Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2006.3

 

TB

Lugano

8 marzo 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso dell'11 gennaio 2006 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 9 gennaio 2006 emanata da

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

In fatto ed in diritto

 

ritenuto che

il 7 settembre 2005 la Cassa CO 1 ha eseguito un controllo della società RI 1, riprendendo degli importi considerati come salari, ma non notificati come tali;

 

ad esplicita domanda (doc. A8), il 23 settembre 2005 (doc. A7) la società controllata ha trasmesso all'Amministrazione la documentazione richiesta durante la citata revisione;

 

il 13 ottobre 2005 (doc. 1) la Cassa di compensazione ha emanato una decisione di tassazione d'ufficio portante sul periodo di contribuzione 1° gennaio 2001-31 dicembre 2004, fissando in Fr. 7'349,05 i contributi dovuti dalla società;

 

con la ricezione della diffida di pagamento del 9 dicembre 2005 (doc. 4) ammontante a Fr. 7'429,05, compresi Fr. 80.- di tassa d'intimazione, il 14 dicembre 2005 (doc. 3) la società revisionata ha chiesto via fax alla Cassa l'invio della copia dell'incarto;

 

il giorno seguente (doc. 4), la SA ha fatto sapere alla Cassa di non aver mai ricevuto la comunicazione di tassazione d'ufficio 2001-2004 e di volergliela trasmettere, in modo da poter prevalersi del mezzo del ricorso;

 

con scritto del 21 dicembre 2005 (doc. A9) la società ha contestato la decisione formale del 13 ottobre 2005 ricevuta il 16 dicembre 2005, affermando che l'unica ripresa che poteva essere fatta concerneva l'importo di Fr. 9'600.- versato a __________;

 

con raccomandata del 27 dicembre 2005 (doc. A6) la Cassa ha comunicato alla società che l'opposizione formulata il 21 dicembre era tardiva, siccome la decisione di tassazione è stata emessa il 13 ottobre e ritirata dalla SA il 17 seguente;

 

il 2 gennaio 2006 (doc. A3) la società opponente ha contestato la presa di posizione dell'Amministrazione, invitandola a comprovare le proprie allegazioni, siccome "nessuna persona abilitata ha mai ricevuto la vostra decisione e quindi la nostra opposizione è da ritenersi completamente valida";

 

con scritto raccomandato del 9 gennaio 2006 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha nuovamente sostenuto la tardività dell'opposizione, comprovandola mediante l'estratto informatico "track & trace" (doc. A2) della Posta, dal quale risulta che la raccomandata n. __________ è stata impostata a __________ il 13 ottobre e ritirata a __________ il 17 ottobre 2005;

 

la società si è aggravata l'11 gennaio 2006 (doc. I) al TCA, sollevando la questione dell'effettivo invio dello scritto raccomandato contenente la decisione di tassazione d'ufficio e, qualora questo invio fosse veramente stato effettuato, che la persona che l'avrebbe ritirato non sarebbe stata autorizzata ad agire in tal senso, e che, oltretutto, questa raccomandata, se ritirata, nemmeno sarebbe mai giunta negli uffici della SA;

la ricorrente ha contestato nel merito la ripresa effettuata dalla Cassa di compensazione, supportando la sua lagnanza con diversa documentazione (doc. III);

 

la SA ha successivamente riconosciuto la ripresa eseguita nei confronti di __________, ma non ha accettato le altre (doc. V);

 

la Cassa ha invece ribadito che l'opposizione è stata formulata tardivamente (doc. VII);

 

su esplicita richiesta del TCA (doc. XI), la ricorrente ha specificato il nome della persona che, secondo quanto risulta dalla copia dell'avviso di ritiro, il 17 ottobre 2005, ha ritirato l'invio raccomandato, ma ha tenuto a precisare che la stessa, impiegata come fattorino fino al 31 dicembre 2005, non era autorizzata a ritirare le raccomandate e che, da essa stessa interpellata, ha affermato di non ricordare nulla di questo invio (doc. XII);

 

nelle more istruttorie il Tribunale ha compiuto degli accertamenti presso La Posta di __________ (doc. XV) e la Cassa (doc. XVI), dando poi la possibilità all'insorgente di pronunciarsi in merito alle risposte fornite dalle persone interpellate (doc. XVII e XVIII);

 

considerato che

 

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);

 

con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS;

 

mentre le norme sostanziali non sono applicabili in concreto poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b), le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a);

 

secondo l’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato, l’assicuratore deve emanare per iscritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Per il capoverso 3, le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici;

 

giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Il cpv. 2 prevede che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. La procedura d'opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili (cpv. 3);

 

nel caso concreto, la ricorrente afferma sia di non aver mai ricevuto la raccomandata del 13 ottobre 2005 contenente la decisione formale di tassazione d'ufficio, sia che la persona che l'ha ritirata il 17 seguente non sarebbe stata da essa autorizzata a procedere al ritiro dell'invio; la società non intende perciò rispondere di un comportamento non lecito e chiede che la sua opposizione del 21 dicembre 2005 sia ritenuta valida e che il TCA si pronunci sul contenuto della stessa;

 

l'art. 38 LPGA, applicabile direttamente all'opposizione insieme agli artt. 39-41 concernenti i termini (KIESER, ATSG-Kommentar, n. 9 ad art. 52, pag. 521), prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente;

un atto è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente (STFA del 22 febbraio 2005 nella causa A.S.B., H 134/04);

 

quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso (nel caso in cui il destinatario non è reperibile) e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario, l’invio raccomandato è considerato validamente notificato quando viene ritirato alla Posta (STFA del 27 aprile 2005 nella causa B.S., I 366/04);

 

se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l’invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (DTF 127 I 31 consid. 2a/aa);

 

se l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; DTF 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di detto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa);

 

questa finzione di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che un'intimazione avrebbe potuto realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a);

 

generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti);

eccezione va fatta nel caso in cui l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario. In questa evenienza, il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (STFA del 27 aprile 2005 nella causa B.S., I 366/04; DTF 115 Ia 18 consid. 4);

 

secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto amministrativo o giudiziario intimato mediante raccomandata valga come notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri; a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sfera d’influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo lo prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (STFA del 22 febbraio 2005 nella causa A.S.B., H 134/04; DTF 122 I 143 consid. 1);

 

ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in tale evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale ad una notifica al destinatario medesimo (STFA del 22 febbraio 2005 nella causa A.S.B., H 134/04);

 

per l'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione;

 

in DTF 110 V 36, il TFA ha stabilito che è valida la notificazione di una decisione raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze. L'Alta Corte ha affermato:

 

"  (…) 3.- a) Die Vorinstanz stellt in ihrem Entscheid fest, dass die Kassenverfügung den Beschwerdeführern am 10. Mai 1982 zugestellt worden sei, dass die 30tägige Frist demnach am folgenden Tag zu laufen begonnen und am 9. Juni 1982 geendet habe. Die erst am 11. Juni 1982 der Post übergebene Beschwerde sei damit verspätet. Für den Beginn der Frist beruft sich die Vorinstanz dabei zu Unrecht auf kantonales Recht, was allerdings, da es mit dem Bundesrecht in diesem Punkt übereinstimmt, im Ergebnis ohne Bedeutung ist.

b) In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde bringen die Beschwerdeführer zunächst vor, die Kassenverfügung sei ihnen nicht ordnungsgemäss zugestellt worden; die Post habe die Verfügung am 10. Mai 1982 "einem gewissen F.L." ausgehändigt, der weder Angestellter des Hotels T. sei noch eine Zeichnungsberechtigung für den Betrieb besitze; die Beschwerdeführer hätten die Verfügung nach mehrtägiger Abwesenheit in jener Zeit erst am 15. Mai 1982 erhalten. Damit ziehen sie die Richtigkeit der vorinstanzlichen Feststellung über den Zustellungszeitpunkt in Zweifel. Laut Akten übergab die Ausgleichskasse ihre Verfügung am 7. Mai 1982 eingeschrieben der Post in Montreux. Da der Postbote in A. beim Zustellungsversuch anscheinend keine empfangsberechtigte Person antraf, brachte er auf dem Briefumschlag den Vermerk "Frist 17.5." an und hinterliess eine Abholungseinladung (vgl. Art. 157 Verordnung 1 zum Postverkehrsgesetz, SR 783.01). Wie das Postamt A. auf Anfrage am 5. September 1983 mitteilte, habe F.L. diese Abholungseinladung am 10. Mai 1982 am Schalter vorgewiesen und erklärt, von einem der Beschwerdeführer mit der Abholung der Sendung beauftragt worden zu sein, worauf ihm die Schalterbeamtin den Brief der Ausgleichskasse ausgehändigt habe. Das Postamt fügte bei, dass F.L. "zeitweise Postkommissionen für das Hotel T." besorge. Dem halten die Beschwerdeführer im zweiten Schriftenwechsel entgegen, F.L. sei nicht empfangsbevollmächtigt gewesen; zwar sei er in den Besitz der Abholungseinladung gekommen, doch sei ihm diese nicht von den Beschwerdeführern ausgehändigt worden. Die Einwendungen der Beschwerdeführer sind nicht stichhaltig. Ob F.L. die Abholungseinladung von einem der Beschwerdeführer oder - in ihrer Abwesenheit - allenfalls von einem Angestellten des Betriebs erhalten hat, ist unerheblich; die Beschwerdeführer machen jedenfalls nicht geltend, F.L. sei unbefugterweise in den Besitz der Abholungseinladung gelangt. Auch wird von ihnen nicht bestritten, dass F.L. für ihren Betrieb zuweilen Postkommissionen besorgt und dass er in dieser Eigenschaft dem Personal des Postamtes in A. bekannt ist. Wenn die Schalterbeamtin unter diesen Umständen gegen die Vorweisung der Abholungseinladung die Sendung ohne schriftliche Vollmacht der Beschwerdeführer aushändigte, so kann darin kein Verstoss gegen einschlägige Vorschriften erblickt werden. Art. 149 Verordnung 1 zum Postverkehrsgesetz sieht die Schriftlichkeit nur als Regelfall vor und schliesst eine stillschweigende Bevollmächtigung aufgrund eines bestimmten Verhaltens des Adressaten nicht aus (TUASON/ROMANENS, Das Recht der Schweizerischen PTT-Betriebe, 3. Aufl., S. 75 f.). Demnach ist davon auszugehen, dass die Kassenverfügung vom 7. Mai 1982 den Beschwerdeführern am 10. Mai 1982 rechtsgültig zugestellt worden ist. (…)." (sottolineature della redattrice),

 

non va inoltre dimenticato che, per costante giurisprudenza, chi si assenta pendente una procedura dal proprio domicilio deve prendere i provvedimenti utili affinché le comunicazioni delle autorità gli siano notificate (DTF 117 V 131). In tale evenienza, l'interessato deve fare in modo che gli atti procedurali connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa, 117 V 132 consid. 4a, 116 Ia 92 consid. 2a, STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00);

a norma della giurisprudenza del TFA, la prova che una decisione è stata notificata incombe all'amministrazione (DTF 103 V 65, DTF 99 Ib 359; si veda anche: GYGI, Bundes-verwaltungsrechtspflege, pag. 61). Nel caso in cui la circostanza della ricezione della decisione è litigiosa si deve, nel dubbio, aderire alla versione fornita dal destinatario, vale a dire a quella dell'assicurato (DTF 103 V 66). Infatti, se l'amministrazione vuole assicurarsi che la decisione pervenga al destinatario, essa deve spedire l'invio per raccomandata (DTF 101 Ia 7, STCA 17 agosto 1993 nella causa G.G.; RHINOW/KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrecht- sprechung, Ergänzungsband, §84 V, pag. 284);

 

va ancora rammentato come in una sentenza del 15 marzo 2005 di questo Tribunale (Inc. n. 36.2004.180 nella causa R.P.), si è ritenuto che, laddove l’amministrazione intimi la propria decisione – e ciò vale a maggior ragione per la decisione su opposizione – all’indirizzo errato, non si possa ritenere valida l’intimazione anche se successivamente concorra un errore del dipendente della Posta (in quel caso accertato ed ammesso dai dipendenti della Posta interessati) ad ulteriormente “allontanare” l’invio dal destinatario;

 

in specie, dopo l'ispezione eseguita il 7 settembre 2005, la Cassa ha intimato alla società sottoposta a controllo di trasmetterle la documentazione che mancava al momento della revisione; in tal senso, la ricorrente doveva attendersi una decisione portante sull'esito di questa revisione;

 

infatti, il 13 ottobre 2005 l'Amministrazione ha emanato una decisione formale di tassazione d'ufficio che risulta essere stata intimata alla società qui ricorrente. Questa decisione è stata indirizzata correttamente. La destinataria è la società RI 1, ed è stata trasmessa al recapito del destinatario all'indirizzo __________, e non alla casella postale  come specifica la carta intestata della ricorrente;

 

non solo la decisione qui contestata reca una corretta indicazione del destinatario e del suo indirizzo, ma dalla documentazione raccolta (doc. 2) risulta anche che è stata regolarmente notificata alla società insorgente;

sull'invito di ritiro che l’Amministrazione ha trasmesso al TCA dando seguito all'onere della prova che le incombe (art. 8 CC) per comprovare l'avvenuta notifica di un atto amministrativo, emerge chiaramente come l’invio sia stato ritirato dal destinatario. Sia la verifica Track & Trace eseguita dall’Amministrazione (doc. A2) sia la vera e propria ricerca postale prodotta dalla Posta su richiesta della Cassa (doc. 2) specificano in effetti il destinatario e la sorte dell’invio (ritirato);

 

la raccomandata con numero finale __________, impostata a __________, è stata infruttuosamente recapitata il 14 ottobre 2005 nella casella postale utilizzata dalla RI 1 (doc. XVIII: risposta n. 1) ed è stata poi ritirata da tale __________ il 17 ottobre 2005 (doc. 2) a __________, allo sportello caselle (doc. XVIII: risposta n. 2), sulla base dell'invito di ritiro lasciato nella casella postale il giorno della mancata consegna;

 

dalle risposte fornite dalla Posta di __________ interpellata dal TCA (doc. XV), emerge chiaramente ed indiscutibilmente che __________, oltre ad aver personalmente ritirato il 17 ottobre 2005 (doc. XVIII: risposta n. 1) l'invio della Cassa contenente la decisione di tassazione d'ufficio del 13 ottobre 2005, "si presentava regolarmente a ritirare invii per la RI 1 " (doc. XVIII: risposta n. 5), tanto che giornalmente ritirava allo sportello caselle tutto quello che concerneva la RI 1 " (doc. XVIII: risposta n. 6). La sua presenza agli sportelli alla posta di __________ era talmente frequente che "__________ era un viso noto al personale dello sportello caselle" (risposta n. 7), sebbene __________ non fosse stato espressamente autorizzato dalla società ricorrente a ritirare gli invii raccomandati ad essa indirizzati (docc. XII e XVIII: risposta n. 10);

 

malgrado l'insorgente critichi il comportamento assunto dalla Posta proprio in occasione del ritiro della raccomandata n. __________, poiché essa l'ha consegnata ad una persona non autorizzata mediante regolare procura scritta, il TCA rileva che, stanti gli elementi probatori agli atti, la lagnanza dell'insorgente vada comunque respinta;

 

in virtù della giurisprudenza sopra riportata per esteso, infatti, va ritenuto che il fattorino __________ ha ritirato l'invio raccomandato della Cassa – come pure tutti gli altri invii indirizzati alla SA – sulla base di una procura tacita, che si è creata nel tempo tra la società e la Posta a seguito dei quotidiani passaggi del fattorino all'ufficio postale di __________ allo scopo espresso di ritirare, in nome e per conto di RI 1, la corrispondenza inviata a quest'ultima;

 

pertanto, questa procura, che è sorta per atti concludenti, ha supplito alla mancata autorizzazione scritta che la ricorrente doveva sottoscrivere in favore di __________;

 

da questi elementi discende dunque che la notifica della decisione formale della Cassa inviata per raccomandata e consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita (e comunque dipendente della ricorrente sino a fine 2005) è valida, e come tale esplica tutti gli effetti giuridici;

 

di conseguenza, il TCA conclude che l’invio della Cassa è stato regolarmente notificato alla destinataria e questa, per il tramite di un suo impiegato, l’ha validamente ritirato. In questo senso, come visto, vi è non solo la firma del suo collaboratore ad attestarlo (come rilevabile dal doc. 2), ma anche il “visum” del funzionario della Posta;

 

infine, il Tribunale osserva che l’affermazione secondo cui soltanto __________ e __________ e __________ erano autorizzati a ritirare le raccomandate (doc. XII) si scontra con la certezza dei fatti: __________, impiegato della ricorrente, il 20 gennaio 2006 (doc. V/2) ha ritirato - e vi si è pure opposto - il precetto esecutivo che la Cassa ha fatto spiccare nei confronti della SA, come pure l'invio raccomandato con avviso di ricevuta di ritorno che questo TCA ha spedito all'insorgente il 24 gennaio 2006 (doc. VIII);

 

inoltre, il 23 settembre 2005 il dipendente __________ ha firmato per ordine di __________ l'invio alla Cassa dei documenti richiesti per ultimare la revisione del 7 settembre 2005 (doc. A7);

 

in questo senso è possibile affermare che le tre persone citate dalla ricorrente non erano le uniche autorizzate – in senso lato – a ritirare la corrispondenza ad essa indirizzata;

 

alla luce di quanto precede, la decisione formale del 13 ottobre 2005 è entrata il 17 ottobre 2005 nella sfera d'influenza della SA ricorrente per il tramite di un suo dipendente; ciò significa che la decisione amministrativa le è stata validamente notificata;

 

se poi la destinataria dell'invio non ha avuto, a quel momento, l'effettiva conoscenza del suo contenuto, questo elemento non inficia la circostanza che la raccomandata, così pervenutale, le sia stata comunque validamente notificata;

 

ne consegue che questa decisione formale di tassazione d'ufficio, al momento in cui la ricorrente ha interposto opposizione contro di essa (21 dicembre 2005), era senz’altro cresciuta in giudicato, per cui il ricorso qui in discussione, che contesta la tardività dell'opposizione, deve essere respinto.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti