Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 6 dicembre 2005 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
ritenuto, in fatto
A. Con decisione definitiva del 25 novembre 2005 (doc. 4) la Cassa CO 1 di compensazione ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall’assicurato quale indipendente per il periodo di contribuzione dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001. La Cassa si è fondata su un reddito aziendale di Fr. 188'230.- (doc. 4) realizzato nel 2001 (dichiarazione dell'Ufficio tassazione, doc. 2), già comprensivo dei contributi fatturati nel 2001 quale acconto (Fr. 9'130.-). A quest'importo è stato dedotto il 3,5% del capitale di Fr. 315'000.- investito nell'azienda (doc. 2). Su un reddito determinante di Fr. 177'205.- sono stati dunque calcolati i contributi personali ammontanti a Fr. 17'436,05, di cui Fr. 336,65 sono le spese amministrative.
B. Con decisione su opposizione del 6 dicembre 2005 (doc. A2) l’Amministrazione ha respinto l’opposizione di RI 1 del 28 novembre 2005 (doc. 3) chiedente di considerare un reddito di Fr. 131'000.- (tassazione 2001/2002). La Cassa ha osservato sia che i contributi per il 2001 vanno determinati sulla base del reddito conseguito nel 2001, quindi sulla dichiarazione 2003A, sia che a questo reddito vanno aggiunti i contributi fatturati che sono ammessi fiscalmente in deduzione, ma non per l'AVS.
C. L’assicurato è insorto contro tale decisione con ricorso del 16 dicembre 2005 (doc. I), lamentando che i contributi AVS vanno calcolati sul reddito aziendale realizzato nel 2001 ammontante a Fr. 154'101.-, tenendo anche conto della deduzione sul capitale investito di Fr. 11'025.-.
Con risposta del 28 dicembre 2005 (doc. III) la Cassa ha confermato il contenuto della decisione impugnata, sostenendo che le spese vantate dal ricorrente (Fr. 138'348,44) non erano state debitamente comprovate (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS), perciò non potevano essere interamente dedotte dal reddito aziendale del 2001. Il ricorrente ha quindi presentato il dettaglio dei costi d'esercizio sopportati (doc. A4), ribadendo che il suo reddito netto, sul quale deve pagare i contributi personali, assomma a Fr. 154'101.- (doc. V). La Cassa si è comunque riconfermata nella risposta di causa (doc. VIII), mentre il TCA ha richiamato l'incarto fiscale 2003A dell'assicurato (doc. VI).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).
In concreto, la fissazione dei contributi dell’assicurato quale persona senza attività lucrativa si riferisce all'anno 2001, mentre la decisione formale e su opposizione sono posteriori all'entrata in vigore della LPGA. Pertanto, ogni riferimento alle norme ed alle direttive della LAVS va inteso nel tenore in vigore nel 2001.
nel merito
3. Nella fattispecie in esame, controversa è la determinazione del reddito del ricorrente come persona indipendente da soggiacere a contribuzione per l'anno 2001.
Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.
4. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).
5. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
6. Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; H.P. KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; P.Y. GREBER, J.L. DUC, G. SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N° 110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).
7. Nella fattispecie, per fissare i contributi portanti sull'anno 2001 occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quel medesimo anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione 2003A, che porta sul biennio fiscale 2001 e 2002.
In proposito, va osservato che la dichiarazione di tassazione 2003A è particolare rispetto alle precedenti dichiarazioni. In effetti, nel corso del 2003 i contribuenti domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito ordinario effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però di non essere in realtà tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di transizione dal sistema di tassazione biennale prenumerando al sistema di tassazione annuale postnumerando. Di conseguenza, a meno di aver esposto dei redditi e delle spese straordinarie, i contribuenti non hanno ricevuto una decisione formale (notifica di tassazione) in cui sono stati stabiliti il reddito imponibile ed il corrispettivo importo da versare a titolo di imposta. L’autorità fiscale trasmetteva soltanto ai contribuenti interessati una comunicazione standard, con cui semplicemente avvisava, qualora fosse il caso, che non erano state registrate delle entrate/uscite straordinarie. Non essendo, quindi, tale avviso, una decisione formale, nemmeno erano menzionati i mezzi di diritto da utilizzare in caso di impugnativa.
Sulla scorta di queste circostanze, l’informazione fornita dall’Ufficio di tassazione di __________ (doc. 2) non deve essere considerata vincolante né per l’Amministrazione né per il Giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS), tanto più che, in qualità di semplice comunicazione, essa neppure è cresciuta in giudicato. Sebbene, quindi, un’errata indicazione del reddito non avesse importanza a livello fiscale, i dati figuranti nella tassazione 2003A hanno invece rilevanza dal profilo delle assicurazioni sociali.
Questo Tribunale ha quindi richiamato l'incarto fiscale 2003A dell'assicurato e, dopo attento esame della documentazione presente e della distinta dei costi prodotta pendente causa dall'interessato medesimo (doc. A3), non ha comunque motivo di scostarsi dagli elementi indicati dal citato Ufficio di tassazione, poi ripresi dalla Cassa di compensazione.
8. Va ricordato come il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente sia stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali comprovate necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS). Il reddito netto determina quindi il calcolo dei contributi sul reddito dell’attività lucrativa indipendente (N. 1093 DIN, Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, edite dall’UFAS). Ciò significa che dal reddito aziendale lordo conseguito dall’assicurato durante il 2001 devono essere dedotte soltanto le spese professionali comprovate necessarie al conseguimento del reddito nel periodo di conteggio (N. 1099 DIN).
Non tutte le spese ammesse in deduzione fiscale lo sono pure per il calcolo dei contributi personali. Ora, dall'esame della distinta dei conti (costi/ricavi) del 2001 dell'insorgente (doc. A1), questo Tribunale rileva un versamento di Fr. 25'000.- nel fondo di previdenza individuale (III pilastro). Tuttavia, questa posta non può essere considerata come una spesa professionale necessaria al conseguimento del reddito aziendale. Come tale, detto importo va dunque sottratto dai costi aziendali ed aggiunto ai redditi dichiarati dall'assicurato. In questi termini, la somma di Fr. 179'100.- (Fr. 154'100.- + Fr. 25'000.-) indicata dall'Ufficio di tassazione alla Cassa (doc. 2) appare fondata e va posta alla base del calcolo dei contributi.
A questa cifra va ancora d'un lato aggiunto il contributo d'acconto fatturato al ricorrente, ammontante a Fr. 9'130.-, d'altro lato dedotta la percentuale sul capitale investito, corrispondente a Fr. 11'025.- (art. 23 cpv. 5 OAVS). Si ottiene così un reddito soggetto a contribuzione pari a Fr. 177'205.-, a cui va applicata l'aliquota del 9,5% per la determinazione dei contributi personali.
In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata, senza carico di tasse e spese al ricorrente soccombente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti