Raccomandata |
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Incarto n.
cr/sc |
Lugano
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In nome |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 30 settembre 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 30 agosto 2004 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
ritenuto, in fatto
1.1. A seguito del controllo del conteggio dei salari relativo al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2003 presso la RI 1, la Cassa CO 1 di __________ ha effettuato delle riprese per complessivi fr. 689’388 (cfr. doc. I C).
1.2. Ritenendo tali retribuzioni come provento di attività lucrativa dipendente, con decisione su tassazione d’ufficio del 19 luglio 2004 la Cassa ha fissato in fr. 140’272 - già comprensivi degli interessi di mora - i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF dovuti per gli anni 2000-2003 dalla RI 1 (cfr. doc. XV1).
1.3. A seguito della tempestiva opposizione inoltrata dalla società (cfr. doc. I E), la Cassa, con decisione su opposizione del 30 agosto 2004, ha confermato alcune delle riprese effettuate, stralciandone altre sulla base della documentazione prodotta in sede di opposizione, rilevando:
" (...)
2.4. In proposito, la Cassa tiene a precisare che da un esame degli accordi di collaborazione appare evidente che il signor __________ e il signor __________ devono essere considerati salariati della RI 1 sulla base delle Direttive sul salario determinante, marginali 1013 DSD e seguenti.
A titolo abbondanziale la Cassa rileva che l'accordo di collaborazione con il signor __________ e il signor __________ sono identici a quelli che la RI 1 ha stipulato con altre persone, che sono state considerate correttamente come salariate della RI 1. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il signor __________ non risulta essere affiliato alla nostra Cassa in qualità di indipendente, bensì quale persona senza attività lucrativa.
La Cassa decide invece di stralciare la ripresa inerente il signor __________, dopo un attento esame della documentazione prodotta.
Riprese inerenti i signori __________
2.5. Per ottenere il salario determinante ai fini AVS è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese che incombono al salariato vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).
Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante. L'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che le spese generali (determinate dalla marginale 3003 DSD) possono essere dedotte nella misura in cui sia provato che costituiscono almeno il 10% del salario versato.
Conformemente alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute. Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d'importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate.
Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato e allegando le relative pezze giustificative. Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.
Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto dei dati plausibili forniti dal datore di lavoro e/o dal salariato.
2.6. Nel caso in esame, la Cassa provvede a stralciare la ripresa di fr. 7'100 inerente il signor __________, sulla base della documentazione prodotta in sede di opposizione.
Per contro, la Cassa decide invece di mantenere le seguenti riprese per spese generali (indennità giornaliere) non giustificate (RCC 1960 pag. 34) ai signori __________.
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__________ |
1'800 |
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__________ |
2'250 |
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__________ |
950 |
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__________ |
18'150 |
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__________ |
10'650 |
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__________ |
1'950 |
2.7. La Cassa tiene anche a sottolineare che il TCA ha ancora recentemente confermato in numerose sentenze una ripresa di rimborsi spese forfetari per spese di trasferta e di rappresentanza non giustificate (STCA del 7 gennaio 2004 nella causa L. SA, inc. 30.2003.54; STCA del 22 settembre 2003 nella causa P., inc. 30.2003.50; STCA del 22 luglio 2003 nella causa G. SA, inc. n. 30.2003.21; STCA del 6 giugno 2003 nella causa G.M. SA e L.C., inc. n. 30.2002.228/237; STCA del 24 marzo 2003 nella causa S.Z. & S.Z. e Co., inc. n. 30.2002.176/178; STCA del 20 febbraio 2003 nella causa F. SA & L.B., inc. n. 30.2002.150/151; STCA del 10 settembre 2002 nella causa T. SA, P.M, N.C, inc. n. 30.2001.154/160/162; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C. SA, inc. n. 30.2002.16; STCA del 5 giugno 1996 nella causa E., inc. n. 30.1995.307, confermata dalla STFA dell'11 settembre 1997 (H/216/96); STCA del 18 agosto 1995 nella causa R.I., inc. n. 30.1995.54).
2.8. Posteggio __________
La Cassa ribadisce che il contributo parcheggio pagato dalla ditta al signor __________ (fr. 200 al mese per un garage a __________) deve essere considerato salario sulla base dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (vedi anche Sentenza TCA del 10 settembre 2002, 30.2001.154+160+162, consid. 2.6., pag. 16: "(...) La Cassa ha quindi rettamente considerato quale salario il contributo parcheggio (fr. 150.- al mese) in quanto non previsto come spese dall'AVS e la relativa ripresa annua di fr. 1'800.-- merita conferma)".
2.9. Prestazioni __________
La Cassa tiene a precisare che il salario lordo per il 2002 della signora __________ risulta essere di fr. 94'900 e non fr. 86'052.
La ripresa ammonta quindi a fr. 8'848 e non a fr. 8'161 come erroneamente effettuato in sede di revisione (vedi anche RCC 1957, p. 178 e RCC 1976 pag. 87).
2.10. Regali (DSD 2134)
In conclusione, la Cassa tiene a riconfermare pure la ripresa dei regali effettuati a diversi dipendenti nel corso dell'anno 2000, come da seguente tabella:
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775.-- |
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775.-- |
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775.-- |
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775.-- |
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775.-- |
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775.-- |
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775.-- |
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1'990.-- |
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1'990.-- |
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4'980.-- |
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1'525.-- |
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1'525.-- |
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490.-- |
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490.-- |
P.Q.M.
Visti gli art. 1 ss LAVS, 52 cpv. 2 LPGA, 12 OPGA ed ogni altro disposto di legge applicabile, la Cassa CO 1
pronuncia
1. L’opposizione è parzialmente accolta.
Conseguentemente la RI 1 è tenuta a pagare l’importo di fr. 109'934.45 a titolo di contributi sociali.
(...)" (Doc. A)
1.4. Contro la stessa la società è tempestivamente insorta con ricorso del 30 settembre 2004, postulando l'annullamento del provvedimento della Cassa e osservando:
" (...)
1. La RI 1 è una società anonima con sede a __________ ed uffici in __________ che ha quale scopo l'elaborazione, la vendita, l'acquisto ed il commercio di programmi e software specifici, la consulenza e la prestazione di servizi.
La società ha iniziato la propria attività nel __________.
La società ha assunto diversi dipendenti e, ritenuta la natura particolare dell'attività svolta, ha dovuto far capo a consulenti esterni; ovvero in rapporto di mandato con la società stessa.
Prove: - doc. B, estratto RC;
- documenti;
- testi;
- si richiama dall'__________ di __________ (di seguito __________) tutta la documentazione attestante la notifica di dipendenti salariati della ricorrente dal __________ ad oggi.
2. La ditta ricorrente ha regolarmente pagato i contributi sociali alla Cassa CO 1 (di seguito CO 1).
Occorre precisare che la società è già stata controllata dagli ispettori CO 1 il 17 marzo 2000.
A seguito di un ulteriore controllo del 1 ° luglio 2004, la CO 1 ha emesso una tassazione d'ufficio; ovvero:
- riprendendo onorari a consulenti esterni quale retribuzione di lavoro dipendente;
- riprendendo nel salario determinante alcune prestazioni a favore dei dipendenti a titolo di spese;
- aumentando il reddito determinante di una indipendente passata poi dipendente della RI 1.
La revisione degli ispettori della CO 1 ha avuto per oggetto il periodo 1 ° gennaio 2000 / 31 dicembre 2003 (doc. D - tassazione d'ufficio, doc. E - opposizione).
La decisione qui impugnata ha solo parzialmente accolto le tesi sostenute mediante la tempestiva opposizione dell'11 agosto 2004 (doc. A).
Per questo motivo si rende necessario il presente ricorso.
Prove: - documenti;
- testi;
- si richiama dall'__________ di __________ l'intero incarto no. __________ concernente la ditta RI 1, __________.
3. Onorari __________.
a) Come testé ricordato, la ditta ricorrente, nel corso degli anni, ha assunto diversi dipendenti ed ha incaricato diversi mandatari esterni.
Tra questi ultimi il signor __________, ovvero sulla base di diversi "accordi di collaborazione" temporanei (doc. F).
In altri termini la ditta ricorrente incaricava terze persone esterne alla ditta, quindi non dipendenti, di mandati per i quali la stessa RI 1 aveva precedentemente assunto il mandato da terzi; in particolare da istituti bancari.
A titolo di esempio vengono allegati al presente ricorso gli "accordi di collaborazione” sottoscritti tra la __________ e la ditta ricorrente (doc. G, H, I, L, M, N).
L'esecuzione di questi mandati avveniva, in parte, tramite i dipendenti della ditta ricorrente ed in parte tramite incarico su mandato affidato a terze persone esterne, tra le quali il signor __________ (doc. F).
Prove: - documenti;
- testi.
b) II signor __________ è stato affiliato alla CO 1 a decorrere dal 1° ottobre 1998, quale indipendente (doc. O). Da allora egli ha mantenuto lo stesso statuto.
II signor __________ ha regolarmente fatturato le proprie prestazioni alla ditta RI 1 (doc. P - fattura 2000, doc. Q - fattura 2001, doc. R - fattura 2002, doc. S - fattura 2003).
Sempre il signor __________ ha regolarmente notificato all'autorità fiscale le contro prestazioni ricevute dalla RI 1 e quindi questi redditi sono stati utilizzati per il calcolo dei contributi sociali (doc. T).
Prove: - documenti;
- testi;
- si richiama dalla CO 1 di __________ l'intero incarto concernente la partita no. __________ del signor __________ di __________ ed in particolare tutta la documentazione attestante il calcolo dei contributi sociali da lui pagati per il periodo 1998-2003;
- si richiama dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________ l'intero incarto concernente le tassazioni del contribuente __________, __________, e relativo ai bienni 1999/2000 - 2001/2002, nonché all'anno 2003 (No. AVS __________).
c) A norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente. Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri".
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazione delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (cfr. RCC 1986, pag. 650).
Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 110 V 78 consid. 4a).
Spesso ci si troverà in presenza di caratteristiche appartenenti ai due generi di attività. Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto. (RCC 1979 pag. 483, RCC 1972 pag. 629 e giurisprudenza citata).
d) Primo punto controverso della presente fattispecie risulta essere la qualifica dell'attività (dipendente o indipendente) svolta dal signor __________ per la RI 1.
È vero che il concetto di attività dipendente in ambito AVS è più ampio di quello civilistico: infatti le norme di diritto civile possono fornire qualche indizio, senza tuttavia essere decisive (RCC 1986 pag. 126).
È altrettanto vero che non solo di fronte ad un contratto di lavoro si può inserire un rapporto di subordinazione: infatti il TFA lo ha pure ammesso in presenza di un contratto di mandato (RCC 1978 pag. 519-520).
Nel caso concreto non siamo però in presenza di un organo di una società anonima che percepisce degli onorari per tale sua qualità e quindi da considerare come salario determinante (RCC 1983 pag. 22).
Nemmeno siamo in presenza di un contratto di lavoro che permette sempre di ritenere il sussistere di un rapporto di subordinazione.
In realtà il signor __________ ha agito in qualità di subdelega nell'ambito dei mandati conferiti dagli istituti bancari (in casu dalla __________) alla ditta ricorrente (doc. F, da doc. G a doc. N).
Infatti:
● le modalità operative stabilite tra RI 1 e la __________ sono pressoché identiche a quelle pattuite tra la stessa RI 1 ed il signor __________ (doc. F e doc. G);
● pure le controprestazioni sono pressoché simili, ancorché diverse nel loro ammontare.
La __________ versa alla RI 1 dai Frs. 1'000.- ai Frs. 1'500.- al giorno per le differenti prestazioni; mentre la RI 1 versa al signor __________ un compenso giornaliero di Frs. 950.- (doc. F e doc. G);
● il genere di attività svolta esige la presenza costante per diversi giorni di lavoro (doc. F e doc. G);
Stante quanto precede e se si dovesse seguire il ragionamento della CO 1, pure tutti i dipendenti della RI 1, come pure il signor __________ dovrebbero essere considerati, ai sensi della LAVS, quali dipendenti della __________.
Infatti così non è:
● la RI 1 ha fatturato tutte le prestazioni alla __________;
● il signor __________ ha fatturato tutte le proprie prestazioni alla RI 1 (doc. P, Q, R, S). Sulle fatturazioni il signor __________ ha pure calcolato l'IVA;
● il signor __________ ha personalmente pagato ogni e qualsiasi premio assicurativo per infortuni professionali e extra professionali, ovvero contrariamente a quanto succede nei rapporti di dipendenza lavorativa;
● il signor __________ ha svolto in modo indipendente il proprio mandato, senza qualsivoglia istruzione tecnica da parte della RI 1. In questo senso tra RI 1 e __________ non vi è un rapporto di subordinazione. La ditta ricorrente annuncia già sin d'ora di voler assumere delle testimonianze a conferma di questi fatti;
● in tutti i casi la ditta RI 1 non è mai intervenuta a dare ordini al signor __________ e quest'ultimo non sottostava a delle precise direttive della stessa RI 1. Semmai era la __________ che indicava quando l'opera di consulenza andava fornita e quali fossero le esigenze dello stesso istituto bancario. Altresì gli onorari corrisposti non possono essere considerati alla stregua di un salario, ovvero già per il loro ammontare.
Il fatto che fosse I'RI 1 ad incassare gli onorari dalla __________ non modifica affatto la tesi della ricorrente. Infatti l'RI 1 ha procacciato l'affare ed in questo senso ha voluto garantirsi almeno una parte dei guadagni; ancorché una grossa fetta fosse poi stata riversata al signor __________;
● gli onorari ricevuti dal signor __________ non sono regolari, ovvero contrariamente a quanto avviene generalmente per ogni dipendente.
La sua fatturazione, come del resto quella della RI 1 nei confronti della __________, è fondata unicamente sulle prestazioni effettuate;
● d'altronde la volontà contrattuale delle parti è chiara e univoca. Le stesse parti al contratto non hanno mai voluto creare un rapporto di subordinazione o di dipendenza (cfr. documenti);
● il signor __________ non ha utilizzato apparecchiature della RI 1 per svolgere il proprio mandato e nemmeno gli spazi siti negli uffici della stessa RI 1.
Infatti:
•• il signor __________ utilizzava il proprio PC e il proprio materiale software;
•• il signor __________ lavorava esclusivamente a casa propria oppure presso la __________, ovvero a dipendenza delle necessità;
● il signor __________ ha pure sopportato le spese generali relative al mandato, giacché queste erano comprese nella controprestazione diaria pattuita con l'RI 1 (doc. F);
● il contratto di collaborazione sottoscritto dal signor __________ e dalla ditta RI 1 (doc. F) non deve trarre in inganno quanto alla sua formulazione:
i testi che verranno chiamati a deporre proveranno i fatti testé indicati e quindi il rapporto d'indipendenza tra RI 1 e il signor __________. D'altronde quest'ultimo non era obbligato al divieto di concorrenza. Come qualsiasi mandatario, egli era tenuto al segreto professionale;
● la contabilità della RI 1 milita pure a favore della stessa ricorrente: infatti le prestazioni esterne sono sempre state contabilizzate separatamente da qualsiasi posizione contabile riguardante i dipendenti della ditta (doc. U).
Prove: - documenti;
- testi;
- richiamo documenti.
e) Stante quanto precede ben si può affermare come il signor __________ non possa affatto essere ritenuto dipendente della RI 1. Notasi di transenna che egli, sulle prestazioni ricevute dalla ditta ricorrente, ha pagato le imposte, gli oneri sociali e l'IVA. La decisione della CO 1 avrebbe quale conseguenza la revisione di tutte queste posizioni.
Prove: - documenti;
- testi;
- richiamo dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, imposta sul valore aggiunto, 3003 Berna, della documentazione attestante i conteggi dell'IVA pagata dal signor __________, __________ (no. IVA __________).
4. Rimborso spese __________ e per gli altri dipendenti.
La ditta RI 1 ha concordato con i propri dipendenti un sistema di rimborso spese forfetario. Questo non è stato riconosciuto dalla CO 1.
a) Il signor __________ è di nazionalità __________ ed è residente a __________.
Egli dispone di un permesso __________ per svolgere la propria attività presso la RI 1 (doc. V).
Al signor __________ sono stati riconosciuti Frs. 150.- al giorno a titolo di rimborso spese (doc. Z).
Queste comprendono le trasferte da __________ a __________, le spese di alloggio e quelle di vitto (doc. AA). Il calcolo delle spese è stato effettuato dall'autorità fiscale; la quale ha poi riconosciuto la deduzione forfetaria poiché giustificata e corrispondente alle spese complessive ed effettive (doc. BB).
Prove: - documenti;
- testi;
- si richiama dall'__________ di __________ l'intero incarto fiscale concernente il signor __________, __________, permesso di dimora __________ no. __________ e relativi agli anni 2000/2001/2002/2003, no. controllo __________.
b) Devono pure essere dedotte le spese forfetarie di Frs. 50.- al giorno dei dipendenti __________.
Queste spese sono state calcolate sulla base dei giorni di lavoro, durante i quali questi dipendenti hanno dovuto trasferirsi per motivi di lavoro presso i clienti.
Queste spese comprendono le trasferte con auto propria del dipendente e i pasti fuori domicilio.
A comprova di tali fatti, oltre alle prove testimoniali (dipendenti e clienti), vengono prodotte le liste periodiche delle trasferte di ogni dipendente (doc. CC, DD, EE, FF, GG). Il numero dei giorni di trasferta moltiplicato per Frs. 50.- danno l'esatto ammontare delle spese erroneamente riprese dalla CO 1. Le testimonianze dovranno riferire sui km percorsi (a cts. 65 al km) e sulle spese di pranzo a mezzogiorno.
Prove: - documenti;
- testi.
c) Pure il "contributo di posteggio" pagato dalla ditta ricorrente al signor __________ non può essere considerato salario ai sensi dell'art. 5 cpv 2 LAVS.
In realtà non siamo in presenza di un rimborso spese, bensì di una comune pigione che la RI 1 versa al proprietario (__________) degli uffici siti in __________ a __________ per l'occupazione degli stessi locali e per l'uso dei posteggi destinati ai clienti e ai fornitori della ditta ricorrente. L'importo di Frs. 200.- concerne unicamente l'indennità per i posteggi. Ergo tali spese non possono essere considerate per il calcolo dei contributi sociali sul salario versato al signor __________.
Prove: - ispezione ufficio registri;
- documenti;
- testi.
5. Prestazioni __________.
La signora __________ ha ricevuto dalla RI 1 nel corso dell'anno 2002 delle controprestazioni di complessivi Frs. 94'900.- per incarichi svolti per conto della stessa ditta ricorrente. Allora la signora __________ si è dichiarata indipendente e sulle sue fatturazioni la ditta RI 1 ha pure pagato l'IVA.
Con decisione del 2 luglio 2002, I'__________ ha considerato la signora __________ quale dipendente della RI 1 (doc. HH).
Alla luce di questa emergenza, le parti al contratto, ovvero la signora __________ e la ditta RI 1, hanno pure riconsiderato il loro rapporto contrattuale.
Il precedente contratto è stato annullato ex tunc, e i loro rapporti sono stati riformulati, con nuove condizioni, nell'ambito del contratto di lavoro. Di guisa che:
● sono stati approntati dei conteggi stipendio (doc. II);
● è stato effettuato un conteggio di dare e avere per rapporto alle precedenti controprestazioni versate dalla RI 1 (doc. LL);
● la signora __________ è stata regolarmente notificata nel conteggio salari della ditta RI 1 (doc. MM);
● sempre la signora __________ ha restituito alla ditta RI 1 l'importo percepito in più per rapporto alle precedenti prestazioni della ditta ricorrente, ovvero l'importo di Frs. 22'822.55 (doc. NN);
Per questi motivi, il salario determinante che la signora __________ ha percepito dalla RI 1 nel corso del 2002 non è di Frs. 94'900.-, bensì di Frs. 86'052.40. (...)" (Doc. I)
1.5. Nella risposta del 25 ottobre 2004 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso e ha osservato:
" (...)
3.4. In proposito, la Cassa tiene a precisare che da un esame dell'accordo di collaborazione (doc. F, già in possesso del TCA) appare evidente che il signor __________ deve essere considerato salariato della RI 1 sulla base delle Direttive sul salario determinante, marginali 1013 DSD e seguenti.
In particolare, il
signor __________ non si assume direttamente e personalmente un rischio
economico per l'attività svolta a favore della società, la quale gli versa degli
importi regolari per l'esecuzione del lavoro (allegato 1). Inoltre, non agendo
a proprio nome e per
proprio conto, il signor __________ non si assume alcun rischio d'incasso. Di
conseguenza è la RI 1 che si assume il rischio economico.
Dall'accordo di collaborazione appare pure evidente che il signor __________ deve garantire una presenza, elemento che rileva anche una dipendenza dal punto di vista organizzativo del signor __________.
La Cassa rileva pure che questo accordo è identico a quelli che la ricorrente ha stipulato con altre persone, che sono state considerate correttamente come salariate della RI 1 (allegato 2).
Infine, la Cassa tiene a sottolineare che dall'esame dell'incarto fiscale del signor __________ si evince che egli ha avuto nella RI 1 il suo unico committente.
Di conseguenza, la Cassa ritiene che non vi possa essere dubbio circa la dipendenza economica dell'assicurato nei confronti della ricorrente.
Al proposito, la Cassa sottolinea che il TFA nella sentenza D. SA del 16 dicembre 2002 (H 279/00) ha deciso che il fatto di svolgere l'attività lucrativa unicamente per una società configura un elemento decisivo a favore dell'attività dipendente.
Ad. 4 Contestato
4.1. Per ottenere il salario determinante ai fini AVS è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese che incombono al salariato vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).
Secondo l'art. 7
OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.
L'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che le spese generali (determinate dalla marginale 3003 DSD) possono essere dedotte nella misura in cui
sia provato che costituiscono almeno il 10% del salario versato.
Conformemente alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute. Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d'importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate.
Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato e allegando le relative pezze giustificative. Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.
Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto dei dati plausibili forniti dal datore di lavoro e/o dal salariato.
4.2. Nel caso in esame, la Cassa ha ripreso le indennità giornaliere (fr. 50 al giorno) non giustificate (RCC 1960 pag. 34) né al momento della revisione, né in sede di opposizione, né in sede ricorsuale versate ai signori __________ (fr. 150 giornalieri), mentre ha concesso le spese rimborsate separatamente, registrate in diversi conti (allegato 3).
4.3. La Cassa tiene anche a sottolineare che il TCA ha ancora recentemente confermato in numerose sentenze una ripresa di rimborsi spese forfetari per spese di trasferta e di rappresentanza non giustificate.
4.4. La Cassa ribadisce pure che il contributo parcheggio pagato dalla ditta al signor __________ (fr. 200 al mese dal marzo 2001 per un garage a __________, allegato 4) deve essere considerato salario sulla base dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (vedi anche Sentenza TCA del 10 settembre 2002, 30.2001.154+160+162, consid. 2.7., pag. 16:
" (...)
La Cassa ha quindi rettamente considerato quale salario il contributo parcheggio (fr. 150.-- al mese) in quanto non previsto come spese
dall'AVS e la relativa ripresa annua di fr. 1'800.-- merita conferma").
Ad. 5 Contestato
5.1. La Cassa tiene a ribadire che il salario lordo per il 2002 della signora __________ risulta essere di fr. 94'900 e non fr. 86'052.
La Cassa tiene anche a sottolineare che l'Alta Corte ha ribadito che i contributi devono essere riscossi nel momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario; ciò avviene al momento del pagamento in contanti del salario o quando lo stesso è accreditato al lavoratore dipendente (vedi STFA del 9 luglio 1975 nella causa N. SA, pubblicata in RCC 1976 pag. 87)." (Doc. III)
1.6. In data 10 novembre 2004 la società ha ancora osservato:
" (...)
Notifico i seguenti ulteriori mezzi di prova.
1) Testi, da assumere in contradditorio.
● __________, __________; che dovrà riferire sui suoi rapporti con la ditta RI 1 (da chi riceveva ordini, luogo di lavoro, rischio d'impresa, fatturazione, ecc. ...);
● __________, __________, __________ che dovrà riferire principalmente sui rapporti tra RI 1 e clienti, nonché sul "contributo di posteggio";
● __________, __________, __________.
__________, c/o RI 1, __________, __________
e
__________, __________, __________, __________; che dovranno riferire sul rimborso delle spese ai dipendenti e sull'organizzazione della ditta RI 1;
● __________, __________, che dovrà riferire sulla modifica del suo rapporto con la ditta RI 1, segnatamente del suo passaggio da indipendente a dipendente e sulle conseguenze di tale modifica (fatturazione, salario, importi, ecc. ...).
2) Documenti:
● doc. PP certificati salario __________
● doc. QQ documentazione fiscale 2001
● doc. RR documentazione fiscale 2002 con dettaglio spese e
regali accettati dall'autorità fiscale.
La tassazione fiscale 2003 è ancora in sospeso.
3) Richiamo documenti dall'__________ di __________ su
- notifica dipendenti salariati della RI 1 dal __________ ad oggi
- intero incarto no. __________ concernente la RI 1
- __________ (inc. no. __________) per i contributi sociali da lui pagati per il periodo 1998-2003.
4) Richiamo dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________ dell'intero incarto concernente il signor __________, __________ (bienni 1999/2000 - 2001/2002 e anno 2003), no. AVS __________, sulla notifica dei suoi redditi determinanti per il calcolo dei contributi sociali da lui versati.
5) Richiamo dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, imposta sul valore aggiunto, 3003 Berna, della documentazione attestante i conteggi IVA pagati dal signor __________, __________ (no. IVA __________) sulle fatture pagate dalla ditta RI 1.
Un dipendente non è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; ovvero contrariamente all'indipendente.
6) Si richiamano dall'__________ di __________ dell'intero incarto fiscale concernente il signor __________, __________, relativo agli anni 2000/2001/2002/2003 (no. contratto __________), per provare il sistema adottato per il rimborso spese e il relativo ammontare." (Doc. VII)
1.7. Con scritto del 13 dicembre 2004 la Cassa si è riconfermata nella risposta di causa del 25 ottobre 2004, rilevando che:
" (...)
Per quanto concerne gli importi forfetari versati al signor __________ (vedi punto 6, lettera 10 dicembre 2004 dell'avv. RA 1), sulla base delle marginali 3001 e seguenti delle Direttive sul salario determinante (DSD), le spese di viaggio per il rientro al domicilio dei dipendenti sono da considerarsi salario determinante, ritenuto che queste non possono rientrare nelle spese generali, dato che non sono generate dall'esercizio dell'attività lucrativa." (Doc. IX)
1.8. In data 17 dicembre 2004 il rappresentante della società ricorrente ha indicato di riconfermare i fatti e il diritto indicati nell’allegato ricorsuale e la richiesta di assunzione delle nuove prove, indispensabili per l’esito della vertenza, indicate nello scritto del 10 dicembre 2004 (cfr. doc. XII).
Il doc. XII è stato trasmesso alla Cassa (cfr. doc. XIII), per conoscenza.
1.9. Il TCA ha acquisito agli atti gli estratti informatici del Registro di commercio concernenti la società RI 1, prodotti pure dalla ricorrente (cfr. doc. I B).
1.10. Pendente causa questo Tribunale ha proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà in seguito ed ha inoltre richiamato dal competente UT l'incarto fiscale 1999/2000, 2001-2002, 2003A e 2003B di __________ (cfr. doc. XVI).
In data 9 settembre 2005 l'UT di __________ ha trasmesso al TCA quanto richiesto (cfr. doc. XVIII).
L'assicurato e la ricorrente sono stati informati dal TCA dell'acquisizione degli atti fiscali (cfr. doc. XXIX e doc. XXXI).
in diritto
In ordine
2.1. Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04 consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag. 3).
Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).
Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid. 4a; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 1.3, pag. 4/5).
In concreto la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla società per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 2000-2002) sia posteriore (per l’anno 2003), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso del 2004.
Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i primi tre anni ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per l’ultimo anno revisionato dalla Cassa.
Nel merito
2.2. Nel caso di specie due sono le questioni che devono essere chiarite dal TCA: da una parte quella relativa alla qualifica dell’attività dipendente o indipendente svolta da __________ per la società RI 1 e la conseguente ripresa salariale operata dalla Cassa nei confronti di __________, nonché la ripresa salariale di fr. 8'848 nei confronti di __________; dall’altra quella concernente il rimborso spese nei confronti di diversi dipendenti della società e il contributo parcheggio pagato dalla ricorrente al signor __________. In sede ricorsuale, per contro, non è stata contestata la ripresa salariale operata nei confronti del signor __________, motivo per il quale il TCA non entrerà nel merito di tale questione.
2.3. Ripresa salariale nei confronti di __________ e __________.
2.3.1. A norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri". Per l’art. 10 LPGA è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. E’ considerato datore di lavoro chi impiega salariati (art. 11 LPGA).
L’art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall’esercizio di un’attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2). Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650). Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03, STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 21 marzo 2005, H 31/04; STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 16 dicembre 2002, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).
2.3.2. Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato ( RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Siamo in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 in re A. G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
In una recente sentenza, il TFA ha precisato:
" Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appreciation fiscale."
(Pratique VSI 2001 pag. 55, in particolare pag. 63)
2.3.3. Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl, 30.2001.57; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.3.4. Il TFA ha costantemente stabilito che per giudicare se un rappresentante di commercio o un agente è salariato o indipendente non è importante sapere se i suoi rapporti di servizio sono retti da un contratto di viaggiatore di commercio o da un contratto di agenzia ai sensi del diritto delle obbligazioni (RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1955 pag. 153, RCC 1952 pag. 356, RCC 1950 pag. 378; STFA 8 marzo 1990 in re C.C. SA). L'Alta Corte federale ha riconosciuto che in generale i rappresentanti di commercio fruiscono di una grande libertà quanto all'impiego del loro tempo e all'organizzazione del loro lavoro. Malgrado ciò è raro che essi assumano un rischio economico uguale a quello di un imprenditore.
Il TFA è quindi giunto alla conclusione che i rappresentanti di commercio, vista la natura delle loro attività e le loro condizioni di lavoro, possono essere considerati dei lavoratori indipendenti nei confronti dell'AVS solo in casi eccezionali (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1955 pag. 82; RCC 1953 pag. 393).
A proposito degli agenti il TFA ha stabilito che, dal punto di vista dell'AVS, questi sono in generale dei salariati, per il motivo che il rischio economico da loro sopportato si limita il più delle volte al fatto che il guadagno dipende dal successo personale degli affari conclusi (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1967 pag. 429; RCC 1954 pag. 116; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, n. 4.63, pag. 119).
Si deve presumere l'esistenza di un'attività dipendente anche quando il rappresentante non percepisce un salario fisso ma solo provvigioni (RCC 1988 pag. 398; RCC 1986 pag. 126; RCC 1972 pag. 330; RCC 1953 pag. 393), si assume le spese generali (RCC 1986 pag. 126, RCC 1980 pag. 304, RCC 1971 pag. 90, RCC 1955 pag. 82), non è vincolato ad una regione geografica, non è obbligato a rispettare un determinato orario di lavoro (RCC 1972 pag. 330), lavora per più ditte (RCC 1955 pag. 82, RCC 1953 pag. 393), risponde per il delcredere ai sensi degli artt. 348a e 418c CO (RCC 1972 pag. 330), è iscritto a Registro di commercio (RCC 1986 pag. 126, RCC 1982 pag. 209, RCC 1955 pag. 82), è designato quale agente ai sensi degli art. 418a segg. CO (RCC 1980 pag. 112, RCC 1972 pag. 330, RCC 1955 pag. 153).
L'agente e il rappresentante di commercio esercitano attività lucrativa indipendente se sopportano un vero e proprio rischio imprenditoriale, vale a dire se dispongono di una propria organizzazione di vendita (RCC 1988 pag. 399 consid. 2b; RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604, RCC 1982 pag. 208, RCC 1980 pag. 112).
Secondo la prassi amministrativa questo si verifica quando le tre condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente: l'agente o il rappresentante di commercio utilizza locali commerciali propri o in affitto (non sono considerati locali commerciali quelli adibiti ad abitazione), occupa del personale (non sono considerati personale la moglie e gli altri membri della famiglia che non ricevono un salario) e sopporta la maggior parte delle spese di esercizio (Direttive UFAS sul salario determinante, NN. 4027 e 4028; Pratique VSI 1995 pag. 27; Pratique VSI 1993 pag. 228 consid. 3b; RCC 1988 pag. 329 consid. 2b, RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604 consid. 2b, RCC 1982 pag. 209 consid. 4b, RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1967 pag. 429; STFA 8 marzo 1990 in re C.C. SA).
Diversa è invece la situazione del mediatore, il quale, di regola, è considerato quale persona esercitante un'attività indipendente (RCC 1988 pag. 315 seg. consid. 3c). Come ogni mandatario il mediatore deve eseguire il suo mandato conformemente alle istruzioni del mandante (artt. 397 e 412 cpv. 2 CO). Il contratto di mediazione può essere revocato immediatamente (artt. 412 cpv. 2 e 404 CO) e secondo l'art. 413 cpv. 1 CO il mediatore ha diritto alla mercede solo se la sua interposizione o la sua indicazione conducono alla conclusione del contratto. Quest'ultimo elemento, che mette in evidenza il carattere aleatorio dell'attività di mediatore, è importante dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali. Infatti la presenza del rischio dell'imprenditore è uno dei criteri che permette di riconoscere l'esistenza di un'attività indipendente (GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 195, n. 159 ad art. 5 LAVS). Circa le spese sopportate dal mediatore, queste gli sono rimborsate unicamente se ciò è stato convenuto (art. 413 cpv. 3 CO). Per queste ragioni, di regola, il mediatore è considerato indipendente, a differenza dell'agente commerciale che, di regola, è un salariato (DTF 97 V 137 consid. 2).
2.3.5. Greber, Duc, Scartazzini in Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 189, hanno così riassunto la giurisprudenza del TFA riguardo l'attività specifica di chi lavora nell'ambito dell'informatica:
" 3.4.7.4 Collaborateur travaillant dans le domaine de l'informatique
L'activité professionnelle de collaborateurs travaillant dans le domaine de l'informatique (TED) doit être considérée comme activité lucrative dépendante lorsqu'un certain nombre de conditions sont réalisées. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que tel était le cas lorsque ces spécialistes TED sont sollicités pour certains projets, concluent des contrats de travail limités à un projet, sont sous les ordres d'un chef de projet dans l'exécution personnelle du projet, doivent effectuer le travail de projet dans des délais établis à l'avance en ce qui concerne le début, la remise et le contrôle, utilisent l'infrastructure des responsables de projet ayant sollicité leur collaboration, n'apportent ni un capital important ni ne font des investissements propres importants, ne s'occupent ni de l'acquisition de clients ni du management du projet, ne sont juridiquement pas responsables vis-à-vis du client d'éventuels défauts d'ouvrage, n'effectuent pas d'encaissement et n'ont pas à supporter les conséquences d'une éventuelle insolvabilité du client.
La rétribution versée pour cette activité doit être qualifiée de salaire déterminant même si les risques de maladie et d'accident sont à la charge du spécialiste TED, si aucun salaire mensuel n'a été convenu, s'il n'existe pas de réglementation. explicite en matière de vacances et si, en cas de défaut d'ouvrage, le recours des responsables de projet contre le spécialiste TED est réservé.
Cette jurisprudence a été confirmée dans le cas d'un «contrat de collaboration», où l'assuré s'était engagé envers une entreprise à fournir des services de TED (conseil, production de logiciels, assistance lors de l'introduction et d'utilisation de systèmes de traitement de données) en fonction des commandes de clients de l'entreprise. Il a notamment été relevé que l'assuré ne devait assumer aucun risque d'entrepreneur, car c'était l'entreprise qui faisait les démarches pour obtenir les commandes dont l'assuré devait s'occuper et qui juridiquement était seule responsable envers les clients et leur facturait donc les prestations fournies par le recourant. L'idée que l'assuré assumerait un risque d'entrepreneur était également infirmée par le fait que celui-ci avait droit, indépendamment des commandes qu'obtenait l'entreprise, à une rémunération minimale de 20 heures hebdomadaires. En outre, l'assuré était intégré dans l'entreprise en question du point de vue de l'organisation du travail, étant donné qu'il était engagé à travailler 35 heures par semaine en moyenne, à collaborer avec les employés de l'entreprise et à rendre compte de ses prestations sous forme de rapports si ces prestations étaient rémunérées à l'heure.
En revanche, le Tribunal fédéral des assurances a admis l'existence d'une activité indépendante analogue à celle d'un inventeur dans le cas d'une personne travaillant dans le domaine de l'informatique, laquelle avait développé et mis sur le marché des programmes d'ordinateur. (…)"
In una sentenza del 14 agosto 2000 nella causa L. N., pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55 segg., il TFA, a proposito della delimitazione, per i collaboratori informatici, fra attività lucrativa indipendente e attività lucrativa salariata, ha avuto modo di rilevare quanto segue:
" (…)
6a. Eu regard du fait que, d'une part, l'intimé n'encourt pas de risque d'exploitation particulier et que, d'autre part, il conserve son indépendance vis-à-vis de l'entreprise X. dans l'organisation de son travail, il faut se demander quel est le critère auquel il faut accorder une importance prépondérante, voire décisive.
b. Le TFA a jugé à maintes reprises que l'application des règles destinées à délimiter une activité lucrative dépendante, d'une activité indépendante dans le cas de collaborateurs travaillant dans le secteur de l'informatique conduisait généralement à admettre l'existence d'une activité lucrative dépendante, à moins que l'ensemble des circonstances du cas particulier ne parle en faveur d'une activité indépendante (voir en particulier VSI 1995 p.147 et les références citées; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2e édition 1996, p. 133 n° 4.65 et 4.66). Käser fait remarquer que la jurisprudence accorde une importance particulière à la question du risque d'exploitation. Par ailleurs, le TFA a constaté aussi que certaines activités, de par leur nature, n'exigeaient pas nécessairement de gros investissements. C'était notamment le cas dans le domaine des services. En pareils cas, il convenait d'accorder plus de poids à la dépendance dans l'organisation du travail qu'au risque d'investissement (ATF 110 V 78 = RCC 1986 p. 513; Käser, ad op. cit. p. 120 n° 4.30).
c. L'autorité de première instance a accordé plus de poids à l'autonomie de l'intimé dans l'organisation du travail et, partant, admis l'existence d'une activité indépendante. De son côté, la recourante privilégie le risque d'exploitation et arrive à la conclusion que l'activité de l'intimé doit être considérée comme une activité lucrative dépendante. Pour justifier son point de vue, elle se réfère aux mutations importantes qu'ont subies les conditions de travail dans le domaine de l'informatique en raison des progrès techniques, de sorte que le lieu de travail d'un collaborateur en informatique importe peu, car les réseaux de connexions existants de nos jours permettent d'effectuer des travaux de programmation et de développement pratiquement n'importe où, seule la mise au point et les tests devant encore être effectués sur les installations et l'équipement d'une entreprise. Les conditions de travail ont toujours été quelque peu différentes dans le domaine de l'informatique. C'est ainsi que le travail de nuit, durant les fins de semaines et les jours fériés est une chose courante. D'une part, les collaborateurs informaticiens disposent d'une relative autonomie dans l'organisation de leur activité et, d'autre part, l'interaction complexe de tous les éléments du système exige une synchronisation poussée entre les différents collaborateurs. Dans ces conditions, il existe rarement une différence sensible entre les employés et les collaborateurs libres, du moins pour ce qui concerne la dépendance économique ou dans l'organisation du travail. De ce fait, le risque d'exploitation revêt une plus grande importance.
d. Dans sa plus récente jurisprudence, le TFA s'est exprimé comme suit au sujet du statut de cotisants des collaborateurs informaticiens libres:
Dans les arrêts publiés dans VSI 1993 p. 23 et 1996 p. 130, il a eu à se prononcer sur des cas où les collaborateurs en informatique ont été qualifiés de personnes exerçant une activité salariée, parce qu'ils n'avaient pas à supporter eux-mêmes le risque d'exploitation et qu'ils ne jouissaient pas non plus à l'évidence d'une autonomie dans l'organisation du travail. Dans le premier cas, il s'agissait d'un spécialiste en informatique qui était subordonné à un chef de projet pour l'exécution personnelle de projets; il devait effectuer son travail en respectant des délais prescrits (début, livraison et réception) et utilisait à cet effet l'infrastructure du responsable des projets. Dans le deuxième cas, le collaborateur avait droit, indépendamment des mandats confiés, à une rémunération minimale correspondant à 20 heures par semaine et devait travailler en moyenne 35 heures par semaine pour l'entreprise mandante. En outre, le collaborateur était tenu de travailler avec d'autres employés de l'entreprise et de rendre compte de son activité sous forme de rapports.
Dans l'arrêt publié dans VSI 1995 p. 147 ss, le TFA a également constaté que le collaborateur informaticien n'assumait aucun risque d'exploitation. Pour ce qui concerne la dépendance dans l'organisation du travail, il apparaissait que l'entreprise mandante était responsable de la structure et de l'organisation du projet et qu'elle mettait à disposition les machines, les programmes et les données de tests nécessaires. Le collaborateur ne pouvait utiliser que du personnel de l'entreprise engagé à temps ferme et il devait exercer son activité au siège de l'entreprise. Au surplus, les méthodes d'analyse et de programmation devaient répondre au standard de l'entreprise. Le collaborateur était au surplus soumis à un contrôle des délais et l'entreprise était en droit de l'astreindre à fréquenter des cours dont elle assurait par ailleurs les frais. L'entreprise avait, d'autre part, confirmé que le collaborateur devait se soumettre à ses instructions et qu'il devait travailler selon des directives strictes. En revanche, le collaborateur avait le droit de confier l'exécution de certains travaux à des tiers. De l'avis du TFA, ce dernier élément parlait en faveur d'une activité indépendante. Mais, dans l'ensemble, les éléments en faveur d'une activité dépendante l'emportaient dans le cas d'espèce. Dans le considérant 7a (p. 154) le TFA faisait toutefois remarquer que les éléments en faveur d'une activité dépendante n'étaient pas ce point prépondérants dans le cas d'espèce qu'il faille considérer la qualification de personne de condition indépendante qui avait été admise dans les décisions précédentes de manifestement erronée et ordonner une reconsidération de ces décisions.
e. Si l'on se réfère à ces décisions, et en particulier à la dernière, force est de constater dans la présente espèce que si le risque d'exploitation est quasiment nul, le collaborateur jouit en revanche d'une grande autonomie dans l'organisation du travail par rapport aux trois cas précédents. On ne retrouve pas non plus une telle autonomie dans les cas précédents pour ce qui est de l'engagement. Bien au contraire, les collaborateurs libres en question étaient fermement intégrés dans l'organisation de l'entreprise mandante. Si, dans le cas publié dans VSI 1995.p. 147 ss, la qualification de personne exerçant une activité indépendante ne pouvait pas être considérée comme manifestement inexacte, cette observation est d'autant plus valable dans la présente espèce que l'intimé n'est soumis à aucune condition de travail, qu'il n'est pas tenu - comme dans les cas précédents - à un certain horaire de travail hebdomadaire et qu'il ne bénéficie d'aucune garantie de rémunération minimale. Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence en matière d'appréciation des activités dans le domaine des services, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir violé le droit fédéral en accordant une importance prépondérante à l'autonomie de l'intimé dans l'organisation de son travail. Si des collaborateurs en informatique disposant d'une telle autonomie dans l'organisation du travail devaient être qualifiés de personnes de condition dépendante, le critère d'autonomie dans l'organisation du travail en tant que tel devrait être définitivement écarté, avec pour conséquence que les collaborateurs informaticiens, qui n'ont pratiquement pas d'investissements à faire dans le domaine des services, ne pourraient plus du tout être considérés comme des personnes exerçant une activité indépendante, ce qui n'est certainement pas le but et le sens de la jurisprudence.
S'y ajoute le fait que l'intimé déclare aux autorités fiscales la rémunération qu'il reçoit de l'entreprise X. en tant que revenu provenant d'une activité lucrative indépendante. Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale. Au surplus, l'intimé a calculé la taxe à la valeur ajoutée sur ce revenu. Selon la jurisprudence, ce fait n'est pas décisif pour déterminer le statut de cotisant. Néanmoins, si l'on tient compte des complications liées à une annulation des décomptes, ce fait oblige à une certaine retenue pour ne pas qualifier de dépendante l'activité des collaborateurs libres en dépit d'indices importants parlant en faveur d'une activité indépendante.
f. La recourante fait remarquer dans son recours de droit administratif qu'un simple coup d'oeil dans les annonces de places vacantes permet de constater que les entreprises recherchent aussi comme collaborateurs des spécialistes spécialement formés dans le domaine de l'informatique. Au lieu d'engager des employés qui doivent être constamment formés, les entreprises préfèrent s'allier les services de collaborateurs très flexibles qui disposent déjà des connaissances nécessaires. Cela ne signifie rien d'autre que les entreprises semblent de moins en moins décidées à endosser des obligations d'employeurs qui consistent généralement à former des collaborateurs et à maintenir leurs connaissances à jour compte tenu des derniers développements de la technique. Le risque de ne plus être occupé par manque de connaissances professionnelles actualisées retombe ainsi sur le collaborateur.
Dans sa lettre du 13 mai 1997, l'entreprise X. a fait savoir clairement qu'elle ne pouvait pas garantir des commandes régulières à l'intimé et que ce dernier devait supporter le risque inhérent à la mise à disposition de son savoir.
Il est vrai que ce type de risque ne correspond à aucun des aspects particuliers du risque d'exploitation tels que développés par la jurisprudence.
On ne saurait cependant ignorer que, dans ce domaine, à une époque où la technique évolue rapidement et dans une branche hautement spécialisée, le collaborateur libre peut encourir des risques qui n'avaient pas une telle rigueur précédemment. Même si cette observation n'est pas déterminante, elle vient renforcer l'idée d'une collaboration non subordonnée en plus des autres éléments importants qui parlent en faveur d'une activité indépendante.
7. Pour toutes ces raisons, l'autorité de première instance n'a pas enfreint le droit en qualifiant d'indépendante l'activité de l'intimé en faveur de l'entreprise X. Dès lors, la décision du 18 mars 1998, qui se fonde sur une activité lucrative salariée, doit étre annulée. (H 30/99)"
2.3.6. Secondo l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). E' riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).
Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
2.4. Il 4 agosto 1998 __________ e RI 1 hanno concluso il seguente "Accordo di collaborazione":
"
accordo di collaborazione
Tra: RI 1 - __________ - __________
(di seguito denominato il mandante)
e Il Sig. __________
__________
__________
(di seguito denominato il mandatario)
Oggetto del contratto
Oggetto del contratto e' la fornitura di prestazioni di servizio che si configura nelle attività di sviluppo e manutenzione di software bancario.
Modalità di svolgimento dell'accordo
Le prestazioni saranno richieste di volta in volta dalla RI 1 precisando tempi e modalità di esecuzione. Il mandatario potrà effettuare le prestazioni presso gli uffici della RI 1 o presso clienti della stessa. L'unità di misura delle prestazioni fornite è espressa in giorni/uomo pari ad 8 (otto) ore lavorative al giorno.
Durata dell'accordo
Il presente accordo sarà in vigore tra le parti dal 1/10/98 al 30/9/99.
Durante questo periodo è previsto un impegno minimo di 80 giorni lavorativi. Alla scadenza il suddetto accordo si intenderà rinnovato di un anno salvo disdetta scritta da notificarsi con un preavviso minimo di 3 mesi rispetto alla relativa scadenza.
Coperture assicurative
Il mandatario garantisce e dichiara che è coperto da adeguate polizze assicurative per infortuni professionali ed extra professionali, liberando la RI 1 da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Riservatezza
Il Mandatario è tenuto al segreto professionale (anche dopo la conclusione del rapporto di collaborazione) verso terzi, per tutto quanto appreso in relazione alla attività svolta per conto della RI 1 e alle informazioni acquisite.
Compensi
La tariffa giornaliera corrisposta dalla RI 1 per le prestazioni fornite sarà di Frs. 850.-/ giorno lavorativo + IVA.
Detti importi potranno essere aggiornati una volta all'anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo. La base di calcolo è l'indice alla data di inizio del contratto. Di regola l'adattamento viene concordato all'inizio dell'anno previo preavviso scritto di due mesi.
Tutti i compensi si intendono al netto di ogni imposta, che saranno a carico del mandatario. L'ammontare dei compensi è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa, fatta eccezione per le spese straordinarie che il mandatario dovesse sostenere in relazione a trasferte effettuate per conto e su esplicita autorizzazione della RI 1.
Il pagamento dei compensi, che verranno fatturati direttamente alla RI 1 a dipendenza delle giornate di attività effettivamente svolte durante il periodo di competenza, sarà effettuato entro 30 giorni dall'invio della relativa fattura.
Il rimborso spese verrà concordato di volta in volta a dipendenza del luogo di lavoro, della durata del viaggio e del soggiorno.
Proprietà uso e riproduzione
Tutto il materiale prodotto in conseguenza della collaborazione oggetto del presente contratto resterà di proprietà della RI 1 che avrà facoltà di riprodurlo a suo piacimento e cederlo a terzi.
Diritto applicabile
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo valgono le disposizioni del codice delle obbligazioni.
Per ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente accordo le parti concordano la competenza del foro di __________." (Doc. F)
La stessa RI 1 ha, da parte sua, in data 1° luglio 1998 concluso il seguente contratto con la __________:
"
Accordo di collaborazione
Tra: RI 1 - __________ - __________
E __________ - __________ - __________
Oggetto dell'accordo
Oggetto dell'accordo é la realizzazione del progetto __________. Il progetto verrà realizzato in parte adattando il software utilizzato presso __________ ed in parte sviluppando delle nuove funzionalità in base alle esigenze della banca. Il costo complessivo del progetto é quantificato fra 650 e 750 mila CHF, incluso l'acquisto e l'adeguamento del software al sistema UNIX. In ogni caso, prima di iniziare la fase di sviluppo, è necessario analizzare con i responsabili della Banca le effettive necessità e valutare, anche in base ai volumi, se è giustificato o meno lo sviluppo di una specifica funzione.
Modalità operative
Il personale della RI 1 svolge normalmente la propria attività presso la banca oppure, previo preventivo accordo, presso gli uffici della società, adeguandosi per quanto attiene a tempi e modi alle esigenze della banca.
Inizio attività e test di integrazione
L'attività di analisi e sviluppo delle varie funzionalità del progetto inizierà dal 1 luglio 1998.
RI 1 si impegna inoltre ad iniziare i test di integrazione di tutte le funzionalità.
__________, convenute di comune accordo, al più tardi entro il 1 dicembre 1998.
Compensi
Tutti i compensi si intendono al lordo di ogni imposta, IVA esclusa, che saranno a carico della RI 1, e sono comprensivi di ogni e qualunque spesa, fatta eccezione per quelle che la stessa dovesse sostenere in relazione a trasferte eseguite per conto e su esplicita richiesta della banca.
Le tariffe giornaliere per le prestazioni fornite, suddivise in base alle figure professionali sono le seguenti:
Capo progetto Frs 1'500.- giorno lavorativo
Analista Frs. 1'200.- giorno lavorativo
Analista programmatore Frs. 1'000.- giorno lavorativo
Il pagamento dei compensi + IVA avverrà a consuntivo, al termine di ogni mese, e sarà relativo alle effettive giornate di attività svolte nel periodo di competenza.
In ogni caso il costo complessivo del progetto non potrà superare i limiti previsti nel capitolo oggetto dell'accordo.
Riservatezza
RI 1 si impegna a mantenere riservate e segrete, anche dopo la conclusione del rapporto di collaborazione, tutte le informazioni e i dati comunque venuti a sua conoscenza in occasione ed in esecuzione dell'accordo.
Coperture assicurative
RI 1 garantisce che il proprio personale é coperto da adeguate polizze assicurative per infortuni professionali ed extra-professionali, liberando la __________ da ogni e qualsiasi responsabilità.
Diritto applicabile
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo valgono le disposizioni del codice delle obbligazioni. Per ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente accordo le parti concordano la competenza del foro di __________." (Doc. G)
Tale accordo è stato in seguito rinnovato in data 3 marzo 1999 (cfr. doc. I H), in data 28 ottobre 1999 (cfr. doc. I I) e in data 5 dicembre 2001, quando le parti hanno stipulato quanto segue:
"
Accordo di collaborazione
tra
RI 1, __________ - __________
e
__________, __________ - __________,
si stipula e conviene quanto segue:
1. Oggetto dell'accordo
La RI 1 si impegna a mettere a disposizione della __________, nei termini e condizioni di seguito indicati, propri consulenti applicativi e tecnici per la fornitura di prestazioni professionali atte alla manutenzione del sistema informatico esistente, progettazione e sviluppo di nuove applicazioni informatiche.
2. Modalità operative
Il personale della RI 1 svolgerà le sue attività sia presso gli uffici della __________ a __________ sia, previo preventivo accordo, presso gli uffici della RI 1, adeguandosi, per quanto riguarda tempi e modalità, alle esigenze della __________.
Una persona designata tra il personale della __________ gestirà la pianificazione delle presenze del personale RI 1 in base alle necessità.
La RI 1 si impegna ad intervenire entro 3 ore dalla segnalazione per tutti i problemi bloccanti, ed entro 24 ore per i problemi non bloccanti.
L'unità di misura delle prestazioni fornite é il giorno/uomo pari a otto ore lavorative.
La RI 1 fornirà, per ogni singola risorsa, un rapporto mensile delle attività effettuate nel corso del mese.
3. Durata dell'accordo
Il presente accordo entrerà in vigore il 01.01.2002 e scadrà il 31.12.2003.
Durante la validità del contratto la __________ si impegna a garantire un minimo di giorni uomo annui in base alle seguenti figure professionali:
● Capo progetto 100 giorni uomo
● Consulente applicativo o sistemista 240 giorni uomo
La RI 1 si impegna a svolgere un servizio regolare e continuativo.
4. Compensi
Tutte le tariffe sottoindicate non includono tasse di qualsiasi genere, e sono comprensive di ogni e qualsiasi spesa, fatta eccezione per quelle che RI 1 dovesse sostenere in relazione a trasferte effettuate per conto e su esplicita richiesta della __________.
Il pagamento dei compensi avverrà a consuntivo, al termine di ogni mese, e sarà relativo alle effettive giornate di attività svolte nel periodo di competenza.
Le tariffe giornaliere corrisposte per le prestazioni fornite, suddivise in base alla figura professionale sono le seguenti:
● Capo progetto CHF 1'500.- giorno
● Consulente applicativo o sistemista CHF 1'200.- giorno
5. Responsabilità
RI 1 non assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, mancato guadagno o pretesa fatta valere da terzi o dalla banca stessa, a causa di malfunzionamenti dovuti ad interventi relativi a questo contratto.
6. Servizio Picchetto
RI 1, nel limite del possibile, mette a disposizione della __________ un servizio di picchetto da richiedere per iscritto con un preavviso minimo di 10 giorni. Nel caso in cui il servizio non venisse esplicitamente richiesto RI 1 non assume nessuna responsabilità in caso di mancato intervento o malfunzionamenti.
Gli interventi, da parte del personale RI 1, devono comunque garantire l'esecuzione della procedura Batch. A questo scopo sono da prevedere anche interventi di tipo estemporaneo che, pur non risolvendo il problema, ne eliminano la causa consentendo la continuazione del flusso di lavoro.
RI 1 e __________ definiranno separatamente le seguenti modalità:
● Procedure di accesso remoto al sistema
● Elenco delle persone autorizzate ad accedere ai dati produttivi della __________
● Procedure di emergenza
● Persone da contattare durante la notte in caso di errori gravi
6.1. Prezzi e condizioni di pagamento
Giorni feriali: Picchetto 50.- CHF/ora (minimo 4 ore)
Intervento 250.- CHF/ora
Giorni festivi: Picchetto 60.- CHF/ora (minimo 4 ore)
Intervento 300.- CHF/ora
Nel caso si rendesse necessario un intervento non pianificato lo stesso verrà considerato come un picchetto festivo.
Il servizio verrà fatturato a consuntivo, al termine di ogni mese.
7. Riservatezza
RI 1 si impegna a mantenere riservate e segrete, anche dopo la conclusione del rapporto di collaborazione, tutte le informazioni e i dati comunque venuti a sua conoscenza in occasione ed in esecuzione dell'accordo, in particolar modo quelle relative al segreto bancario.
RI 1 farà firmare ai suoi collaboratori una dichiarazione di confidenzialità sul segreto bancario e professionale.
8. Proprietà uso e riproduzione
Tutto il materiale prodotto, in conseguenza della collaborazione oggetto del presente contratto, è di proprietà della __________. Previo accordo della __________, RI 1 può utilizzare ed impiegare questo materiale presso altri clienti, ma in ogni modo nel rispetto del contratto di licenza che lega la __________ al fornitore del software di base.
Eventuali accordi particolari saranno definiti di volta in volta sulla base di specifici progetti.
9. Diritto applicabile
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo valgono le disposizioni del codice delle obbligazioni.
Per ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente accordo le parti concordano la competenza del foro di __________." (Doc. L)
RI 1 e __________ hanno inoltre concluso in data 8 settembre 2003 un “Contratto di licenza d’uso prodotto __________” (cfr. doc. I M) e in data 4 giugno 2004 un “Contratto di manutenzione” (cfr. doc. I N).
Ai fini di meglio chiarire la fattispecie il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti.
Interpellato dal TCA (cfr. doc. XVII), __________ ha affermato che le prestazioni lavorative da lui eseguite per RI 1, consistevano nella "fornitura di servizi di consulenza nell’ambito dello sviluppo e della manutenzione di software bancario, campo nel quale ho maturato una pluriennale esperienza avendo esercitato tale attività sin dal 1990, dapprima quale dipendente della ditta __________ di __________ (già __________ e in seguito __________) e in seguito (dal 1998) quale consulente indipendente." (cfr. doc. XXII).
Quanto alla libertà nell'organizzarsi egli ha affermato che "da parte della società RI 1 non ricevevo alcuna direttiva concernente l’orario di lavoro né altre direttive riguardanti la pianificazione o l’esecuzione. La maggior parte delle prestazioni di consulenza veniva da me effettuata presso gli istituti bancari presso i quali era installato il software. A seconda delle necessità di questi ultimi organizzavo il lavoro in maniera da soddisfare al meglio le loro esigenze. Per essere più precisi, i miei interventi concernevano attività di manutenzione come anche di sviluppo del software bancario, nel primo caso intervenivo per risolvere gli eventuali malfunzionamenti a seconda della gravità e dell’urgenza. Per quanto riguarda invece i nuovi sviluppi di software, nel caso di piccole modifiche pianificavo ed eseguivo il lavoro a seconda della mia disponibilità, per gli sviluppi importanti, invece, concordavo modalità e scadenze con il team di progetto guidato generalmente da un rappresentante dell’istituto bancario.” (cfr. doc. XXII).
Il signor __________ ha poi rilevato che fatturava le sue prestazioni di consulenza “a scadenza mensile alla ditta RI 1 in base al numero di giorni/uomo effettutati nel corso di una settimana. Al totale delle prestazioni aggiungevo naturalmente l'IVA". (cfr. doc. XXII).
Quanto alle modalità di remunerazione, il signor __________ ha rilevato che avvenivano “in unità giorni/uomo, come risulta dalla voce “modalità di svolgimento dell’accordo” figurante nell’accordo di collaborazione tra la società RI 1 e il sottoscritto.” (cfr. doc. XXII).
Circa gli strumenti di lavoro utilizzati il signor __________ ha precisato che "per l’attività svolta nelle sedi degli istituti bancari presso i quali era installato il software, utilizzavo i macchinari (computer, server, stampanti, ecc....) di proprietà di questi ultimi. Altro materiale diverso (piccolo materiale d’ufficio) era sia di mia proprietà che di proprietà della banca. Il telefono cellulare da me utilizzato a scopi professionali era di mia proprietà. Per le attività svolte presso il mio domicilio utilizzavo naturalmente i macchinari e il materiale di mia proprietà.” (cfr. doc. XXII). Egli ha affermato inoltre che "l’investimento più consistente è stato effettuato all’inizio della mia attività, quando, per poter lasciare la __________, ditta per la quale lavoravo fino ad allora, ed intraprendere un’attività lucrativa indipendente, ho dovuto versare a quest’ultima la somma di fr. 24'000.-- quale liberazione dal vincolo derivante da un contratto di formazione. Tale investimento, è stato riconosciuto quale “costo di avviamento” e ammortizzabile in 5 anni dall’Ufficio di tassazione di __________ solo a seguito di un mio reclamo.” Egli ha poi aggiunto che “oltre a tale costo, nel periodo 1998-2003 ho investito fr. 9'245.-- in strumenti di lavoro (hardware, software, documentazioni, ecc.) e fr. 2'005.80 in mobilio d’ufficio. Naturalmente agli investimenti vanno sommati i normali costi d’esercizio.” (cfr. doc. XXII).
Egli ha poi osservato che "anche per gli anni 2000-2003 faceva stato l’unico mandato di collaborazione sottoscritto e risalente al 4 agosto 1998." (cfr. doc. XXII).
Alla domanda se nel periodo 2000-2003 egli avesse esercitato la stessa attività svolta per la società RI 1 anche per altre società o persone, il signor __________ ha risposto che “le prestazioni di consulenza informatica le ho fornite anche alla ditta __________ di __________ e, oltre a quelle di gestione aziendale, allo __________ di __________ di __________.” (cfr. doc. XXII).
Infine, alla domanda se nel periodo 2000-2003 egli avesse svolto altre attività per altre società o persone, egli ha osservato che “prestazioni esclusivamente di consulenza aziendale le ho fornite al signor __________, dapprima consocio di una impresa di costruzioni __________ e in seguito di un’azienda individuale. Per queste attività non ho sottoscritto alcun mandato specifico. Oltre a tali attività per terzi mi sono impegnato anche nello sviluppo in proprio di soluzioni informatiche, attività queste per il momento non andate a buon fine.” (cfr. doc. VIII).
Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito, l'amministrazione si è riconfermata nella sua risposta di causa, rilevando che al signor __________ non è stata inviata una decisione in considerazione del fatto che, per prassi, nei casi in cui le riprese superano le dieci persone la decisione è inviata soltanto alla società (cfr. doc. XXV).
La società, per contro, preso atto delle risposte fornite al TCA dal signor __________, ha chiesto al Tribunale di porre al teste le due seguenti domande:
" (...)
- Il suo rapporto con la ditta RI 1 era vincolato da un divieto di concorrenza?
- poteva svolgere liberamente attività per conto di altre ditte?
In caso contrario, quali erano i limiti dei vincoli contrattuali concordati con la ditta RI 1?" (Doc. XXIV)
Al riguardo, questo TCA osserva che il signor __________, rispondendo ai quesiti posti dal Tribunale, ha già fornito la risposta a tali domande: egli ha infatti indicato di avere lavorato, oltre che per la società ricorrente, anche per altre società, non essendo quindi egli vincolato da un eventuale divieto di concorrenza, che peraltro non risulta nell’accordo di collaborazione 4 agosto 1998 siglato dalle parti.
2.5. Nel caso di specie, gli elementi a favore dell’attività dipendente di __________ nell’ambito dello sviluppo e della manutenzione di software bancario presso RI 1 sono predominanti rispetto a quelli dell’attività indipendente.
Difatti, negli anni oggetto di revisione l’assicurato ha fatturato regolarmente ogni mese le sue prestazioni a RI 1, in base al numero di giorni/uomo effettuati nel corso di una settimana, come emerge sia dall’accordo di collaborazione citato (cfr. doc. I F, alla voce “Compensi”), sia dalle risposte fornite al TCA (cfr. doc. XXII e allegati 9 e 10), sia dalla documentazione agli atti concernente le fatture degli anni 2000 (cfr. doc. I P), 2001 (cfr. doc. I Q), 2002 (cfr. doc. I R) e 2003 (cfr. doc. I S), ricevendo un compenso di fr. 900 al giorno.
__________ non ha agito quindi come lavoratore indipendente in proprio nome e per se stesso, ma per conto della società datrice di lavoro.
Va inoltre osservato che alla voce "Compensi" dell’accordo di collaborazione è stato precisato che “la tariffa giornaliera corrisposta dalla RI 1 per le prestazioni fornite sarà di fr. 850.-/giorno lavorativo + IVA” (importo che è poi diventato di fr. 900 al giorno a partire dal mese di marzo 2001, cfr. doc. I P, I R e I S) e che il pagamento dei compensi "che verranno fatturati direttamente alla RI 1 a dipendenza delle giornate di attività effettivamente svolte durante il periodo di competenza, sarà effettuato entro 30 giorni dall’invio della relativa fattura. Il rimborso spese verrà concordato di volta in volta a dipendenza del luogo di lavoro, della durata del viaggio e del soggiorno.” (cfr. doc. I F). L'assicurato non sopportava quindi nessun rischio economico non avendo spese e percependo dalla società RI 1 il suo salario fisso giornaliero di fr. 850.-, divenuti poi fr. 900.- al giorno, più IVA.
Inoltre, al punto "Modalità di svolgimento dell’accordo" è previsto che “le prestazioni saranno richieste di volta in volta dalla RI 1 precisando tempi e modalità di esecuzione. Il mandatario potrà effettuare le prestazioni presso gli uffici della RI 1 o presso i clienti della stessa. L’unità di misura delle prestazioni fornite è espressa in giorni/uomo pari ad 8 (otto)ore lavorative al giorno.” (cfr. doc. I F). Inoltre, al punto “Durata dell’accordo” le parti hanno stabilito che “il presente accordo sarà in vigore tra le parti dal 1.10.98 al 30.9.99. Durante questo periodo è previsto un impegno minimo di 80 giorni lavorativi.” (cfr. doc. I F). Il fatto che la società datrice di lavoro metta a disposizione del collaboratore un ufficio per lo svolgimento dell'attività è un ulteriore elemento a favore dell'esistenza di un rapporto di dipendenza fra le parti.
Va poi ribadita l'assenza di oneri (locazioni, personale, spese fisse, …) a carico del citato collaboratore per l'espletamento delle sue funzioni per RI 1, caratteristica peraltro dell'attività dipendente. Le spese per l'esecuzione del mandato sono infatti a carico del mandante (cfr. voce “compensi” a pag. 2 dell’accordo di collaborazione).
Infine, occorre rilevare che nell’accordo di collaborazione citato è prevista la facoltà, per entrambe le parti, di disdire il contratto con specifico preavviso e per una precisa data, facoltà quest'ultima che mal si concilia con un'attività di tipo indipendente e che è indice semmai dell'esistenza di un rapporto di subordinazione. Infatti, alla voce "Durata dell’accordo", è espressamente indicato che "alla scadenza il suddetto accordo si intenderà rinnovato di un anno salvo disdetta scritta da notificarsi con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla scadenza" (cfr. doc. I F). Questa caratteristica è tipica dell'attività subordinata ed appare antitetica ad un'attività autonoma.
L'unico elemento per la pretesa indipendenza lavorativa è rappresentato dal fatto che, come indicato dal signor __________ nelle risposte fornite al TCA, egli “non riceveva alcuna direttiva concernente l’orario di lavoro né altre direttive riguardanti la pianificazione o l’esecuzione" (cfr. doc. XXII). Tale affermazione contrasta comunque con quanto previsto nell’accordo di collaborazione 4 agosto 1998 e che, come specificato nelle risposte fornite dal signor __________ al TCA, faceva stato anche negli anni 2000-2003 (cfr. doc. XXII, risposta 8), nel quale al punto “modalità di svolgimento dell’accordo” è previsto che “le prestazioni saranno richieste di volta in volta dalla RI 1 precisando tempi e modalità di esecuzione” (cfr. doc. I F).
La pretesa indipendenza nell'organizzazione del lavoro (“per quanto riguarda i nuovi sviluppi di software, nel caso di piccole modifiche pianificavo ed eseguivo il lavoro a seconda della mia disponibilità”, cfr. doc. XXII) era tuttavia relativizzata, come spiegato dallo stesso __________ nelle risposte fornite al TCA, dalla necessità, in caso di nuovi sviluppi importanti di software, di “concordare modalità e scadenze con il team di progetto guidato generalmente da un rappresentante dell’istituto bancario” (cfr. doc. XXII).
Pertanto, la pretesa indipendenza nell'organizzazione del lavoro, relativizzata dalla necessità di concordare modalità e scadenze nei casi più importanti, non basta a rovesciare gli altri numerosi elementi a favore di un'attività dipendente svolta dal collaboratore.
Il signor __________ ha poi rilevato di avere investito, nel periodo 1998-2003, fr. 9'245 in strumenti di lavoro (hardware, software, documentazioni,...) e fr. 2'005.80 in mobilio d’ufficio (cfr. doc. XXII).
Al riguardo, occorre rilevare che nell’accordo di collaborazione 4 agosto 1998 è previsto che il collaboratore può effettuare le sue prestazioni sia presso gli uffici della RI 1, sia presso i clienti della stessa (cfr. doc. I F). Il collaboratore ha precisato che per l’attività svolta presso gli istituti bancari utilizzava macchinari (computer, server, stampanti, ecc.) di proprietà di questi ultimi (cfr. doc. XXII).
Il fatto stesso che il signor __________ disponesse di un ufficio presso la società ricorrente è indice di un rapporto di dipendenza fra le parti.
Infine, la circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per la RI 1 l’assicurato ha pure fornito le sue prestazioni di consulenza informatica e di gestione aziendale a terzi non è decisiva, nella misura in cui, come detto, ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri.
Va infatti rammentato che un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (DTF 105 V 113 e consid. 6.).
In particolare, nel caso di specie la qualifica di dipendente presso RI 1 non mette in discussione lo statuto di indipendente dell'assicurato per i lavori eseguiti per altri committenti.
Come emerge dalle fatture relative agli anni 2000 (cfr. doc. I P), 2001 (cfr. doc. I Q), 2002 (cfr. doc. I R) e 2003 (cfr. doc. I S) emesse da __________ nei confronti della società RI 1, quasi la totalità delle sue entrate provenivano dalla società ricorrente (in particolare, nel 2000 e nel 2001 il 100%, nel 2002 il 93.77% e nel 2003 il 100% di quanto incassato proveniva dalla citata società, cfr. doc. I e allegati P, Q, R e S). I compensi versati dalla società RI 1 al collaboratore nel periodo in esame erano dunque importanti. Le summenzionate cifre sottolineano di conseguenza che la collaborazione con la ditta era intensa.
Alla luce di quanto evidenziato, i diversi elementi del caso concreto indicano concordemente ed in modo convincente trattarsi di un rapporto di subordinazione sia dal profilo dell'impiego del tempo che sotto l'aspetto economico. D'altra parte il collaboratore, come da lui stesso indicato nelle risposte fornite al TCA, per la sua attività fatturava direttamente alla RI 1 e non al destinatario finale del suo lavoro (cfr. doc. XXII), ricevendo dalla RI 1 un importo giornaliero di fr. 900.-- (cfr. doc. I P, doc. I Q, doc. I R e doc. I S).
Questi elementi permettono pure di ritenere che il rischio economico dell'attività è stato unicamente sopportato dalla citata società.
La qualifica dell'assicurato come dipendente risulta pertanto corretta, per cui i redditi percepiti vanno considerati salario determinante su cui il datore di lavoro deve pagare i relativi contributi sociali.
2.6. Nelle sue risposte ai quesiti del TCA, __________ ha rilevato di essere indipendente e di pagare in tale veste i contributi AVS (cfr. doc. XXII).
Il TFA ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale.
Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite.
Se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).
Va inoltre ricordato che in DTF 104 V 126 il TFA ha rilevato che:
" Dans l'intérêt de la sécurité du droit, il faut toutefois prendre garde à
ce que les caisses de compensation ne puissent revenir sur une décision entrée en force portant sur des cotisations que lorsque cette décision se révèle comme sans nul doute erronée et que de plus un montant appréciable est en jeu; il faut alors tenir compte du fait que les années de calculs pour les cotisations paritaires ne coincident en général pas avec celles relatives aux cotisations personnelles."
Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota 30, a proposito dell'art. 53 cpv 3 LPGA, precisa:
" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben SCHLAURI, Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägugnsvoraussetzungen (insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort eingereicht, ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu HISCHIER, Wiedererwägung, 457, der eine Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der Versicherungsträger nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren Stellungnahme aufgefordert wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen Verfügung kommt immerhin der Charakter eines Antrages an das Gericht zu (vgl. BGE 109 V 236 f.). Entspricht die Wiedererwägung nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 76). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20)."
Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un’importanza notevole (cfr. DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA del 15 luglio 2003 nella causa P., C 191/02).
Va qui rammentato che una decisione è manifestamente errata,
" wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte." (STFA del 10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03).
Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. DTF 126 V 42).
Nel caso di specie occorre quindi esaminare se il provento dell'attività svolta per la ditta ricorrente è già stato oggetto di decisione definitiva da parte della Cassa di compensazione nell'ambito della fissazione dei contributi dovuti da __________ nello svolgimento della sua attività indipendente e, in caso di risposta affermativa, se un riesame o una revisione delle decisioni si giustifica.
Il TCA rileva innanzitutto che l'esame, in casi come questi, laddove è assodato che il dipendente della ricorrente è affiliato anche quale indipendente, dovrebbe essere effettuato direttamente dalla Cassa, la quale poi, in presenza di decisioni contributive sui redditi ripresi in sede di revisione, dovrebbe, nella decisione formale, precisare per quale motivo gli estremi per una revisione o un riesame sono dati oppure no.
In concreto il TCA ha chiesto all'amministrazione di precisare se i salari ripresi a __________ sono comprensivi di redditi già oggetto di fissazione di contributi come indipendente (cfr. doc. XXVIII).
La Cassa, in data 25 ottobre 2005, ha inviato un conteggio dal quale risulta che per gli anni 2000-2003 __________ ha già pagato i contributi quale indipendente (cfr. doc. XXX).
Il TCA constata dunque che quando sono stati fissati i contributi come dipendente per gli anni 2000-2003 – a seguito del rapporto di revisione dell'amministrazione oggetto del presente ricorso - i redditi degli anni 2000-2003 del collaboratore della società ricorrente erano già stati oggetto di fissazione di contributi AVS/AI/IPG per l'attività d'indipendente.
La Cassa __________ ha comunque agito in conformità dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, potendo invero riconsiderare entro cinque anni dalla loro emissione le decisioni di fissazione dei contributi; in specie quella emanata nei confronti di __________ quale indipendente. Non v'è stata così alcuna violazione del principio della non retroattività delle leggi.
In concreto, la ditta RI 1 ha considerato __________ quale libero professionista. Di conseguenza, essa non ha trattenuto, e di riflesso riversato alla competente Cassa di compensazione, i contributi paritetici di una persona che lavora alle dipendenze di un'altra.
Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.5.), invece, per gli importi conseguiti da __________ con il lavoro effettuato per la citata società, l'interessato doveva essere classificato quale persona esercitante un'attività lucrativa salariata.
Pertanto, per gli anni 2000-2003, sono dati i presupposti dell'errore manifesto da parte della Cassa di compensazione nel calcolo dei contributi (come un dipendente anziché un indipendente) e dell'importanza della ripresa in esame (Fr. 577’185), per cui l'amministrazione era legittimata a rivedere il suo precedente operato e ad emanare la tassazione d'ufficio del 19 luglio 2004 impugnata dalla ditta ricorrente.
A __________, cointeressato, va notificata la presente sentenza (cfr. DTF 113 V 4 e STFA del 3 maggio 2004 nella causa D., H 318/02, consid. 6.1).
2.7. Per quanto concerne la ripresa effettuata dalla Cassa di fr. 8’848 per salari non notificati nel 2002 nei confronti di __________, la Cassa ha giustificato il proprio agire indicando che la collaboratrice, nel 2002, ha percepito fr. 94'900 e non 86'052 come sostenuto dalla società ricorrente (cfr. doc. A).
La società RI 1 ha contestato la ripresa effettuata dalla Cassa, affermando che lo stipendio lordo della signora __________ nell'anno 2002 era pari a fr. 86'052.--, come risulta dal “Certificato di salario” allegato alla dichiarazione fiscale 2003A (cfr. doc. VII PP).
Come verrà esposto di seguito (cfr. consid. 2.7.2.), la signora __________ è stata dapprima considerata da RI 1 lavoratrice indipendente, qualifica successivamente modificata, di comune accordo tra datore di lavoro e collaboratrice, in dipendente, con effetto retroattivo, a causa della mancata affiliazione di __________ quale indipendente da parte della Cassa.
2.7.1. Va innanzitutto rammentato che il marg. 1009 delle direttive edite dall'UFAS sul salario determinante (di seguito: DSD) prevede che una retribuzione può anche non essere versata, ma semplicemente accreditata. In tal caso si considera che essa è conseguita mediante l'accreditamento e i contributi sono dovuti da quel momento.
Secondo il marg. 1010 DSD si considera che la retribuzione accreditata è conseguita quando corrisponde a un credito avente valore economico e del quale il salariato può disporre. Le retribuzioni accreditate, che costituiscono una semplice aspettativa di salario, non sono considerate retribuzioni conseguite (per esempio nel caso in cui le retribuzioni acquistano valore effettivo solo se gli affari del datore di lavoro evolvono favorevolmente).
Se eccezionalmente un salariato non riceve retribuzione per il lavoro prestato in qualità di dipendente, non si può presumere l'esistenza di una retribuzione pari a quella usualmente pagata in circostanze simili (nessun salario fittizio). Pertanto non devono essere versati contributi salariali (marg. 1011 DSD).
I citati marginali sono stati adottati sulla base di sentenze del TFA abbastanza datate, ma ancora recentemente confermate.
L'Alta Corte, in una sentenza del 30 gennaio 1957 nella causa J. G., H 163/56, pubblicata in RCC 1957 pag. 178, aveva avuto modo di rilevare che i contributi sono dovuti dall'istante in cui il reddito è acquisito, vale a dire dal momento in cui un salario esigibile o un anticipo di salario sono stati versati, poco importa l'epoca in cui l'attività lucrativa è stata esercitata o la data del regolamento dei pagamenti e dei conti effettuati con la Cassa di compensazione. L'Alta Corte ha poi aggiunto che se il diritto al salario è acquisito mediante iscrizione nei registri a credito del conto del salariato, il debito contributivo nasce al momento in cui questa iscrizione viene fatta, riservati i casi in cui viene provato che l'iscrizione corrisponde soltanto ad una promessa di salario o ad un salario eventuale; un'ulteriore rinuncia a un salario messo in conto non modifica il debito contributivo.
In una sentenza pubblicata in RCC 1958, pag. 393, la nostra Massima Istanza ha stabilito che nel caso in cui un salariato acconsenta a che la sua retribuzione gli sia accreditata, è da presumere che essa sia stata realizzata al momento dell'accreditamento, a meno che quest'ultimo, a causa di difficoltà finanziarie del datore di lavoro, rappresenti una semplice aspettativa di salario.
In un'altra sentenza del 9 luglio 1975 nella causa N. SA, pubblicata in RCC 1976 pag. 87, l'Alta Corte ha ribadito che i contributi devono essere riscossi nel momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario; ciò avviene al momento del pagamento in contanti del salario o quando lo stesso è accreditato al lavoratore dipendente.
In una sentenza del 7 dicembre 2001 nella causa J., H 186/01, il TFA ha ancora confermato il principio secondo il quale il salario è considerato realizzato quando lo stesso è accreditato al lavoratore dipendente:
" (…)
Conformément aux art. 4 al. 1 et 14 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pourcent du revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative. Elles sont retenues lors de chaque paie et doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. Les modalités de paiement du salaire, convenues entre employeur et employé, demeurent sans incidence sur la perception des cotisations. Ainsi, les parties aux rapports de travail peuvent-elles convenir d'un paiement en espèce ou du versement du salaire sur un compte. Selon la jurisprudence, dans cette dernière hypothèse, un revenu est réputé réalisé et donne lieu à la perception de cotisations au moment où il est porté en compte (RCC 1976 p. 87 consid. 2 à 4). (…)"
In una sentenza del 13 settembre 2004 nella causa R. (inc. H 78/03), il TFA ha fornito le seguenti ulteriori precisazioni:
" 6.2 Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). Di conseguenza, solo il salario AVS determinante che è stato realizzato viene considerato per la determinazione dell'importo da risarcire.
6.2.1 Per giurisprudenza, simile realizzazione si verifica se il salario viene versato in contanti, se viene allibrato oppure risulta disponibile dal profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile (STFA 1966 pag. 205, cui rinviano pure le sentenze pubblicate in DTF 111 V 166 consid. 4a e 110 V 277 consid. 3a; cfr. inoltre RCC 1989 pag. 317 consid. 3c: "Als erzielt gilt das Einkommen in dem Zeitpunkt, in welchem der Rechtsanspruch auf die Leistung erworben worden ist"). Se, eccezionalmente, la retribuzione non viene versata bensì soltanto accreditata nei libri contabili del datore di lavoro, la cassa di compensazione può pertanto partire dalla presunzione che il reddito è stato realizzato nel momento di tale accredito. Il datore di lavoro come pure i lavoratori interessati possono tuttavia fornire la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario (STFA 1957 pag. 36 consid. 2 e 125 consid. 2; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 112 n. 4.9 ). La deroga alla presunzione secondo cui il reddito si realizza al momento della registrazione contabile è stata (inizialmente) ammessa da questo Tribunale in casi del tutto particolari, come attesta la fattispecie riportata in STFA 1957 pag. 125. In quell'occasione, si trattava di esaminare la situazione di un direttore, al tempo stesso amministratore delegato della società datrice di lavoro, che, in un momento di grave difficoltà finanziaria della ditta, si era visto unicamente registrare contabilmente il salario di due anni senza per contro percepirlo effettivamente (il nominato direttore aveva inoltre pure concesso dei prestiti alla società in questione). In quella vertenza, il Tribunale federale delle assicurazioni, in considerazione della particolarità del caso, ha ammesso l'esistenza di una mera aspettativa facendo notare che l'interessato, a conoscenza, per la posizione rivestita, della reale situazione, doveva mettere in conto il fatto che un pagamento dei salari allibrati sarebbe stato solamente possibile se la situazione finanziaria si fosse migliorata. In tali condizioni, questa Corte ha qualificato il diritto al salario dell'interessato quale mera aspettativa, la cui realizzazione dipendeva dall'andamento degli affari del datore di lavoro (cfr. pure RCC 1976 pag. 88 consid. 2, nel cui ambito è stata confermata tale prassi).
6.2.2 In una fase successiva, queste deroghe sono state ammesse anche in casi meno evidenti. In particolare, questa Corte, in una sentenza inedita del 29 luglio 1992 (in re S., H 155/90), ha avuto modo di qualificare quale mera aspettativa gli accrediti salariali contabilizzati da una ditta nella rubrica creditori in favore di una sua segretaria in ragione del fatto che la datrice di lavoro aveva da poco avviato la propria attività e sin dagli inizi era confrontata con difficoltà di liquidità e con perdite di esercizio che le impedivano di versare gli stipendi in lite (in questo senso anche le sentenze del 4 marzo 2002 in re A., H 364/00 [nel cui ambito tuttavia la realizzazione del salario in questione è comunque stata ammessa in virtù del fatto che lo stesso era stato accreditato sotto forma di prestito alla società; sul significato di tale trasformazione cfr. anche STFA 1960 pag. 44], e del 18 dicembre 2001 in re S. e K., H 257/00, le quali si richiamano espressamente alla sentenza inedita citata del 29 luglio 1992 in re S.). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha attribuito agli importi così accreditati unicamente la qualifica di aspettativa indeterminata sia dal profilo temporale che della sua commisurazione, stabilendo di conseguenza - dal momento che le pretese salariali non si erano realizzate nel periodo in questione - che un debito contributivo, e a maggior ragione un obbligo di risarcimento, non potevano essere insorti.
6.2.3 Come dimostrano peraltro i richiami - operati anche dalle sentenze più recenti - alla giurisprudenza enunciata al consid. 6.2.1, l'eccezione alla regola che considera di principio realizzato il reddito al momento del suo allibramento può ciò nondimeno giustificarsi solo restrittivamente e solo se ne sono date le condizioni del caso concreto. Sarebbe di conseguenza errato volere dedurre dalla sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S. un principio generale atto a capovolgere la presunzione di base e qualificare affrettatamente una pretesa salariale esigibile, fondata su un regolare contratto di lavoro, quale semplice aspettativa per il solo fatto che il datore di lavoro versa in una situazione di illiquidità. Volendo statuire diversamente, infatti, si finirebbe per avvantaggiare - o comunque incentivare simili comportamenti - ingiustificatamente quei datori di lavoro, rispettivamente i loro organi, che, oltre a non versare i contributi sociali, omettono pure di onorare il lavoro dei loro dipendenti (privilegiando ad esempio le pretese di altri creditori), rispetto a chi invece, anche se con mille difficoltà, si impegna a retribuire (solo, ma pur sempre) il salario. Come giustamente fatto notare dalla Corte cantonale, l'ammissione generalizzata di una mera aspettativa salariale penalizzerebbe quindi doppiamente i lavoratori salariati, i quali altrimenti, oltre a non vedersi retribuito il proprio lavoro, si vedrebbero pregiudicate anche le loro spettanze previdenziali (sostanzialmente uguale il parere espresso dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino in RDAT 2002 II pag. 534).
7.
7.1 Nel caso in esame non è contestato che alcuni salari maturati da parte dei dipendenti della fallita non sono stati effettivamente versati. I salari impagati risultano tuttavia contabilizzati e accreditati ai lavoratori nella misura in cui sono stati comunicati alla Cassa di compensazione dal datore di lavoro.
7.2 Alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, la Cassa poteva quindi di principio presumere che il diritto ai salari si fosse comunque realizzato. A differenza di quanto per esempio avuto modo di giudicare nella sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S., dove la datrice di lavoro aveva omesso di versare il salario alla sua segretaria per almeno tre anni, il mancato pagamento dei salari non si è protratto nel caso di specie per un periodo tale da potere e dovere indurre i dipendenti interessati a ritenere la controprestazione per il lavoro effettuato quale semplice aspettativa. Le tavole processuali indicano a tal proposito che l'omessa retribuzione dell'attività lavorativa ha interessato solo parte dei dipendenti della società per un periodo di tempo limitato - nella invero breve esistenza della fallita - ad alcuni mesi. Per il resto, nulla lascia intendere che le persone coinvolte fossero a conoscenza della natura aleatoria della retribuzione e dovessero aspettarsi che una rimunerazione del proprio lavoro dipendesse dall'esito futuro degli affari della società.
7.3 In tali condizioni, il ricorrente non avendo fornito la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario, si può ritenere, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b), che l'accredito salariale notificato alla Cassa di compensazione configurasse una vera e propria realizzazione dello stipendio. Essendosi di conseguenza realizzato anche il relativo debito contributivo, al ricorrente dev'essere addebitato il danno derivante."
2.7.2. Dalla documentazione contabile prodotta dalla società ricorrente emerge che il salario lordo percepito nel 2002 da __________ come indipendente dal mese di marzo 2002 al mese di novembre 2002 era pari a fr. 94'900.
In seguito, tuttavia, a causa del rifiuto di affiliazione quale indipendente da parte della Cassa, comunicato alla collaboratrice con scritto 2 luglio 2002 (cfr. doc. I HH), la società RI 1 ha deciso di annullare il precedente contratto di lavoro e di riformulare il rapporto lavorativo, quale dipendente.
Tale circostanza è confermata nello scritto 27 gennaio 2003 recante quale oggetto “Richiesta di rimborso di prestazioni lavorative MARZO-DICEMBRE 2002”, del seguente tenore:
" Richiesta di rimborso di prestazioni lavorative MARZO - DICEMBRE 2002
Gentile sig.na __________,
A causa del rifiuto della sua domanda di affiliazioni quale indipendente da parte della Cassa di Compensazione AVS, siamo costretti a revisionare le prestazioni pagate in suo favore per il periodo marzo - dicembre 2002.
Le sottoponiamo qui di seguito il relativo conteggio in cui abbiamo calcolato tutte le deduzioni imposte dalla legge sulle assicurazioni sociali a carico del datore di lavoro, inclusa la quota del dipendente, e sommato l'importo IVA non dovuto. Riepilogando:
- Totale prestazioni versate CHF 94'900.00
- Totale prestazioni nette dovute CHF 77'891.05
- Differenza da versare CHF 17'008.05
+ Totale Iva da rimborsare CHF 7'113.60
CHF 24'122.55
- Fattura Novembre non pagata CHF -1'300.00
Saldo a nostro favore CHF 22'822.55
Restiamo volentieri a sua disposizione per ogni chiarimento in merito. Altrimenti voglia provvedere al versamento del suddetto importo sul __________ intestato RI 1, __________ presso __________, __________." (Doc. LL, pag. 1)
Dal “Dettaglio conteggio prestazioni lavorative Marzo / Dicembre 2002” allegato allo scritto 27 gennaio 2003 risulta quanto segue:
" (...)
Dettaglio conteggio prestazioni lavorative Marzo / Dicembre 2002
Totale prestazioni pagate quale indipendente:
Tariffa giornaliera: CHF 1'300.00
|
Mese |
gg lav. |
Lordo fatturato |
IVA fatturata |
Totale pagato |
|
MAR |
8.50 |
11'050.00 |
839.80 |
11'889.80 |
|
APR |
8.00 |
10'400.00 |
790.40 |
11'190.40 |
|
MAG |
10.00 |
13'000.00 |
988.00 |
13'988.00 |
|
GIU |
8.50 |
11'050.00 |
839.80 |
11'889.80 |
|
LUG |
10.50 |
13'650.00 |
1'037.40 |
14'687.40 |
|
AGO |
9.50 |
12'350.00 |
938.60 |
13'288.60 |
|
SET |
8.50 |
11'050.00 |
839.80 |
11'889.80 |
|
OTT |
8.50 |
11'050.00 |
839.80 |
11'889.80 |
|
NOV |
1.00 |
1'300.00 |
|
|
|
DIC |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
TOT |
73.00 |
94'900.00 |
7'113.60 |
100'713.60 |
Totale prestazioni dovute quale dipendente RI 1:
Tariffa oraria: CHF 147.35
|
Mese |
hh lav. |
Lordo |
Deduzioni dip. |
Netto |
|
MAR |
68.00 |
10'019.80 |
950.30 |
9'069.50 |
|
APR |
64.00 |
9'430.40 |
894.35 |
8'536.05 |
|
MAG |
80.00 |
11'788.00 |
1'118.00 |
10'670.00 |
|
GIU |
68.00 |
10'019.80 |
950.30 |
9'069.50 |
|
LUG |
84.00 |
12'377.40 |
1'173.85 |
11'203.55 |
|
AGO |
76.00 |
11'198.60 |
1'062.10 |
10'136.50 |
|
SET |
68.00 |
10'019.80 |
950.30 |
9'069.50 |
|
OTT |
68.00 |
10'019.80 |
950.30 |
9'069.50 |
|
NOV |
8.00 |
1'178.80 |
111.85 |
1'065.95 |
|
DIC |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
TOT |
584.00 |
86'052.40 |
8'161.35 |
77'891.05 |
Deduzioni dipendente su totale lordo di 86'052.40:
AVS-AI 5.05% 4'345.65
AD I 1.5% 1'290.80
Infortuni non prof. 1.014% 872.55
IPG Mal 1.92% 1'652.20
Totale deduzione dipendente 8'161.20
Deduzioni datore di lavoro su totale lordo di 86'952.40:
AVS-AI 5.05% 4'345.65
AD I 1.5% 1'290.00
Infortuni prof. 0.085.% 73.15
CO-LAINF 1.5% 1'290.80
Partecipazione AF 1.5% 1'290.80
Spese su imp. AVS 1.5% 130.35
Altre assicurazioni 0.5% 430.25
Totale deduzioni datore 8'851.80
Totale deduzioni 17'013.00
Totale netto dovuto 77'891.05
94'904.05
RIEPILOGO:
Totale prestazioni pagate CHF 94'900.00
Totale netto dovuto CHF 77'891.05
CHF 17'008.95
Totale IVA da rimborsare CHF 7'113.60
CHF 24'122.65
Fattura prestazioni NOV non pagata CHF -1'300.00
Saldo netto CHF 22'822.55
======="
(Doc. LL, pag. 2-3)
La signora __________ ha rimborsato alla società RI 1 l’importo di fr. 22'822.55 (cfr. doc. I all. NN).
La società ha inoltre trasmesso al TCA i conteggi stipendio quale dipendente che sono stati approntati dalla società nei confronti della signora __________ relativi ai mesi compresi fra marzo 2002 e novembre 2002, dai quali emerge che la collaboratrice ha ricevuto come dipendente uno stipendio lordo totale di fr. 86'052.40 (cfr. doc. I all. II). Il nome della signora __________ e la sua retribuzione è stata inserita nella “Dichiarazione dei salari e degli assegni familiari – anno 2002” (cfr. doc. I MM).
Questo TCA, in base alla documentazione agli atti attestante lo stato del conto stipendi di __________ per il 2002, rileva che il salario lordo effettivamente percepito dalla signora __________ nel 2002 dalla società RI 1 ammontava a fr. 94'900 (cfr. doc. I all. LL), come giustamente calcolato dalla Cassa. Solo in un secondo tempo, la società ricorrente ha chiesto alla collaboratrice di restituire parte di quanto ricevuto, vista la sua mancata affiliazione in qualità di indipendente da parte della Cassa.
La collaboratrice ha quindi avuto diritto a percepire fr. 94'900 e ha poi dovuto rinunciare ad una parte di quanto versatole retroattivamente, restituendo fr. 22'822.55.
In simili condizioni, in virtù delle direttive e della giurisprudenza del TFA (STFA del 13 settembre 2004 nella causa R. (H 78/03)), applicabile perlomeno analogeticamente al caso di specie, ciò comporta l'obbligo di pagare i contributi sui salari versati. Decisiva è la circostanza che la rinuncia è stata fatta solo in un secondo tempo.
In tali condizioni, non essendovi stata nel caso di specie una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario, bensì una vera e propria realizzazione dello stipendio - la società ha contabilizzato fr. 94'900 versati alla collaboratrice - rettamente l'amministrazione ha effettuato la ripresa.
Anche su questo punto il ricorso va pertanto respinto.
2.8. Rimborso spese.
2.8.1. Oggetto del contendere è la ripresa del rimborso forfetario per spese di viaggio e di vitto versato dalla società ricorrente ai propri dipendenti. Come indicato la ricorrente contesta la mancata accettazione di spese versate a __________, residente a __________ e in possesso di un permesso __________ per svolgere la sua attività presso RI 1, cui sono state rimborsate le spese di trasferta da __________ a __________ e le spese di vitto e alloggio, tramite un importo forfetario di fr. 150 al giorno. Lo stesso vale per i dipendenti __________, i quali hanno ricevuto dalla società il rimborso forfetario di fr. 50 al giorno per spese di trasferta con auto propria presso i clienti della società e per pasti fuori casa (cfr. doc. I).
2.8.2. Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).
Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS,
" Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro."
Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana. Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).
Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il salariato cfr. il testo tedesco "Arbeitnehmer" e il testo francese "salarié") deve far fronte nell’ambito della propria attività. Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS). Infine, l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2). La prassi amministrativa considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140). Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).
2.8.3. Conformemente alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche. Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356). L'amministrazione non può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b). A tale scopo secondo una giurisprudenza da sempre seguita è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).
In una recente sentenza dell’11 gennaio 2005 (H 257/93) il TFA ha precisato la sua giurisprudenza. L'Alta Corte ha rimproverato all'amministrazione ed al TCA di avere "omesso di assumere le prove necessarie per accertare se gli importi forfettari corrispondevano a spese effettivamente sopportate dal datore di lavoro…". Il TFA ha poi ritenuto che "… particolarmente dispendioso appare per il datore di lavoro, che dispone tra l'altro di diversi autisti, tenere regolarmente un conteggio delle citate spese di trasferta e rappresentanza per ogni dipendente". Questa sentenza (H 257/93 dell'11 gennaio 2005) segue di 4 settimane la sentenza H 308/03 del 10 dicembre 2004 in cui il TFA ha ritenuto come: "… il sistema forfetario non costituisce un dato di fatto acquisito" siccome "… con l'ausilio di programmi informatici è del tutto agevole dimostrare le spese effettivamente sostenute dai dipendenti." In quel caso l'Alta Corte aveva ritenuto non rispondente ai criteri "… l'elencazione contabile stereotipa a titolo di spese di importi prefissati a valori costanti…" ma soprattutto (e contrariamente a quanto sostenuto l'11 gennaio 2005 dello stesso TFA) l'Alta Corte ha evidenziato (il 10 dicembre 2004) che: "Va poi rammentato alla ricorrente che - contrariamente a quanto sostiene - ossia che spetta alla Cassa il compito di procurarsi i relativi documenti probatori - per l'art. 8 CC colui che vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lei asserita, deve fornire la prova." Il TFA aveva rimproverato (a dicembre 2004) la società (attiva anch'essa nel settore del trasporto) di avere omesso la produzione delle pezze giustificative.
Sia come sia, nonostante l'apparente contraddittorietà delle ultime 2 sentenze federali in materia, alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 4.3.2), il tutto con la collaborazione dell'amministrata. È ammissibile derogare a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo l’esistenza di spese generali dimostrata, l’importo dettagliato non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.; KÄSER, op. cit., pag. 165). In tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare fissando un importo forfetario (N. 3005 e N. 3011 DSD). Questa modalità di calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti (KÄSER, op. cit., pag. 166), e – con la sentenza H 257/93 dell'11 gennaio 2005 – apparentemente anche per gli autisti impegnati in viaggi turistici lunghi con periodi di permanenza fuori casa.
Se le spese generali non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):
- si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento del salario;
- non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9 cpv. 3 OAVS).
Se le spese effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile.
Se l'indennità per le spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011 DSD).
2.8.4. Più dettagliatamente nella giurisprudenza citata (sentenza 11 gennaio 2005 nella causa G. SA, H 257/03, consid. 6) il TFA ha ammesso che per una ditta la cui attività consiste nell’organizzazione di viaggi in torpedone e trasporto merci, deve essere considerato provato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che gli autisti devono sopportare spese supplementari, non sussumibili quale usuale consumo di salario e che quindi sono rimborsabili. Per il TFA è notorio che un autista, soprattutto se supera i confini nazionali e quindi percorre lunghe distanze, deve dormire regolarmente lontano da casa, mangiare al ristorante, ecc., incorre in costi supplementari, non paragonabili per entità a quelli assunti per i pasti a casa o sul luogo di lavoro rispettivamente a quelli relativi allo spostamento dal luogo di lavoro a quello di domicilio. Inoltre il luogo di lavoro muta in continuazione e quindi le spese supplementari insorgono con una certa frequenza (KÄSER, op. cit., pag. 163 seg.). In tali circostanze, un rimborso spese - non solo per pasti e spese per telefonate - si rivela essere di principio giustificato. Il TFA ha tratto la medesima conclusione per l’attività di acquisizione di clientela e di verifica dei luoghi di villeggiatura, dovendo il lavoratore svolgere la propria attività in luoghi sempre differenti, ciò che lo costringe a sopportare non solo costi di viaggio, per vitto e alloggio fuori casa, bensì anche spese di rappresentanza per conto del datore di lavoro (KÄSER, op. cit., pag. 165). In quella sentenza il Tribunale federale ha poi rimproverato la Cassa di non aver accertato i fatti in maniera completa, avendo essa omesso di assumere le prove necessarie per accertare se gli importi forfetari corrispondevano a spese effettivamente sopportate dal datore di lavoro, facendo quindi ricadere su di essa l’incombenza della valutazione delle spese (RCC 1990 pag. 41). In effetti, per autisti, artisti, fotografi, giornalisti e rappresentanti di commercio, il cui luogo di lavoro cambia continuamente, il rimborso forfetario è ammesso (KÄSER, op. cit., pag. 165), apparendo in realtà difficile e dispendioso tenere un regolare conteggio di tutte le spese generali insorte durante un viaggio, soprattutto se i viaggi sono effettuati frequentemente.
Nel caso trattato dal TFA, data la professione d’autista svolta dal dipendente della ricorrente e l’esistenza di rimborsi spese forfetari che non sono stati comprovati mediante pezze giustificative, la Cassa avrebbe dunque dovuto ugualmente chiedere alla società di produrre dei documenti giustificanti i costi sopportati e, qualora non ne fossero esistiti, avrebbe dovuto fissare l’ammontare delle spese di rappresentanza e di trasferta, alfine di determinare l’importo del salario che andava eventualmente ripreso al lavoratore e calcolare poi su di esso i contributi paritetici non versati. L’incarto è quindi stato retrocesso alla Cassa per l’esecuzione di questi incombenti (consid. 7).
2.9. La Cassa ha rimproverato alla società RI 1 di avere versato ai suoi collaboratori, oltre alle spese generali sostenute dai dipendenti, registrate su diversi conti (cfr. doc. III all. 3) e rimborsate separatamente, anche degli importi forfetari, che non sono stati giustificati (cfr. doc. III). Al riguardo, la società ricorrente ha rilevato che il rimborso spese forfetario di fr. 150 al giorno accordato al signor __________, residente a __________ e che lavora durante 120 giorni presso la società RI 1 di __________ (cfr. doc. III all. 4), comprende le spese di trasferta da __________ a __________, le spese di alloggio e quelle di vitto; il rimborso spese forfetario di fr. 50 al giorno riconosciuto agli altri collaboratori (signori __________), comprende le spese sostenute dai collaboratori per le trasferte con auto propria del dipendente e pasti fuori casa allorquando devono recarsi per lavoro dai clienti (cfr. doc. I).
2.9.1. Come ricordato al considerando precedente, il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170) e le stesse devono essere accompagnate dalle relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34).
Nel caso presente, dalle tavole processuali emerge che la datrice di lavoro RI 1 ha rifuso separatamente dal salario (art. 7 OAVS) a tutti e cinque i lavoratori oggetto della contestata ripresa (signori __________) le spese che essi regolarmente sopportavano. In effetti, dalla documentazione prodotta dalla Cassa, in particolare dalle schede contabili relative alle “spese rappresentanza”, “spese diverse”, “spese trasporto”, “spese auto diverse” e “spese pernottamenti” (cfr. doc. III all. 3) traspare un sistema di rifusione mensile delle spese sostenute dai suoi collaboratori. I rimborsi spese sono stati così ripartiti: al signor __________ sono stati versati complessivamente nel 2000 fr. 2'805.10 di spese di rappresentanza, fr. 6'852.05 di spese diverse, fr. 200.80 di spese di trasposto e fr. 430 di spese auto diverse; nel 2001 fr. 1'763.30 di spese di rappresentanza, fr. 319.75 di spese diverse, fr. 72 di spese auto diverse; nel 2002 fr. 2'495 di spese di rappresentanza, fr. 60 di spese diverse, fr. 1'104.50 di spese di trasposto e fr. 1'320 di spese auto diverse; nel 2003 fr. 1'644.20 di spese di rappresentanza, fr. 260 di spese diverse e fr. 122.90 di spese di trasposto; al signor __________ sono stati rimborsati nel 2000 fr. 404.60 di spese di trasporto e fr. 485 di spese di pernottamento, nel 2001 fr. 320.40 di spese di pernottamento, nel 2002 fr. 615 di spese di trasporto e nel 2003 fr. 1'293.20 di spese di trasporto; al signor __________ sono stati versati nel 2000 fr. 30 di spese diverse e fr. 548 di spese di trasporto, nel 2003 fr. 230 di spese di rappresentanza e fr. 1'050 di spese di trasporto; al signor __________ sono stati rimborsati nel 2003 fr. 105.90 di spese di trasporto; al signor __________ nel 2001 sono stati versati fr. 41.25 di spese diverse (cfr. doc. III all. 3).
L'Amministrazione non ha tuttavia ripreso tali importi, bensì gli importi forfetari, pari a fr. 50 al giorno, accordati ai diversi collaboratori e meglio: fr. 2'250 al signor __________, fr. 950 al signor __________, fr. 10'650 al signor __________, fr. 1'950 al signor __________ e fr. 1'800 al signor __________ (cfr. doc. I A).
Va osservato che indipendentemente dalla ragione e natura di questi importi, né al momento della revisione contabile né in sede di ricorso, la società in questione non ha saputo produrre alcuna pezza giustificativa atta a comprovare che tutti gli importi forfetari delle spese contestati con il presente ricorso siano stati effettivamente sostenuti.
RI 1, infatti, si è limitata a produrre unitamente al ricorso, gli estratti informatici “sintesi periodica” dai quali risulta il dettaglio timbrature – giustificazioni dei collaboratori (cfr. doc. I CC). La società, per contro, non è stata in grado di dimostrare che gli importi forfetari riconosciuti ai suoi collaboratori separatamente dai rimborsi dei costi effettivi documentati corrispondano a costi da loro effettivamente sostenuti. Come visto in precedenza, infatti, la ricorrente ha rifuso separatamente ai collaboratori degli importi corrispondenti ai km percorsi con la loro automobile privata, alle spese di rappresentanza, ai costi per autostrade, pranzi, alberghi, ecc.
Pertanto, una ripresa salariale per principio s'imponeva per tutti i dipendenti citati nella decisione su opposizione (signori __________; cfr. doc. I A).
In proposito va ricordato che questo Tribunale ha già avuto modo di confermare delle riprese parziali effettuate dalla Cassa di rimborsi forfetari concessi a dei dipendenti, ai quali venivano rifuse le spese effettivamente sostenute (STCA del 22 luglio 2003 nella causa G.T. SA, Inc. n. 30.2003.21; STCA del 16 giugno 2003 nella causa G.M. SA e L.C., Inc. n. 30.2002.228/
237; STCA del 6 giugno 2003 nella causa S. SA, Inc. n. 30.2002.269; STCA del 24 marzo 2003 nella causa S.Z. & SA S.Z. e Co., Inc. n. 30.2002.176/178; STCA del 20 febbraio 2003 nella causa F. SA & L.B., Inc. n. 20.2002.150/151; STCA del 10 settembre 2002 nella causa T. SA, P.M., N.C., Inc. n. 30.2001.154/160/162; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C. SA, Inc. n. 30.2002.16; STCA del 5 giugno 1996 nella causa E. SA, Inc. n. 30.1995.307, confermata dalla STFA dell'11 settembre 1997 (H 216/96)).
Anche su questo punto il ricorso va pertanto respinto.
2.9.2. Quanto al rimborso spese di fr. 150 al giorno versati dalla ricorrente al signor __________, residente a __________ e che lavora durante 120 giorni presso la società RI 1 di __________ (cfr. doc. III all. 4), comprendente le spese di trasferta da __________ a __________, le spese di alloggio e quelle di vitto, occorre rilevare che dall’accordo di collaborazione 21 novembre 2002 tra RI 1 e __________ emerge che la società ha previsto di versare nel 2003 al collaboratore, il cui compito è quello di svolgere attività di sviluppo e manutenzione di software bancario e gestione sistema, fr. 750 al giorno lavorativo, oltre fr. 150 al giorno quale rimborso spese di viaggio e di soggiorno (cfr. doc. III all. 2 doc. 4). Dalle schede contabili relative alle “spese rappresentanza”, “spese diverse”, “spese trasporto”, “spese auto diverse” e “spese pernottamenti” (cfr. doc. III all. 3) non emerge che al signor __________ siano state rimborsate delle spese effettive, ma sono stati registrati unicamente sotto la voce “spese diverse” i seguenti importi: il 31 gennaio 2000 fr. 78 “ufficio permessi”, il 2 febbraio 2001 fr. 78 “ufficio permessi”, il 20 febbraio 2002 fr. 70 “ufficio lavoro” e fr. 94 “ufficio permessi”, il 29 gennaio 2003 fr. 67 “sezione permessi” (cfr. doc. III all. 3).
La società ricorrente, unitamente al ricorso, ha trasmesso copia del permesso di __________ del signor __________ (cfr. doc. I v).
La ricorrente ha inoltre prodotto il seguente scritto:
" ...
__________
Il sig. __________ lavora presso RI 1 in qualità di consulente esterno specialista.
Attivo in Svizzera mediamente 10 giorni al mese.
Spese sostenute mensilmente per svolgere la sua attività:
- Spese di trasporto a/r __________ - __________
4 volte al mese ca. CHF 1'000.00
- spese di alloggio ca. CHF 1'300.00
- spese di vitto ca. CHF 600.00
Totale mensile CHF 2'900.00
TOTALE ANNUO CHF 34.800.00
=============
Attualmente gli vengono versati CHF 200.00 per ogni giorno fatturato.
Considerando che ha un permesso di 120 giorni lavorativi annui il rimborso forfettario massimo pagato per anno è di CHF 24'000.00." (Doc. I AA)
La società ha inoltre trasmesso una fattura, relativa al mese di gennaio 2003, del seguente tenore:
" Oggetto: Rimborso spese Gennaio 2003
Giorni 10 x CHF 50 CHF 1'500
------------------
CHF 1'500"
(Doc. I Z)
La ricorrente ha inoltre prodotto il contratto di locazione relativo ad un appartamento di 2 ½ locali a __________ locato dal signor __________ e un contratto di locazione per un parcheggio, a __________ (cfr. allegati al doc. AA).
Infine, la società ha trasmesso copia di due fatture relative a due viaggi aerei, andata e ritorno, da __________ a __________ e viceversa, compiuti dal signor __________ (cfr. allegati al doc. AA), oltre al seguente verbale di audizione redatto in data 8 aprile 2002 presso la Divisione delle contribuzioni, __________:
"
Verbale di audizione
Datore di lavoro: RI 1 - __________ Concerne: rapporto di revisione 7 dicembre 2001
Assoggettamento rimborso spese futuro.
...............................................................................................................
Per quanto concerne le riprese del rapporto di revisione si decide:
- annullamento della ripresa per l'anno 1998
- anni 1999/2000: per il collaboratore __________ il ricupero sul rimborso spese viene effettuato sul 50% del totale delle stesse, dedotte le spese di viaggio aereo (ca. fr. 1’000.-- mese) comprovate. Tale procedura sarà applicata anche per gli anni 2001 e seguenti.
- Il rapporto di verifica sarà rettificato in conseguenza." (Doc. I BB)
2.10. Dalla documentazione agli atti, questo Tribunale deve concludere, conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.8.), che l’amministrazione ha omesso di assumere le prove necessarie atte ad accertare se gli importi forfetari esposti contabilmente e rimborsati al signor __________, corrispondessero effettivamente alle spese di trasferta e di vitto e alloggio da lui sopportate. Infatti, relativamente all’attività svolta dal signor __________, residente a __________, appare del tutto credibile e logico ritenere che gli egli debba compiere, per necessità lavorative, frequenti viaggi in Svizzera. Ciò comporta, come ricordato dalla giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.8.), per il collaboratore, l’onere di sopportare costi di viaggio, per vitto e alloggio fuori casa, di modo che un rimborso spese si rivela essere di principio giustificato. Tale conclusione si giustifica tanto più se si pone mente al fatto che in sede fiscale sono state riconosciute come effettive le spese di viaggio aereo, per un importo di circa fr. 1'000 al mese, sopportate dal signor __________.
La fattispecie appare quindi non sufficientemente chiarita con necessità di approfondimento delle prove.
In tale contesto va rammentato che il TFA in una sentenza del 22 dicembre 2004 nella causa S., C 116/04 ha ricordato:
" 2.2 Im sozialversicherungsrechtlichen Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz. Danach haben Versicherungsträger und Sozialversicherungsgericht von sich aus und ohne Bindung an die Parteibegehren für die richtige und vollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes zu sorgen (Art. 43. Abs.1, 61 lit. c ATSG; BGE 125 V 195 Erw. 2, 122 V 158 Erw. 1a mit Hinweisen). Sie erheben die hiefür notwendigen Beweise; in der Beweiswürdigung sind sie frei (BGE 125 V 352 Erw. 3a, 122 V 160 Erw. 1c). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat wiederholt festgehalten, dass das kantonale Gericht, das den Sachverhalt als ungenügend abgeklärt erachtet, im Prinzip die Wahl hat, die Sache zu weitern Beweiserhebungen an die Verwaltung zurückzuweisen
oder selber die nötigen Instruktionen vorzunehmen (ARV 2001 Nr. 22 S. 170, RKUV 1993 Nr. U 170 S. 136 mit Hinweisen). Bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit verletzt die Rückweisung der Sache an die Verwaltung als solche weder den Untersuchungsgrundsatz noch das Gebot eines einfachen und raschen Verfahrens (Art. 108 Abs. 1 lit. a UVG). Anders verhält es sich nur dann, wenn die Rückweisung an die Verwaltung einer Verweigerung des gerichtlichen Rechtsschutzes gleichkommt (beispielsweise dann, wenn auf Grund besonderer Gegebenheiten nur ein Gerichtsgutachten oder andere gerichtliche Beweismassnahmen geeignet wären, zur Abklärung des Sachverhalts beizutragen oder wenn die Rückweisung nach den Umständen als unverhältnismässig bezeichnet werden müsste (RKUV 1993 Nr. U 170 S. 136, 1989 Nr. K 809 S. 207)."
Su questo punto il ricorso va dunque accolto e gli atti rinviati all'amministrazione per gli ulteriori accertamenti necessari.
2.11. Infine, la società ricorrente ha contestato la ripresa di fr. 200 al mese versati dal mese di marzo 2001 al signor __________ quale contributo parcheggio, rilevando che non si tratta di un rimborso spese, bensì di una comune pigione che RI 1 versa al proprietario, signor __________, per l’uso posteggi destinati ai clienti e ai fornitori della ditta (cfr. doc. I).
Dalla documentazione prodotta dall’amministrazione, in particolare dalla scheda contabile relativa alle spese di “affitto”, emerge che la società ha versato nel 2001, nel 2002 e nel 2003 al signor __________ fr. 200 mensili per l’affitto di un garage a __________ e fr. 1'700 mensili per l’affitto di un ufficio (cfr. doc. III all. 4).
Come visto (cfr. consid. 2.8.2.), giusta l’art. 7 OAVS sono esclusi dal salario determinante per il calcolo dei contributi i rimborsi delle spese sostenute. Questa norma fornisce un elenco non esaustivo dei differenti elementi del salario determinante. Secondo questa lista, fanno anche parte del salario determinante le prestazioni in natura regolari (art. 7 lett. f OAVS). Le prestazioni in natura occasionali non fanno invece parte del salario determinante (RCC 1978 pag. 518). La giurisprudenza parifica a prestazioni occasionali i vantaggi finanziari di poca importanza derivanti dal campo di attività del datore di lavoro (per esempio i prestiti ipotecari accordati ad un interesse di favore da parte di una banca, le facilitazioni d'acquisto, i servizi forniti a prezzi ridotti, le sovvenzioni per alloggi). Essi non fanno parte del salario determinante se non superano le proporzioni usuali e sono in un rapporto ragionevole, che escluda l'intenzione di frodare la legge, con la retribuzione del lavoro vera e propria (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentare des articles 1 à 16 de la LAVS, 1997, N. 49 ad art. 5 LAVS, pag. 164; N. 2049 DSD).
L'OAVS distingue tra vitto e alloggio (art. 11) ed il reddito in natura d'altra specie (art. 13 OAVS). Il N. 2058 DSD elenca le prestazioni del datore di lavoro che, se assegnate regolarmente, sono considerate reddito in natura d'altra specie, fra cui: a) assegnazione di un'abitazione gratuita unicamente per il salariato o per tutta la famiglia; b) vestiario e calzature; c) consegna di una vettura di servizio per uso privato. Il valore di tali redditi in natura deve essere stimato di caso in caso dalla Cassa di compensazione (N. 2059 DSD).
Nell'evenienza concreta, è incontestato che durante il periodo di contribuzione la società ricorrente abbia versato al signor __________ fr. 200 mensili per l’utilizzo dei parcheggi. La ricorrente, tuttavia, ha rilevato che il contributo parcheggi era in realtà il pagamento di una pigione che RI 1 versava al proprietario, signor __________, per l’uso dei parcheggi destinati ai clienti e ai fornitori della società. La Cassa, dal canto suo, non ha fornito la prova che i parcheggi fossero utilizzati personalmente per motivi professionali dal signor __________. Pertanto, è da ritenere siccome dimostrato con il grado di certezza richiesto nelle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 323 consid. 2a; DTF 112 V 32 consid. 1c; DTF 111 V 188 consid. 2b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 p. 210/211), che non fosse il signor __________ ad utilizzare i posteggi il cui canone di locazione era pagato dal datore di lavoro, bensì i clienti e i fornitori della ricorrente. In tal senso, la Cassa di compensazione non doveva computare al signor __________ il costo del "suo" parcheggio a titolo di salario determinante.
Da quanto precede discende che il pagamento dei parcheggi da parte del datore di lavoro al signor __________ non costituisce un reddito in natura d'altra specie, da includere nel suo salario determinante e dunque assoggettato al prelievo dei contributi.
Alla luce delle considerazioni esposte, su questo punto il ricorso va accolto nella misura in cui il costo della locazione del parcheggio destinato ai clienti e ai fornitori della società versato al signor __________ non deve essere considerato come salario in natura.
Parzialmente vincente in causa la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto a ripetibili ridotte (cfr. art. 61 LPGA).
2.12. La società ricorrente nel suo ricorso (cfr. doc. I) e in scritti successivi indirizzati al TCA (cfr. doc. VII, doc. XII) accenna all'assunzione di ulteriori prove.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
2.13. Nella misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.
Per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:
1.1. La decisione su opposizione 30 agosto 2004 è modificata nel senso che la ripresa del contributo parcheggio nei confronti di __________ è annullata e la ripresa salariale nei confronti di __________ è annullata con rinvio dell’incarto all'Amministrazione, affinché proceda conformemente al considerando 2.10.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà alla società RI 1 fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Nella misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni familiari, la presente decisione è definitiva.
4.- Per quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti