Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2004.74

 

cr/sc

Lugano

8 agosto 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 settembre 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 16 agosto 2004 emanata da

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   A seguito del controllo del conteggio dei salari (ex art. 162 segg. OAVS) relativo al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2002 presso la società RI 1, rappresentata dallo RA 1 ed affiliata come datrice di lavoro, la Cassa CO 1 di __________ ha effettuato delle riprese per complessivi fr. 59'538 (doc. III 7). Ritenendo tali rimunerazioni come reddito determinante, con tassazione d'ufficio del 7 luglio 2004 l’amministrazione ha fissato in fr. 9'368.05 – già compresi gli interessi di mora – i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF dovuti dalla società (doc. III 2).

                                  B.   Il 20 luglio 2004 la società si è opposta alla decisione rilevando che il rimborso spese forfetario pagato ai tre dipendenti, che devono regolarmente recarsi all’estero per svolgere la loro attività, in funzione dei numeri di spostamenti e dei giorni di permanenza fuori casa, è stato stabilito per dare un limite preciso ai costi ed evitare lavoro supplementare nella redazione dei conteggi (doc. III 8). Con decisione su opposizione del 16 agosto 2004 la Cassa ha respinto integralmente l’opposizione richiamando i principi legali applicabili ed affermando, in particolare, che gli importi forfetari versati ai dipendenti della società non sono stati giustificati in nessun modo (doc. A1).

 

                                  C.   Con ricorso del 16 settembre 2004 RI 1 si è aggravata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni confermando quanto espresso con l'opposizione e osservando che i rimborsi spese sono stati corrisposti ai dipendenti per il periodo durante il quale lavoravano all’estero (doc. I). Dal canto suo l’amministrazione, con risposta dell’11 ottobre 2004, ha proposto la reiezione del ricorso precisando che il signor __________ è stato regolarmente assoggettato ai contributi sociali nel corso del 2002 e che allo stesso la società ricorrente ha pagato il premio della cassa malati (ripresa non contestata) e trattenuto dallo stipendio un contributo per il posteggio (doc. III).

 

                                  D.   In sede di replica 22 ottobre 2004 RI 1 ha osservato che la Cassa non ha contestato le trasferte all’estero e nemmeno la verosimiglianza del rimborso con le spese effettive. La società ha poi riconosciuto che nel caso di __________ l’indennità di trasferta rimborsata non rientra fra le spese generali riconosciute dalla legge, chiedendo che la Cassa accetti un importo minimo quale effettivo rimborso spese. Per quanto riguarda invece __________, la società ha rilevato che il pagamento del posteggio è stato dedotto dal suo salario dato che sua moglie lavora presso RI 1, a __________, ritenendo per il resto il rimborso spese di fr. 1'500 mensili del tutto proporzionato nei confronti di un dipendente che lavora ad oltre dieci ore di volo dal proprio domicilio. Infine, riguardo al rimborso spese corrisposto a __________ per il periodo in cui ha lavorato all’estero, la ricorrente ha rilevato come sia giustificato il rimborso di fr. 1'000 mensili, in funzione delle continue trasferte e alla lontananza dal suo domicilio (doc. V). Dal canto suo l’amministrazione ha, il 28 ottobre 2004, sottolineato che oltre alle spese generali sostenute dai signori __________ e __________, rimborsate separatamente dal datore di lavoro, sono stati versati anche degli importi forfetari, registrati nel conto Rimborso spese, che non sono stati giustificati (doc. VII). A questo proposito la ricorrente, il 5 novembre 2004, ha esposto che le spese rimborsate separatamente costituiscono dei casi particolari, sono giustificate e non hanno attinenza con rimborsi forfetari (doc. IX).

 

                                  E.   Questo Tribunale ha inoltre proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà in seguito.

 

 

                                         in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

nel merito

 

                                   2.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS. Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag. 3). Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b). Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3). Dal profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA. Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid. 4a).

 

                                         In concreto le riprese si riferiscono a prestazioni effettuate dal 1.1.2000 fino al 31.12.2002, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2004. Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la ripresa delle spese forfetarie contabilizzate dal 2000 al 2002 vanno applicate le vecchie norme in vigore fino al 31 dicembre 2002.

 

                                   3.   Oggetto del contendere è la ripresa del rimborso forfetario per spese di viaggio all'estero versato dalla società ricorrente ai propri dipendenti. Come indicato la ricorrente contesta la mancata accettazione di spese versate a __________, attivo durante tutto il 2002 in __________ (doc. V), cui sono state rimborsate le spese di trasferta dal luogo abituale di lavoro (__________) ad altre destinazioni (__________, doc. IX e allegati). Lo stesso vale per __________, che ha lavorato in __________ nel 2002 solo durante 120 giorni (doc. V) ed ha ricevuto dalla società il rimborso per spese di trasferta da __________, per un totale di fr. 974.34 (doc. IX e allegati). La ricorrente ha invece riconosciuto che gli importi rimborsati a __________ non rientrano fra le spese generali deducibili di cui all’art. 9 cpv. 3 OAVS, proponendo alla Cassa di accettare un importo minimo quale effettivo rimborso spese (doc. V).

 

                                   4.   Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).

 

 

Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS,

 

"  Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro."

 

Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana. Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).

Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il salariato cfr. il testo tedesco "Arbeitnehmer" e il testo francese "salarié") deve far fronte nell’ambito della propria attività. Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS). Infine, l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2). La prassi amministrativa considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140). Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).

 

                                   5.   Conformemente alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche. Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356). L'amministrazione non può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b). A tale scopo secondo una giurisprudenza da sempre seguita è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).

 

In una recente sentenza dell’11 gennaio 2005 (H 257/93) il TFA ha precisato la sua giurisprudenza. L'Alta Corte ha rimproverato all'amministrazione ed al TCA di avere "omesso di assumere le prove necessarie per accertare se gli importi forfettari corrispondevano a spese effettivamente sopportate dal datore di lavoro…". Il TFA ha poi ritenuto che "… particolarmente dispendioso appare per il datore di lavoro, che dispone tra l'altro di diversi autisti, tenere regolarmente un conteggio delle citate spese di trasferta e rappresentanza per ogni dipendente". Questa sentenza (H 257/93 dell'11 gennaio 2005) segue di 4 settimane la sentenza H 308/03 del 10 dicembre 2004 in cui il TFA ha ritenuto come: "… il sistema forfetario non costituisce un dato di fatto acquisito" siccome "… con l'ausilio di programmi informatici è del tutto agevole dimostrare le spese effettivamente sostenute dai dipendenti." In quel caso l'Alta Corte aveva ritenuto non rispondente ai criteri "… l'elencazione contabile stereotipa a titolo di spese di importi prefissati a valori costanti…" ma soprattutto (e contrariamente a quanto sostenuto l'11 gennaio 2005 dello stesso TFA) l'Alta Corte ha evidenziato (il 10 dicembre 2004) che: "Va poi rammentato alla ricorrente che - contrariamente a quanto sostiene - ossia che spetta alla Cassa il compito di procurarsi i relativi documenti probatori - per l'art. 8 CC colui che vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lei asserita, deve fornire la prova." Il TFA aveva rimproverato (a dicembre 2004) la società (attiva anch'essa nel settore del trasporto) di avere omesso la produzione delle pezze giustificative.

 

Sia come sia, nonostante l'apparente contraddittorietà delle ultime 2 sentenze federali in materia redatte in lingua italiana da due distinti giudici supplenti, alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve  provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 4.3.2), il tutto con la collaborazione dell'amministrata. È ammissibile derogare a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo l’esistenza di spese generali dimostrata, l’importo dettagliato non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.; KÄSER, op. cit., pag. 165). In tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare fissando un importo forfetario (N. 3005 e N. 3011 DSD). Questa modalità di calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti (KÄSER, op. cit., pag. 166), e – con la sentenza H 257/93 dell'11 gennaio 2005 – apparentemente anche per gli autisti impegnati in viaggi turistici lunghi con periodi di permanenza fuori casa.

 

Se le spese generali non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):

 

                                         -     si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento del salario;

 

                                         -     non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9 cpv. 3 OAVS).

 

Se le spese effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile.

 

Se l'indennità per le spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011 DSD).

 

                                   6.   Più dettagliatamente nella giurisprudenza citata (sentenza 11 gennaio 2005 nella causa G. SA, H 257/03, consid. 6) il TFA ha ammesso che per una ditta la cui attività consiste nell’organizzazione di viaggi in torpedone e trasporto merci, deve essere considerato provato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che gli autisti devono sopportare spese supplementari, non sussumibili quale usuale consumo di salario e che quindi sono rimborsabili. Per il TFA è notorio che un autista, soprattutto se supera i confini nazionali e quindi percorre lunghe distanze, deve dormire regolarmente lontano da casa, mangiare al ristorante, ecc., incorre in costi supplementari, non paragonabili per entità a quelli assunti per i pasti a casa o sul luogo di lavoro rispettivamente a quelli relativi allo spostamento dal luogo di lavoro a quello di domicilio. Inoltre il luogo di lavoro muta in continuazione e quindi le spese supplementari insorgono con una certa frequenza (KÄSER, op. cit., pag. 163 seg.). In tali circostanze, un rimborso spese - non solo per pasti e spese per telefonate - si rivela essere di principio giustificato. Il TFA ha tratto la medesima conclusione per l’attività di acquisizione di clientela e di verifica dei luoghi di villeggiatura, dovendo il lavoratore svolgere la propria attività in luoghi sempre differenti, ciò che lo costringe a sopportare non solo costi di viaggio, per vitto e alloggio fuori casa, bensì anche spese di rappresentanza per conto del datore di lavoro (KÄSER, op. cit., pag. 165). In quella sentenza il Tribunale federale ha poi rimproverato la Cassa di non aver accertato i fatti in maniera completa, avendo essa omesso di assumere le prove necessarie per accertare se gli importi forfetari corrispondevano a spese effettivamente sopportate dal datore di lavoro, facendo quindi ricadere su di essa l’incombenza della valutazione delle spese (RCC 1990 pag. 41). In effetti, per autisti, artisti, fotografi, giornalisti e rappresentanti di commercio, il cui luogo di lavoro cambia continuamente, il rimborso forfetario è ammesso (KÄSER, op. cit., pag. 165), apparendo in realtà difficile e dispendioso tenere un regolare conteggio di tutte le spese generali insorte durante un viaggio, soprattutto se i viaggi sono effettuati frequentemente.

Nel caso trattato dal TFA, data la professione d’autista svolta dal dipendente della ricorrente e l’esistenza di rimborsi spese forfetari che non sono stati comprovati mediante pezze giustificative, la Cassa avrebbe dunque dovuto ugualmente chiedere alla società di produrre dei documenti giustificanti i costi sopportati e, qualora non ne fossero esistiti, avrebbe dovuto fissare l’ammontare delle spese di rappresentanza e di trasferta, alfine di determinare l’importo del salario che andava eventualmente ripreso al lavoratore e calcolare poi su di esso i contributi paritetici non versati. L’incarto è quindi stato retrocesso alla Cassa per l’esecuzione di questi incombenti (consid. 7).

 

                                   7.   Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti risulta che __________ lavora all’estero e meglio in __________ durante tutto l’anno; __________, per contro, lavora durante 120 giorni presso RI 1 di __________, mentre nei rimanenti 120 giorni lavora nelle diverse località in cui RI 1 è responsabile dei centri di animazione (__________, __________, __________ ed __________) (cfr. doc. V).

 

La Cassa ha rimproverato a RI 1 di avere versato ai suoi collaboratori, oltre alle spese generali sostenute dai signori __________ e __________, rimborsate separatamente, anche degli importi forfetari, registrati sul conto “Rimborso spese __________”, che non sono stati giustificati (cfr. doc. VII). Al riguardo, la società ricorrente ha rilevato che il rimborso spese forfetario accordato ai collaboratori, che per svolgere la loro attività devono recarsi regolarmente all’estero, dipende dal numero di spostamenti e dai giorni che gli stessi devono trascorrere “fuori casa”, precisando che __________ compie dai 3 ai 6 spostamenti annui, per circa 20/40 giorni in totale; __________ compie dagli 8 ai 12 spostamenti annui, per circa 120 giorni; __________ nel 2001 compiva dai 3 ai 4 spostamenti, per circa 120/180 giorni, mentre dal 1° gennaio 2002 lavora esclusivamente all’estero (cfr. doc. III8). La società ha poi sottolineato che le spese rimborsate separatamente dalla RI 1 ai signori __________ e __________ costituiscono dei casi particolari: al signor __________, infatti, nel 2002 è stato rimborsato un solo viaggio effettuato dal suo luogo abituale di lavoro, il __________, alla __________, mentre al signor __________ sono stati rimborsati quattro viaggi, compiuti durante il periodo in cui egli lavorava presso RI 1 di __________, come dimostrato dalla contabilità “__________Costi per trasferte” del 2002 (cfr. doc. IX C1).

 

 

                                   8.   Al fine di meglio chiarire la fattispecie, il TCA ha interpellato la ricorrente, chiedendo di precisare l’esatta attività svolta dai signori __________, __________ e __________ per la società (cfr. doc. XIII).

 

Con scritto dell’8 luglio 2005 la società ricorrente ha precisato quale fosse il ruolo dei suoi collaboratori.

Per quanto concerne il signor __________ “il suo ruolo nell’azienda è di responsabile generale di tutti gli alberghi gestiti da RI 1 – __________ (alberghi situati in __________ – __________ – __________ – __________ – __________).” La società ha poi sottolineato che il signor __________ “dal 1.1.2002 risiede in __________ in quanto anche direttore del __________ di __________. Per svolgere la sua attività deve quindi regolarmente spostarsi da 2 – 3 volte l’anno nei vari alberghi; inoltre ha pure il compito di esaminare e visionare la situazione di eventuali alberghi di cui viene proposta la gestione alla RI 1.” (cfr. doc. XIV).

Quanto a __________ “il suo ruolo è di responsabile del reparto animazione di tutti gli alberghi gestiti dalla RI 1. In possesso di un permesso di lavoro di 120gg fino al giugno 2004. Nell’ambito della sua attività deve recarsi regolarmente negli alberghi in gestione per organizzare e coordinare l’attività dei gruppi di animazione.” (cfr. doc. XVI).

Infine, __________ “è occupata quale assistente contabile presso la RI 1 di __________ e nell’ambito della sua attività viene incaricata di aiutare e assistere nel lavoro i contabili locali (nei vari alberghi in gestione); conseguentemente succede che debba recarsi direttamente sul luogo per svolgere la propria attività. Inoltre collabora pure con i revisori locali.” (cfr. doc. XIV).

 

La società ricorrente ha quindi precisato che i collaboratori citati non si occupano dei turisti, rilevando peraltro che RI 1 non è un “tour operator” (cfr. doc. XIV). I collaboratori citati, inoltre, non dovevano “provvedere per spese pasti (normalmente soggiornano presso gli alberghi in gestione). Devono invece provvedere personalmente ai costi per spostamenti locali, bibite e extra.” (cfr. doc. XIV).

 

Alla facoltà concessa dal TCA di presentare osservazioni scritte in merito (cfr. doc. XV), l'amministrazione è rimasta silente.

 

 

                                   9.   Dalle risposte fornite dalla ricorrente e dalla documentazione agli atti, questo Tribunale deve concludere, conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 5 e 6), che l’amministrazione ha omesso di assumere le prove necessarie atte ad accertare se gli importi forfetari esposti contabilmente e rimborsati ai lavoratori, corrispondessero effettivamente alle spese di trasferta da loro sopportate. Infatti, relativamente all’attività svolta dai signori __________ e __________, l’uno responsabile generale di tutti gli alberghi, siti in diverse parti del mondo, gestiti dalla RI 1 di __________ e direttore di un villaggio in __________, l’altro responsabile del reparto animazione di tutti gli alberghi gestiti nel mondo dalla RI 1, appare del tutto credibile e logico che gli stessi debbano compiere frequenti viaggi all’estero, nei vari alberghi gestiti dalla società in __________, __________, __________, __________ e in diverse parti d’__________, per controllare la situazione e per organizzare e coordinare l’attività (cfr. doc. XIV). Ciò comporta, come ricordato dalla giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 6), per i collaboratori, che devono svolgere i loro compiti in luoghi sempre differenti, l’onere di sopportare non solo costi di viaggio, per vitto e alloggio fuori casa, bensì anche spese di rappresentanza e spese supplementari per conto del datore di lavoro, di modo che un rimborso spese si rivela essere di principio giustificato.

La fattispecie appare quindi non sufficientemente chiarita con necessità di approfondimento delle prove.

                                         In tale contesto va rammentato che il TFA in una sentenza del 22 dicembre 2004 nella causa S., C 116/04 ha ricordato:

 

"  2.2 Im sozialversicherungsrechtlichen Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz. Danach haben Versicherungsträger und Sozialversicherungsgericht von sich aus und ohne Bindung an die Parteibegehren für die richtige und vollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes zu sorgen (Art. 43. Abs.1, 61 lit. c ATSG; BGE 125 V 195 Erw. 2, 122 V 158 Erw. 1a mit Hinweisen). Sie erheben die hiefür notwendigen Beweise; in der Beweiswürdigung sind sie frei (BGE 125 V 352 Erw. 3a, 122 V 160 Erw. 1c). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat wiederholt festgehalten, dass das kantonale Gericht, das den Sachverhalt als ungenügend abgeklärt erachtet, im Prinzip die Wahl hat, die Sache zu weitern Beweiserhebungen an die Verwaltung zurückzuweisen

 oder selber die nötigen Instruktionen vorzunehmen (ARV 2001 Nr. 22 S. 170, RKUV 1993 Nr. U 170 S. 136 mit Hinweisen). Bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit verletzt die Rückweisung der Sache an die Verwaltung als solche weder den Untersuchungsgrundsatz noch das Gebot eines einfachen und raschen Verfahrens (Art. 108 Abs. 1 lit. a UVG). Anders verhält es sich nur dann, wenn die Rückweisung an die Verwaltung einer Verweigerung des gerichtlichen Rechtsschutzes gleichkommt (beispielsweise dann, wenn auf Grund besonderer Gegebenheiten nur ein Gerichtsgutachten oder andere gerichtliche Beweismassnahmen geeignet wären, zur Abklärung des Sachverhalts beizutragen oder wenn die Rückweisung nach den Umständen als unverhältnismässig bezeichnet werden müsste (RKUV 1993 Nr. U 170 S. 136, 1989 Nr. K 809 S. 207)."

 

Qui il caso impone il rinvio all'amministrazione per gli ulteriori accertamenti necessari.

 

                                         Nel merito analogo discorso non può invece valere per __________, assistente contabile di RI 1 di __________: essa infatti, pur dovendo, come affermato dalla società, aiutare ed assistere nel lavoro i contabili e i revisori dei vari alberghi in gestione, proprio per il genere di lavoro svolto non risulta credibile che dovesse frequentemente recarsi di persona all’estero, ben potendo svolgere la sua attività dalla sede di __________, grazie ai mezzi informatici e alle tecnologie a disposizione. La ricorrente, del resto ha riconosciuto che gli importi rimborsati a __________ non rientrano fra le spese generali deducibili di cui all’art. 9 cpv. 3 OAVS, proponendo alla Cassa di accettare un importo minimo quale effettivo rimborso spese (doc. V).

 

 

In queste circostanze il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto e l’incarto retrocesso alla Cassa affinché stabilisca l’importo delle spese sostenute dai dipendenti __________ e __________ nelle loro trasferte ed alla luce delle nuove risultanze proceda all’eventuale ripresa di salario e quindi, tramite decisione formale, alla fissazione dei contributi paritetici non versati.

 

                                         Alla ricorrente, patrocinata da una fiduciaria, vanno assegnate ripetibili ridotte (art. 61 LPGA).

 

 

                                10.   Nella misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

 

                                         Per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per nuovi accertamenti conformemente al consid. 9.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla società RI 1 fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                 3.-   Nella misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni familiari, la presente decisione è definitiva.

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti