Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2005.48

 

 

Lugano

5 ottobre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

 

 

vista l'opposizione 1./4 ottobre 2005 redatta in lingua tedesca da

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 26 novembre 2003 emanata da

 

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di contributi AVS

 

non sono state chieste osservazioni alla Cassa Cantonale di compensazione, Bellinzona

 

 

considerato,                   in fatto ed in diritto

 

                                       che RA 1 per sè ed in rappresentanza della signora RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con atto non datato consegnato alla posta il 1° ottobre 2005 e pervenuto il successivo 4 ottobre, atto redatto in tedesco ed accompagnato da un testo in lingua inglese intitolato "the mysterious AHV SAGA";

 

                                    •   che con il gravame sono state prodotte 4 decisioni ormai datate in materia di fissazione delle rendite e relative al signor RA 1 (30.2005.46), una decisione relativa alla signora RI 1 in materia di fissazione definitiva dei contributi 1999 (inc. 30.2005.48 qui oggetto di decisione) ed una decisione relativa a RI 1 in materia di rendite (30.2005.47);

 

                                    •   che il signor RA 1, nel suo testo redatto in tedesco, indica la volontà di opporsi alle decisioni di cui si tratta ammettendo il ritardo di tale suo agire. Egli infatti sostiene:

 

                                         "Ich will verspätet gegen die beigelegten Verorderungen Einsprache

                                          erheben"                                                                

 

                                    •   che l'assicurato indica di non essere stato in grado di reagire nei 30 giorni per problemi di salute e di avere, inoltre, avuto difficoltà per ragioni linguistiche (pur risiedendo in Ticino come gli atti permettono di dedurre);

 

                                    •   che, in questa sede, viene esaminata unicamente la decisione relativa alla fissazione definitiva dei contributi AVS di RI 1 dal 1. gennaio 2005;

 

                                    •   che, nel merito, RA 1, evidenzia la morte della prima moglie, il nuovo matrimonio e la conseguente riduzione della rendita;

 

                                    •   che RA 1 fa riferimento ad una non meglio precisata opposizione inoltrata (forse) dall'estero su consiglio di un amico la cui ricezione sarebbe stata contestata dall'amministrazione nonostante la possibilità di provare l'invio da parte del ricorrente:

 

                                         "Auf Anraten von einem Freund der dies bemerkte (wir waren damals        im Ausland) reichte ich eine Einsprache inner 30 Tagen ein. Die Verwaltung hat den Erhalt von dieser Einsprache immer bestritten, obschon ich die Übermittlung beweisen kann";

 

                                    •   che il rappresentante della ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in lingua italiana e non in tedesco come ha fatto;

 

                                    •   che, certamente, è noto al signor RA 1 che la lingua ufficiale del Cantone è l'italiano;

 

                                    •   che non occorre, comunque, ordinare la traduzione dell'atto con riferimento alla decisione qui in discussione palesandosi manifestamente una incompetenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni a giudicare l'opposizione;

 

                                    •   che, in effetti, dallo stesso tenore dell'impugnazione (e come tale è stata considerata unicamente la formulazione in lingua tedesca), risulta che RA 1 intende "opporsi alla decisione" prodotta, relativa alla signora RI 1;

 

                                    •   che con il ricorso non è stata invece annessa decisione su opposizione relativa alla fissazione definitiva dei contributi per l'anno 1999;

 

                                       che, in diritto, va rammentato come la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

 

                                       che con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in discussione (art. 1 LAVS). Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;

 

                                       che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LAVS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si applicano all'assicurazione vecchiaia e superstiti, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207);

 

                                       che nel caso in esame, la decisione della Cassa impugnata e di cui si chiede il riesame non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

 

                                       che nella decisione impugnata di fissazione definitiva dei contributi per il 1999, rettamente l’amministrazione ha indicato, quale rimedio giuridico, la procedura di opposizione alla Cassa stessa. Si giustifica pertanto la trasmissione degli atti alla Cassa affinché proceda all'esame della tempestività dell'opposizione ed  all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge;

 

 

Per questi motivi,

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso 1./4 ottobre 2005 di RI 1, é irricevibile.

§    Gli atti sono trasmessi all’Istituto delle Assicurazioni Sociali, Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, Servizio dell’Ispettorato, Via C. Ghiringhelli, 6501 Bellinzona, affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

 

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti