Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2005.53

 

TB

Lugano

15 marzo 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 29 settembre 2005 emanata da

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Con decisione definitiva del 27 settembre 2004 (doc. 6/1), la Cassa CO 1 ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 per l'anno 1999 quale persona senza attività lucrativa, basandosi sulla notifica di tassazione fiscale IFD 1999/2000 non ancora cresciuta in giudicato. Ritenuta una sostanza netta di Fr. 3'248'675.- ed un reddito percepito sotto forma di rendite d'ogni genere pari a Fr. 100'000.-, la Cassa ha chiesto all'assicurato il pagamento del contributo massimo di Fr. 10'100.-, somma alla quale sono state aggiunte le spese amministrative di Fr. 220.-.

                                     

                                  B.   Con decisione su opposizione del 29 settembre 2005 (doc. A3) l'Amministrazione ha respinto l'opposizione del 13 ottobre 2004 interposta dall'assicurato tramite la RA 1, affermando di essersi basata sulle tassazioni fiscali, vincolanti, ed in particolare sulla notifica di tassazione 1999/2000, cresciuta in giudicato. La Cassa rigetta anche la censura secondo cui da questa tassazione emergerebbe che l'assicurato ha esercitato un'attività lucrativa indipendente, conseguendo un reddito aziendale di Fr. 45'000.-. Infatti, nel 2004 l'ha considerato come salariato per gli anni 1996-1998, respingendo la domanda di affiliazione come indipendente e scostandosi quindi dalla qualifica giuridica stabilita dall'autorità fiscale. Ritenuto come nel 1999 l'assicurato non abbia esercitato alcuna attività lucrativa, egli è stato affiliato nella relativa categoria di contribuzione.

 

                                  C.   Con ricorso del 31 ottobre 2005 (doc. I) l'assicurato ha ribadito di aver sempre svolto un'attività, per cui sarebbe impossibile che esista una lacuna contributiva per il 1999. Chiede dunque di determinare il contributo per il 1999 sulla base della notifica di tassazione 1997/1998 e di essere quindi affiliato, come dal 1996, nella categoria dei dipendenti oppure, sulla scorta della notifica di tassazione 1999/2000, che il contributo AVS sia fissato secondo il reddito aziendale tassato.

 

Nella propria risposta la Cassa ha proposto le medesime argomentazioni, precisando che la società sua datrice di lavoro per gli anni 1996-1998 non le ha notificato alcun salario a suo favore per l'anno di contribuzione 1999, perciò egli va considerato persona senza attività lucrativa (doc. V).

Dal canto suo, il ricorrente ribadisce le due soluzioni suggerite chiedendo di optare per l'una o per l'altra (doc. VII).

 

 

                                         in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

 

                                   2.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).

 

In concreto, la fissazione dei contributi dell’assicurato quale persona senza attività lucrativa si riferisce all'anno 1999, mentre la decisione formale e su opposizione sono posteriori all'entrata in vigore della LPGA. Pertanto, ogni riferimento alle norme ed alle direttive della LAVS va inteso nel tenore in vigore nel 1999.

 

nel merito

 

                                   3.   Nella fattispecie in esame, controversa è l'affiliazione del ricorrente come persona senza attività lucrativa per l'anno 1999 anziché come indipendente, come attesterebbero le notifiche di tassazione 1997/1998 e 1999/2000.

 

Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a vLAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-, sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

 

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

 

                                   4.   Nel caso sottoposto a giudizio vanno applicate le disposizioni dell'OAVS in vigore fino al 31 dicembre 2000. Infatti il capoverso 1 delle disposizioni transitorie alla modifica del 1° marzo 2000 dell'OAVS, in vigore dal 1° gennaio 2001, prevede che la riscossione dei contributi delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, delle persone che non esercitano un'attività lucrativa e dei salariati i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi per gli anni civili precedenti l'entrata in vigore della modifica, è retta dal diritto anteriore.

 

Il contributo annuo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per un periodo di due anni (art. 29 cpv. 1 OAVS).

Il contributo annuo è calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di rendita in un periodo di due anni e alla sostanza. Il periodo di calcolo comprende il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Il giorno di riferimento per la determinazione della sostanza è generalmente il 1° gennaio dell'anno precedente il periodo di contribuzione.

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi di una persona che non esercita un'attività lucrativa in base alla corri­spondente tassazione cantonale passata in giudicato, adattata alle disposizioni in materia d'imposta federale diretta (art. 29 cpv. 2 e 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 231, N. 10.34).

Gli artt. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi secondo i cpv. 1 e 3 (art. 29 cpv. 4 OAVS).

La determinazione del reddito acquisito sottoforma di rendita incombe alla Cassa di compensazione, che si avvale, nella misura del possibile, della collaborazione delle autorità fiscali del cantone di domicilio (art. 29 cpv. 5 OAVS).

 

                                   5.   A norma dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1).

Sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali (art. 17 OAVS).

 

Le disposizioni di esecuzione, nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2000 e applicabili al caso concreto (cfr. cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alle modifiche dell'OAVS del 1° marzo 2000) distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).

 

                                   6.   Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).

Ciò permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.

 

Infatti, a mente dell’art. 23 cpv. 1 OAVS, le Autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali.

Le indicazioni fornite dall'Autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di compensazione, e, in generale, anche per l'Autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comunicazioni delle Autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe alle Casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non è compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).

 

                                   7.   La procedura straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.

Se l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subìto, dopo il periodo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la Cassa di compensazione accerta il reddito netto determinante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS).

 

Secondo la consolidata giurisprudenza del TFA, la modifica delle basi di reddito è determinante per l'applicazione della procedura straordinaria se comporta una variazione del reddito di almeno il 25% rispetto a quello conseguito nel corso dell'esercizio precedente (Pratique VSI 1994 pag. 285; RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982 pag. 392 consid. 1, RCC 1980 pag. 306).

Ai sensi dell’OAVS, se il reddito del primo esercizio si scosta, in modo particolarmente sensibile, da quello dei due anni seguenti, i contributi vengono calcolati soltanto a contare dall'anno precedente il secondo periodo ordinario di contribuzione, fondandosi sul reddito netto che serve di base per il calcolo dei contributi di questo periodo (art. 25 cpv. 4 OAVS; per le ragioni poste a fondamento della modifica del disposto vedasi: RCC 1987 pag. 427-428, RCC 1989 pag. 591 consid. 1, Pratique VSI 1994 pag. 142). Ciò avviene solo se il primo esercizio inizia il 1° gennaio di un anno pari o comincia in un anno dispari e termina in un anno pari (lettere a e b dell'art. 25 cpv. 4 OAVS).

 

Nel caso in cui i redditi di un assicurato subiscono una durevole modificazione del 25% dal reddito medio dei due anni seguenti, l'art. 25 cpv. 3 OAVS prescrive alla Cassa di fissare i contributi per ogni anno civile in base al relativo reddito annuo.

 

                                   8.   Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

 

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; H.P. KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; P.Y. GREBER, J.L. DUC, G. SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N° 110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).

 

                                   9.   Nel caso concreto, il TCA osserva che per gli anni 1996, 1997 e 1998 il ricorrente ha regolarmente versato i contributi sociali in qualità di dipendente (doc. 5). Il problema si pone per il 1999, dato che dal conto individuale dell'assicurato emerge che, per quell'anno, non sono stati versati contributi sociali (doc. 5).

Indipendentemente dalla questione a sapere se l'insorgente vada affiliato alla Cassa di compensazione in qualità di persona senza attività lucrativa oppure come indipendente, il 1999 appare come un anno in cui è intervenuto un cambiamento nello statuto contributivo dell'assicurato.

Da un lato si può considerare che dopo tre anni come salariato, egli abbia iniziato un'attività indipendente; d'altro lato, che le basi del suo reddito abbiano subìto una durevole modificazione in seguito all'estinguersi di una fonte di reddito, ovvero con il passaggio da salariato a persona senza attività lucrativa.

In entrambi i casi si realizzano i presupposti contemplati dall'art. 25 cpv. 1 OAVS - a cui rinvia, nella realizzazione della seconda ipotesi, l'art. 29 cpv. 4 OAVS -, secondo cui la Cassa deve accertare il reddito netto determinante e fissare i relativi contributi per questo periodo.

Il capoverso 3 del medesimo disposto sancisce come questa fissazione debba essere fatta, ossia separatamente per ogni anno civile in base al relativo reddito annuo. In altri termini, i contributi per il 1999 vanno fissati in base al reddito conseguito quello stesso anno.

 

I redditi realizzati nel 1999 sono indicati nella notifica biennale di tassazione 2001/2002, che porta sulla media dei redditi conseguiti dall'assicurato negli anni 1999 e 2000. Pertanto, l'Amministrazione avrebbe dovuto far capo a questi dati per fissare i contributi per il 1999. Tuttavia, quando ha emanato la decisione formale di fissazione dei contributi (27 settembre 2004), verosimilmente questa notifica di tassazione non era stata emanata, dato che perfino la notifica di tassazione 1999/2000, a quel momento, non era ancora cresciuta in giudicato. Di conseguenza, la Cassa si è dovuta fondare sull'ultima tassazione fiscale disponibile, quindi sulla notifica 1999/2000.

Ora, il TCA rileva che la Cassa di compensazione ha atteso ben un anno prima di emanare la propria decisione su opposizione (13 ottobre 2004-29 settembre 2005) e che in quel lungo lasso di tempo, l'11 luglio 2005 (doc. A1), la competente autorità fiscale ha emanato la decisione su reclamo contro la notifica di tassazione relativa al biennio 2001/2002. Di conseguenza, preso atto della disponibilità di questi nuovi dati che, come visto, stanno alla base della fissazione dei contributi per l'anno 1999, l'Amministrazione avrebbe quindi potuto e dovuto riferirsi ad essi nella decisione su opposizione qui impugnata, provvedendo così a correggerla. Per contro, riproponendo le medesime argomentazioni portanti, erroneamente, sul biennio fiscale 1999/2000, la decisione su opposizione della convenuta non va tutelata ma, come tale, annullata.

 

In questo senso, spetterà alla Cassa accertare nuovamente il reddito netto conseguito dall'interessato durante l'anno 1999, basandosi però sulla notifica di tassazione 2001/2002 emessa su reclamo l'11 luglio 2005.

In quel frangente sarà altresì compito della convenuta accertare, previo richiamo dell'intero incarto fiscale 2001/2002 dell'assicurato, se per il 1999 l'assicurato debba essere affiliato come indipendente con conseguente calcolo dei contributi su un reddito di Fr. 31'247.-, oppure come persona senza attività lucrativa sulla scorta di un reddito d'altra fonte pari a Fr. 50'392.-.

 

Stando così le cose, seppure per motivi diversi da quelli addotti, il ricorso va accolto e, siccome vincente in causa e rappresentato da una fiduciaria, il ricorrente ha diritto a congrue ripetibili (art. 61 lett. f LPGA).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

 

                                    §   Di conseguenza, la decisione su opposizione del 29 settembre 2005 è annullata e l'incarto va rinviato alla Cassa CO 1 per l'emanazione di una nuova decisione previo esperimento dei suoi incombenti.

 

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO 1 verserà al ricorrente l'importo di Fr. 500.- a titolo di ripetibili (IVA compresa).

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti