Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2005.24

30.2005.32

 

TB

Lugano

29 marzo 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 aprile 2005 di

 

 

1. RI 1

2. RI 2

tutti rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 25 marzo 2005 emanata da

 

Cassa CO 1

 

in materia di contributi AVS

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con due distinte decisioni del 23 dicembre 2004 (docc. D ed E), la Cassa CO 1 ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 2 e RI 1 per l'anno 2003 a titolo di persone senza attività lucrativa basandosi sui dati da essi indicati. Ritenuta una sostanza netta di Fr. 163'208.- ed un reddito percepito sotto forma di rendite d'ogni genere pari a      Fr. 134'198.-, la Cassa ha chiesto a ciascun coniuge il pagamento di un contributo di Fr. 2'781,55, sulla base di un totale intermedio di Fr. 2'847'168.- e di una sostanza determinante di Fr. 1'423'584.-.

 

                               1.2.   Con un unico atto del 27 dicembre 2004 (doc. F) gli assicurati si sono opposti contro le predette decisioni, osservando che dal reddito del 2003 percepito sotto forma di indennità giornaliere andava dedotto l'importo di Fr. 5'486.- ricevuto dall'assicurato RI 1 quale rendita AI.

 

L'Amministrazione ha accertato presso l'assicuratore privato __________ che le indennità giornaliere per malattia versate all'opponente nel 2003 ammontavano in realtà a Fr. 200'001,75, (doc. 4), circostanza, questa, che peggiorava la sua situazione. La Cassa ha quindi dato la possibilità agli assicurati di ritirare l'opposizione (doc. 5), ma con scritto del 1° febbraio 2005 (doc. 6) essi l'hanno mantenuta, precisando di aver ricevuto come indennità giornaliere per malattia soltanto Fr. 134'198,15, mentre i restanti Fr. 65'803,60 sono stati incassati dalla società __________, della quale l'opponente era direttore. La società stessa li ha poi girati nuovamente all'assicuratore a saldo del pagamento dei premi arretrati del 2002 del fondo di previdenza del personale della medesima SA (doc. G). Non avendo dunque effettivamente incassato questi Fr. 65'803,60, gli assicurati chiedono che tale somma sia dedotta dal loro reddito.

 

                               1.3.   Con decisione su opposizione del 25 marzo 2005 (doc. A), la Cassa di compensazione ha esposto i princìpi applicabili alle persone senza attività lucrativa. Entrando poi nel merito della fattispecie, ha precisato che la direttiva N. 2073 DIN non contempla la possibilità di esonerare dal pagamento degli oneri sociali le indennità giornaliere concesse da una cassa malati, ma trasferite ad un istituto di previdenza per pagare dei premi arretrati. Pertanto, la decisione formale è stata rettificata in via provvisoria, fissando un reddito sotto forma di rendite corrispondente a Fr. 194'515,75 (Fr. 200'001,75 – Fr. 5'486.-).

 

                               1.4.   Con ricorso del 18 aprile 2005 (doc. I) interposto dall'avv. RA 1, gli assicurati ribadiscono le argomentazioni già sollevate. Precisano di non aver conseguito, nel senso di incassato, l'indennità giornaliera di Fr. 65'803,60 trattenuta dal datore di lavoro, per cui il reddito va fissato in Fr. 128'712,15 ed è su tale importo che essi devono pagare i contributi personali.

Nella propria risposta la Cassa ha confermato la decisione su opposizione, precisando che "conseguire" una rendita ai sensi della direttiva N. 2072 DIN significa "riuscire ad ottenere a raggiungere" e non necessariamente "incassare materialmente" una rendita (doc. III). I ricorrenti riaffermano per contro che il loro reddito finale vada ridotto dell'importo di Fr. 65'803,60 (doc. V).

                                         in diritto

 

                               2.1.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

 

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Tuttavia, l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa) e a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle Disposizioni transitorie relative alla 10a revisione della LAVS).

 

Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

 

Nella sua giurisprudenza, il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

 

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

 

                               2.2.   La giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi del coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204).

Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).

Va poi ricordato che non sono considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).

 

                               2.3.   Per sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952 pag. 94; KÄSER, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

Ciò nondimeno, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

 

L'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che “se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei coniugi”.

Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., ad art. 10 LAVS, pag. 347 n. 25).

Il Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (STFA inedita del 18 gennaio 2001 nella causa W., consid. 2 b, H 199/00; DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).

 

                               2.4.   Il contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (KÄSER, op. cit., pag. 231, N. 10.34).

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, N. 2085).

Gli artt. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).

 

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, controverso è l'ammontare degli elementi presi in considerazione dalla Cassa per il calcolo dei contributi dovuti da RI 2 e RI 1 per l'anno 2003.

 

I ricorrenti sostengono che l'amministrazione ha sbagliato includendo nel loro reddito percepito sotto forma di rendite d'ogni genere, l'importo delle indennità giornaliere per malattia che l'assicurato avrebbe dovuto ricevere.

A loro dire, è a seguito di un errato procedere dell'assicuratore __________, che ha dato seguito ad un ordine scorretto ricevuto dall'amministratore unico della SA per la quale il ricorrente lavorava, che le indennità che gli spettavano sono state invece versate alla SA e quest'ultima le ha nuovamente girate all'assicuratore a saldo del pagamento dei premi LPP del 2002, che la stessa SA avrebbe dovuto versare. Di conseguenza, siccome l'importo di Fr. 65'803,60 non è ancora stato versato all’assicurato, non può essere computato nei suoi redditi. Questo ammontare costituirebbe una mera aspettativa salariale della quale non hanno potuto disporre, perciò su di esso non possono essere calcolati i contributi.

 

                               2.6.   Dagli atti emerge innanzitutto che nel 2003 l'ex datore di lavoro dell'insorgente si trovava verosimilmente in una precaria situazione finanziaria, se le indennità giornaliere per malattia che spettavano a RI 1 sono state riversate all'assicuratore privato per il pagamento di altre pendenze.

In secondo luogo, d'un canto appare discutibile che il ricorrente, nelle sue vesti di direttore della SA, non fosse al corrente della decisione presa dall'amministratore unico di utilizzare le indennità giornaliere per malattia che spettavano al primo per pagare i contributi scaduti del 2002 del fondo di previdenza della società. D'altro canto, le tavole processuali dimostrano che il ricorrente ha più volte tentato di farsi versare da __________ le indennità per malattia che gli spettavano di diritto, senza però nulla ottenere (docc. H, L ed N).

Tuttavia, il 27 agosto 2003 (doc. O) le parti interessate (RI 1, __________ e __________) hanno raggiunto un accordo concernente la compensazione di Fr. 50'411,40 che, fino a quel momento, l'assicuratore privato aveva eseguito con l'importo di Fr. 65'803,60 dovuto dall'ex datrice di lavoro del ricorrente quale pagamento dei contributi LPP per l'anno 2002. In altri termini, le indennità per perdita di guadagno che spettavano di diritto all'assicurato, pari a Fr. 547,95 al giorno, per i mesi di maggio-luglio 2003 (per un totale di Fr. 50'411,40) non sono state versate al beneficiario diretto, come lo stesso aveva richiesto (doc. H), bensì, a suo discapito, alla SA per ordine del suo amministratore unico.

Ciò nonostante, al fine di tacitare completamente l'assicuratore privato, le medesime parti hanno concordato di compensare anche l'ultima tranche dovuta dei contributi LPP con le indennità giornaliere appartenenti, per diritto, al ricorrente, suddividendo sull'arco di tre mesi la compensazione del saldo di Fr. 15'392,20 (Fr. 6'986,45 in agosto, Fr. 6'486,45 in settembre e Fr. 1'919,30 in ottobre 2003). La rimanenza delle indennità giornaliere è stata per contro versata all'assicurato, così come dal novembre 2003 compreso le intere indennità maturate.

 

Secondo il TCA, avallando questa particolare compensazione fra dei contributi LPP dovuti da una persona giuridica con delle indennità giornaliere per perdita di guadagno riguardanti una persona fisica, indipendentemente dalla verifica della legittimità di una tale operazione che può qui rimanere irrisolta, il ricorrente ha liberamente e spontaneamente rinunciato a far valere il suo diritto alla restituzione delle indennità, di cui era l'unico beneficiario, presso la società sua datrice di lavoro, la sola debitrice dei contributi LPP nei confronti di __________.

E ciò, malgrado fosse un suo incontestato diritto percepirle direttamente, in qualità di beneficiario diretto dell'intero importo di Fr. 65'803,60 maturato nei mesi di maggio-ottobre 2003.

 

A tal proposito, questo Tribunale osserva inoltre che già nei mesi precedenti la compensazione in discussione, l'insorgente aveva rinunciato a ricevere direttamente queste indennità. Prova ne è che con scritto del 27 aprile 2003 (doc. H) il ricorrente, direttore della SA, ha invitato l'assicuratore __________, a far conto da quello stesso mese, a versargli le indennità per incapacità lavorativa direttamente su un conto bancario intestato alla moglie, anziché continuare ad accreditare l'ammontare a lui dovuto a dipendenza della sua malattia sul conto corrente postale intestato alla datrice di lavoro.

 

In queste circostanze, non spetta all'AVS/AI/IPG sopportare le conseguenze della ratifica, da parte del ricorrente, di un accordo spontaneo e alquanto inusuale oltre che pregiudizievole dei suoi interessi. Tutto ben considerato, all'importo di Fr. 65'803,60 che spettava al ricorrente a dipendenza della sua malattia va quindi attribuita la veste di indennità giornaliere per malattia comunque percepite avendo egli potuto liberamente disporne.

Per ricuperare quanto di sua pertinenza, il ricorrente dovrà, semmai, rivolgersi alla sua ex datrice di lavoro, attualmente in procedura di moratoria concordataria.

 

Visto quanto precede, le argomentazioni fornite dai ricorrenti si rivelano infondate. Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti