Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2004.77

 

cr/sc

Lugano

11 luglio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 settembre 2004 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 30 agosto 2004 emanata da

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 30 luglio 2004, l'amministrazione ha intimato a RI 1 il pagamento di fr. 2'469.75 quali contributi sociali calcolati su un salario percepito dalla società __________ di __________ negli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 - ma non dichiarato come tale - di fr. 38'305 (cfr. doc. A1).

 

                               1.2.   A seguito della tempestiva opposizione inoltrata dall'assicurato (cfr. doc. A2), la Cassa, con decisione su opposizione del 30 agosto 2004, ha annullato parte delle riprese effettuate e più precisamente quelle riguardanti il periodo antecedente la fissazione definitiva dei contributi dell’assicurato quale indipendente, di modo che le riprese ammontano a fr. 9'670 per il 2002 e a fr. 11'685 per il 2003 (cfr. doc. A3).

 

                               1.3.   Contro la stessa l'assicurato è tempestivamente insorto con ricorso del 28 settembre 2004, postulando l'annullamento del provvedimento della Cassa e osservando:

 

"  (...)

Nella sostanza ribadisco i motivi già avanzati in fase d'opposizione, in particolare:

 

a)  Carattere dell'attività della __________

 

La __________ (in seguito __________) svolge dal 1 ° gennaio 1999 attività di consulenza aziendale nell'area "Risorse umane". Fra queste attività la formazione ha occupato da subito un ruolo importante.

Da imprenditore mi sono preoccupato della mia personale formazione, della quale ho sopportato i costi, seguendo corsi specifici e mirati alla formazione di adulti (certificato FSEA1 e abilitazione cantonale all'insegnamento nella scuola medio superiore). Da imprenditore ho cercato di mettere in valore la mia esperienza nella concezione di prodotti formativi che ho poi cercato di "vendere" alle aziende e ad altre istituzioni di formazione.

Oltre alla formazione in azienda, in questi anni ho ricevuto mandati per l'erogazione di corsi dai seguenti istituti di formazione:

 

      Ÿ   __________

 

      Ÿ   __________

 

      Ÿ   __________

 

      Ÿ   __________

 

Queste istituzioni mi hanno dato tutte mandato di concepire corsi, produrre e aggiornare la relativa documentazione e pianificare le mie presenze ai corsi.

 

 

b)   Particolarità del servizio offerto dalla __________

 

L'attività di formatore, la cui indipendenza è contestata dalla decisione contro la quale oggi ricorro, deve essere vista alla luce delle seguenti osservazioni, espresse sulla base dei parametri valutati dalla giurisprudenza in materia. Quest'ultima ha in effetti già rilevato come le manifestazioni della vita economica rivestano forme talmente diverse da rendere necessario decidere di caso in caso se si è in presenza di un'attività dipendente o indipendente, e considerando tutte le circostanze del caso. Sovente si troveranno delle caratteristiche appartenenti a questi due generi d'attività: per decidere la questione ci si domanderà quali elementi sono predominanti nel caso considerato.

Si potrà dare la preminenza al criterio del rischio economico oppure a quello del rapporto di dipendenza. Non si conoscono presunzioni giuridiche in favore dell'attività salariata o indipendente (Direttive UFAS sul salario determinante Nos 1016 e ss.).

 

Per esaminare nel dettaglio il mio caso procederò ad esaminare entrambi i criteri, prendendo in considerazione gli elementi indicatori normalmente valutati per la presa di decisione.

 

 

      Esistenza di un rischio economico

 

Opera investimenti importanti: relativamente alla dimensione della mia attività ho costi fissi d'affitto e d'infrastruttura di oltre chf. 20'000 annui. Il mio investimento nel campo della formazione non è inoltre quantificabile in solo denaro ma anche in ore di lavoro. Per ogni corso che riesco a vendere ad un cliente ne concepisco in media altri due che non saranno mai fonte di guadagno.

 

Incorre in perdite e sopporta il rischio d'incasso e di delcredere: vendo un servizio che si chiama formazione, analogamente a chi vende altri servizi o prodotti. Incorro in perdite come ogni impresa e il fatto di lavorare come formatore per istituzioni come quelle elencate sopra non mi mette al riparo da rischi d'incasso.

 

Sopporta i costi generali: per concepire e sviluppare corsi ho bisogno di spazi, infrastrutture e materiale. Questi costi sono tutti sopportati dalla __________.

 

Agisce a suo nome e per suo conto: questo punto, per quanto riguarda le attività per le istituzioni sopra citate, è da vedere a mio avviso sotto un'ottica diversa da quella assunta da chi ha deciso. In sostanza, sebbene i corsi in oggetto siano proposti sul mercato direttamente dalle istituzioni, è la __________ che propone i suoi prodotti di formazione alle stesse istituzioni. Il fatto che questi siano poi inseriti in un programma più vasto non dovrebbe essere rilevante.

 

Si procura lui stesso i mandati: la mia esperienza e i miei prodotti formativi vengono da me proposti a quelli che considero clienti. Essi valutano la mia offerta e poi decidono se inserire o meno le mie proposte nella loro offerta. Sono in questo senso un fornitore in "outsourcing" di servizi di formazione e considero i miei corsisti come clienti dei miei clienti.

 

 

      Rapporto di dipendenza economica

 

Diritto di dare istruzioni ai salariati: intervengo nei corsi delle istituzioni citate senza appoggiarmi alla loro struttura amministrativa, svolgo i miei mandati e non ho rapporti particolari con i salariati.

 

Rapporto di subordinazione: non sono subordinato gerarchicamente a nessuno. Pianifico i miei interventi con i coordinatori dei corsi, secondo le mie disponibilità e le esigenze del corso in oggetto.

 

Obbligo di svolgere personalmente il compito: in questo senso l'impegno a svolgere personalmente il compito è effettivamente presente. Importante sottolineare che ciò è dovuto al fatto che il know how è mio e che dunque mi sarebbe difficile, ma non impossibile o vietato, delegare il compito ad altri.

 

Proibizione di fare concorrenza: non ho vincoli in questo senso da parte delle istituzioni citate. Ripeto che i prodotti formativi sono miei, dal punto di vista della proprietà intellettuale, e che gli stessi vengono proposti a più clienti.

 

Dovere di presenza: il dovere di presenza è certamente presente ma nella stessa misura nella quale sarebbe costretto un falegname nella costruzione di un armadio su misura per un suo cliente. Io debbo presenziare, naturalmente, nei momenti di erogazione del corso.

 

c)   Intralcio allo svolgimento dell'attività

 

La decisione contestata potrebbe, a mio giudizio, arrecare danno alla mia attività, nella misura in cui la notevole semplificazione amministrativa contabile derivante dalla possibilità di affidare mandati ad un indipendente venisse a cadere. In questo caso miei attuali clienti potrebbero decidere di non affidarmi più mandati, propendendo per l'utilizzo di risorse interne. La stessa conseguenza potrebbe presentarsi per miei potenziali futuri clienti, disincentivati dall'obbligo di procedere alla mia assunzione quale dipendente con conseguente complicazione gestionale.

 

Aspetto forse ancora più insidioso di quello economico è poi il lato psicologico della faccenda. Mi considero un professionista nel settore della formazione e mi piace muovermi in modo autonomo e completamente flessibile. Nel mondo del lavoro del terzo millennio questa è una competenza che diventa sempre più richiesta e necessaria. L'approccio e la prospettiva di ragionamento di chi si muove sul mercato come un indipendente sono radicalmente diversi da colui che ragiona in termini di dipendenza. Non si tratta in questa sede di valutare quale sia la migliore ma, a chi ha già provato sulla sua pelle lo statuto di indipendente oppure ha già avuto a che fare in qualità di datore di lavoro con un indipendente, appare evidente la differente spinta motivazionale.

In questo senso la decisione contestata mi delude e la considero un'ingerenza piuttosto pesante nella mia scelta di vita professionale.

 

d)   Versamento effettivo dei contributi

 

La decisione contestata provoca, ed ha già in parte causato, lavori amministrativi di un certo rilievo (conteggi e pratiche diverse). Di fatto ho sempre versato regolarmente i miei contributi alla cassa di compensazione sulla base del beneficio netto della mia attività indipendente.

Rifare i calcoli di 2 anni di mie fatture a 4 istituzioni diverse, riprendere i miei onorari come salari e rivedere a mio favore, con conseguente restituzione di contributi, 2 decisioni definitive di fissazione di contributi da indipendente, appare manifestamente sproporzionato rispetto al probabilmente esiguo maggior incasso da parte della cassa. La cosa poi, se si intendesse "fare le cose per bene", avrebbe conseguenze anche sulle mie notifiche di tassazione del quadriennio.

 

Il parziale accoglimento della mia opposizione mi risulta inoltre di difficile comprensione. La cassa ha proceduto ad annullare una parte delle riprese decise inizialmente poiché per gli anni 2000 e 2001 il mio contributo definitivo da dipendente non era ancora stato fissato. Questa decisione non risolve a mio parere nulla, lasciandomi con la spiacevole sensazione che in fondo si sarebbe potuto decidere in un altro modo ancora.

 

e)   Protezione dei lavoratori

 

Come cittadino posso approvare l'azione della cassa di compensazione per evitare il precariato e la tendenza dei datori di lavoro a scaricare i doveri di contribuzione sui lavoratori. Anche i tribunali cantonali hanno sempre deciso tenendo in considerazione l'obiettivo della salvaguardia del lavoratore e della sua protezione sociale.

Faccio però molta fatica a comprendere il motivo per cui questa giurisprudenza debba essere applicata senza distinguere fra chi necessita di protezione e chi fa della sua indipendenza un punto di forza, per il quale non richiede assistenza a nessuno.

 

 

In conclusione

 

Ritenute le motivazioni esposte chiedo:

 

•     l'annullamento della decisione del 30 luglio 2004 notificata alla __________ di __________.

•     l'annullamento della decisione su opposizione del 30 agosto 2004 notificata a RI 1." (Doc. I)

 

                               1.4.   Nella risposta dell'11 ottobre 2004 la Cassa ha ripreso le motivazioni addotte con la propria decisione su opposizione (cfr. doc. IV).

 

                               1.5.   In data 20 ottobre 2004 l'assicurato ha osservato che la sua esperienza quotidiana gli mostra come il formatore, fuori dalla scuola pubblica, sia sempre più confrontato con la necessità di acquisire competenze imprenditoriali, dovendo provvedere alla ricerca e sviluppo dei suoi prodotti, alla loro produzione, vendita e amministrazione (cfr. doc. VI).

 

                               1.6.   Il doc. VI è stato trasmesso all'amministrazione (cfr. doc. VII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

 

                                         Con scritto del 25 ottobre 2004 la Cassa ha comunicato al TCA di riconfermarsi integralmente nella risposta di causa dell'11 ottobre 2004 (cfr. doc. VIII).

 

                                         Il doc. VIII è stato trasmesso al ricorrente, per conoscenza (cfr. doc. IX).

 

                               1.7.   Pendente causa il TCA ha richiamato dal competente UT l'incarto fiscale 2001-2002, 2003A e 2003B dell'assicurato (cfr. doc. X).

In data 3 dicembre 2004 l'UT di __________ ha trasmesso al TCA quanto richiesto (cfr. doc. XI).

 

L'assicurato è stato informato dal TCA dell'acquisizione agli atti del suo incarto fiscale (cfr. doc. XII).

 

                               1.8.   Questo Tribunale ha inoltre proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà in seguito.

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

 

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag. 3).

Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).

Dal profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA.

 

Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid. 4a).

 

In concreto la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dal ricorrente per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per l’anno 2002) sia posteriore (per l’anno 2003), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso del 2004.

Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per il primo anno ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per l’ultimo anno revisionato dalla Cassa.

 

                               2.2.   L'amministrazione ha avviato la procedura decisionale in esame a seguito dei controlli esperiti presso __________ di __________.

                                         La decisione su opposizione impone il versamento di oneri sociali riferiti ad importi ricevuti a titolo di salario da RI 1, che la Cassa ritiene di assoggettare quale dipendente. Non d'accordo con tale procedere, l'assicurato ha interposto il ricorso citato presso questo TCA.

 

                               2.3.   Il TCA è chiamato a decidere se gli importi versati dalla __________ a RI 1 nel 2002 e nel 2003 debbano essere considerati salari derivanti da un'attività dipendente oppure se gli stessi vadano ritenuti quale provento dell’attività indipendente. Da ciò dipende infatti la classificazione della società quale datore di lavoro del ricorrente. Se essa risulterà come tale, bisognerà riprendere a titolo di salario gli importi versati all'assicurato.

 

                                         A norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'at­tività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

                                         Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri".

 

                                         Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vinco­lante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.

                                         In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650).

 

Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 in re F. M., H 59/00).

 

                               2.4.   Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

 

Siamo in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

 

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 in re A. G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

In un'altra recente sentenza, il TFA ha precisato:

 

"  Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appreciation fiscale."

(Pratique VSI 2001 pag. 55, in particolare pag. 63).

 

                               2.5.   Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta perso­nale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affilia­zione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

 

                                         Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl, 30.2001.57; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

                                         Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

 

                               2.6.   In una sentenza del 16 dicembre 1994 nella causa C. S., H 190/94, pubblicata in Pratique VSI 4/1995, pag. 144, il TFA ha deciso che i corsi impartiti alla Scuola Club Migros sono qualificati quale attività lucrativa dipendente. La nostra Massima Istanza si è così espressa:

 

"  (...)

   4a. Les juges de première instance ont, pour l'essentiel, considéré que le fait que le recourant verse à la caisse cantonale de compensation des cotisa­tions comme indépendant ne porte pas à conséquence dans le présent litige.

L'Ecole-club Migros qui lui a confié les mandats en question l'a indemnisé, a organisé les deux séminaires en son nom et perçu les taxes de cours. Le re­courant a certes utilisé son propre équipement vidéo, mais n'a pas dû enga­ger des capitaux ni procéder à des investissements personnels importants. Les cours se sont déroulés dans les locaux de l'école-club Migros. C'est à celle-ci qu'incombait la décision de mettre sur pied ou d'annuler l'un ou l'autre des séminaires en fonction des inscriptions qui lui parvenaient. Le recourant dut, il est vrai, prendre le risque qu'un cours soit refusé. Mais, dans l'ensemble, les indices d'une activité salariée prévalaient.

 

   b. L'assuré oppose que les deux séminaires n'ont pas été organisés par l'Ecole-club Migros seulement, mais aussi par d'autres institutions. Il a également recruté lui-même les participants. L'Ecole-club Migros s'est bien chargée de l'encaissement et a pris le risque que l'un des participants se révèle insolvable; cependant, on sait, par expérience, que ce risque est très faible. Outre l'équipement vidéo, le recourant a endossé d'autres investis­sements personnels; ce sont, par exemple, des frais administratifs, la loca­tion de locaux administratifs, les salaires de trois collaboratrices et de nom­breuses heures de préparation des cours. En revanche, l'Ecole-club a seule­ment réservé les locaux comme c'est le cas pour des centaines d'autres cours. Si un séminaire n'avait pas eu lieu faute d'inscriptions suffisantes, pour cause de maladie ou d'accidents, le recourant aurait dû assumer ce ris­que et il aurait réalisé inutilement ses travaux préparatoires. En raison de l'accord en matière d'honoraires selon lequel un montant fixe par partici­pant serait payé, c'est l'assuré qui aurait dû subir les conséquences d'un nombre réduit de participants. Enfin, il avait été convenu avec Migros qu'aucune cotisation AVS ne serait déduite puisque le recourant réglait lui­-même lesdites cotisations en qualité de mandataire. Cela concorde avec le fait qu'il est, depuis des années, affilié comme indépendant à la caisse can­tonale de compensation.

 

   c. L'OFAS est d'avis que les aspects déterminants pour l'exercice d'une activité lucrative salariée prédominaient dans les deux cours donnés par le recourant. Pour la caisse de compensation, en revanche, le jugement rendu en première instance correspond aux dispositions et directives en vigueur, ainsi qu'à la jurisprudence actuelle. Elle propose cependant de modifier cel­le-ci en accordant moins de poids à la question du risque économique cou­ru par l'entrepreneur et s'orientant plutôt sur les dépenses que le respon­sable du cours doit prendre à sa charge.

 

   5a. Lorsqu'une personne assurée exerce simultanément plusieurs acti­vités, on ne saurait considérer, pour la qualification en matière de cotisa­tions, l'activité dans son ensemble. On se demandera plutôt, à propos de chacun des revenus touchés, s'il provient d'une activité indépendante ou d'une activité salariée (ATF 119 V 165 = VSI 1993 p. 226 consid. 3c; ATF 104 V 127 = RCC 1979 p. 149 consid. 3b). Le fait que le recourant soit affi­lié à la caisse de compensation comme indépendant n'a, par conséquent, aucune influente en ce qui concerne les séminaires en question ici (ATF 119 V 165 = VSI 1993 p. 226 consid. 3c).

 

   b. Est également sans effet le chiffre 4.2 de l'accord conclu entre le recourant et Migros selon lequel aucune cotisation n'est déduite de la rémunération si le mandataire paie lui-même des cotisations en qualité d'in­dépendant. Ce genre d'arrangements entre les parties contractantes ne sau­raient lier les organes compétents de l'AVS. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (consid. 3 ci-dessus; ATF 119 V 162 consid. 2 et 164 consid. 3c = VSI 1993 p. 226). A cet égard, les juges de première instance ont constaté d'une manière qui, en vertu de l'art. 105 al. 2 OJ, lie le TFA (consid. 2 ci-dessus) que l'Ecole-club Migros avait donné un mandat au recourant, l'avait rémunéré pour les séminaires, était responsa­ble du recrutement des participants et avait encaissé le prix des cours. L'as­suré n'avait pas dû assumer le risque que l'un ou l'autre des participants soit insolvable. Ces faits plaident pour que l'on qualifie d'activité salariée l'en­seignement prodigué par le recourant.

 

   c. Est sans effet l'objection du recourant selon laquelle il a non seule­ment mis à disposition l'équipement vidéo, mais aussi loué un bureau, engagé trois collaboratrices et assumé des frais administratifs. Ces dépenses ne sont pas expressément liées aux séminaires à l'origine du présent litige. Les cours en question constituent simplement une activité accessoire, alors que les frais invoqués doivent être imputés en premier lieu à l'activité prin­cipale exercée à titre indépendant. Ensuite, les séminaires se sont déroulés non pas dans les locaux du recourant, mais dans ceux de l'Ecole-club Mi­gros. Le fait que, dans le contexte des deux cours, l'assuré a pu réutiliser les infrastructures dont il disposait déjà pour d'autres raisons ne peut, au sens de la jurisprudence, suffire à conclure à un investissement important pour les deux séminaires (cf. aussi ATF 119 V 165 = VSI 1993 p. 229 consid. 3c in fine).

 

   d. Le temps consacré à la préparation des cours ne porte pas non plus à conséquence sur l'issue du présent litige. Ses engagements contractuels obligeaient le recourant à se préparer de manière adéquate à fournir un enseignement de qualité, que ce soit en tant qu'indépendant ou comme employé. Partant, cet argument ne permet pas de tirer des conclusions en regard du droit de l'AVS.

 

   6. En résumé, il appert que les juges de première instance n'ont pas violé le droit fédéral lorsqu'ils ont retenu les aspects qui prévalaient en l'espèce pour conclure à une activité lucrative dépendante. Leur jugement s'accorde avec la jurisprudence en vigueur jusqu'ici. Certes, la caisse de compensation propose-t-elle de s'écarter de celle-ci. Il n'y a toutefois aucune raison de le faire. Les critères de délimitation énoncés par la caisse à titre d'exemple ne se laissent pas assez facilement mettre en pratique pour une administration générale. La caisse envisage en particulier que les dépenses assumées par le directeur du cours pourraient être déterminantes. Ce critère est difficile à saisir de manière objective; il ne saurait donc donner lieu à une modification de la jurisprudence (en ce qui concerne les conditions, cf. ATF 119 V 260 consid. 4a avec références). (H 190/94)"

 

                                         In una sentenza del 6 aprile 2001 nella causa M. L., H 214/99, pubblicata in Pratique VSI 4/2001, pag. 178, il TFA ha stabilito che l'attività consistente nell'impartire corsi presso una scuola superiore di giornalismo da parte di un giornalista che si occupa della consulenza nei settori mass media e informatica è considerata come attività lucrativa dipendente. L'Alta Corte ha al riguardo osservato:

 

 

"  (...)

   1. La question litigieuse est de savoir si la rémunération (honoraires, frais) perçue pour l'activité au Centre de formation A. de 1994 à 1997 cons­titue le revenu d'une activité lucrative dépendante ou indépendante. Il s'agit de relever que, pendant la période considérée, le recourant était affilié à une autre caisse de compensation en qualité de personne de condition indépen­dante et qu'il avait versé des cotisations personnelles sur la base des revenus qu'il avait réalisés de 1991 à 1994 et du capital propre engagé dans l'entre­prise (voir art. 22 ss. RAVS dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 dé­cembre 2000, applicable en l'espèce). Cela signifie, comme l'a admis à juste titre l'instance inférieure, que, si l'on retient qu'il s'agissait d'une activité lucrative dépendante, se pose la question de l'admissibilité d'un change­ment rétroactif du statut de cotisant concernant l'année 1994, question qui doit être examinée sous l'angle de la reconsidération (voir ATF 122 V 173 = VSI 1996 p. 256 consid. 4a et b, ATF 121 V 1 = VSI 1995 p. 147). La ré­munération correspondante a été prise en considération dans le calcul des cotisations personnelles pour 1996/97 et compte ainsi comme revenu d'une activité indépendante. Il en va autrement pour les années 1995 à 1997. Lors­que la décision du 23 octobre 1998 ordonnant le paiement de cotisations ar­riérées a été rendue, la nature juridique de la rémunération touchée pen­dant ces années de cotisation n'avait pas encore été établie et, dans cette mesure, le statut de personne de condition indépendante n'avait pas été fixé de manière définitive par la décision du 30 juin 1998 sur les cotisations per­sonnelles pour 1996/97. Le système du calcul des cotisations sur la base de revenus antérieurs (voir ancien art. 22 RAVS) a pour conséquence que l'on examine en règle générale seulement plus tard si les revenus courants de la période de cotisation sont ceux d'une activité lucrative indépendante. Si le résultat de cet examen - qui s'effectue librement, en particulier, indépen­damment de la qualification retenue par les autorités fiscales - est négatif, il faut alors considérer qu'il y a activité dépendante ou que l'assuré est sans ac­tivité lucrative (ATF 121 V 83 = VSI 1996 p. 95 consid. 2c, ATF 102 V 30 = RCC 1976 p. 274 consid. 3b, et les références données dans ces deux arrêts). En cas de nouvelle estimation dans le cadre d'un calcul des cotisations sur la base des revenus actuels (voir ancien art. 25 al. 1 et 3 RAVS) ou en cas de cessation de l'activité lucrative indépendante pour entreprendre une ac­tivité dépendante, il y a logiquement une brèche de calcul, ce qui ne change cependant rien au fait que le statut de cotisant de personne de condition in­dépendante fixé dans une décision sur les cotisations personnelles n'est pas définitif dans le sens exposé.

 

   2. Les principes établis par la jurisprudence pour délimiter l'activité dé­pendante et indépendante sont correctement repris dans le jugement atta­qué, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. Il convient d'ajouter que, selon l'art. 7 let. 1 RAVS, les honoraires des privat-docents et autres enseignants ré­munérés de manière analogue font partie du salaire déterminant dans la me­sure où il ne s'agit pas d'un dédommagement pour frais. Selon la pratique administrative (n° 4014 des Directives sur le salaire déterminant [DSD]), cette disposition ne s'applique pas à la rémunération allouée aux personnes qui donnent occasionnellement des conférences dans des écoles ou dans le cadre de cours ou de séminaires sans faire partie du corps enseignant de l'école ou de l'institution organisant les cours. Les montants touchés dans ce cadre limité constituent des revenus d'une activité indépendante.

 

   3. Le Tribunal cantonal a retenu les motifs suivants pour qualifier de dé­pendante au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS l'activité au sein du Centre de for­mation A.: le dossier permet de constater qu'à l'époque litigieuse de 1994 à 1997, le recourant a exercé une activité de privat-docent en formation aux médias et que, sur le principe au moins, il était soumis aux mêmes conditions que les privat-docents qualifiés par le même tribunal, de personnes de con­dition dépendante par jugements antérieurs entrés en force des 15 avril 1997 et 4 mars 1999. Le recourant avait alors donné des cours de manière régu­lière et non seulement occasionnelle et faisait dans cette mesure partie du corps enseignant de l'école. Toute la direction administrative et pédagodidactique était le fait du Centre de formation A. qui se chargeait de l'or­ganisation (et de la rémunération) des leçons dispensées par les privat-docents. Les enseignants étaient soumis aux directives du Centre de forma­tion A. notamment en ce qui concerne les heures de présence et n'avaient à assumer aucun risque analogue à celui d'un entrepreneur. Pour autant que l'on puisse parler dans ce cas de risque au sens de la jurisprudence, le risque de voir un cours supprimé faute de participants est insignifiant. Pour ce qui est de la grande liberté dans l'organisation de l'enseignement, elle résulte de la nature de l'activité d'enseignant mais ne change en rien au caractère dépendant de cette activité ni à l'appartenance de l'intéressé à l'établisse­ment scolaire et au corps enseignant.

 

   4. Il ne fait aucun doute que le recourant exerçait une activité d'ensei­gnant au Centre de formation A. et qu'il doit alors être considéré comme privat-docent ou autre enseignant au sens de l'art. 7 lettre 1 RAVS. Dans le recours de droit administratif, il est ainsi relevé correctement - par référen­ce à l'ATF 119 V 163 = VSI 1993 p. 226 consid. 3b - que, dans des cas com­me celui-ci, le risque d'entrepreneur ne revêt qu'une importance secondai­re en comparaison avec le critère de l'indépendance dans l'organisation du travail. La pratique administrative selon le n° 4014 DSD va aussi dans le même sens en considérant que (seule) la tenue occasionnelle de conféren­ces par une personne n'appartenant pas au corps enseignant doit être consi­dérée comme une activité indépendante. Le Tribunal cantonal a considéré que l'état de fait était différent dans le cas d'espèce de celui présenté dans le considérant 3, parce que le recourant a travaillé quatre ans (1994 à 1997) pour le Centre de formation A. et qu'il a ainsi exercé régulièrement une ac­tivité d'enseignant, faisant dans cette mesure partie du corps enseignant de l'école. Contrairement à ce qui est allégué dans le recours de droit adminis­tratif, cette manière de voir est parfaitement soutenable.

 

   a. Le fait que ce serait le recourant qui aurait proposé des possibilités de cours (et non l'inverse) et que l'école aurait ensuite mis le cours au concours va certes dans le sens du caractère occasionnel de l'activité litigieuse (voir ATF 119 V 162 = VSI 1993 p. 226 consid. 3a et b ainsi que n° 4078 DSD concernant le statut de cotisant de journalistes libres comme personnes de condition indépendante). Ce qui est toutefois décisif, comme l'instance in­férieure l'a correctement constaté, c'est que le recourant a effectivement donné des cours pendant la période en cause de 1994 à 1997, selon le recours de droit administratif même déjà depuis 1991, ce qui, indépendamment de la question de savoir qui a offert ou demandé les prestations, apparaît comme une activité exercée de manière régulière. Le fait que, pour les participants, les cours en question n'aient pas fait partie intégrante de leur formation con­tinue au Centre de formation A. et n'aient pas eu un caractère obligatoire pour l'obtention du certificat de fin de formation n'est du reste pas invoqué.

 

D'un autre côté, il faut reconnaître que l'activité déployée par le recourant au Centre de formation A. était de faible ampleur, dès lors que, pendant les sept années de 1991 à 1997, elle s'est élevée à 65 demi journées, soit en moyenne moins de 10 demi journées par année. Cependant, cela n'est pas un élément permettant de conclure à une activité indépendante car il arrive souvent que des universités et des hautes écoles techniques proposent des cours spéciaux - donnés souvent par des privat-docents - n'ayant lieu par exemple que toutes les deux semaines pendant le semestre. De ce point de vue, l'enseignement en question est tout à fait comparable à une obligation d'enseigner dans le cadre de conférences données seulement en complément au programme et sortant du programme proprement dit. Dans ce sens, le re­courant appartenait au corps enseignant de l'école spécialisée même si, selon ses dires, il n'était pas invité aux séances des privat-docents et qu'il n'avait ainsi rien à dire dans la marche du Centre de formation A. En revanche, la relation entre lui et le Centre de formation A. ne peut pas être qualifiée de «collaboration d'un fournisseur de prestations indépendant à un produit commun» comme cela est allégué dans le recours de droit administratif.

 

   b. Le fait que les cours au Centre de formation A. n'aient représenté que le 2% du temps de travail annuel et ainsi que le 4% du chiffre d'affaires to­tal du recourant ne saurait modifier en rien en lui seul la qualification d'ac­tivité dépendante, d'autant plus qu'on ne connaît rien du reste de ses ac­tivités. Il va sans dire que la perte ou la suppression de cette activité n'a pas beaucoup affecté le recourant sur le plan financier, mais cet élément, tout comme, à l'inverse, pour autant qu'on le reconnaisse, le risque moindre attaché à l'activité d'une entreprise ne saurait être déterminant. Enfin, rien non plus ne peut être tiré de I'ATF 119 V 164 = VSI 1993 p. 226 consid. 3b en faveur du recourant. Le TFA a certes retenu dans ce considérant notam­ment qu'il fallait éviter si possible que diverses activités lucratives pour le même employeur ou mandant ou que la même activité pour divers em­ployeurs ou mandants soient qualifiées différemment, en partie d'activité indépendante et en partie d'activité dépendante. Car, cela conduirait - pour les activités considérées - à décomposer le statut d'assuré et par conséquent à multiplier les rapports d'assurance. Il en résulterait d'une part une con­fusion quant à la revendication de prestations envers les institutions de l'as­surance obligatoire, et, d'autre part, des ambiguïtés en ce qui concerne la nécessité et l'étendue des risques à couvrir de manière facultative. Ces considérants, qui continuent d'être valables, visent en premier lieu une coordi­nation entre les diverses branches des assurances sociales. Cependant, l'assurance vieillesse et survivants veut que, dans le cas d'un assuré qui exerce simultanément plusieurs activités, il convienne d'examiner chacun des reve­nus et de se demander s'il provient d'une activité dépendante ou indépen­dante (ATF 122 V 172 = VSI 1996 p. 256 consid. 3b avec références). Néan­moins, il n'est pas nécessaire en l'espèce qu'il y ait une coordination au sens exposé ci-avant car le temps de travail et le niveau de la rémunération font que les conditions de l'obligation de l'assurance selon la LAA et la LPP ne sont à l'évidence pas réalisées pour l'activité (dépendante) du recourant au Centre de formation A."

 

In un'altra sentenza del 14 aprile 2003 nella causa Scuola Rudolf Steiner X., H 276/02, pubblicata in Pratique VSI 5/2003, pag. 366, il TFA ha stabilito che l'attività di una docente di lingue straniere presso la Scuola Rudolf Steiner X. va considerata come attività dipendente. La nostra Massima Istanza ha rilevato:

 

"  (...)

   6. Selon les statuts de l'association Rudolf Steiner-Schule X., la tâche de l'association consiste entre autres à assurer l'existence et le développement de la Rudolf Steiner-Schule X., à défendre l'indépendance de l'école, dont l'anthroposophie et la pédagogie Rudolf Steiner constituent les bases, et à protéger l'autonomie du collège des professeurs (chiffre II). Les compé­tences nécessaires à la réalisation de ces objectifs sont conférées à l'assem­blée générale de l'association pour la prise de décisions (ch. III/1). En ce qui concerne le collège des professeurs, dont font partie - selon les indications dans la réplique produite dans la procédure cantonale - tous les professeurs, quel que soit leur volume de travail et dont B. I. était également membre au cours de la période litigieuse (du 1er août 1998 jusqu'au 31 décembre 2000), selon la confirmation expresse du directeur de conférence du 4 mars 2002, les statuts stipulent (ch. III/3) que le collège des professeurs travaille de manière autonome, que les professeurs sont des indépendants et ne sont liés à l'association par aucun contrat. Le collège des professeurs recevait les moyens financiers de l'association au titre de donation. La gestion et l'organisation de l'école incombaient au collège des professeurs, qui décidait éga­lement de l'utilisation des locaux scolaires. Il décidait de l'engagement ou de l'exclusion de professeurs. Les membres du collège étaient convoqués à toutes les assemblées de l'association, les professeurs y participant n'étant pas membres de l'association.

 

   Les fonds de l'association comprennent, selon les statuts (chiffre IV), les cotisations fixes des membres, des dons facultatifs des parents d'élèves, des libéralités de tiers et des revenus de manifestations.

 

   7. Selon les statuts de l'association Rudolf Steiner-Schule X.-comme se­lon les dispositions statutaires de la Freie Schulvereinigung in memoriam W. W., à la base de l'ATFA 1959 p. 127 = RCC 1959 p. 389 - la gestion et l'organisation de l'école sont de la compétence du collège des professeurs, ce que le TFA, dans la cause jugée alors, a considéré comme un indice de l'existence d'une indépendance sous l'angle de la gestion commerciale ou de l'organisation du travail et par conséquent de l'existence d'une activité lu­crative indépendante. Cependant, cette autonomie - comme le relève avec pertinence l'OFAS - doit être relativisée dans la mesure où une compé­tence de décision a été conférée à l'association dans les statuts (chiffre 111/1) et va si loin qu'elle n'est pas sans influer sur la gestion de l'école, de sorte qu'on peut parler seulement d'une participation du collège des professeurs à la direction de l'école. Certes, les professeurs sont libres - comme le men­tionne l'intimée - de l'organisation de l'enseignement, ce qui est pourtant déjà dans la nature de leur activité. Pour le reste, ils doivent cependant se conformer à l'organisation scolaire et au programme d'enseignement et s'intégrer ainsi à l'activité, ce qui n'affecte en rien - selon les indications de l'intimée - la compétence de décision leur revenant en matière d'utilisation des locaux et d'emploi du temps. Outre ces caractéristiques plaidant en fa­veur de l'existence d'une activité lucrative dépendante (cf. VSI 2001 p. 178), les circonstances indiquent enfin également que les professeurs doivent ac­complir personnellement les tâches qui leur sont assignées et ne sont pas ha­bilités à les déléguer (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obli­gatorischen AHV, 2ème édition, Berne 1996, p. 119, § 4.27), qu'ils sont affec­tés à l'infrastructure au lieu de travail (cf. RCC 1988 p. 314), et qu'ils sont dépendants en matière de gestion commerciale et d'organisation du travail. Contre un rapport de subordination, on peut faire valoir par contre que le collège, selon les statuts (ch. III/3), décide de l'engagement ou de l'exclusion de professeurs (cf. ATF 122 V 286 = VSI 1997 p. 105; RCC 1988 p. 314). Les professeurs ne doivent pas assumer un risque d'entrepreneur. Notamment, ils ne doivent pas effectuer d'investissements considérables (cf. ATF 122 V 283 = VSI 1997 p. 106 consid. 2b; ATF 122 V 172 = VSI 1996 p. 256 consid. 3c), l'association mettant à disposition l'infrastructure nécessaire à l'ensei­gnement, notamment les locaux. Les professeurs ne sont pas responsables du recrutement des élèves (cf. VSI 1995 p. 152 consid. 5b) et ne doivent pas assumer le risque de ne pouvoir encaisser les honoraires (cf. ATF 122 V 285 = VSI 1997 p. 107 consid. 3; VSI 1995 p. 152 consid. 5b). Le collège reçoit de l'association un montant que l'on peut considérer économiquement, malgré la désignation statutaire de donation (ch. III/3), comme une rémunération du travail et que les professeurs - selon les indications figurant dans le re­cours adressé à l'instante inférieure - se répartissent en fonction du genre et de l'étendue de la collaboration fournie.

 

   8. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de la dé­pendance sous l'angle de la gestion ou de l'organisation du travail, qui joue un rôle important par rapport au risque d'entrepreneur pour les activités qui - comme la présente - ne sont pas liées par nature à des investissements im­portants (cf. ATF 119 V 163 = VSI 1993 p. 227 consid. 3b; VSI 2001 p. 181 consid. 4; Käser, loc.cit., p. 119 s., § 4.29 s.), les critères plaidant en faveur d'une activité lucrative dépendante, en ce qui concerne B. I., enseignante à la Rudolf Steiner-Schule X., l'emportent. Le fait que les professeurs soient désignés comme indépendants dans les statuts (ch. III/3) et qu'il soit stipulé qu'ils ne sont liés à l'association par aucun contrat n'y change bien entendu rien, car de tels accords ne lient pas les instances AVS compétentes (VSI 1995 p. 152 consid. 5b).

 

   Le jugement de première instance qualifiant l'enseignement des langues étrangères de B. I. d'activité lucrative indépendante et cassant la décision de la caisse doit être par conséquent annulé - dans la mesure où il concerne des cotisations fixées par le droit fédéral (ATF 124 V 146 consid. 1 avec renvoi = VSI 1998 p. 239 s.) (...)."

 

                               2.7.   Secondo l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). E' riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).

 

Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

 

La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

 

                               2.8.   L'insorgente ritiene di dover essere considerato come persona esercitante la sua professione di formatore in modo indipendente, elemento questo che escluderebbe la società __________ da ogni affiliazione quale datore di lavoro nei suoi confronti.

 

A suffragio della sua tesi il ricorrente ha rilevato di non essere subordinato a nessuno, di proporre i propri prodotti a più clienti, senza dover rispettare nessun divieto di concorrenza, di procurarsi lui stesso i mandati presso i diversi clienti e di sopportare il rischio di mancato incasso (cfr. doc. I).

 

                               2.9.   Ai fini di chiarire la fattispecie il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti.

 

                                         Interpellato dal TCA (cfr. doc. XIII), l’assicurato ha affermato che le prestazioni lavorative da lui eseguite per la __________, sua cliente dal 2000, consistevano nella "concezione di percorsi formativi, della loro supervisione qualitativa e, saltuariamente e in caso di necessità, anche della loro erogazione in aula." (cfr. doc. XIV).

 

                                         A proposito di chi si occupava di contattare i partecipanti e di chi provvedeva ad incassare la tassa di iscrizione il ricorrente ha indicato che “la fase di iscrizione e di incasso della tassa è compito di __________.” precisando che il suo compito all’interno dell’azienda “non è quello di venditore ma piuttosto di consulente sul prodotto, alla stregua di uno studio di ingegneria chiamato da un’azienda per migliorare la qualità di un prodotto.” (cfr. doc. XIV).

 

                                         Quanto alla libertà nell'organizzarsi egli ha affermato che "non devo sottostare a direttive particolari da parte del mio cliente all’eccezione dei tempi di consegna del mio lavoro. Svolgo l’attività indistintamente presso il cliente e/o presso il mio ufficio. Le uniche direttive che devo rispettare sono le norme di qualità __________. Uno dei miei compiti è appunto quello di verificare che gli standard previsti siano mantenuti", precisando inoltre che “i corsi da me concepiti (a volte solo in parte) si tengono a ritmi assolutamente irregolari. Alcuni vengono ripetuti parecchie volte, altri magari anche una volta sola.” (cfr. doc. XIV).

 

                                         L’assicurato ha poi rilevato che fatturava le sue prestazioni lavorative direttamente “a __________, __________, __________” e che le modalità di remunerazione prevedevano una “remunerazione oraria, tariffa fissata di volta in volta, a dipendenza del mandato.” (cfr. doc. XIV).

 

                                         Circa gli strumenti di lavoro utilizzati l'assicurato ha precisato che "lavoro in modo preponderante presso il mio domicilio in __________ a __________. Gli strumenti di lavoro sono di mia proprietà.” (cfr. doc. XIV). Egli ha affermato inoltre che "gli investimenti che ho affrontato non sono stati effettuati al solo scopo di prestare le mie consulenze alla __________. Ho molti clienti che si rivolgono a me per prestazioni diverse: ricerca e selezione di personale; consulenza su investimenti e nuove attività imprenditoriali; consulenza inerente il mercato del lavoro; consulenza nella concezione di percorsi formativi e supervisione della qualità." Egli ha ancora indicato che “per svolgere il mio lavoro ho dovuto equipaggiare un posto di lavoro con gli strumenti tipici di un ufficio. Indicativamente ho investito nel 1999 (anno d’inizio dell’attività) ca. 20'000 chf. Attualmente ho spese di gestione corrente di ca. 16'000 chf. annui (affitto, spese telefoniche, ammortamenti, materiale di cancelleria, ecc.).” (cfr. doc. XIV).

 

                                         Egli ha poi aggiunto che "la collaborazione con __________ avviene di regola sulla base di accordi verbali. Allego comunque un mandato che mi è stato affidato nel 2001 (dispongo solamente di una copia non firmata ma verificabile con __________) ed un contratto d’assistenza telefonica che dimostra la collaborazione paritaria e reciproca fra la __________ e la __________." (cfr. doc. XIV).

 

Infine, alla domanda relativa alle ore annue dedicate ai datori di lavoro indicati dall’assicurato stesso in sede ricorsuale (__________), egli ha osservato che “__________: 5 giornate di formazione annue, in concomitanza con il corso __________; __________: ca. 2 giornate al mese, su ca. 10 mesi all’anno; __________: 2 giornate all’anno, ad ogni nuovo corso __________; __________: variabile da 10 a 20 giorni all’anno, a dipendenza delle esigenze di __________.” (cfr. doc. XIV).

 

                                         Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito, l'amministrazione si è riconfermata nella sua risposta di causa, rilevando che dal mandato 28 dicembre 2001 appare evidente che RI 1 debba essere considerato salariato della __________, di cui è anche membro del CdA (cfr. doc. XVIII).

 

                                         Alla domanda del TCA di precisare per gli anni 2002 e 2003 quali corsi ha tenuto, dove e in quali giorni (cfr. doc. XIX), l’assicurato ha risposto quanto segue:

 

"  In risposta alla vostra richiesta del 19 aprile scorso troverà qui di seguito le informazioni relative alle attività legate alla formazione da me tenute negli anni 2002 e 2003.

Allego inoltre tutte le relative fatture.

 

Data fattura

Cliente

Attività

2002

 

 

 

 

 

9.1.02

__________

corsi __________

4.4.02

__________

Consulenza __________

24.4.02

 

Corso __________

29.5.02

__________

Corso __________

12.6.02

 

Corso __________

24.6.02

 

Corso __________

26.6.02

 

Corso __________

17.7.02

 

Corso __________

31.7.02

 

Corsi __________

7.9.02

 

Corso __________

25.10.02

 

Corso __________

3.12.02

 

Corso __________

6.12.02

 

Corso __________

 

2003

 

 

 

 

 

29.1.03

 

Corso __________

Corsi __________

29.1.03

 

Corso __________

14.2.03

 

Corso __________

17.3.03

 

Corso __________

Consulenza __________

1.4.03

 

Corso __________

22.4.03

 

Corso __________

14.5.03

 

Corso __________

28.5.03

 

__________, corso aggiornamento __________

11.6.03

 

Corso __________

18.6.03

 

Corso __________

Corso __________ - __________

Consulenza __________

16.7.03

 

Corso __________

8.9.03

 

Corso __________

17.3.03

 

Corso __________

Consulenza __________

12.11.03

 

Corso __________

12.11.03

 

Corso: __________

24.11.03

 

Corso __________

17.3.03

 

Corso __________

25.9.03

 

Corso __________

19.12.03

 

Corso __________

30.12.03

 

Corso __________

Consulenza __________

 

L’assicurato ha al riguardo rilevato che “i corsi __________ vengono da me svolti per tre diversi clienti (__________) che mi chiamano in qualità di specialista della materia. I corsi che riguardano la materia __________ vengono da me svolti per diversi clienti (__________) in qualità di specialista della materia.” (cfr. doc. XXI).

Il ricorrente ha poi osservato che “il numero e la qualità dei clienti ai quali ho fornito i miei servizi appare, a mio giudizio, rilevante. Appare altresì evidente come io sia chiamato ad intervenire in questi corsi in virtù delle competenze e delle prestazioni che la __________ promuove sin dall’inizio della sua esistenza. La documentazione di presentazione della mia attività, prodotta dal 1999, ne è l’attestazione più chiara.” (cfr. doc. XXI).

Infine, l’assicurato ha rilevato che “conoscendo discretamente le normative che reggono l’assicurazione vecchiaia e superstiti mi rendo conto che il giudizio sul mio caso potrà anche essere fondato sull’interpretazione restrittiva della giurisprudenza in materia. In questo caso la mia situazione materiale non cambierà di molto, non sto certo facendo ricorso per averne un beneficio economico. Mi risulterà però molto difficile capire perché un avvocato che vende ciò che sa viene considerato il principe degli indipendenti (anche quando per esempio agisce in assistenza giudiziaria) ed un formatore professionista dovrebbe invece essere messo “sotto tutela”.” (cfr. doc. XXI).

 

Invitata a presentare osservazioni scritte in merito, l’amministrazione si è riconfermata nella risposta di causa dell’11 ottobre 2004 e nelle osservazioni del 18 aprile 2005 (cfr. doc. XXIII).

 

                             2.10.   Nel caso di specie, gli elementi a favore dell’attività dipendente dell’assicurato quale formatore presso la __________ sono predominanti rispetto a quelli dell’attività indipendente.

 

                                         Le Direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e nell'IPG prevedono quanto segue:

 

"  (...)

      4.  Liberi docenti e insegnanti retribuiti in modo analogo

 

4013   Di regola i liberi docenti ricevono le tasse d'iscrizione ai loro corsi. La retribuzione dei cosiddetti lettori è analoga. Queste retribuzioni costituiscono il salario determinante. I contributi devono essere pagati dagli istituti d'istruzione, quali datori di lavoro di queste persone.

 

4014   Sono considerate salari determinanti anche le retribuzioni

1/00    di persone che tengono regolarmente corsi in scuole, centri

           di formazione o durante congressi.

Valgono i seguenti criteri: gli insegnanti non devono parteci­pare agli investimenti dell'evento, assumere il rischio d'in­casso né cercare loro stessi i partecipanti. Di regola, non sono considerati salari determinanti retribuzioni per corsi che sono tenuti solo occasionalmente (...)."

 

Nel caso di specie, l’assicurato fornisce i suoi servizi  a diverse società che cercano poi, in maniera autonoma, i partecipanti ai vari corsi e si preoccupano di incassare la tassa di iscrizione. In particolare, come spiegato dall’assicurato stesso rispondendo ai quesiti posti dal TCA, la fase di iscrizione e di incasso della tassa è compito di __________ (cfr. doc. XIV).

L’assicurato, come emerge dalla documentazione da lui stesso prodotta, fattura invece le proprie prestazioni direttamente alla __________ (cfr. doc. XXI e annessi doc. C1-2, C6, C10-11, C14, C19, C22, C26, C28-29).

                                         Il ricorrente non ha agito quindi come lavoratore indipendente in proprio nome e per se stesso, ma per conto della società datrice di lavoro.

 

L’assicurato ha poi rilevato di avere utilizzato, nello svolgimento delle proprie opere, strumenti di lavoro di sua proprietà e di avere dovuto equipaggiare un posto di lavoro con gli strumenti tipici di un ufficio, investendo all'inizio della sua attività, nel 1999, circa fr. 20'000. Egli ha indicato di avere attualmente spese di gestione corrente (affitto, spese telefoniche, ammortamenti, materiale di cancelleria) per circa fr. 16'000 annui (cfr. doc. XIV).

                                         Al riguardo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto affermato nel suo scritto 11 aprile 2005 (in cui ha indicato “lavoro in modo preponderante presso il mio domicilio in __________”, cfr. doc. XIV), l’assicurato non svolge la sua attività prevalentemente al suo domicilio, prova ne è il fatto che la carta intestata da lui stesso utilizzata nello scambio di allegati davanti al TCA e nella documentazione di presentazione della sua attività reca la seguente intestazione:

 

__________."

 

Tali coordinate corrispondono all’indirizzo della __________, sita proprio in __________ a __________. Di conseguenza, occorre ritenere che sia a tale indirizzo che egli svolge in maniera preponderante la propria attività per __________.

 

L’assicurato ha inoltre trasmesso al TCA copia di un contratto di mandato stipulato con la __________, del seguente tenore:

 

"  La __________ (in seguito denominata mandante), rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor __________;

 

e

 

La __________ (in seguito denominato mandatario), rappresentata dal suo titolare, signor RI 1,

 

concludono il seguente accordo di collaborazione:

 

1.   Oggetto del mandato

 

La __________ assicurerà una consulenza continua nella gestione organizzativa e progettuale di __________, perseguendo l'obiettivo generale di impostare la struttura e l'organizzazione dei flussi di lavoro in modo efficiente e adeguato all'attività dell'azienda.

 

 

La __________ si occuperà, inizialmente, in modo particolare di:

 

      ●   effettuare un'analisi sull'attuale organizzazione del lavoro, attraverso l'esame delle funzioni e dei quaderni dei compiti individuali;

 

                                                                    Termine: 21 gennaio 02

 

      ●   proporre soluzioni organizzative sulle quali impostare le decisioni strategiche dell'azienda per quanto riguarda: la direzione operativa, l'organizzazione strutturale e procedurale dell'attività;

 

                                                                    Termine: 31 gennaio 02

 

      ●   assicurare la supervisione dei progetti in corso, coordinandone le attività, controllandone la tempistica e riportando al CdA sullo stato di avanzamento dei lavori;

 

                                                                    Termine: dal 1° febbraio 02

 

      ●   proporre, in collaborazione con il responsabile amministrativo della società, un sistema di Reporting, quale strumento di informazione all'intenzione del CdA.

 

                                                                    Termine: 28 febbraio 02

 

      ●   proporre, in collaborazione con il responsabile amministrativo della società, una pianificazione finanziaria per i prossimi 2 anni, quale strumento di informazione all'intenzione del CdA e quale strumento di monitoraggio per una visione a medio termine della società.

 

                                                                    Termine: 30 aprile 02

 

 

2.   Procedura, durata, retribuzione e costi

 

2.1 Procedura

 

Il mandatario agisce in piena autonomia organizzando il suo tempo in sintonia con i propri impegni professionali.

Egli riferisce regolarmente al Consiglio di Amministrazione, attraverso il suo presidente, sullo stato d'avanzamento dei lavori.

 

2.2 Durata

 

Il mandato ha inizio con l'apposizione della firma del mandante e del mandatario e ha validità 6 (sei) mesi. L'eventuale continuazione della collaborazione verrà concordata fra mandante e mandatario.

 

Il mandato può essere revocato o disdetto con un preavviso di 2 (due) mesi.

 

2.3 Retribuzione e costi

 

La __________ fatturerà un onorario mensile netto quantificato in fr. 3'350, corrispondente ad un impiego lavorativo del 30% (12 ore settimanali).

Un rapporto dettagliato sulle attività viene tenuto in ogni momento a disposizione del mandante.

 

Le spese per l'esecuzione del mandato (trasferte, viaggi, spese di rappresentanza) sono a carico del mandante.

 

 

3.   Doveri del mandatario

 

3.1 Il mandatario è tenuto alla massima riservatezza per quanto attiene all'uso delle informazioni ricevute.

 

3.2 Il mandatario espleterà il suo mandato con la massima diligenza, in particolare è tenuto alla discrezione e si impegna a trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni attinenti il mandante di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento del mandato.

 

 

4.   Doveri del mandante

 

4.1 Il mandante è responsabile della veridicità e della completezza di tutte le informazioni trasmesse al mandatario.

 

4.2 Il mandante metterà a disposizione, su richiesta del mandatario, il personale e tutte le informazioni che dovessero risultare necessarie all'espletamento della parte operativa del mandato.

 

 

5.   Disposizioni finali

 

5.1 Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno sottoposte a mediazione secondo le norme del Regolamento edito dalla Camera svizzera per la mediazione commerciale. (Una procedura giudiziaria e/o arbitrale non deve essere iniziata prima che sia conclusa la procedura di mediazione).

 

5.2 Nel caso in cui la procedura di mediazione dovesse essere conclusa senza esito o abbandonata le parti riconoscono il foro giuridico di __________.

 

5.3 Nella misura in cui il presente non ne faccia menzione, vengono applicate le disposizioni del Codice delle Obbligazioni." (Doc. B1)

 

                                         Va osservato che al punto 2.3 "Retribuzione e costi" del contratto di "mandato" è stato precisato che il ricorrente "fatturerà un onorario mensile netto quantificato in fr. 3'350, corrispondente ad un impegno lavorativo del 30% (12 ore settimanali)." (cfr. doc. XIV B1). L'assicurato non sopportava quindi nessun rischio economico non avendo spese e percependo dalla società __________ il suo salario fisso mensile di fr. 3'350.

                                         Inoltre, al punto 4.2 "Doveri del mandante" è previsto che "il mandante metterà a disposizione, su richiesta del mandatario, il personale e tutte le informazioni che dovessero risultare necessarie all'espletamento della parte operativa del mandato" (cfr. doc. XIV B1). Il fatto che la società datrice di lavoro metta a disposizione del collaboratore del personale per lo svolgimento dell'attività è un ulteriore elemento a favore dell'esistenza di un rapporto di dipendenza fra le parti.

 

Va poi ribadita l'assenza di oneri (locazioni, personale, spese fisse, …) a carico del citato collaboratore per l'espletamento delle sue funzioni per __________, caratteristica peraltro dell'attività dipendente. Le spese per l'esecuzione del mandato sono infatti a carico del mandante (cfr. punto 2.3. in fine del mandato).

 

                                         Infine, occorre rilevare che nel contratto di "mandato" citato è prevista la facoltà, per entrambe le parti, di disdire il contratto, facoltà quest'ultima che mal si concilia con un'attività di tipo indipendente e che è indice semmai dell'esistenza di un rapporto di subordinazione. Infatti, al punto 2.2 "Durata", è espressamente indicato che "il mandato può essere revocato o disdetto con un preavviso di due mesi" (cfr. doc. XIV B1). Questa caratteristica è tipica dell'attività subordinata ed appare antitetica ad un'attività autonoma.

 

                                         L'unico elemento per la pretesa indipendenza lavorativa è rappresentato dal fatto che l'assicurato non aveva obblighi particolari riguardo all'orario di lavoro, ma, stando al tenore del contratto di "mandato", punto 2.1 "Procedura", "agisce in piena autonomia organizzando il suo tempo in sintonia con i propri impegni professionali" (cfr. doc. XIV B1).

                                         L'indipendenza nell'organizzazione del lavoro dell'assicurato era comunque relativizzata dall'impegno ad effettuare le sue prestazioni entro determinate scadenze prefissate, previste al punto 1. "Oggetto del mandato" (in cui sono state elencate in maniera precisa le attività da svolgere e il termine entro il quale effettuarle), accompagnate dall'obbligo per l'assicurato, previsto al punto 2.1 "Procedura", di riferire "regolarmente al Consiglio d'Amministrazione, attraverso il suo presidente, sullo stato di avanzamento dei lavori"(cfr. doc. XIV B1).

Pertanto, la pretesa indipendenza nell'organizzazione del tempo di lavoro in sintonia con gli impegni professionali, relativizzata da una serie di scadenze, non basta a rovesciare gli altri numerosi elementi a favore di un'attività dipendente svolta dal collaboratore.

 

                                         L'assicurato ha inoltre trasmesso al TCA un "Contratto di assistenza telefonica" concluso fra la __________ e la __________, del seguente tenore:

 

"  (...)

1.                                                                            "__________" si impegna a gestire giornalmente la segreteria telefonica di "__________", allorquando il titolare è assente dal suo ufficio, o quando questi lo richieda.

 

2.   La gestione della segreteria viene garantita nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, durante le ore d'ufficio: di regola dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.15 alle 17.15.

 

3.   La gestione della segreteria comporta esclusivamente il rispondere alle telefonate, con le relative comunicazioni alle persone di riferimento.

 

4.   Eventuali altre prestazioni verranno regolamentate da uno specifico contratto.

 

5.   "__________" non si assume alcuna responsabilità per eventuali disservizi che possono sorgere nel mandato assegnatole.

 

6.   La tariffa concordata per la gestione della segreteria telefonica è fissata a fr. 200.00, mensili.

                                                                         Eventuali telefonate effettuate da "__________", per conto di "__________ ", verranno fatturate secondo le tariffe vigenti.

 

7.   Il presente contratto entra in vigore il 1. agosto 2000. Esso può essere modificato in qualsiasi momento, previo accordo tra le parti.

 

8.   Un'eventuale disdetta può essere data in ogni momento, d'ambo le parti, con il preavviso di 2 mesi." (Doc. B2)

 

Il fatto stesso che __________ gestisca la segreteria telefonica dell'assicurato, durante le ore d'ufficio, dal lunedì al venerdì, mettendo a disposizione una persona che risponda alle telefonate e fornisca le relative comunicazioni alle persone di riferimento è indice di un rapporto di dipendenza fra le parti.

 

                                         Infine, la circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per la __________ di __________ l’assicurato ha pure ricevuto altri mandati per l’erogazione di corsi anche da altri istituti di formazione (cfr. doc. I) non è decisiva, nella misura in cui, come detto, ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri.

                                         Va infatti rammentato che un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (DTF 105 V 113 e consid. 6.).

In particolare, nel caso di specie la qualifica di dipendente presso __________ non mette in discussione lo statuto di indipendente dell'assicurato per i lavori eseguiti per altri committenti.

 

Come emerge dalla documentazione inviata al TCA dal ricorrente, in particolare dalle fatture relative agli anni 2002 e 2003 emesse da RI 1 nei confronti della __________ e delle altre società alle quali ha prestato i suoi servizi, nel biennio 2002/2003, un terzo delle entrate del ricorrente, con riferimento solo a quanto guadagnato tramite i corsi, negli anni 2002 e 2003, provenivano dalla __________ (in particolare, nel 2002 il 37.38% di quanto incassato per i corsi proveniva dalla citata società e nel 2003 il 37.85%, cfr. doc. XXI e allegati). A questi importi, almeno per il 2002, vanno aggiunti i fr. 3'350 mensili fissi che il ricorrente ha incassato sempre da __________ per la consulenza nella gestione organizzativa e progettuale della società, come riportato nel contratto di mandato citato in precedenza (cfr. doc. XIV e doc. XIV B1). I compensi versati da __________ al collaboratore nel periodo in esame erano dunque importanti. Le summenzionate cifre sottolineano di conseguenza che la collaborazione con la ditta era intensa.

 

                                         Alla luce di quanto evidenziato, i diversi elementi del caso concreto indicano concordemente ed in modo convincente trattarsi di un rapporto di subordinazione sia dal profilo dell'impiego del tempo che sotto l'aspetto economico. D'altra parte il collaboratore, come da lui stesso indicato nelle risposte fornite al TCA, per i suoi corsi fatturava direttamente alla __________ e non al destinatario finale del suo lavoro (cfr. doc. XIV). Quanto poi alla sua attività di consulenza nella gestione organizzativa e progettuale della società, egli riceveva da __________ un importo mensile di fr. 3'350 (cfr. doc. XIV B1).

Questi elementi permettono pure di ritenere che il rischio economico dell'attività è stato unicamente sopportato dalla citata società.

La qualifica dell'assicurato come dipendente risulta pertanto corretta, per cui i redditi percepiti vanno considerati salario determinante su cui il datore di lavoro deve pagare i relativi contributi sociali.

 

                             2.11.   In sede ricorsuale l'assicurato ha indicato di avere versato regolarmente i suoi contributi alla Cassa sulla base del beneficio netto della sua attività indipendente (cfr. doc. I).

                                         Il TFA ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale.

                                         Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite.

                                         Se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).

 

                                         Va inoltre ricordato che in DTF 104 V 126 il TFA ha rilevato che:

 

"  Dans l'intérêt de la sécurité du droit, il faut toutefois prendre garde à

ce que les caisses de compensation ne puissent revenir sur une décision entrée en force portant sur des cotisations que lorsque cette décision se révèle comme sans nul doute erronée et que de plus un montant appréciable est en jeu; il faut alors tenir compte du fait que les années de calculs pour les cotisations paritaires ne coincident en général pas avec celles relatives aux cotisations personnelles."

 

                                         Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

                                         Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota 30, a proposito dell'art. 53 cp.v 3 LPGA, precisa:

 

"  b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben SCHLAURI, Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägugnsvoraussetzungen (insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort eingereicht, ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu HISCHIER, Wiedererwägung, 457, der eine Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der Versicherungsträger nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren Stellungnahme aufgefordert wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen Verfügung kommt immerhin der Charakter eines Antrages an das Gericht zu (vgl. BGE 109 V 236 f.). Entspricht die Wiedererwägung nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 76). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20)."

 

                                         Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un’importanza notevole (cfr. DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA del 15 luglio 2003 nella causa P., C 191/02).

 

                                         Va qui rammentato che una decisione è manifestamente errata,

 

"  wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte." (STFA del 10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03)

 

                                         Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

                                         Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. DTF 126 V 42).

 

                                         Nel caso di specie occorre quindi esaminare se il provento dell'attività svolta per la __________ è già stato oggetto di decisione definitiva da parte della Cassa di compensazione nell'ambito della fissazione dei contributi dell'assicurato nello svolgimento della sua attività indipendente e, in caso di risposta affermativa, se un riesame o una revisione delle decisioni si giustifica.

 

                                         Il TCA rileva innanzitutto che l'esame, in casi come questi, laddove è assodato che il dipendente è affiliato anche quale indipendente, dovrebbe essere effettuato direttamente dalla Cassa, la quale poi, in presenza di decisioni contributive sui redditi ripresi in sede di revisione, dovrebbe, nella decisione formale, precisare per quale motivo gli estremi per una revisione o un riesame sono dati oppure no.

 

                                         In concreto il TCA ha chiesto all'amministrazione di precisare se i salari ripresi all'assicurato sono comprensivi di redditi già oggetto di fissazione di contributi come indipendente (cfr. doc. XV).

 

La Cassa, in data 13 aprile 2005, ha inviato un conteggio dal quale risulta che per l’anno 2002 l'assicurato ha già pagato i contributi quale indipendente, mentre per l’anno 2003 egli ha pagato degli acconti, non essendo ancora stata emessa una decisione definitiva di fissazione dei contributi per il 2003 (cfr. doc. XVII).

 

Il TCA constata dunque che quando sono stati fissati i contributi come dipendente per il 2002 – a seguito del rapporto di revisione dell'amministrazione oggetto del presente ricorso - i redditi del 2002 del collaboratore della società erano già stati oggetto di fissazione di contributi AVS/ AI/IPG per l'attività d'indipendente.

 

La Cassa CO 1 ha comunque agito in conformità dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, potendo invero riconsiderare entro cinque anni dalla loro emissione le decisioni di fissazione dei contributi; in specie quella emanata nei confronti di RI 1 quale indipendente. Non v'è stata così alcuna violazione del principio della non retroattività delle leggi.

In concreto, la __________ ha considerato RI 1 quale libero professionista. Di conseguenza, essa non ha trattenuto, e di riflesso riversato alla competente Cassa di compensazione, i contributi paritetici di una persona che lavora alle dipendenze di un'altra.

 

Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.12), invece, per gli importi conseguiti dall'assicurato con il lavoro effettuato per la citata società, l'interessato doveva essere classificato quale persona esercitante un'attività lucrativa salariata.

Pertanto, per il 2002, sono dati i presupposti dell'errore da parte della Cassa di compensazione nel calcolo dei contributi (come un dipendente anziché un indipendente) e dell'importanza della ripresa in esame (Fr. 9'670), per cui l'amministrazione era legittimata a rivedere il suo precedente operato e ad emanare la decisione del 30 luglio 2004 e la successiva decisione su opposizione del 30 agosto 2004 impugnata dal ricorrente.

 

                             2.12.   Nella misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

 

                                         Per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Nella misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni familiari, la presente decisione è definitiva.

 

                                 4.-   Per quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti