Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2005.17

 

cs

Lugano

30 giugno 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 4 febbraio 2005 emanata da

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   In seguito ad un controllo dei conteggi dei salari (art. 162 segg. OAVS), relativo al periodo 1.1.2000 – 31.12.2003 avvenuto presso la RI 1, la Cassa CO 1 ha effettuato delle riprese per complessivi CHF 121'560.--.

                                         L’amministrazione ha ripreso gli importi forfetari versati nel 2003 a diversi dipendenti della società sotto forma di spese generali, considerandoli salario determinante, poiché nel dicembre 2002 aveva inviato uno scritto tramite il quale informava i datori di lavoro che gli importi forfetari versati nell’anno 2003 non supportati dai rispettivi giustificativi sarebbero stati considerati integrazione di salario. Ritenendo tale importo come provento da attività lucrativa dipendente ha fissato, mediante tassazione d’ufficio, i contributi paritetici dovuti dalla società.

 

                                  B.   Contro la decisione su opposizione che conferma le citate riprese, la società, rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta, rilevando che la Cassa aveva raggiunto un accordo con la direzione del gruppo __________, nel senso di autorizzare un indennizzo forfetario per spese generali di direzione di fr. 8'000 annui per i dirigenti con salario fino a fr. 150'000, fr. 16'000 per dirigenti con salario oltre i fr. 150'000 e fr. 24'000 annui per i membri della Direzione generale, con la precisazione che “non possono essere ammessi altri rimborsi spese generali effettivi per la direzione, mentre per il resto del personale si accetta esclusivamente una rifusione effettiva delle spese sostenute.” L’insorgente è stata informata dell’accordo mediante una comunicazione interna della __________.

                                         Sulla base del predetto accordo l’insorgente ha ritenuto che il forfait fosse destinato a coprire tutte le spese correnti più o meno quotidiane, relative a spostamenti in Ticino, incontri, pranzi con clienti ecc., in particolare anche la messa a disposizione dell’autoveicolo privato, mentre invece sarebbero comunque stati indennizzati a parte i pernottamenti e viaggi fuori Cantone, ovvero tutte le spese particolari non prevedibili e quindi non ragionevolmente sussumibili fra quelle indennizzate a forfait.

                                         La società rileva poi di aver chiesto di essere convocata in sede di opposizione allo scopo di permettere alla Cassa di valutare le spese sulla base dei dati plausibili forniti dal datore di lavoro e chiede in via principale l’annullamento della decisione impugnata ed in via subordinata che le spese forfetarie vengano riconosciute almeno nella misura dei 2/3 e che la ripresa venga pertanto limitata ad un importo di fr. 40'250.

 

                                         Nella sua risposta del 21 marzo 2005 l'amministrazione propone di respingere il ricorso, rilevando di non aver concordato alcunché con la ricorrente e che eventuali comunicazioni errate da parte di __________ a RI 1 non sono vincolanti per l’amministrazione. La Cassa rileva inoltre che le spese effettive di rappresentanza e trasferta, rifuse sia ai membri della direzione che agli altri dipendenti di RI 1 sono state accettate mentre gli importi forfetari non giustificati né in sede di revisione, né in sede di opposizione né in sede di ricorso, sono stati ripresi.

 

                                         Pendente causa l’insorgente ha presentato nuova documentazione inerente l’anno 2004 (doc. XII), che la Cassa non ha ritenuto pertinente (doc. XIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         nel merito

 

                                   2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS.

 

                                         Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).

 

                                         Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).

 

                                         In concreto la revisione concerne il periodo 1.1.2000 – 31.12.2003, ma le riprese sono state effettuate unicamente per l’anno 2003. Le decisioni sono invece del 2005. In queste condizioni vanno applicate le nuove norme in vigore dal 1.1.2003.

 

                                   3.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se la Cassa deve riprendere gli importi forfetari versati dalla ricorrente ai suoi dipendenti.

 

                                         Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).

 

Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS,

 

"  Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro."

 

Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana. Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS). Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante. Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il salariato cfr. il testo tedesco "Arbeitnehmer" e il testo francese "salarié") deve far fronte nell’ambito della propria attività. Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS). Infine, l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).

 

La prassi amministrativa considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140). Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).

 

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.

 

Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

 

L'amministrazione non può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b). A tale scopo secondo una giurisprudenza da sempre seguita è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).

 

In una recente sentenza dell’11 gennaio 2005 (H 257/93) il TFA ha precisato la sua giurisprudenza. L'Alta Corte ha rimproverato all'amministrazione ed al TCA di avere "omesso di assumere le prove necessarie per accertare se gli importi forfettari corrispondevano a spese effettivamente sopportate dal datore di lavoro…".

 

Il TFA ha poi ritenuto che "… particolarmente dispendioso appare per il datore di lavoro, che dispone tra l'altro di diversi autisti, tenere regolarmente un conteggio delle citate spese di trasferta e rappresentanza per ogni dipendente". Questa sentenza (H 257/93 dell'11 gennaio 2005) segue di 4 settimane la sentenza H 308/03 del 10 dicembre 2004 in cui il TFA ha ritenuto come: "… il sistema forfetario non costituisce un dato di fatto acquisito" siccome "… con l'ausilio di programmi informatici è del tutto agevole dimostrare le spese effettivamente sostenute dai dipendenti."

In quel caso l'Alta Corte aveva ritenuto non rispondente ai criteri "… l'elencazione contabile stereotipa a titolo di spese di importi prefissati a valori costanti…" ma soprattutto (e contrariamente a quanto sostenuto l'11 gennaio 2005 dello stesso TFA) l'Alta Corte ha evidenziato (il 10 dicembre 2004) che: "Va poi rammentato alla ricorrente che - contrariamente a quanto sostiene - ossia che spetta alla Cassa il compito di procurarsi i relativi documenti probatori - per l'art. 8 CC colui che vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lei asserita, deve fornire la prova".

 

Il TFA aveva rimproverato (a dicembre 2004) la società (attiva anch'essa nel settore del trasporto) di avere omesso la produzione delle pezze giustificative.

 

Sia come sia alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve  provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 4.3.2), il tutto con la collaborazione dell'amministrata.

 

È ammissibile derogare a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo l’esistenza di spese generali dimostrata, l’importo dettagliato non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.; KÄSER, op. cit., pag. 165). In tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare fissando un importo forfetario (N. 3005 e N. 3011 DSD). Questa modalità di calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti (KÄSER, op. cit., pag. 166).

 

Se le spese generali non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):

 

                                         -     si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento del salario;

 

                                         -     non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9 cpv. 3 OAVS).

 

Se le spese effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile.

 

Se l'indennità per le spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011 DSD).

 

                                   4.   In concreto la Cassa ha riconosciuto le spese generali comprovate tramite i giustificativi, mentre ha ripreso le spese forfetarie.

 

                                         La ricorrente ammette di non avere a disposizione i giustificativi per l’anno 2003, poiché convinta, in base ad una comunicazione interna della società “madre” del gruppo, di poter effettuare anche rimborsi forfetari. Pendente causa ha trasmesso documentazione inerente il 2004 tramite la quale intende comprovare di aver dovuto comunque sopportare delle spese e che la mancanza di giustificativi per il solo anno 2003 deriva da un’errata interpretazione degli accordi con la Cassa.

 

                                         Va innanzitutto rilevato che, indipendentemente dal suo contenuto, la comunicazione dell’11 ottobre 2002 della __________ alle altre società del gruppo non vincola la Cassa di compensazione. Si tratta infatti di uno scritto interno che non può essere opposto ad un terzo che nemmeno ha preso parte alla sua stesura. Per cui, l’interpretazione data dalla ricorrente al citato scritto e la relativa modifica del regolamento interno sulle spese è ininfluente ai fini dell’esito della causa.

 

                                         Per contro, la lettera del 18 novembre 2002 della Cassa alla __________, nella quale figurano le modalità del rimborso forfetario per i dirigenti dell’azienda sono vincolanti anche per l’amministrazione.

 

                                         Da questo scritto risulta che la Cassa ha riconosciuto, sulla base del marginale 3011.1 DSD un’indennità di rappresentanza e trasferta di fr. 8'000 all’anno per i membri di Direzione che guadagnano fino a fr. 150'000, un importo di fr. 16'000 all’anno per i membri di Direzione che percepiscono un reddito superiore a fr. 150'000 e fr. 24'000 all’anno per i membri della Direzione generale. L’amministrazione ha inoltre precisato che “per le funzioni sopra descritte non potranno essere ammessi altri rimborsi spese generali effettivi, mentre per il resto del personale si accetterà esclusivamente una rifusione effettiva delle spese sostenute.” (doc. A5)

 

                                         A fine dicembre 2002, come ogni anno, l’amministrazione ha trasmesso alle ditte una nota informativa concernente, tra l’altro, la ripresa delle spese, dove viene indicato che “le indennità forfetarie previste dai CCl per il rimborso delle spese di trasferta e per il pasto, se conformi alle disposizioni LAVS, sono interamente deducibili. Non sono invece deducibili le rifusioni spese di tipo forfetario calcolate a ora / a giornata / mensilmente / annualmente che non siano debitamente comprovate come previsto dagli art. 7 e 9 OAVS e dalle marginali 3001-3013 DSD.”

 

                                         In concreto, a prescindere dalla nota informativa per l’anno 2003, l’amministrazione, tramite la conclusione dell’accordo del 18 novembre 2002, ha comunque riconosciuto, per i membri di direzione del gruppo __________, la sussistenza di spese generali che giustificano la deduzione forfetaria, senza la necessità di conservare i giustificativi. D’altra parte la Cassa ha escluso la possibilità di accordare altri rimborsi per spese generali effettive.

 

                                         In questo modo l’amministrazione ha comunque ammesso l’esistenza di spese generali il cui importo dettagliato non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze particolari, ma il cui ammontare deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, cioè adeguato alla realtà in ogni singolo caso.

 

                                         La Cassa ha pertanto riconosciuto che nel caso di specie vi sono elementi per derogare al principio generale secondo il quale le spese, di regola, vanno riconosciute solo se regolarmente comprovate tramite i giustificativi.

 

                                         In queste condizioni la circostanza che la società abbia, per determinate spese, tenuto i giustificativi, non significa che non vi siano state altre spese e che la società abbia rinunciato al rimborso forfetario.

                                         Infatti nel preciso caso di specie la stessa amministrazione, l’anno precedente il periodo litigioso, ha ammesso l’esistenza di spese forfetarie nella misura indicata nello scritto del novembre 2002, ossia di spese usuali nella professione che per contingenze particolari non possono essere comprovate.

 

                                         La circostanza che per un disguido interno al gruppo la ricorrente ha interpretato in maniera errata l’accordo ed ha conservato delle pezze giustificative per alcune spese non può pertanto essere un indizio della rinuncia al sistema forfetario di rifusione delle spese concordato tra l’amministrazione e la società “madre” del gruppo.

 

                                         In queste circostanze la Cassa deve riconoscere alla ricorrente i medesimi rimborsi forfetari concordati con la __________, mentre, sempre in virtù dell’accordo del novembre 2002, non possono invece essere riconosciute le spese effettive comprovate da pezze giustificative per i membri di direzione. Meglio, queste spese vanno conglobate nell’importo delle spese forfetarie e se comprovate spese superiori agli importi ritenuti forfetariamente le stesse dovranno essere riconosciute dalla Cassa ed ammesse.

 

                                         L’amministrazione, con la collaborazione della ricorrente, dovrà esaminare la contabilità del 2003 e riconoscere la differenza tra le spese forfetarie riconosciute e le spese giustificate.

 

                                   5.   In questo senso il ricorso va accolto e gli atti rinviati alla Cassa affinché, dopo riesame dell’incarto, proceda come sopra indicato.

 

                                         Visto l’esito del ricorso e il rinvio alla Cassa per un nuovo esame della fattispecie, può rimanere aperta la questione a sapere se in concreto l’amministrazione ha violato il diritto di essere sentito (cfr. comunque la STCA del 21 marzo 2005, inc. 30.2004.78).

 

                                         Il TCA rinuncia inoltre a sentire eventuali testimoni, come richiesto comunque genericamente nel ricorso del 28 febbraio 2005, poiché non modificherebbero l’esito del ricorso.

 

                                         Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

                                         In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

 

                                         Alla ricorrente, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 LPGA).

 

                                   6.   Nella misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

 

                                         Per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per una nuova decisione conformemente ai considerandi.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà fr. 500.-- (IVA inclusa) alla RI 1 a titolo di ripetibili.

 

                                 3.-   Nella misura in cui le liti hanno per oggetto la richiesta di contributi per assegni familiari, la presente decisione è definitiva.

 

                                 4.-   Per quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti