Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2004.64

 

ir/td

Lugano

16 agosto 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

visto il ricorso del 13 luglio 2004 interposto da

 

 

_RICO1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 16 giugno 2004 emanata da

 

_CON1

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 30 luglio 2004 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata (doc. _);

 

ritenuto che comunque, anche il ricorrente, con scritto 10 agosto 2004, ha aderito alla nuova decisione della Cassa e ha comunicato il proprio accordo allo stralcio della causa (doc. _);

 

ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

 

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

 

 

 

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

 

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

 

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Ivano Ranzanici