Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2006.19

 

ir/td

Lugano

5 aprile 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

visto il ricorso del 13 febbraio 2006 formulato da

 

 

RI 1

 

 

avverso

 

 

 

la decisione su opposizione dell'8 febbraio 2006 della

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

                                     -   richiamato il decreto con cui all'assicurata ricorrente è stato concesso un termine di 20 giorni per la completazione e l'emendamento della sua impugnativa ed osservato come tale termine sia decorso infruttuoso;

 

                                     -   rilevato come, per quanto comprensibile dall'esposto, la signora RI 1 non contesti "… il calcolo dell'apposito ufficio dell'AVS di __________ " ma sembra riferirsi al riporto delle imposte ed al fallimento del marito;

 

                                     -   considerato come gli effetti del decorso infruttuoso del termine concesso a RI 1 fossero esplicitamente indicati nel decreto di completazione 15 febbraio 2006;

 

                                     -   rilevato che neppure successivamente allo scadere del predetto termine la signora RI 1 ha completato la sua impugnativa e neppure ha interlocutoriamente interpellato questo TCA;

 

                                     -   il ricorso va dichiarato irricevibile senza conseguenze di tasse e spese.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é irricevibile.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti