Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2005.42

 

cs

Lugano

10 ottobre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 agosto 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 5 luglio 2005 emanata da

 

Cassa CO 1

 

in materia di contributi AVS

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Con decisione del 23 maggio 2005 la CO 1 ha fissato provvisoriamente i contributi 2004 quale indipendente di RI 1, architetto, sulla base di CHF 5'000 in virtù della dichiarazione della stessa assicurata. Il 22 giugno 2005 l’interessata, rappresentata dall’avv. RA 1, si è opposta alla decisione rilevando di essere per il 50% dipendente dello __________ e per l’altro 50% di svolgere un’attività __________. La ricorrente ha chiesto un aumento del reddito soggetto a contribuzione quale indipendente.

                                  B.   Con decisione su opposizione del 5 luglio 2005 l’amministrazione ha confermato la sua presa di posizione affermando che RI 1, quando esercita la sua attività a favore della __________, va considerata dipendente delle due società. Contro la predetta decisione l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta, contestando la qualifica dell’attività svolta (doc. I). Con risposta del 17 agosto 2005 la Cassa propone di respingere il ricorso (doc. III).

 

                                  C.   Pendente causa il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti delle cui risultanze si dirà in seguito.

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         nel merito

 

                                   2.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’insorgente, quando lavora per la __________ va qualificata quale dipendente oppure quale indipendente.

 

                                   3.   A norma dell'art. 4 LAVS i contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. L’art. 5 cpv. 2 prima frase LAVS prevede che il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato o indeterminato. Giusta l’art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d’altri. Per l’art. 10 LPGA è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. E’ considerato datore di lavoro chi impiega salariati (art. 11 LPGA).

 

                                         L’art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall’esercizio di un’attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2). Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650). Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03, STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 21 marzo 2005, H 31/04; STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 16 dicembre 2002, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).

 

                                   4.   Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS). In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, a pagina 63 il TFA ha precisato:

 

"  (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appreciation fiscale. (…)."

 

                                   5.   Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

 

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa B.; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

 

                                   6.   In concreto l’assicurata, di formazione architetto, lavora quale dipendente, al 50%, per lo __________. Per il restante 50% l’insorgente è stata affiliata come indipendente dalla Cassa, la quale tuttavia ritiene che per i lavori svolti a favore della __________ e dello __________ la ricorrente deve essere considerata dipendente. Pendente causa il TCA ha interpellato sia lo __________ che la __________. La prima società ha rilevato che l’interessata “svolgeva prevalentemente perizie di stima, allestimento incanti D.C. e piani esecutivi.” (doc. IX) L’interessata “non sottostava a direttive da parte mie; riceveva unicamente l’incarico per la tempistica onde poter rispettare i termini di consegna.” L’insorgente “emetteva delle fatture che computavano un costo orario per la prestazione richiesta comprensivo di tutte le spese (cancelleria, trasferte, affitti e costi secondari) da Lei sostenute.” e “svolgeva i lavori commissionati presso la sede del suo Studio.”, “non era una dipendente dello __________. La struttura del mio Studio non richiedeva un collaboratore fisso in quanto si trattava di lavori a termine e saltuari, per cui far capo ad un indipendente era la soluzione ottimale per il mio Studio.”, il quale “non ha ricevuto nessuno statuto da parte della Cassa di Compensazione ma unicamente una copia, trasmessami da RI 1, della lettera datata 27.04.2005, dove si riportava la conferma di affiliazione alla Cassa.

 

                                         Da parte sua lo studio d’ingegneria ha rilevato che “le prestazioni lavorative eseguite dall’architetto (…omissis …) per il nostro studio consistono in una collaborazione per: l’allestimento di preventivi, modulo d’offerta, tabelle comparative, rapporti, proposte di delibere.” Inoltre “l’orario di lavoro, il luogo di lavoro, la pianificazione e l’esecuzione del lavoro non sottostanno a direttive da parte nostra. Per contro da noi vengono stabilite le date di consegna.” Lo studio rammenta che “la remunerazione avviene sulla base di un contratto stipulato tra il nostro studio da una parte e lo studio d’architettura (… omissis … ) dall’altra. Lo studio d’architettura emana al termine di ogni lavoro una fattura calcolata sulla base delle ore effettive impiegate e di un costo orario che considera anche le spese necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa.” L’interpellato rammenta che “l’attività viene svolta interamente nello studio” della ricorrente e che “il tipo di lavoro richiesto da parte nostra non giustifica l’assunzione di un dipendente. Si tratta infatti di lavori specialistici e non continui per i quali far capo a uno studio indipendente riteniamo è la miglior soluzione.” Infine alla questione a sapere se ha ricevuto una decisione da parte dell’amministrazione, ha risposto affermativamente, “ma unicamente di conferma di affiliazione parziale quale indipendente alla Cassa” (doc. VIII)

 

                                         A proposito di quest’ultima affermazione va rammentato che recentemente il TFA, con sentenza del 2 maggio 2005 (H 14/04) ha ricordato, a proposito dei “salariati”, che il loro diritto di essere sentiti laddove si è in presenza di una decisione concernente i contributi paritetici e, di conseguenza, quello di ottenere una notifica di tale decisione deve, salvo eccezioni (ammesse per ragioni di praticità: ad es. quando il numero dei salariati è elevato, quando il loro domicilio si trova all’estero o non è noto, o ancora quando l’ammontare dei contributi è ridotto), essere rispettato sia quando vi è disputa sulla qualifica dell’attività dei lavoratori, sia quando è litigiosa la natura di determinati versamenti. Questa procedura deve in generale essere attuata ogniqualvolta si è in presenza di una ripresa di salari determinanti. Quando si ritiene che il “salariato” debba avere la possibilità di ricorrere contro una decisione concernente i contributi paritetici, spetta alla cassa notificargli la decisione. L’autorità di ricorso che si avvede dell’omissione può – ma non deve – personalmente provi rimedio invitando i salariati interessati ad intervenire nella procedura di ricorso. Se non lo fa personalmente, rinvia la causa all’amminsitrazione per fare rispettare il loro diritto di essere sentiti (DTF 113 V 1; RCC 1979 pag. 116 consid. 1b, 1978 pag. 62 consid. 3a).

 

                                         Ciò, a mente del TCA, deve valere anche per i datori di lavoro.

 

                                         In concreto questo tribunale ha sanato la violazione della Cassa interpellando direttamente i presunti datori di lavoro a cui la presente sentenza andrà di conseguenza notificata. Ritornando al merito della questione, dalle risposte fornite dagli studi d’ingegneria e d’architettura, emerge chiaramente che il lavoro svolto a loro favore è di carattere indipendente non essendoci in concreto alcun vincolo di subordinazione né per quanto concerne gli orari, né per quanto concerne le direttive di lavoro (non sottostava a direttive da parte mie; riceveva unicamente l’incarico per la tempistica onde poter rispettare i termini di consegna” e “l’orario di lavoro, il luogo di lavoro, la pianificazione e l’esecuzione del lavoro non sottostanno a direttive da parte nostra. Per contro da noi vengono stabilite le date di consegna”), né dal punto di vista economico, ed essendo assodato che l’interessata lavora per più committenti.

 

                                         L’assicurata, che ha iniziato l’attività indipendente nel gennaio 2004, dopo aver inizialmente svolto il suo lavoro nella propria abitazione, ha sottoscritto un contratto di locazione con effetto dal 1.1.2005, di durata indeterminata, con una pigione di fr. 900.— al mese. Quale destinazione dell’oggetto locato è stato indicato: “Studio d’architettura” (doc. F).

 

                                         Pur essendo l’inizio del contratto di locazione posteriore al periodo per il quale sono stati chiesti i contributi, il TCA ne deve tenere conto nella misura in cui l’Alta Corte ha rammentato che inizialmente vi possono essere delle difficoltà nell’esercizio dell’attività, la quale deve tuttavia essere considerata tale anche se inizialmente vi sono delle perdite. Determinante è che appaia tale nel contesto economico (cfr., in un altro contesto, DTF 115 V 161).

 

                                         Ancora recentemente il TFA ha rammentato che il fatto di prendere in locazione un ufficio e versare un canone mensile di fr. 1'000 è un indizio, tra gli altri, a favore dell’attività indipendente, così come la circostanza di lavorare per più committenti (STFA del 17 agosto 2005, H 117/04). Inoltre, con STFA del 21 marzo 2005 (H 31/04), l’Alta Corte ha considerato indipendente un ingegnere, rimunerato su base forfetaria (come in concreto: cfr. i due contratti doc. C e D) oppure secondo tariffa SIA, caratterizzata da usuale fatturazione (come in concreto, cfr. doc. C e D) e versamento sul suo conto bancario, che, tra le altre cose, non aveva alcun vincolo con il presunto datore di lavoro se non quello di rispetto delle scadenze per la consegna degli elaborati, ed ha ricordato tra l’altro che il rischio aziendale di un libero professionista consiste principalmente nel fatto che questi è tenuto a rispondere dell’esecuzione lege artis del mandato conferitogli e in caso di errore è chiamato a rifondere i danni.

 

                                         Inoltre la ricorrente, che si assume interamente le spese della sua professione, ha rilevato di utilizzare per la sua attività PC, stampanti e mobili d’ufficio propri, nonché telefoni, fax, macchine fotografiche ed altri materiali di sua proprietà (cfr. doc. I). Nelle sopra citate sentenze l’Alta Corte ha ritenuto che le nuove realtà lavorative – che consentono sempre più di operare anche se delocalizzati (a casa propria, lontani dalla sede del committente o del mandante) e con l’ausilio dei mezzi informatici interattivi – e i mutamenti economici in atto permettono di svolgere un’attività lavorativa indipendente ad elevato tenore intellettuale senza necessità di dover inizialmente investire mezzi finanziari elevati per dotarsi di attrezzature, locali commerciali e personale.

 

                                         Non va poi dimenticato come le parti non hanno stabilito alcun divieto di concorrenza (cfr. doc. 2), non vi è alcun obbligo da parte della ricorrente di accettare il lavoro e non vi è alcuna regolarità nel lavoro effettuato. Inoltre non ha diritto a vacanze pagate, a salario in caso di malattia o ad un indennizzo separato per le spese (doc. 2).

 

                                         Oltre agli elementi sopra menzionati vi è pure l’accertamento effettuato dalla __________, la quale, in data 15 marzo 2005, ha affermato che “sulla base delle informazioni raccolte proponiamo di dichiarare la signora RI 1 per l’attività parziale di architetto persona con attività indipendente. Nella misura del 50% continuerà la sua attività come dipendente dello __________” (doc. M). Ciò significa che quando lavora per i due studi sopra menzionati la ricorrente va considerata indipendente.

 

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché calcoli i contributi dovuti dall’insorgente nel 2004 prendendo in considerazione quale reddito da attività indipendente anche quello conseguito svolgendo l’attività per i due studi sopra indicati.

 

                                         Visto l’esito del ricorso e le risultanze degli accertamenti effettuati da questo TCA, non contestate nel loro contenuto, illuminanti e da cui non vi è motivo alcuno per scostarsi, l’assunzione delle prove richieste dall’insorgente (in particolare l’audizione di numerosi testi, cfr. doc. VII), si rivela superflua, per cui questo Tribunale vi rinuncia.

 

                                         Va qui ricordato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

                                         Nella misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale federale delle assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

 

                                         Per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi è controllo giudiziario da parte del Tribunale federale delle assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.

 

                                         A __________ e allo __________, quali parti interessate, va trasmessa copia della presente sentenza (cfr. anche STFA del 2 maggio 2005, H 14/04).

 

                                         All’assicurata, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 LPGA).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché proceda come ai considerandi.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà ad RI 1 fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                 3.-   Nella misura in cui le liti hanno per oggetto la richiesta di contributi per assegni familiari, la presente decisione è definitiva.

 

                                 4.-   Per quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti