Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 14 aprile 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 9 marzo 2005 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di rendite AVS |
ritenuto, in fatto
A. Con decisione del 17 giugno 2004 la Cassa CO 1 ha assegnato a RI 1, nato nel __________, una rendita di vecchiaia mensile di fr. 1’918 con effetto dal 1.09.2003, calcolata sulla base di un reddito annuo medio di fr. 116’472 e della scala di rendita, parziale, 40.
Tramite decisione su opposizione del 9 marzo 2005 l'amministrazione ha confermato il proprio calcolo respingendo le censure sollevate dall'interessato.
B. RI 1 interpone tempestivo ricorso al TCA, rilevando in particolare di aver corrisposto contributi anche dal 1964 al 1967 (doc. I).
C. Con risposta del 9 maggio 2005 l'amministrazione propone di respingere il ricorso con motivazioni che saranno riprese dove necessario, in corso di motivazione.
D. Pendente causa il TCA ha proceduto a numerosi accertamenti di cui si dirà in seguito.
in diritto
In ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2. Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04 consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag. 3).
Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).
Dal profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA.
Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid. 4a; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 1.3, pag. 4/5).
In concreto la Cassa ha assegnato all'assicurato una rendita dal 1.9.2003, e le decisioni in questione (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2004, rispettivamente 2005.
Per cui, sia per quanto concerne l'aspetto procedurale che per quanto attiene l’aspetto sostanziale, trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS.
3. A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni (dal 1.1.2005, cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS).
Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
4. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
- entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
- il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
- tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR)) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
5. In concreto la Cassa ha posto RI 1, nato nel __________, a beneficio di una rendita AVS calcolata sulla base di un reddito di fr. 116’472 e di una scala di rendita parziale (40).
Dagli accertamenti effettuati la Cassa ha infatti calcolato una durata contributiva complessiva di 37 anni e 8 mesi, poiché vi sono delle lacune contributive negli anni dal 1959 al 1967.
Spetta al TCA determinare se la Cassa ha calcolato correttamente la scala di rendita e il reddito annuo medio dell'insorgente.
6. Giova anzitutto rammentare che computabile è il periodo tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (cfr. art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
In concreto, il periodo di contribuzione dell'insorgente, nato nel __________, va dal 1° gennaio __________ (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 31 dicembre __________ (anno precedente il compimento dell'età che dà diritto alla rendita AVS).
Dal conto individuale dove sono registrati tutti i redditi conseguiti dall'insorgente, risulta una durata di contribuzione di 37 anni, essendoci delle lacune dal 1959 al 1964 e nel 1966.
Per colmare le lacune, la Cassa ha aggiunto 8 mesi derivanti dal periodo di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita conformemente all'art. 52 c OAVS, per un totale di 37 anni e 8 mesi.
L’amministrazione ha potuto prendere in considerazione tre ulteriori anni in virtù dell’art. 52d OAVS giusta il quale per compensare gli anni di contribuzione mancanti anteriori al 1° gennaio 1979 si aggiungono, se l’interessato era assicurato in applicazione degli articoli 1a o 2 LAVS o avrebbe avuto la possibilità di esserlo, gli anni di contribuzione giusta la tabella ivi riportata.
L’insorgente rileva tuttavia di aver pagato contributi negli anni dal 1964 al 1966 sia nella sua qualità di praticante legale sia come interprete e difensore d’ufficio per il Canton __________.
Dagli atti emerge che effettivamente l’interessato in quegli anni ha lavorato per l’avv. __________ ed ha fornito alcune prestazioni a favore dello Stato del Canton __________. Tuttavia, sia dalle ricerche effettuate dapprima dall’amministrazione e poi dal TCA (cfr. Doc. V e seguenti), non è stato possibile accertare che in quegli anni sono stati pagati dei contributi.
In particolare il TCA, in data 30 maggio 2005 ha trasmesso all’insorgente le ricerche, infruttuose, presso la Cassa __________ e la cassa __________ di compensazione, chiedendo nel contempo di “indicare eventuali indirizzi attuali di casse di compensazione presso le quali sarebbero stati pagati i contributi mancanti e/o l’indirizzo attuale dell’allora datore di lavoro presso il quale potrebbero essere custoditi i documenti comprovanti l’avvenuto pagamento.” (doc. X).
L’insorgente ha risposto affermando che “sfortunatamente non dispongo di altri documenti di quell’epoca lontana, oltre a quelli già presentati e che attestano inevitabilmente della mia attività a __________ negli anni 1964, 1965 e 1966 ed anche lo Studio legale del Dott. __________ a __________ sembra non più esistere.” (doc. XI)
Giova qui ricordare che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN,
“Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.).
Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In concreto l’insorgente non è stato in grado di apportare la prova dell’avvenuto pagamento del salario con il relativo versamento dei contributi sociali. Di principio, se una persona può provare che a suo tempo i contributi sono stati dedotti dal salario e che era stato pattuito un accordo di salario netto, si possono computare i corrispondenti periodi di contribuzione (RCC 1969 p. 545). I risarcimenti di danni dei datori di lavoro (art. 52 LAVS) come pure delle associazioni fondatrici, delle Confederazione e dei Cantoni (art. 70 LAVS) sono considerati come contributi.
Alla luce delle risultanze probatorie, questo TCA deve confermare le conclusioni cui è giunta la Cassa in merito al periodo litigioso. Infatti, malgrado gli accertamenti esperiti dapprima dall’amministrazione ed in seguito da questo TCA, alcuna prova è stata apportata circa il pagamento di contributi sociali anche nel periodo contestato.
In queste condizioni il calcolo del periodo contributivo di 40 anni e 8 mesi e della scala di rendita 40 si rivela corretto.
Il secondo elemento del calcolo della rendita è il reddito annuo medio (RAM), che è determinato dai redditi da attività lucrativa sui quali l’assicurato ha versato i contributi dal 1° gennaio __________ al 31 dicembre __________, che la Cassa ha calcolato in fr. 3'032'482.
La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita.
Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurato è avvenuta nel 1965.
Pertanto, dalle citate tavole il fattore di rivalutazione risulta essere l'1,398.
Ne discende che i redditi da attività lucrativa rivalutati ammontano a fr. 4'239’410 (3'032’482 X 1,398).
Tale importo deve essere poi diviso per i 40 anni di contribuzione effettiva per ottenere un reddito annuo di fr. 105'985.
L’assicurato ha avuto tre figli, nati rispettivamente nel __________, __________ e __________.
In concreto vanno attribuiti accrediti dal __________ (anno susseguente la nascita del primo figlio) al __________ (anno del compimento del 16.o anno di età dell’ultimo figlio).
Da rilevare che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS). Poiché l’insorgente nel __________ ha divorziato, la Cassa gli ha assegnato 20 mezzi accrediti dal __________ al __________ e un accredito intero nel __________. La questione non va comunque approfondita, poiché comunque già solo il reddito di fr. 105'985 calcolato precedentemente è nettamente superiore rispetto al reddito massimo (fr. 75'960 nel 2003) che permette di ottenere l’ammontare massimo della rendita per ogni scala di rendita.
La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula:
(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi
durata di contribuzione computabile
(marg. 5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).
Ne consegue quindi che all'assicurato vanno computati 20 mezzi accrediti e 1 accredito intero per un importo di fr. 10’445 (1’055 X 12 X 3 X 11 : 40 anni).
Per cui il reddito annuo medio ammonta a fr. 116'475 (105'985 + 10'455 = 116’440, arrotondato secondo le tabelle edite dall’UFAS), per una prestazione mensile di fr. 1'918 al mese dal 1.9.2003 e di fr. 1'955 dal 1.1.2005, come calcolato dalla Cassa.
In queste condizioni il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti