.6. In data 30 agosto 2004 la società ha notificato nuove prove, producendo alcune dichiarazioni scritte degli autotrasportatori e chiedendo l'audizione di alcuni di loro. Ha inoltre ribadito la richiesta di organizzare un dibattimento pubblico (doc. V).
1.7. Il 5 ottobre 2004 si è proceduto all'audizione di __________, autista che ha svolto attività lucrativa per la ricorrente, il quale ha affermato:
" A partire dal __________ avevo ritirato un furgone __________ che ho acquistato mediante un finanziamento leasing con la fiduciaria __________. Non so indicare chi era il vecchio proprietario ma so che grazie alla sua garanzia ho potuto proseguire questo leasing. Devo dire che è stato un po' un colpo di fortuna a poter riprendere questo leasing da un collega che aveva un parente presso la fiduciaria. Mi è stato chiesto se la qui ricorrente o altre ditte per le quali ho lavorato abbiano fornito delle garanzie e dico di no, l'avv. RA 1 mi fa osservare che effettivamente la ricorrente è data dal __________.
Ho ceduto poi il furgone verso la fine del __________ (ottobre-novembre) e ho lavorato non solo per la società che qui ricorre per la __________ già __________, per la __________ e per il trasporto di mobili.
Per essere precisi dico che ho avuto un informazione circa la possibilità di lavorare per conto della RI 1 e ho preso contatto con il loro ufficio non direttamente con il sig. __________ e ho avuto conferma di questa disponibilità.
Ho dato la mia disponibilità allo svolgimento del lavoro e non vi è stata una vera e propria discussione sulle tariffe nel senso che la società mi ha detto quello che era disposta a pagarmi per un certo tipo di prestazione e anche se non era tanto ho accettato. Non è stato concordato un numero minimo di viaggi o lo svolgimento di itinerari particolari.
In buona sostanza io mi sono occupato di portare merce nella Svizzera interna a vari destinatari finali (negozi e grossisti) sulla tratta __________, andavo anche a __________ e __________. lo consegnavo la merce presso dei punti ben determinati, arrivavo di notte in genere e non c'era nessuno che mi riceveva ed eseguivo il deposito direttamente nei magazzini di queste società destinatarie avendo le chiavi dei depositi che mi erano state date dalla ricorrente. lo dovevo consegnare dei fiori, merce deperibile, in quel periodo c'era abbastanza lavoro e per loro facevo moltissimi viaggi.
Quando era necessario io chiamavo anche un collega, uno qui di __________ a __________ che facevo viaggiare con un mio secondo furgoncino.
Devo dire che le cifre d'affari conseguite presso le altre società indicate nel medesimo periodo erano più basse rispetto ai 196'000 franchi della RI 1, la __________ __________ era attorno ai 20'000 franchi, per il trasporto di mobili della __________ era meno. Preciso che potevo gestire autonomamente il mio furgone e quindi se facevo un trasporto di merce a __________ per la RI 1 potevo anche caricare merce destinata ad altri e proveniente da altri miei committenti.
La cifra d'affari presso la era normale per il lavoro ma doveva considerare anche le spese di manutenzione e di riparazione del furgone. C'erano a carico mio RC, leasing, benzina, olio, fatture di riparazione. A mio carico avevo anche una copertura per le merci e quindi se per un evento qualsiasi non fosse stato in grado di consegnare e si fosse realizzato un danno alla RI 1 la mia assicurazione __________ avrebbe risarcito.
Il mio camioncino era dotato da un sistema di raffreddamento ed era idoneo al trasporto dei fiori.
La sera entro le sette normalmente io venivo preavvisato telefonicamente della necessità del viaggio, più tardi mi presentavo nel magazzino di __________ per il ritiro dei fiori ed i magazzinieri della ricorrente mi davano sia la merce che i bollettini di consegna.
AI momento della ricezione della merce ossia quando io prendevo la merce dal magazzino i magazzinieri non mi facevano firmare una ricevuta, era compito mio verificare che quanto ricevuto corrispondesse a quanto indicato sui bollettini di consegna al cliente finale.
A me rimaneva una copia del bollettino di consegna quale ricevuta finale e serviva per la consegna. Al momento della ricezione della merce a __________ incontravo 5 o 6 colleghi.
Spesso facevano anche tratti di strada in comune, avevano dei contatti ma nulla di più. Non so se vi fossero dei dipendenti fissi della RI 1 addetti al trasporto. Sul mio furgone non c'erano insegne fino ad un paio di mesi prima della fine della mia attività quando ho messo l'insegna della ricorrente l'ho messa dietro e sui fianchi, l'ho fatto senza obbligo in segno anche di riconoscenza e per identificazione per il lavoro che veniva dato e la posa di queste insegne è stata pagata da loro.
Per quel che concerne gli oneri a mio carico preciso che avevo anche una copertura in caso di inabilità lavorativa con la __________.
La Cassa a questo punto produce le schede contabili acquisite presso la RI 1 e due lettere datata 1.10.01 e 1.4.00 su carta intestata della ricorrente (doc. XII/1-9).
Il Giudice informa le parti che acquisirà per campionatura gli atti fiscali dei conducenti di furgone che hanno prestato servizio per la ricorrente ed acquisirà agli atti solo quanto necessario semmai previa cancellazione dei dati sensibili.
Alla parte ricorrente, alla luce dei documenti qui prodotti alla Cassa viene concesso un termine di 20 giorni per una presa di posizione.
(...)" (Doc. XII)
1.8. Il 25 ottobre 2004 la ditta ricorrente ha fatto pervenire al TCA ulteriore documentazione, affermando:
" Contrariamente a quanto sembra sostenere la Cassa al punto 3.2. dell'allegato di risposta, la ricorrente non si è mai assunta i costi della benzina degli auto-trasportatori. Lo si ribadisce, tutte le spese erano ad esclusivo carico dei singoli trasportatori.
Solo occasionalmente la ricorrente si è vista costretta ad anticipare ad alcuni auto-trasportatori a corto di liquidità il gasolio necessario per compiere il mandato di trasporto commissionato. Tutti gli anticipi sono poi stati prontamente rimborsati dagli stessi auto-trasportatori.
Dagli estratti conto prodotti dalla Cassa ben si evince che i citati anticipi erano unicamente occasionali. Poste evidenzianti il pagamento gasolio padroncini figurano unicamente nel doc. XII 3 e limitatamente ai mesi di aprile e maggio 2000 e meglio:
- 13.04.00 CHF 293;
- 18.04.00 CHF 553.90;
- 26.04.00 CHF 536;
- 26.04.00 CHF 370;
- 26.04.00 CHF 457;
- 02.05.00 CHF 267;
- 08.05.00 CHF 484;
- 08.05.00 CHF 280;
- 15.05.00 CHF 588;
- 15.05.00 CHF 629;
- 15.05.00 CHF 363.80;
- 15.05.00 CHF 195.10.
In sintesi, i costi della benzina anticipati agli auto-trasportatori ammontano a complessivi CHF 5'016.50. I docc. XII 4/9 non hanno invece nessuna rilevanza ai fini della presente causa, ritenuto che dagli stessi non viene evidenziata alcuna posta per pagamento gasolio padroncini.
Per quanto concerne invece la vendita del furgone __________ all'auto-trasportatore __________ (doc. XII 2), occorre innanzitutto precisare che la ricorrente non l'ha acquistato da __________ bensì dalla __________, precedente proprietaria del furgone in qualità di società leasing.
Occorre poi relativizzare l'affermazione contenuta nei docc. XII 1/2 secondo cui l'autoveicolo sarebbe rimasto di proprietà della ricorrente sino all'estinzione del debito. Essa non aveva alcuna valenza giuridica, ma costituiva unicamente un deterrente messo in atto dalla ricorrente per diminuire il rischio del credere. In effetti ai sensi dell'art. 715 cpv. 2 CC, affinché la riserva di proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'Ufficio esecuzioni del domicilio dell'acquirente. L'iscrizione ha pertanto un effetto costitutivo: in mancanza di una valida iscrizione, la riserva di proprietà non espleta alcun effetto reale, né tra le parti contraenti né verso i terzi (Basler Kommentar, 1998, ad art. 715 CC, n. 6, pag. 1396). Occorre infine sottolineare che le rate venivano pagate in contanti dal signor __________ e non scalate dalle eventuali fatture di trasporto.
Da ultimo, in relazione all'eventuale assunzione del teste __________ così come postulato dalla Cassa, l'amministratore unico della ricorrente signor __________ ci ha trasmesso il qui annesso contratto di assunzione privativa di debito del 1° settembre 2000 (doc. S.-), che conferma inequivocabilmente che la ricorrente ha venduto un furgone __________ direttamente alla ditta __________. Solo in un secondo momento quest'ultima ditta ha ceduto il furgone al signor __________, che ha conseguentemente sottoscritto il citato contratto di assunzione privativa di debito ai sensi dell'art. 176 CO, liberando la __________ dagli obblighi contratti nei confronti della ricorrente." (Doc. XIII)
1.9. Infine, il 14 dicembre 2004 è stato sentito __________, ed è stato indetto il pubblico dibattimento richiesto dalla ricorrente.
Il teste ha affermato:
" Ho iniziato la mia collaborazione con la RI 1 dal 2001 in avanti fino a praticamente quest'anno ed eseguivo trasporti in generale nella Svizzera tedesca e li ho sempre fatti con un furgone __________ che ho acquisito come spiegherò tramite la RI 1.
Il lavoro mi veniva attribuito previo contatto telefonico con il sig. __________ in generale e poche ore prima dell'esecuzione, io avevo anche la possibilità di rifiutare vi è sempre stato con loro un buon rapporto per cui se vi erano degli impegni venivano comunicati per tempo alfine di poterci organizzare.
Io trasportavo fiori ed il furgoncino era isolato ma era così di fabbrica io non ho fatto predisporre nulla. Il furgone era bianco non portava insegne era targato e la carta grigia riportava il nominativo del detentore della RI 1 e pagavo mensilmente la quote che versavo per cassa. Avevamo sottoscritto un contratto in virtù del quale io versavo fr. 1'800.-- circa, la durata del contratto mi sembra fosse circa 3 anni, non so oggi precisare il valore complessivo dato al furgone. Quando io ho ricevuto il furgone non era nuovo aveva un paio d'anni se non erro nel __________. A mio carico vi erano inoltre le coperture assicurative che pagava la RI 1 e che io rifondevo alla stessa ed erano compresi in quel tranches di 1800 franchi di cui ho detto. La benzina e tutte le spese in generale erano a carico mie comprese le manutenzioni ordinarie. Ho pagato anche il collaudo per quel che ricordo.
Per quel che concerne la mia attività la stessa era svolta nella stragrande maggioranza per la RI 1 mi è capitato qualche trasporto per terzi ma sostanzialmente lavoravo per loro. Io disponevo di un'indennità perdita di guadagno sottoposta per la LCA l'assicuratore era la __________. Si trattava di importi minimi.
Ho cessato la mia collaborazione con la RI 1 perché il lavoro in se era pesante si partiva la sera, si andava a prelevare il materiale verso le 10.00 e poi si viaggiava normalmente durante la notte. L'utilizzo del furgone non era soggetto a limitazioni legali per orari o viaggi notturni. Ho come detto cessato per l'impegno che i trasporti provocavano.
Il materiale che io trasportavo era coperto da un'assicurazione sul carico che pagavo io direttamente.
Per i pagamenti io fatturavo le mie prestazioni mensilmente, non ricevevo degli acconti." (Doc. XXI)
1.10. Pendente causa il TCA ha acquisito per campionatura gli atti fiscali di tre autisti, due dei quali tuttavia sono stati tassati d’ufficio.
in diritto
Nel merito
2.1. Oggetto del contendere è la questione a sapere se gli autisti impiegati dalla ricorrente nel periodo soggetto a controllo, autisti che hanno effettuato trasporti a favore della ricorrente, vanno qualificati quali dipendenti od indipendenti. Nel primo caso occorrerà inoltre stabilire se il riconoscimento, da parte della Cassa, di una riduzione forfetaria del 25% per le spese sostenute dagli autisti è corretta.
2.2. Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 1.3).
In concreto le riprese si riferiscono a importi versati dal 2000 al 2002, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2004.
Per cui, mentre per l'aspetto procedurale trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per le riprese vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2002.
Ne discende che ogni riferimento alle norme della LAVS va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, tranne indicazioni in senso contrario.
2.3. A norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
2.4. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).
2.5. Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER/DUC/ SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, a pagina 63 il TFA ha precisato:
" (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appreciation fiscale. (…)."
2.6. Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.7. A proposito degli autisti va rilevato che le Direttive sul salario determinante (di seguito: DIN) prevedono che gli autisti contrattuali sono persone che tengono dei mezzi di trasporto a disposizione di uno o più mandanti per contratto (centrali di trasporto, case editrici, grandi distributori, servizio del corriere), eseguendo trasporti (marg. 4122).
Si considera che costoro esercitano un'attività indipendente se sopportano un rischio economico d'imprenditore e non dipendono particolarmente dal mandante per ciò che riguarda l'organizzazione del lavoro (marg. 4123).
I rischi all'acquisto di un camion devono essere considerati rischio economico nel senso sopraccitato, tanto più che, contrariamente a un'automobile o a un furgoncino, il camion è praticamente sempre impiegato a scopi professionali (marg. 4124).
Non si deve vedere un manifesto rapporto di dipendenza per ciò che riguarda l'organizzazione del lavoro nel fatto che l'autista contrattuale deve redigere dei rapporti o rispettare un orario di lavoro e itinerari determinati (marg. 4125).
2.8. Il TFA ha avuto modo di sviluppare la propria giurisprudenza in materia di autotrasportatori in particolare in due occasioni.
In una sentenza del 22 giugno 1983, pubblicata in RCC 1983 a pag. 427 e seguenti, il TFA ha stabilito che il proprietario di un camion, che non è manifestamente in rapporto di dipendenza dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro nei confronti del suo mandante, esercita un’attività indipendente se con l’acquisto del suo veicolo ha effettuato un importante investimento. Si ammette l’esistenza di questo investimento se, da una parte, le spese derivanti dall’acquisto e dalla gestione rappresentano un effettivo rischio aziendale e, d’altra parte, l’acquisto ha fini unicamente o principalmente lucrativi.
L’Alta Corte ha affermato:
" b. Dans le présent litige, l'autorité de première instance invoque le fait que les chauffeurs sont, depuis 1974, propriétaires des véhicules qu'ils utilisent pour les transports et qu'ils en supportent les frais, si bien qu'ils courent un risque d'entreprise au sens de la jurisprudence. Avant 1974, W. F. mettait à leur disposition des véhicules leasing. L'OFAS objecte que dans d'autres professions aussi (par exemple celle de voyageur de commerce), on utilise fréquemment son propre véhicule sans remplir néanmoins les conditions d'une activité indépendante. En soi, cet argument est pertinent, mais il passe ici à côté de la question. On ne peut pas admettre que l'acquisition d'une voiture privée pour le transport de personnes soit un investissement de poids, tel que les indépendants doivent l'effectuer souvent pour exercer leur activité lucrative; cela même lorsque cette voiture est nécessaire à l'accomplissement des travaux professionnels. L'utilisation privée d'une telle voiture représente actuellement, en général, un motif suffisant pour justifier son acquisition, même si l'acheteur n'a pas l'intention de s'en servir à des fins professionnelles. C'est pourquoi l'on ne peut - du moins en règle générale - attacher une importance décisive à une telle acquisition lorsqu'on veut tracer la limite entre l'activité indépendante et l'activité salariée. Il n'en va pas de même, cependant, lors de l'acquisition d'un camion qui est pratiquement toujours utilisé à des fins professionnelles, alors que son affectation possible à d'autres usages est généralement reléguée à l'arrière-plan.
En outre, I’OFAS allègue qu'en modifiant les conditions de propriété, on ne prouve nullement que la dépendance effective des chauffeurs par rapport à W. F. ait changé; des contrats de prêt, par exemple, pourraient avoir remplacé les anciens «contrats leasing». On ne peut dire, en l'état du dossier, si cela s'est réellement produit; cependant, ce point-là est ici sans importance. Même si W. F. avait facilité l'achat de véhicules par ses chauffeurs en leur accordant des prêts, cela n'empécherait pas d'admettre que lesdits chauffeurs supportent un risque économique comme des indépendants. Une perte de ces véhicules par suite d'accident ou de vol frapperait les chauffeurs en tant que propriétaires, s'ils ne sont pas assurés contre de tels risques, alors que la dette, résultant des prêts en question subsisterait telle quelle. De plus, les chauffeurs doivent supporter les frais de réparations éventuelles, ainsi que les frais non négligeables d'exploitation et d'entretien; ils supportent en outre le fardeau des amortissements.
c. Bien entendu, les chauffeurs restent, en quelque sorte, dépendants de W. F. sur le plan économique même sous le régime des contrats valables dès 1974; cependant, ce fait n'est nullement déterminant. De telles dépendances de petites entreprises envers leurs mandants ou envers les acheteurs de leurs marchandises sont très courantes dans l'économie (arrêt non publié en la cause B., du 10 juin 1981), sans que l'on puisse en conclure à l'existence d'une activité salariée.
d. Enfin, il est également sans importance que W. F. soit l'office d'encaissement pour les mandats de transport confiés aux chauffeurs et exécutés par eux. Cette circonstance, ainsi que la question d'un éventuel risque ducroire, n'excluent pas, en effet, que les chauffeurs supportent, à d'autres égards, un risque d'entrepreneur.
e. En résumé, on peut conclure que les objections de l'OFAS ne sont pas de nature à faire qualifier de contraire au droit fédéral la décision selon laquelle les chauffeurs étaient à considérer, dès 1974, comme des indépendants. En outre, le jugement cantonal n'est pas fondé sur une constatation inexacte ou incomplète des faits au sens des articles 104 et 105 OJ." (sottolineature del redattore)
In un'altra sentenza del 15 gennaio 1992, pubblicata in RCC 1992 a pag. 173 e seguenti, l’Alta Corte ha stabilito che i conducenti che hanno un contratto con un’agenzia che si occupa del servizio di corriere rapido vanno considerati come esercitanti un’attività lucrativa dipendente.
Il TFA ha in particolare affermato:
" 4.a. La maison T. a conclu des accords écrits avec les chauffeurs quelle emploie (appelés mandataires) dans lesquels ces derniers s'engageaient à exécuter des mandats de transport "en leur nom personnel et à leurs risques et périls" (ch. 1). Les mandataires doivent établir à la fin de chaque mois "une facture portant sur les montants engagés globalement pour le mois", sur laquelle les recettes hébdomadaires doivent être déduites. Le mandant s'engage à rembourser aux mandataires 30% de leur dû "jusqu'au 10 du mois suivant au plus tard" (ch. 2). Un émetteur-récepteur a été mis à disposition des mandataires aux frais de l'entreprise (ch. 3). Les mandataires doivent organiser leur exploitation afin d'être à même d'exécuter en tout temps les mandats dans le délai imparti; en cas d'empèchement (vacances, maladie, accident, etc.), ils doivent se soucier eux-mêmes de se trouver un remplacant (ch. 4). Ils sont astreints au secret professionnel et soumis à la clause de non-concurrence, d'après laquelle ils ne doivent pas avoir une activité dans la même branche commerciale que le mandant pendant la durée du contrat et dans les deux ans qui suivent sa résiliation, que ce soit à leur propre compte ou pour des tiers, dans le canton Z.; une pénalité conventionnelle de 30'000 francs est prévue en cas d'infraction à cette clause (ch. 5). Le contrat peut étre résilié en tout temps pour la fin du mois suivant le dédit (ch. 6).
b. Selon les constatations faites en première instance et qui sont demeurées inattaquées, ainsi que dans le cadre de celles qui sont liées à l'art. 105 al. 2 CO, les contrats de transport sont conclus avec les clients exclusivement par la maison T. Dans la procédure en dernière instance, l'entreprise ne s'arrête pas à I'allégation avancée dans la procédure cantonale, à savoir que les chauffeurs des entreprises de courrier express recruteraient également de nouveaux clients. Les chauffeurs ne sont concernés par cette activité que dans la mesure où ils sont habilités à encaisser les paiements des clients en leur propre nom et à leurs risques et périls (ch. 1 du contrat). La maison T. décide de cas en cas quand et pour quels clients ils doivent accomplir des mandats. Chaque chauffeur est relié à une centrale radio par un émetteur-récepteur qui lui a été remis par l'entreprise. Aux termes du contrat, le chauffeur s'engage à être constamment en mesure d'exécuter à n'importe quel moment les mandats de transport en temps utile. II n'est pas libre de refuser les mandats de transport qui lui sont confiés, il est au contraire obligé contractuellement de les exécuter (et en cas d'empéchement personnel il est tenu de se trouver un remplacant). Ce faisant , il est lié aux instructions de l'entreprise qui décide également, pour la plus grande part, de la durée et de l'organisation du travail. Ces données et la clause de non-concurrence, qui excluent pratiquement toute autre activité de transport, font conclure à un rapport de subordination comme c'est typiquement le cas lors d'une activité dépendante.
Les chauffeurs encourent un risque d'entrepreneur dans la mesure où ils doivent mettre à disposition leurs propres véhicules et en supporter les frais. Il s'agit cependant de véhicules qui ne sont pas réservés uniquement à l'usage professionnel, ce ne sont donc pas des camions à proprement parler. Le risque d'entreprise qui en découle n'a donc pas d'importance selon la pratique (voir RCC 1983 p. 427 ainsi que Kaeser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, p. 101 ch. marg. 4.15). Un risque réel d'entreprise peut d'autant moins apparaitre que les chauffeurs de courrier express ne disposent pas d'un revenu fixe et qu'ils dépendent économiquement du genre et du nombre des mandats de transport qui leur sont confiés. Selon la pratique, le fait que la propre existence dépende du succès du travail personnel ne peut être considéré comme un risque couru par une personne indépendante que si des investissements importants doivent étre effectués ou si des salaires doivent être payés à du personnel, conditions qui ne sont pas remplies en l'espèce (RCC 1986 p. 347 consid. 2d avec références; voir aussi Kaeser, loc. cit., p. 102 ch. marg. 4.17). D'après ce qui vient d'être dit, les chauffeurs de courrier express ne supportent aucun risque ducroire ou d'encaissement. Enfin, le fait que l'on ait à supporter les risques de maladie, d'accident et d'heures perdues, ou l'obligation contractuelle de se trouver un remplacant personnellement ne veut pas dire qu'il s'agit forcément d'une activité indépendante (RCC 1989 p. 110 consid. 5b, 1986 p. 650 consid. 4b).
En résumé, l'on doit constater que le rapport contractuel entre la maison T. et ses chauffeurs contient autant d'indices d'une activité indépendante que d'une activité dépendante. Cela ne contrevient pas cependant au droit fédéral, encore que le juge de première instance se fonde sur une constatation inexacte (ou incomplète) des faits, lorsqu'il se rallie à l'avi de l'administration en concluant que, dans l'ensemble, les indices d'une activité dépendante prédominent.
5. Ce que les recourants allèguent contre le jugement de première instance ne peut mener à aucune autre conclusion.
Que la caisse de compensation ait qualifié d'indépendants d'autres transporteurs ou des chauffeurs de taxi n'est pas déterminant en l'espèce pour la suite de la procédure; c'est pourquoi des explications plus détaillées s'avèrent superflues. Si une activité déterminée doit étre qualifiée d'indépendante ou de dépendante, on évalue toutes les circonstances du cas particulier, ce qui exclut les solutions schématiques (voir consid. 3 ci-avant). Cela vaut en particulier lorsque, s'agissant de l'activité de transporteurs et de chauffeurs de taxi, le TFA a conclu à une activité indépendante ou dépendante selon les circonstances (RCC 1983 p. 427, 1971 p. 27 ainsi que plusieurs arréts non publiés). Même si l'administration avait évalué différemment le même état de faits, la recourante ne pourrait rien en déduire pour elle-même, puisque les conditions pour une égalité de traitement dans l'illégalité ne seraient pas remplies (voir ATF 115 la 83 consid. 2, 115 V 238/39, chacun avec références; RAMA 1987 No K 710 p. 27 consid. 3b; Auer, L'égalité dans l'illégalité, ZBI 79 {1978} p. 297).
L'objection du chauffeur H.S., d'après laquelle il effectuerait le décompte pour la caisse de compensation depuis le 1er octobre 1985 comme indépendant, doit étre contredite puisqu'un assuré peut étre qualifié de personne exercant une activité à la fois dépendante pour un travail et indépendante pour un autre travail (ATF 104 V 126 = RCC 1979 p. 149). Il ressort du dossier que H.S. exerce diverses activités lucratives et qu'il a été enregistré par l'administration pour les domaines d'activité "transports automobiles" et "représentation d'automates" comme indépendant. Si la maison T. avait dû également faire les décomptes sur les rémunérations touchées, la caisse de compensation serait tenue à la restitution des cotisations conformément à l'art. 16 al. 3 LAVS, ce que le juge de première instance a déjà exposé. Sous cette réserve, les décisions relatives au paiement des cotisations arriérées attaquées ne sont pas du tout contestables et le recours se révèle mal fondé." (sottolineature del redattore)
Questo Tribunale cantonale delle assicurazioni si è occupato, con sentenza 19 novembre 1998 (30.97.22) di una fattispecie che coinvolgeva piccoli trasportatori che si erano impegnati ad organizzare la distribuzione di stampati.
Quella fattispecie, in cui l'attività era stata qualificata di dipendente, era comunque diversa - per organizzazione del lavoro, rifusione spese, direttive impartite dal datore di lavoro - e non può essere considerata alla stregua di quella qui in discussione.
2.9. In concreto, dalle testimonianze dei due autisti sentiti da questo TCA, emerge innanzitutto che entrambi hanno svolto l’attività lucrativa di autotrasportatori principalmente per la società ricorrente. In particolare __________ rileva di aver conseguito un reddito di fr. 196'000 per la ricorrente e di fr. 20'000 per la società ex __________ ed ancora meno per il trasporto di mobili. Da parte sua __________ rileva che “per quel che concerne la mia attività la stessa era svolta nella stragrande maggioranza per la” ricorrente e che “mi è capitato qualche trasporto per terzi ma sostanzialmente lavoravo per loro.” (doc. XXII)
Risulta pertanto evidente la dipendenza economica nei confronti della ricorrente.
__________ inoltre utilizzava un furgoncino messogli a disposizione dalla ricorrente, mentre __________, seppur solo nella fase finale, portava, sul proprio camioncino, le insegne della società ricorrente.
Entrambi tuttavia avevano a loro carico tutte le spese di trasporto (benzina, olio, assicurazioni) e di manutenzione (anche il collaudo del furgoncino, cfr. doc. XXI). Inoltre dovevano assumersi i costi delle assicurazioni perdita di guadagno e della RC.
In particolare in caso di deperimento della merce, essi ne avevano l’intera responsabilità (doc. XXI: “il materiale che io trasportavo era coperto da un’assicurazione sul carico che pagavo io direttamente”; doc. XII: “a mio carico avevo anche una copertura per le merci e quindi se per un evento qualsiasi non fosse stato in grado di consegnare e si fosse realizzato un danno alla RI 1 la mia assicurazione __________ avrebbe risarcito.”).
Contrariamente a quanto giudicato dal TFA nella sentenza pubblicata in RCC 1992 gli autotrasportatori erano liberi di rifiutare l'incarico proposto dalla società (doc. XXI: “io avevo anche la possibilità di rifiutare”) e, sempre diversamente da quanto giudicato in RCC 1992, entrambi potevano svolgere la medesima attività per altri committenti (doc. XII: “Preciso che potevo gestire autonomamente il mio furgone e quindi se facevo un trasporto di merce a __________ per la RI 1 potevo anche caricare merce destinata ad altri e proveniente da altri miei committenti.”).
Non vi era inoltre alcun obbligo di eseguire in ogni momento i trasporti richiesti e l’impresa di trasporto non decideva inoltre alcunché circa l’organizzazione del lavoro. In particolare “non è stato concordato un numero minimo di viaggi o lo svolgimento di itinerari particolari.” (doc. XII)
Inoltre, __________, poteva far capo ad altri nello svolgimento del suo lavoro (doc. XII: “quando era necessario io chiamavo anche un collega, uno qui di __________ a __________ che facevo viaggiare con un mio secondo furgoncino.”).
Per contro, come emerge dalla RCC 1983, la circostanza che per un solo ed unico autotrasportatore il furgoncino era finanziato dalla società ricorrente, non è determinante. Infatti, in ogni caso gli autisti devono sopportare le conseguenze economiche di un furto o della perdita del veicolo, devono inoltre assumersi i costi, non indifferenti, di manutenzione e di riparazione nonché le spese dell’ammortamento del furgone.
Gli elementi a favore di un’attività indipendente sono pertanto predominanti rispetto a quelli di un’attività dipendente (dipendenza economica).
Ora, nel caso di specie gli elementi a favore di un’attività indipendente, anche alla luce della STFA pubblicata nella RCC del 1992, per i motivi sopra esposti, sono chiaramente predominanti. Per cui, la qualifica di dipendenti dell’attività svolta per la società ricorrente si rivela essere errata.
In queste circostanze, la decisione della Cassa va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per l’emanazione di una nuova decisione che tenga conto delle conclusioni cui è giunto il Tribunale.
2.10. La ricorrente, oltre all’organizzazione di un dibattimento pubblico ex art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU (che ha avuto luogo il 14 dicembre 2004, cfr. doc. XXI), chiede l’assunzione di ulteriori prove, tra le quali l’audizione di testi, il richiamo dell’incarto dalla convenuta e degli atti fiscali degli autisti.
Il TCA, dopo aver sentito due autisti e aver richiamato l’incarto fiscale di tre autotrasportatori ritiene che gli accertamenti effettuati siano sufficienti per stabilire lo statuto assicurativo degli autisti che hanno svolto l’attività per la ricorrente. Infatti le dichiarazioni dei testi sono univoche e non soggette ad interpretazioni, non sono contraddittorie e permettono a questo Tribunale di qualificare l’attività svolta senza dover assumere ulteriori prove.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
Alla società, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili adeguate all'impiego profuso, che ha comportato due udienze di certa durata, e consideranti gli scritti e l'allegato ricorsuale (art. 61 LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per l’emanazione di una nuova decisione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà alla RI 1 fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti