Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2005.41

 

cs

Lugano

30 novembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 luglio 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 27 giugno 2005 emanata da

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In seguito ad un controllo del conteggio dei salari (art. 162 segg. OAVS) relativo al periodo 1.1.2001-31.12.2004 presso la società RI 1 un __________ della Cassa CO 1 ha effettuato una ripresa degli importi versati a __________, ritenuto dipendente della società, ed ha chiesto, con decisione del 27 aprile 2005, il pagamento di complessivi fr. 16'431 (doc. 1).

 

                               1.2.   L’opposizione presentata dalla ditta, rappresentata dall’avv. RA 1, è stata respinta il 27 giugno 2005 (doc. 6). L’amministrazione ha confermato che l’attività svolta da __________ a favore della RI 1 andava considerata quale attività dipendente.

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 20 luglio 2005 la società contesta la qualifica effettuata dall’amministrazione. L’insorgente censura l’agire della Cassa, sostenendo che non esiste alcun rapporto di dipendenza con il proprio collaboratore. La società rileva di aver sempre considerato, in totale buona fede, che la collaborazione con __________ fosse di assoluta indipendenza e libera collaborazione, trattandosi di un tipico modo di operare commerciale che sempre più caratterizza l’economia locale.

                                         L’insorgente contesta poi la tempestività dell’intervento, poiché la Cassa ha ripreso, nel 2005, importi risalenti al 2001 e solleva l’eccezione di prescrizione, almeno parziale.

                                         L’asserito ritardo con il quale la Cassa ha effettuato la ripresa metterebbe inoltre in difficoltà la ditta e sarebbe contrario alla buona fede. Infine la ricorrente sostiene che in caso di reiezione dell’impugnativa le regolari contribuzioni corrisposte dal collaboratore non sarebbero prese in considerazione e verrebbero pertanto ingiustamente pagate. Per RI 1 la Cassa doveva intervenire ogni anno e non solo nel 2005 (doc. I). La società richiama l’intero incarto dalla convenuta così come dalla Cassa ___________.

 

                               1.4.   Tramite risposta del 9 agosto 2005 la Cassa propone la reiezione del ricorso, rilevando in particolare che __________, nell’ambito della collaborazione con la ditta ricorrente, aveva quale compito quello di consegnare automobili, essere attivo nell’aiuto SOS e nella sorveglianza dei trasporti. Egli utilizzava esclusivamente automobili di proprietà dell’insorgente, si presentava a nome e per conto della ricorrente e veniva pagato in base ai chilometri effettuati (doc. III).

 

                               1.5.   Pendente causa il TCA ha interpellato __________, ha richiamato il suo incarto fiscale e il suo dossier dalla Cassa __________ (doc. V e segg.). Le parti hanno potuto esprimersi in merito alle risultanze (doc. XIII e seg.).

 

 

 

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS.

 

                                         Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

                                         Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

 

                                         In concreto le riprese si riferiscono a importi versati dal 2001 al 2004, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2005.

                                         Per cui, mentre per l'aspetto procedurale trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, vanno applicate le vecchie norme per le riprese del periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 e le nuove disposizioni per le riprese relative al 2003 e 2004, ritenuto tuttavia che non vi sono stati, di principio, nell’ambito che ci concerne, cambiamenti di rilievo.

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la qualifica (dipendente o indipendente) dell’attività svolta da __________ per la società ricorrente.

 

                               2.3.   A norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.

 

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

 

Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.

 

Per l'art. 10 LPGA è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

 

E' considerato datore di lavoro chi impiega salariati
(art. 11 LPGA).

 

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

 

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

 

                               2.4.   Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 21 marzo 2005, H 31/04, STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03, STFA del 18 settembre 2000 nella causa F. M., H 59/00).

 

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

 

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione,
pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993
pag. 226 consid. 3b).

 

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER/DUC/ SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

 

In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, a pagina 63 il TFA ha precisato:

 

"  (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…)"

 

                               2.6.   Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa
A. B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

                                         Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

 

                               2.7.   Pendente causa il TCA ha interpellato __________ il quale ha affermato di essere stato “impiegato dalla” società ricorrente “in qualità di autotrasportatore, per trasporti nazionali ed internazionali a nome e per conto della RI 1. Tra le parti non è stato sottoscritto un contratto di lavoro individuale.” (doc. X)

 

                                         L’interessato ha poi rilevato che “il tipo di lavoro, per ovvi motivi, non poteva essere pianificato in modo perfetto ed organizzato: penso, in particolare alle disposizioni in materia di orario di lavoro per i viaggi internazionali. Il sottoscritto veniva interpellato direttamente dal signor __________ il quale si limitava ad indicarmi il trasporto (dove, a chi) e mi consegnava dei fax che lui stesso riceveva da clienti, garage ed assicurazioni varie (recuperi veicoli accidentati). In buona sostanza, prendevo atto della missione che dovevo compiere (trasporto a, per il tal dei tali) e la eseguivo, sulla scorta esclusiva delle indicazioni che mi venivano fornite dal signor __________.

 

                                         Per quanto concerne le modalità di pagamento il collaboratore ha affermato che “la remunerazione era calcolata nel seguente modo: all’inizio il signor __________ concordava con me un importo forfetario (esempio, fr. 200.-- per portare tot. Automobili a __________) e, negli ultimi due anni, sia per i trasporti nazionali che internazionali mi corrispondeva cts 50 al chilometro (esempio, fr. -50 X 415 chilometri = fr. 207.50 per portare tot. Automobili a __________). Faccio presente che, all’inizio il signor __________ mi chiamava occasionalmente (circa, ero occupato al 50%), di seguito (gli ultimi due anni), il lavoro era aumentato e la mia occupazione era pressoché totale.”

 

                                         Circa la qualifica dell’attività lucrativa, l’interessato afferma di essersi “annunciato indipendente durante l’anno 2000: siccome, per motivi di salute, non potevo più svolgere la mia attività di carpentiere, ho tentato la via del lavoro indipendente in qualità di “addetto alla sicurezza privata” (in questo ambito, ho ricevuto la dichiarazione AVS di affiliazione indipendente). Questa mia attività non mi permetteva, da sola, di far fronte a tutti i miei obblighi finanziari. Quando ho iniziato la mia collaborazione con la” ricorrente “il signor __________ mi ha semplicemente chiesto di portare in ufficio una copia della dichiarazione/affiliazione AVS indipendente per i suoi atti. Confermo, nel modo più assoluto, di non aver effettuato degli investimenti personali per svolgere l’attività di autotrasportatore presso” l’insorgente “(il veicolo era di proprietà” della ricorrente “come pure le carte di credito – benzina, caselli e spese diverse – che la” ricorrente “mi affidava): nemmeno a titolo amministrativo (ufficio) ero chiamato a sbrigare corrispondenza o altro. In buona sostanza, io guidavo il veicolo per il signor __________ e questi mi pagava il trasporto effettuato.” Egli ribadisce “che il veicolo “di lavoro” da me utilizzato era di proprietà della” ricorrente “(vedi anche assicurazioni diverse sul veicolo) e che il lavoro era eseguito, esclusivamente a nome e per conto della” ditta insorgente.

                                         L’interessato, alla domanda a sapere se ha svolto la medesima o altre attività per altre società e/o persone ha affermato di rispondere “negativamente. Addirittura, durante gli anni 2003 / 2004 lavoravo pressoché al 100% presso la” ricorrente.

 

                                         Per quanto concerne la questione del pagamento degli oneri sociali, il collaboratore della ricorrente ha rilevato che “i conteggi AVS personali sono stati calcolati, quindi da me pagati sulla base del reddito annualmente annunciato come indipendente (ivi comprese le prestazioni presso la” ricorrente). “Quando il signor __________ “mi ha presentato il conto” (pretendeva il pagamento integrale delle quote AVS per il periodo 2001/2004) ho reclamato con il medesimo. Mi attendevo che, da parte del signor __________ o della sua cassa di compensazione AVS, qualcuno si sarebbe mosso nella mia direzione: capisco ora dalla Sua lettera che, la” ricorrente “ha impugnato al decisione AVS della sua cassa di compensazione davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.

 

                                         Alla richiesta del TCA di sapere se ha ricevuto dalla Cassa di compensazione una decisione tramite la quale è stato informato del fatto che il lavoro svolto per la ricorrente è stato considerato dipendente, l’interessato ha aggiunto che “la “mia” cassa di compensazione AVS (…) non mi ha comunicato nulla, rispettivamente, ha calcolato i contributi AVS sulla base dei redditi presunti da me dichiarati come indipendente.” Infine ha precisato che “fine 2004 ho chiesto lo stralcio della mia affiliazione indipendente. Dal 2005 sono infatti tornato “salariato dipendente” presso un altro garage quale autista ed ha dichiarato di non avere “nulla in contrario affinché da parte di codesto Tribunale Cantonale delle Assicurazioni si chiedano informazioni in merito alla mia situazione fiscale e AVS personale” (doc. X).

 

                                         Dagli atti dell’incarto della Cassa __________ emerge quanto segue.

                                         Il 20 giugno 2002 l’interessato è stato iscritto quale assicurato indipendente dal 1.5.2002 per l’attività di dog bodyguard security service.

 

                                         Il 15 ottobre 2004 ha chiesto l’iscrizione quale indipendente (dal 15.10.2004) per l’attività di autista categoria B, indicando nel formulario di richiesta di affiliazione, di aver lavorato quale indipendente dal 2002 al 2004.

 

                                         Il 18 marzo 2005 ha scritto alla Cassa __________ affermando che “in relazione alla vostra dichiarazione di conferma del 20 giugno 2002 della mia iscrizione alla Cassa __________ come assicurato esercitante attività lucrativa indipendente principale, dal 1° maggio 2002, con la presente vi comunico che per me era implicita anche la mansione di autista di autoveicoli leggeri in quanto, nell’esercizio della mia attività mi capita di dover accompagnare le persone anche con i loro mezzi di trasporto.”

 

                                         Il 6 aprile 2005 la Cassa ha respinto la richiesta di affiliazione quale autista indipendente dal 2005 poiché, tra l’altro, emergeva che l’interessato lavorava per un unico committente.

 

                                         Il 13 aprile 2005 l’interessato è stato stralciato con effetto al 31 ottobre 2004 dalla categoria degli indipendenti. A motivazione viene indicato: “cessata attività indipendente (scuola cinofila e vigilanza notturna). Per la nuova attività indipendente di autista, la richiesta è stata respinta”.

 

                                         Il 20 luglio 2005 è stata emanata una decisione definitiva di fissazione dei contributi dal 1.5.2002 al 31.12.2002 con la richiesta del pagamento del contributo minimo a causa di una “perdita aziendale”. Non vi sono altre decisioni di fissazione dei contributi.

 

                                         Per quanto concerne l’aspetto fiscale dagli atti emerge che, nel periodo litigioso, l’interessato aveva dichiarato di essere indipendente ed è stato tassato in tale qualità.

 

                               2.8.   A proposito degli autisti va rilevato che le Direttive sul salario determinante (di seguito: DIN) prevedono che gli autisti contrattuali sono persone che tengono dei mezzi di trasporto a disposizione di uno o più mandanti per contratto (centrali di trasporto, case editrici, grandi distributori, servizio del corriere), eseguendo trasporti (marg. 4122).

                                         Si considera che costoro esercitano un'attività indipendente se sopportano un rischio economico d'imprenditore e non dipendono particolarmente dal mandante per ciò che riguarda l'organizzazione del lavoro (marg. 4123).

 

                                         I rischi all'acquisto di un camion devono essere considerati rischio economico nel senso sopraccitato, tanto più che, contrariamente a un'automobile o a un furgoncino, il camion è praticamente sempre impiegato a scopi professionali (marg. 4124).

 

                                         Non si deve vedere un manifesto rapporto di dipendenza per ciò che riguarda l'organizzazione del lavoro nel fatto che l'autista contrattuale deve redigere dei rapporti o rispettare un orario di lavoro e itinerari determinati (marg. 4125).

 

                               2.9.   Il TFA ha avuto modo di sviluppare la propria giurisprudenza in materia di autotrasportatori in particolare in due occasioni.

 

                                         In una sentenza del 22 giugno 1983, pubblicata in RCC 1983 a pag. 427 e seguenti, il TFA ha stabilito che il proprietario di un camion, che non è manifestamente in rapporto di dipendenza dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro nei confronti del suo mandante, esercita un’attività indipendente se con l’acquisto del suo veicolo ha effettuato un importante investimento. Si ammette l’esistenza di questo investimento se, da una parte, le spese derivanti dall’acquisto e dalla gestione rappresentano un effettivo rischio aziendale e, d’altra parte, l’acquisto ha fini unicamente o principalmente lucrativi.

 

                                         L’Alta Corte ha affermato:

 

"  b. Dans le présent litige, l'autorité de première instance invoque le fait que les chauffeurs sont, depuis 1974, propriétaires des véhicules qu'ils utilisent pour les transports et qu'ils en supportent les frais, si bien qu'ils courent un risque d'entreprise au sens de la jurisprudence. Avant 1974, W. F. mettait à leur disposition des véhicules leasing. L'OFAS objecte que dans d'autres professions aussi (par exemple celle de voyageur de commerce), on utilise fréquemment son propre véhicule sans remplir néanmoins les conditions d'une activité indépendante. En soi, cet argument est pertinent, mais il passe ici à côté de la question. On ne peut pas admettre que l'acquisition d'une voiture privée pour le transport de personnes soit un investissement de poids, tel que les indépendants doivent l'effectuer souvent pour exercer leur activité lucrative; cela même lorsque cette voiture est nécessaire à l'accomplissement des travaux professionnels. L'utilisation privée d'une telle voiture représente actuellement, en général, un motif suffisant pour justifier son acquisition, même si l'acheteur n'a pas l'intention de s'en servir à des fins professionnelles. C'est pourquoi l'on ne peut - du moins en règle générale - attacher une importance décisive à une telle acquisition lorsqu'on veut tracer la limite entre l'activité indépendante et l'activité salariée. Il n'en va pas de même, cependant, lors de l'acquisition d'un camion qui est pratiquement toujours utilisé à des fins professionnelles, alors que son affectation possible à d'autres usages est généralement reléguée à l'arrière-plan.

En outre, I’OFAS allègue qu'en modifiant les conditions de propriété, on ne prouve nullement que la dépendance effective des chauffeurs par rapport à W. F. ait changé; des contrats de prêt, par exemple, pourraient avoir remplacé les anciens «contrats leasing». On ne peut dire, en l'état du dossier, si cela s'est réellement produit; cependant, ce point-là est ici sans importance. Même si W. F. avait facilité l'achat de véhicules par ses chauffeurs en leur accordant des prêts, cela n'empécherait pas d'admettre que lesdits chauffeurs supportent un risque économique comme des indépendants. Une perte de ces véhicules par suite d'accident ou de vol frapperait les chauffeurs en tant que propriétaires, s'ils ne sont pas assurés contre de tels risques, alors que la dette, résultant des prêts en question subsisterait telle quelle. De plus, les chauffeurs doivent supporter les frais de réparations éventuelles, ainsi que les frais non négligeables d'exploitation et d'entretien; ils supportent en outre le fardeau des amortissements.

 

c. Bien entendu, les chauffeurs restent, en quelque sorte, dépendants de W. F. sur le plan économique même sous le régime des contrats valables dès 1974; cependant, ce fait n'est nullement déterminant. De telles dépendances de petites entreprises envers leurs mandants ou envers les acheteurs de leurs marchandises sont très courantes dans l'économie (arrêt non publié en la cause B., du 10 juin 1981), sans que l'on puisse en conclure à l'existence d'une activité salariée.

 

d. Enfin, il est également sans importance que W. F. soit l'office d'encaissement pour les mandats de transport confiés aux chauffeurs et exécutés par eux. Cette circonstance, ainsi que la question d'un éventuel risque ducroire, n'excluent pas, en effet, que les chauffeurs supportent, à d'autres égards, un risque d'entrepreneur.

 

e. En résumé, on peut conclure que les objections de l'OFAS ne sont pas de nature à faire qualifier de contraire au droit fédéral la décision selon laquelle les chauffeurs étaient à considérer, dès 1974, comme des indépendants. En outre, le jugement cantonal n'est pas fondé sur une constatation inexacte ou incomplète des faits au sens des articles 104 et 105 OJ." (sottolineature del redattore)

 

                                         In un'altra sentenza del 15 gennaio 1992, pubblicata in RCC 1992 a pag. 173 e seguenti, l’Alta Corte ha stabilito che i conducenti che hanno un contratto con un’agenzia che si occupa del servizio di corriere rapido vanno considerati come esercitanti un’attività lucrativa dipendente.

 

                                         Il TFA ha in particolare affermato:

 

"  4.a. La maison T. a conclu des accords écrits avec les chauffeurs quelle emploie (appelés mandataires) dans lesquels ces derniers s'engageaient à exécuter des mandats de transport "en leur nom personnel et à leurs risques et périls" (ch. 1). Les mandataires doivent établir à la fin de chaque mois "une facture portant sur les montants engagés globalement pour le mois", sur laquelle les recettes hébdomadaires doivent être déduites. Le mandant s'engage à rembourser aux mandataires 30% de leur dû "jusqu'au 10 du mois suivant au plus tard" (ch. 2). Un émetteur-récepteur a été mis à disposition des mandataires aux frais de l'entreprise (ch. 3). Les mandataires doivent organiser leur exploitation afin d'être à même d'exécuter en tout temps les mandats dans le délai imparti; en cas d'empèchement (vacances, maladie, accident, etc.), ils doivent se soucier eux-mêmes de se trouver un remplacant (ch. 4). Ils sont astreints au secret professionnel et soumis à la clause de non-concurrence, d'après laquelle ils ne doivent pas avoir une activité dans la même branche commerciale que le mandant pendant la durée du contrat et dans les deux ans qui suivent sa résiliation, que ce soit à leur propre compte ou pour des tiers, dans le canton Z.; une pénalité conventionnelle de 30'000 francs est prévue en cas d'infraction à cette clause (ch. 5). Le contrat peut étre résilié en tout temps pour la fin du mois suivant le dédit (ch. 6).

 

b. Selon les constatations faites en première instance et qui sont demeurées inattaquées, ainsi que dans le cadre de celles qui sont liées à l'art. 105 al. 2 CO, les contrats de transport sont conclus avec les clients exclusivement par la maison T. Dans la procédure en dernière instance, l'entreprise ne s'arrête pas à I'allégation avancée dans la procédure cantonale, à savoir que les chauffeurs des entreprises de courrier express recruteraient également de nouveaux clients. Les chauffeurs ne sont concernés par cette activité que dans la mesure où ils sont habilités à encaisser les paiements des clients en leur propre nom et à leurs risques et périls (ch. 1 du contrat). La maison T. décide de cas en cas quand et pour quels clients ils doivent accomplir des mandats. Chaque chauffeur est relié à une centrale radio par un émetteur-récepteur qui lui a été remis par l'entreprise. Aux termes du contrat, le chauffeur s'engage à être constamment en mesure d'exécuter à n'importe quel moment les mandats de transport en temps utile. II n'est pas libre de refuser les mandats de transport qui lui sont confiés, il est au contraire obligé contractuellement de les exécuter (et en cas d'empéchement personnel il est tenu de se trouver un remplacant). Ce faisant , il est lié aux instructions de l'entreprise qui décide également, pour la plus grande part, de la durée et de l'organisation du travail. Ces données et la clause de non-concurrence, qui excluent pratiquement toute autre activité de transport, font conclure à un rapport de subordination comme c'est typiquement le cas lors d'une activité dépendante.

Les chauffeurs encourent un risque d'entrepreneur dans la mesure où ils doivent mettre à disposition leurs propres véhicules et en supporter les frais. Il s'agit cependant de véhicules qui ne sont pas réservés uniquement à l'usage professionnel, ce ne sont donc pas des camions à proprement parler. Le risque d'entreprise qui en découle n'a donc pas d'importance selon la pratique (voir RCC 1983 p. 427 ainsi que Kaeser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, p. 101 ch. marg. 4.15). Un risque réel d'entreprise peut d'autant moins apparaitre que les chauffeurs de courrier express ne disposent pas d'un revenu fixe et qu'ils dépendent économiquement du genre et du nombre des mandats de transport qui leur sont confiés. Selon la pratique, le fait que la propre existence dépende du succès du travail personnel ne peut être considéré comme un risque couru par une personne indépendante que si des investissements importants doivent étre effectués ou si des salaires doivent être payés à du personnel, conditions qui ne sont pas remplies en l'espèce (RCC 1986 p. 347 consid. 2d avec références; voir aussi Kaeser, loc. cit., p. 102 ch. marg. 4.17). D'après ce qui vient d'être dit, les chauffeurs de courrier express ne supportent aucun risque ducroire ou d'encaissement. Enfin, le fait que l'on ait à supporter les risques de maladie, d'accident et d'heures perdues, ou l'obligation contractuelle de se trouver un remplacant personnellement ne veut pas dire qu'il s'agit forcément d'une activité indépendante (RCC 1989 p. 110 consid. 5b, 1986 p. 650 consid. 4b).

En résumé, l'on doit constater que le rapport contractuel entre la maison T. et ses chauffeurs contient autant d'indices d'une activité indépendante que d'une activité dépendante. Cela ne contrevient pas cependant au droit fédéral, encore que le juge de première instance se fonde sur une constatation inexacte (ou incomplète) des faits, lorsqu'il se rallie à l'avi de l'administration en concluant que, dans l'ensemble, les indices d'une activité dépendante prédominent.

 

5. Ce que les recourants allèguent contre le jugement de première instance ne peut mener à aucune autre conclusion.

Que la caisse de compensation ait qualifié d'indépendants d'autres transporteurs ou des chauffeurs de taxi n'est pas déterminant en l'espèce pour la suite de la procédure; c'est pourquoi des explications plus détaillées s'avèrent superflues. Si une activité déterminée doit étre qualifiée d'indépendante ou de dépendante, on évalue toutes les circonstances du cas particulier, ce qui exclut les solutions schématiques (voir consid. 3 ci-avant). Cela vaut en particulier lorsque, s'agissant de l'activité de transporteurs et de chauffeurs de taxi, le TFA a conclu à une activité indépendante ou dépendante selon les circonstances (RCC 1983 p. 427, 1971 p. 27 ainsi que plusieurs arréts non publiés). Même si l'administration avait évalué différemment le même état de faits, la recourante ne pourrait rien en déduire pour elle-même, puisque les conditions pour une égalité de traitement dans l'illégalité ne seraient pas remplies (voir ATF 115 la 83 consid. 2, 115 V 238/39, chacun avec références; RAMA 1987 No K 710 p. 27 consid. 3b; Auer, L'égalité dans l'illégalité, ZBI 79 {1978} p. 297).

L'objection du chauffeur H.S., d'après laquelle il effectuerait le décompte pour la caisse de compensation depuis le 1er octobre 1985 comme indépendant, doit étre contredite puisqu'un assuré peut étre qualifié de personne exercant une activité à la fois dépendante pour un travail et indépendante pour un autre travail (ATF 104 V 126 = RCC 1979 p. 149). Il ressort du dossier que H.S. exerce diverses activités lucratives et qu'il a été enregistré par l'administration pour les domaines d'activité "transports automobiles" et "représentation d'automates" comme indépendant. Si la maison T. avait dû également faire les décomptes sur les rémunérations touchées, la caisse de compensation serait tenue à la restitution des cotisations conformément à l'art. 16 al. 3 LAVS, ce que le juge de première instance a déjà exposé. Sous cette réserve, les décisions relatives au paiement des cotisations arriérées attaquées ne sont pas du tout contestables et le recours se révèle mal fondé." (sottolineature del redattore)

 

                                         Questo Tribunale si è occupato, con sentenza 19 novembre 1998 (30.97.22) di una fattispecie che coinvolgeva piccoli trasportatori che si erano impegnati ad organizzare la distribuzione di stampati.

                                         In quel caso l'attività era stata qualificata di dipendente, per l’organizzazione del lavoro, rifusione spese, direttive impartite dal datore di lavoro, ecc.

 

                                         In una sentenza del 27 gennaio 2005 (30.2004.63), il TCA ha ritenuto indipendenti dei padroncini che lavoravano per una società, ma che sopportavano tutte le spese (benzina, olio, assicurazioni, manutenzione dei furgoni, ecc.) ed erano responsabili in caso di deperimento delle merci. Essi inoltre potevano rifiutare l’incarico proposto dalla società e potevano svolgere la medesima attività per altri committenti

 

                             2.10.   In concreto dagli atti, ed in particolare dalle risposte fornite da __________, emerge chiaramente che l’attività svolta a favore della ricorrente era di carattere dipendente.

 

                                         L’interessato si trovava infatti manifestamente in un rapporto di subordinazione nei confronti della società insorgente. Era impiegato quale autotrasportatore della società, per trasporti nazionali ed internazionali, agiva a nome e per conto della ricorrente ed utilizzava esclusivamente macchinari della società, tra cui i camion. Egli non ha effettuato alcun investimento e tutti i mezzi gli venivano mesi a disposizione dall’insorgente. Negli anni 2003 e 2004 ha inoltre svolto praticamente l’attività lavorativa unicamente per la ricorrente, ciò che configura un elemento decisivo a favore della qualifica di dipendente. Egli, in altre parole, dipendeva economicamente dalla ricorrente.

 

                                         I diversi elementi del caso di specie indicano che si è in presenza, dal profilo assicurativo-sociale, di un rapporto di dipendenza. Infatti, oltre a far capo esclusivamente a strumenti (in particolare automezzi) messi a disposizione dalla ricorrente, __________ non ha assunto un rischio aziendale ed economico tipico di un imprenditore. Egli infatti non ha dovuto effettuare alcun investimento e lavorava per nome e per conto della società. Emerge inoltre una subordinazione economica tipica e parificabile a quella di un lavoratore dipendente (cfr. STFA dell’8 agosto 2005, H 119/04) dalla società ricorrente come pure il fatto che, perlomeno nel 2003 e nel 2004, tale attività rappresentava la sua primaria fonte di sostentamento (cfr. la sentenza del 16 dicembre 2002 nella causa D., H 279/00, in cui il TFA ha qualificato di dipendente l’attività lavorativa esercitata da un’appaltatrice che, perlomeno per un determinato periodo, aveva lavorato per un’unica committente, nonché la STFA dell’8 agosto 2005, nella causa G., H 119/04, dove l’Alta Corte ha confermato questa giurisprudenza).

 

                                         La circostanza che l’interessato ha dichiarato, in ambito fiscale, di svolgere un’attività indipendente e di essere stato tassato in tale qualità, nel caso di specie, a fronte di tutti gli elementi che fanno propendere per l’attività dipendente, non è decisivo. Infatti, di regola, la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (cfr. consid. 2.5).

 

                                         Il fatto che l’interessato fosse affiliato come indipendente, peraltro come bodyguard presso un’altra Cassa, nulla muta ai fini del presente giudizio. Infatti se anche l’assicurato esercita simultaneamente più attività lavorative, si deve esaminare per ogni singola attività se la rimunerazione percepita deriva da un’attività indipendente o dipendente, essendo senz’altro possibile che la stessa persona svolga simultaneamente un’attività salariata e una indipendente (STFA dell’8 agosto 2005, H 119/04). Lo scopo dell’affiliazione ad una cassa è quello di assicurare una persona che esercita un’attività lucrativa e non quello di qualificarne in modo definitivo lo statuto professionale.

 

                                         Nel caso di specie gli elementi a favore di un’attività dipendente sono nettamente predominanti rispetto a quelli a favore dell’attività indipendente. La qualifica della cassa risulta corretta.

 

                             2.11.   L’insorgente fa valere la prescrizione poiché solo nel 2005 sono state effettuate le riprese dal 2001 al 2004.

 

                                         Giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti, non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA (nuovo tenore dal 1.1.2003), trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d'imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

                                         Il credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente al capoverso 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui la decisione è passata in giudicato. Durante la procedura d'inventario chiesta dagli eredi (art. 580 e segg. CC) o la moratoria concordataria, il corso del termine rimane sospeso. Se allo spirare del termine è in corso una procedura di esecuzione o di fallimento, il termine spira alla chiusura di tale procedura. L'articolo 149 capoverso 5 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento non è applicabile. Il credito per contributi non estinto alla nascita del diritto alla rendita può in ogni caso essere ancora compensato conformemente all'articolo 20 capoverso 3.

 

                                         La prescrizione dell'art. 16 LAVS ha gli stessi effetti della perenzione: il credito contributivo o il diritto di reclamare la restituzione dei contributi si estinguono alla fine del termine previsto e nessun obbligo naturale sussiste (Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, 1997, N 2 ad art. 16, pag. 405).

 

                                         La decisione deve essere notificata, entro il termine di prescrizione, al debitore dei contributi. Non basta che sia impostata entro il termine (DTF 103 V 63, Pratique VSI 1996 pag. 136 segg. e pag.299; Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., N 9 ad art. 16, pag. 409; marg. 4027 DRC).

 

                                         In concreto la censura dell’insorgente va respinta. Infatti, la Cassa nel 2005 ha fissato definitivamente i contributi dovuti dal 2001 al 2004. Il termine di prescrizione di 5 anni è pertanto stato salvaguardato.

                                        

                             2.12.   La ricorrente ritiene poi che la Cassa ha già fissato i contributi di __________ quale indipendente, per cui potrebbe esserci una doppia imposizione, nonché una violazione del principio della sicurezza del diritto e della proporzionalità.

 

                                         Il TFA ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale. Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite. Se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).

 

                                         Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

 

                                         Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota 30, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:

 

"  b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben SCHLAURI, Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägugnsvoraussetzungen (insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort eingereicht, ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu HISCHIER, Wiedererwägung, 457, der eine Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der Versicherungsträger nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren Stellungnahme aufgefordert wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen Verfügung kommt immerhin der Charakter eines Antrages an das Gericht zu (vgl. BGE 109 V 236 f.). Entspricht die Wiedererwägung nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 76). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20)."

 

                                         Va qui rammentato che una decisione è manifestamente errata,

 

"  wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte." (STFA del 10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03)."

 

                                         In concreto dagli atti emerge che l’unica decisione definitiva di fissazione dei contributi quale indipendente nei confronti del collaboratore della società è stata emessa per il 2002 il 20 luglio 2005 sulla base di una perdita aziendale.

 

                                         Ne discende che la cassa poteva esaminare liberamente lo statuto di __________, non essendo stata emanata alcuna decisione antecedente la decisione impugnata. Ciò vale anche per il 2002, sia perché la decisione è del 25 luglio 2005, sia perché comunque risulta che in quel periodo l’interessato ha subito una perdita aziendale che, proprio perché vi è una perdita, rimarrebbe tale anche se si togliessero gli importi (“attivi”) ripresi dalla Cassa (cfr. STCA del 30 novembre 2004, 30.2004.34).

 

                                         Anche su questo punto il ricorso va respinto.

 

                             2.13.   Infine l’insorgente fa valere la buona fede.

 

                                         La società ritiene infatti di essere stata in buona fede quando ha considerato il rapporto con il proprio collaboratore quale indipendente e non sarebbe stata da subito resa attenta del fatto che l’interessato era da considerare dipendente.

 

                                         Il diritto alla protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della nuova Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'Amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono così essere formulate:

 

                                         1.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

 

                                         2.   l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

 

                                         3.   la promessa dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.

                                         Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).

                                         Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).

                                         Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);

 

                                         4.   l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che gli è pregiudizievole;

 

                                         5.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68 segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid. 3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).

 

                                         La giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed. (DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. fed. (RAMI 2000 pag. 223).

 

                                         In merito si vedano in particolare: SZS 1998 pag. 42; DTF 121 V 65 consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a; RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982 pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194 consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992 pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT I-1992 n° 63; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390 segg.; KNAPP, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217 segg..

 

Va infine rilevato che in una sentenza del 27 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 169, il TFA, pur confermando la modifica di uno statuto contributivo con effetto retroattivo, ha accennato al principio della buona fede, non ritenendo tuttavia adempiuti i presupposti, poiché l'assicurato non ha fatto valere di aver ricevuto informazioni vincolanti da parte della Cassa. In particolare l'Alta Corte si è così espressa (sentenza citata, pag. 178):

 

"  Inwiefern dieser Statutswechsel dem Grundsatz des

Vertrauensschutzes widersprechen soll, wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gerügt wird, ist nicht ersichtlich. Namentlich kann keine Rede davon sei, es habe im Zeitpunkt der Uebernahme des Telekiosk-Betriebes am 1. Januar 1993 eine langjährige Praxis der Ausgleichskassen im Sinne der Einstufung der Telefonhostessen als Selbständigerwerbende bestanden, gibt es doch den "Telekiosk 156" erst seit Oktober 1991. Der Beschwerdeführer durfte daher nicht ohne weiteres auf die Richtigkeit dieser Qualifizierung vertrauen. Dass er eine solche nach Treu und Glauben verbindliche Auskunft von der zuständigen Ausgleichskasse erhalten hatte (vgl. BGE 119 V 307 Erw. 3a, 118 Ia 254 Erw. 4b, je mit Hinweisen), macht er im übrigen nicht geltend."

 

                                         Anche in concreto non vi sono gli estremi per applicare il principio della buona fede. Infatti non risulta che siano stati date dalla cassa informazioni vincolanti, contrarie alla legge, in merito alla fattispecie. La decisione impugnata, corretta ed emessa in applicazione delle norme della LAVS, va pertanto confermata. 

                                                                               

                                         In queste circostanze il ricorso va pertanto respinto.

 

                             2.14.   L’insorgente ha richiamato l’intero incarto dalla cassa convenuta, la quale ha prodotto quanto richiesto in sede di risposta, nonché dalla Cassa __________ tutto il dossier che concerne __________.

 

                                         Pendente causa il TCA ha interpellato __________ e ha richiamato gli incarti inerenti l’interessato dalla Cassa __________ e dall’autorità fiscale.

 

                                         Le parti sono state informate delle risultanze ed hanno potuto esprimersi in merito (doc. XIII e seg.).

 

                                         Come visto nei considerandi precedenti queste prove, non contestate nel loro contenuto, sono ampiamente sufficienti per poter decidere in merito alla vertenza in esame. L’assunzione di ulteriori prove è pertanto superflua.

 

                                         Va qui ricordato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

                                         In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

 

                             2.15.   A __________, persona interessata ed intervenuta in corso di causa, va trasmessa copia della presente sentenza
(cfr. anche STFA del 2 maggio 2005 nella causa S, H 14/04).

                                        

                                         Nella misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale federale delle assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

 

                                         Per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi è controllo giudiziario da parte del Tribunale federale delle assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Nella misura in cui le liti hanno per oggetto la richiesta di contributi per assegni familiari, la presente decisione è definitiva.

 

                                 4.-   Per quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti