Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2006.46

 

TB

Lugano

14 novembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2006 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 13 settembre 2006 emanata da

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Con decisione del 25 agosto 2006 (doc. A1) la Cassa CO 1 ha fissato in Fr. 896,25 gli interessi di mora dovuti dalla società RI 1 per invio tardivo della distinta dei salari versati nel periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

 

                                  B.   Il 5 settembre 2006 (doc. A2) l'assicurata si è opposta a questa decisione, lamentando di aver rispettato il classico termine d'invio postale fissato, in Svizzera, entro la mezzanotte del giorno di scadenza, come recita l'art. 10 cpv. 4 LPAmm. Il fatto che la Cassa abbia poi ricevuto il giorno dopo, 1° febbraio 2006, la distinta in questione, comporta il rispetto del termine d'invio.

                                  C.   Con decisione su opposizione del successivo 13 settembre (doc. A6) la Cassa ha confermato la correttezza del computo degli interessi di mora, siccome la citata distinta dei salari non le è pervenuta entro il 30 gennaio 2006, ma due giorni dopo.

 

                                  D.   Con ricorso del 13 ottobre 2006 (doc. I) RI 1 ha chiesto di annullare il calcolo degli interessi di mora, ribadendo in sostanza le precedenti argomentazioni.

Anche l'Amministrazione, nella risposta di causa (doc. III), si è riconfermata nella propria posizione, proponendo la reiezione del ricorso.

La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

 

 

                                         in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

 

nel merito

 

                                   2.   L'art. 14 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.

I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione (art. 14 cpv. 2 LAVS).

Di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l'art. 51 LPGA, anche per i contributi di notevole entità (art. 14 cpv. 3 LAVS).

Per l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all'art. 24 LPGA (lett. d).

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è stata abrogata. Da quel momento in poi, gli interessi di mora sulle prestazioni sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA.

 

                                   3.   Con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore alcune modifiche delle norme di esecuzione dell'AVS, in particolare circa il calcolo degli interessi.

A norma dell'art. 36 cpv. 1 OAVS, i conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.

L'art. 36 cpv. 2 OAVS prevede che i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio. Il periodo di conteggio comprende l'anno civile.

Qualora i contributi siano pagati conformemente all'articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS).

La Cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla Cassa di compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).

 

Giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS, devono pagare gli interessi di mora:

 

                                         a.   di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

 

                                         b.   le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;

 

                                         c.   i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

 

                                         d.   i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;

                                         e.   le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

 

                                         f.    le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

 

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41 bis cpv. 2 OAVS).

 

Per l'art. 42 cpv. 1 OAVS i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione.

Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).

 

Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi paritetici sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI), per l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG), per l'assicurazione contro la disoccupazione (art. 6 LADI) e per gli assegni di famiglia del diritto cantonale ticinese (art. 20 LAF).

 

                                   4.   Nel caso di specie, la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurata la rifusione degli interessi di mora per la tardiva presentazione della distinta dei salari, calcolati nell'ammontare di Fr. 896,25.

Il 30 gennaio 2006 la società RI 1 ha inviato alla Cassa di compensazione la distinta dei salari dell'anno 2005, datata 23 gennaio. Ora, il momento dell'invio non è contestato, ossia la ricorrente ha ammesso di aver trasmesso all'amministrazione questa distinta proprio il giorno della scadenza del termine legale. Tuttavia, così agendo, l'insorgente reputa di aver rispettato la scadenza del 30 gennaio e ciò in virtù di consolidati principi giuridici applicabili in Svizzera, secondo i quali un termine è rispettato se l'invio (postale) avviene entro la mezzanotte del giorno in cui incomincia detto termine.

 

Come evidenziato, il giorno dell'adempimento è stabilito dalla corrispondente legislazione, e meglio dall'art. 36 cpv. 2 OAVS che prevede che i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro trenta giorni dal termine del periodo di conteggio.

Orbene, nel caso concreto, il periodo di conteggio - come figura sulla dichiarazione stessa (doc. A3) – va dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, per cui l'ultimo termine valido per la ricorrente per l'inoltro della distinta dei salari e degli assegni familiari relativa all'anno 2005 scadeva il 30 gennaio 2006. Quindi, la presentazione della distinta dei salari sarebbe stata tempestiva solo se fosse giunta all'Amministrazione il 30 gennaio 2006 e non inviata quello stesso giorno (art. 41bis cpv. 1 lett. d OAVS).

 

In caso di mancata presentazione di detto conteggio nel termine fissato, l'art. 41bis cpv. 1 lett. d OAVS dispone che degli interessi di mora debbano essere pagati retroattivamente dal 1° gennaio dopo tale termine.

 

Anche il N. 2022 della Circolare sugli interessi di mora e compensativi (CIM), edita dall'UFAS, riprende il senso di tale norma:

 

"  I datori di lavoro tenuti a versare contributi d'acconto devono presentare un regolare conteggio entro 30 giorni dalla fine dell'anno civile (art. 36 cpv. 2 e 3 OAVS). Il conteggio viene considerato presentato in ritardo se non viene consegnato alla cassa di compensazione entro il 30 gennaio seguente la fine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti o se viene consegnato per tempo ma non risponde ai requisiti dell'art. 36 cpv. 1 OAVS (si vedano al riguardo le DRC). (…)" (sottolineatura della redattrice)

 

Da quanto appena citato, emerge chiaramente che l'insorgente avrebbe dovuto far pervenire alla Cassa la distinta dei salari entro il 30 gennaio 2006, così come stabilito dalla legge.

 

Al riguardo, non può quindi essere condiviso il ragionamento indicato dalla società in sede di opposizione ed ancora con il ricorso, secondo il quale farebbero stato i principi applicabili in ambito amministrativo, secondo cui un termine è rispettato se, quando la comunicazione di un atto si fa per posta, la consegna alla posta avviene prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 10 cpv. 4 LPAmm). Avendo spedito la propria distinta il 30 gennaio 2006, la ricorrente ritiene quindi di aver inviato per tempo quanto richiesto.

 

Le conclusioni a cui l'assicurata giunge sono errate.

Infatti, le norme sulla riscossione dei contributi sociali e la presentazione delle dichiarazioni dei datori di lavoro dei salari versati, sono specifiche e dettagliate e non conformi ai principi generalmente riconosciuti.

Ora, prevedendo che il pagamento del saldo dei contributi dovuti dal datore di lavoro (art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS) e la consegna della distinta dei salari (art. 41bis cpv. 1 lett. d OAVS) debbano pervenire alla Cassa entro 30 giorni dalla fatturazione rispettivamente dal termine del periodo di contribuzione - ossia entro il 30 gennaio dell'anno successivo all'anno di contribuzione -, il Consiglio Federale con la OAVS ha voluto espressamente regolare in modo speciale questa tematica, derogando ai principi giuridici generali menzionati dalla ricorrente.

Visto il particolare caso in oggetto, occorre pertanto attenersi ai predetti specifici disposti dell'OAVS.

 

In questi termini, anche se la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari relativa al 2005 è datata 23 gennaio 2006 (doc. A3) e la ricorrente l'ha inviata per posta il 30 gennaio 2006, la Cassa l'ha comunque ricevuta soltanto il 1° febbraio 2006 (doc. A5), dunque non nel termine di legge del 30 gennaio 2006.

RI 1 ha di conseguenza presentato in ritardo la distinta salari dell'anno 2005.

Pertanto, giusta il predetto art. 41bis cpv. 1 lett. d OAVS, gli interessi di mora a carico della ricorrente nascono a buon diritto retroattivamente dal 1° gennaio 2006 e non dall'ultimo giorno valido per l'inoltro del modulo per la dichiarazione dei salari (30 gennaio 2006). Gli interessi, infatti, vanno calcolati dal 1° gennaio 2006 (giorno dal quale inizia a partire il termine per la presentazione della distinta dei salari) al 1° febbraio 2006 (giorno di ricezione da parte della Cassa della dichiarazione dei salari), e non unicamente per i giorni di ritardo.

 

                                   5.   Per il calcolo degli interessi di mora, come rilevato, i mesi interi sono calcolati come aventi 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).

 

In concreto, nel periodo dal 1° gennaio al 1° febbraio 2006 compresi, corrispondente a 31 giorni (30 giorni nel mese di gennaio + 1 giorno nel mese di febbraio), per la ritardata presentazione della distinta dei salari per l'anno 2005 vengono in essere degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS) che devono essere calcolati sui dovuti contributi AVS/AD/AF, ammontanti nel caso in esame a Fr. 208'163,15 (doc. A1).

 

Ne deriva un interesse di mora di Fr. 896,25 (Fr. 208'163,15 x [31 giorni : 360 giorni] x 5 : 100).

 

Questa somma corrisponde a quanto richiesto dalla Cassa alla società ricorrente con la decisione impugnata, perciò la stessa va confermata ed il ricorso respinto.

 

                                   6.   Infine, il TCA evidenzia che nella decisione su opposizione la Cassa ha rilevato di aver inviato nel dicembre 2000 a tutti i datori di lavoro a lei affiliati, unitamente alla distinta salari per il 2000, un promemoria ed un foglio esplicativo - entrambi pubblicati dal Centro d’informazione AVS/AI in collaborazione con l’UFAS - riguardo l'importante modifica del calcolo degli interessi che sarebbe intervenuta con il 1° gennaio 2001.

 

A questo proposito va osservato che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, essa non potrebbe comunque prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dalla mancata conoscenza della legge (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti