Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2006.47

 

cs

Lugano

12 marzo 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2006 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 25 settembre 2006 emanata da

 

Cassa CO 1

 

in materia di assegni per grandi invalidi dell’AVS

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, nata il __________, ha chiesto, il 27 febbraio 2001, di poter essere messa al beneficio di un assegno per grandi invalidi dell’AI.

 

                                         Il 15 giugno 2001 l’__________ ha accolto la richiesta ed ha deciso di assegnare all’interessata un assegno per persone grandi invalide dell’AI di grado elevato con effetto dal 1. ottobre 2000.

 

                                         Nel corso del mese di maggio 2005, in seguito al raggiungimento dell’età AVS dell’assicurata, la Cassa CO 1 ha avviato d’ufficio una procedura di revisione.

                                         In data 20 marzo 2006, sulla base degli accertamenti effettuati, in particolare del questionario relativo a un assegno per grandi invalidi dell’AVS, compilato dalla rappresentante di RI 1, delle risposte fornite dal medico curante, Dr. med. __________, FMH medicina interna e dell’inchiesta a domicilio effettuata dall’assistente sociale, la Cassa CO 1 ha diminuito il grado dell’assegno da elevato a medio, con effetto dal 1.12.2005.

 

                                  B.   L’opposizione presentata da RI 1 è stata parzialmente accolta e la decisione impugnata modificata nel senso che la riduzione del grado dell’assegno per grandi invalidi da elevato a medio è stato fatto decorrere con inizio dal 1. maggio 2006, ossia dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (doc. A).

                                        

C.    Con ricorso del 16 ottobre 2006 RI 1, rappresentata dalla sorella RA 1, è tempestivamente insorta contro la predetta decisione affermando che la situazione dell’interessata è andata vieppiù peggiorando. In particolare RI 1 non sarebbe più in grado di spostarsi con il bastone d’appoggio, dovrebbe ricorrere costantemente all’uso della carrozzella e sarebbe in grave difficoltà nello svestirsi e nel vestirsi (doc. I).

 

                                  D.   Tramite risposta del 14 novembre 2006 la Cassa propone di respingere il ricorso con argomentazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                                  E.   Il 24 novembre 2006 la ricorrente ha contestato la risposta CO 1, ha ribadito il peggioramento dello stato di salute dell’interessata ed ha sostenuto che, a conferma di quanto  esposto, possono essere chiesti ragguagli sia “al personale dello __________” sia “alla signora __________, ex portinaia dello stabile di via __________, che quotidianamente sono presenti per gli aiuti ricorrenti.” (doc. V).

 

                                  F.   In data 26 gennaio 2007 il TCA ha interpellato il medico curante (doc. VII), il quale ha risposto il 13 febbraio 2007 (doc. VIII). Le parti hanno potuto esprimersi in merito (doc. IX e seguenti).

 

 

 

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

 

Nel merito

 

                                   2.   Ai sensi dell'art. 43bis cpv. 1 LAVS hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato o medio. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

 

                                         Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

                                         Il cpv. 3 prevede che l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5.

 

                                         Va ancora rilevato che per il cpv. 5 le disposizioni della LAI sono applicabili, per analogia, alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.

 

                                         Per l’art. 9 LPGA è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

 

 

 

                                         L'art. 37 OAI distingue tre gradi di grande invalidità:

 

                                         la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

 

                                         La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita (cpv. 2):

 

a.      di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita;

 

b.      di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna inoltre di una sorveglianza personale permanente; o

 

c.      di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38.

 

                                         La grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

 

a.      è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

 

b.      necessita di una sorveglianza personale permanente;

 

c.      necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

 

d.      a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

 

e.      è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38.

 

                                   3.   Secondo costante giurisprudenza, sono considerati come atti ordinari della vita gli atti consistenti nel vestirsi, svestirsi, alzarsi, sedersi, sdraiarsi, mangiare, provvedere all’igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi e stabilire dei contatti sociali.

                                         Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l’ambiente bisogna intendere il comportamento normale all’interno della società così come richiesto dall’esistenza quotidiana (cfr. DTF 117 V 27 consid. 4b e 146 consid. 2; DTF 105 V 52; DTF 104 V 127; RCC 1980 pag. 62; Valterio, Droit et pratique de l’assurance-invalidité, pag. 275).

                                         La giurisprudenza del Tribunale federale ha inoltre stabilito che un assicurato deve essere ritenuto “totalmente” grande invalido quando abbisogna dell’aiuto di terzi in tutti gli atti ordinari della vita rilevanti. E’ tuttavia sufficiente che l’aiuto sia necessario in “misura notevole” in ogni singolo atto (DTF 106 V 157; 105 V 55 consid. 2; 104 V 130). Negli atti ordinari della vita composti da più operazioni parziali non è necessario che l'assicurato abbisogni dell'aiuto di terzi nella maggior parte di essi, ma basta che in una singola operazione parziale abbisogni regolarmente ed in misura notevole di tale aiuto. L'aiuto è da ritenere notevole quando, per esempio (RCC 1990 pag. 50, RCC 1989 pag. 229, RCC 1987 pag. 265, RCC 1981 pag. 364):

 

                                         -     nel cibarsi l'assicurato provvede da solo a tale atto, ma non può spezzettare gli alimenti oppure è in grado di portare il cibo alla bocca soltanto con l'aiuto delle dita;  

 

                                         -     nel farsi la pulizia personale quotidiana l'assicurato non può lavarsi, pettinarsi o radersi, oppure fare il bagno o la doccia da solo;

 

                                         -     nello spostarsi e nel contatto con l'ambiente abituale l'assicurato non può spostarsi da solo in casa o fuori di casa oppure abbisogna dell'aiuto di terzi per stabilire il contatto con l'ambiente abituale.

 

                                   4.   Con sentenza 22 maggio 1995 nella causa S. pubblicata in DTF 121 V 88, il TFA - modificando la propria precedente giurisprudenza - ha ancora stabilito che pure la messa in ordine degli abiti, la pulizia del corpo, l’utilizzazione di gabinetti speciali in relazione con la necessità di fare i propri bisogni costituiscono funzioni parziali di quest'ultimo atto ordinario della vita. La persona che per effettuare una di queste funzioni necessita dell’aiuto di terzi, è pertanto considerata grande invalida per questo atto fisiologico ordinario.

                                         Di principio, dunque, si deve ritenere che un assicurato non sia atto a compiere un atto ordinario della vita nella misura in cui non può eseguirlo se non in un modo non conforme agli usi correnti (DTF 106 V 159 consid. 2b).

                                         Inoltre, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi, sia come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari della vita rilevanti: per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto, che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (aiuto indiretto di terzi: RCC 1990 pag. 50, RCC 1986 pag. 512, DTF 107 V 149 consid. 1c, DTF 106 V 157, 105 V 56 consid. 4a).

                                         Infine, la giurisprudenza federale ha stabilito che la condizione dell'aiuto di terzi (diretto, rispettivamente indiretto) è talmente ampia che gli altri presupposti cumulativamente richiesti dall'art. 36 cpv. 1 OAI delle cure permanenti o della sorveglianza personale assumono soltanto importanza secondaria. Il termine "permanente" deve essere inteso come antitesi di transitorio e non nel senso di 24 ore su 24. Le cure e la sorveglianza non sono da riferire agli atti ordinari della vita: si tratta invece di prestazioni di ordine medico o di aiuto sanitario rese necessarie dallo stato fisico o psichico dell'assicurato. Come cure si intendono, per esempio, la necessità di somministrare giornalmente dei medicamenti o fare delle fasciature. Il presupposto della sorveglianza personale è dato, per esempio, quando l'assicurato non può essere lasciato solo tutta la giornata a causa delle sue assenze mentali (RCC 1990 pag. 51, RCC 1986 pag. 512, DTF 107 V 139, DTF 106 V 158; DTF 105 V 56 consid. 4b).

                                   5.   Per l’art. 66bis cpv. 2 OAVS gli articoli 87-88bis OAI sono applicabili per analogia alla revisione dell’assegno per grandi invalidi.

 

                                         A norma dell’art. 87 cpv. 2 OAI la revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono i fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità.

 

                                         Per l’art. 88a cpv. 1 OAI se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.

 

                                         A norma dell’art. 88a cpv. 2 OAI se la capacità di guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile per analogia.

 

                                   6.   Nel caso di specie la Cassa ha ridotto l’assegno in sede di revisione d’ufficio poiché l’insorgente dipende da terzi “solo” per quattro atti ordinari della vita.

 

                                         Dal questionario relativo alla richiesta di un assegno per grandi invalidi dell’AI compilato il 14 maggio 2005 emerge che essa necessita dell'aiuto di terze persone per vestirsi/svestirsi, mangiare, lavarsi, spostarsi e stabilire contatti con l’ambiente.

                                         Essa necessita inoltre di sorveglianza personale durante il giorno e di cure permanenti per due ore al giorno.

 

                                         Al fine di valutare i presupposti per l’erogazione di un assegno per grandi invalidi e conformemente alla prassi, l’assistente sociale dell’__________ si è recata al domicilio dell’assicurata.

 

                                         Il 20 settembre 2005 l’assistente sociale ha reso visita all’interessata (doc. 77-1). Dal referto emerge che l’insorgente vive sola al proprio domicilio e che:

 

"  Negli ultimi anni sono subentrati degli importanti cambiamenti nelle condizioni di vita dell’assicurata, che con molto coraggio e determinazione ha ottenuto dei piccoli ma indispensabili miglioramenti che le hanno consentito, nel mese di __________, di lasciare la casa per anziani __________ per tornare a vivere indipendente in un piccolo appartamento. Questo radicale cambiamento non è tuttavia esente da rischi: gli importanti limiti funzionali descritti nel precedente rapporto sono comunque presenti, e i minimi progressi non la preservano da possibili incidenti. A tutt’oggi l’assicurata non è in grado di camminare, di comunicare, né di utilizzare il braccio e la mano destra. Nonostante le quotidiane visite della sorella o del personale curante, la signora RI 1 vive sola e la preoccupazione dei famigliari è elevata. Finora è stata avvantaggiata dalla presenza della custode, pressoché un’amica che le rendeva regolarmente visita più volte al giorno per assicurarsi della sua incolumità. Purtroppo proprio in questi giorni ha cambiato domicilio, e la sua partenza ha precipitato l’assicurata in una grave depressione. Infatti, nonostante il forte desiderio di autonomia, essa stessa nutre concreti timori per rapporto al suo stato di salute. La signora RA 1 mi riferisce infatti che il medico curante stesso non ritiene adeguate le condizioni attuali, in ragione dei notevoli rischi di incidenti. Ad ogni spostamento può incorrere in cadute, e più di una volta è stata trovata a terra, ferita ma fortunatamente non in modo grave.

Nonostante la sua ostinazione, la signora RI 1 vive frequenti momenti di sconforto, dove sollecita la presenza della sorella che tuttavia non può garantire un impegno continuo ed elevato.

 

Ho già avvertito l’assicurata e i coniugi __________ della prossima riduzione dell’AGI, che hanno manifestato molta preoccupazione. Era loro intenzione infatti incrementare gli aiuti quotidiani per garantire una maggior sicurezza, ma la disponibilità finanziaria della signora RI 1 non sarà più sufficiente. Ho consigliato pertanto di inoltrare domanda di prestazioni complementari, e eventualmente di rivolgersi presso __________, signora __________, sottoponendo il problema.”

 

                                         Per quanto concerne la possibilità di effettuare gli atti ordinari della vita, l’assistente sociale ha rilevato che l’autonomia acquisita è solo parziale, mentre la dipendenza da terzi è ancora richiesta in alcune funzioni.

                                         Anche per quanto concerne la possibilità di alzarsi, sedersi e coricarsi, l’assistente rileva che i progressi sono stati notevoli e che l’assicurata ha acquisito una sufficiente destrezza per effettuare gli spostamenti dal letto alla carrozzella o dalla carrozzella al gabinetto.

                                         Per mangiare, l’aiuto di terzi è ancora indispensabile, mentre per l’igiene personale l’autonomia è tuttora fortemente ridotta. Per quanto concerne andare al gabinetto l’assistente sociale rileva che l’assicurata è in grado di curare autonomamente la propria igiene intima e badare al riordino dei vestiti, mentre per provvedere al cambio del pannolino di protezione sovente aspetta l’arrivo della sorella che le presta l’aiuto necessario.

                                         Circa gli spostamenti, va rilevato che vengono effettuati su carrozzella, anche all’interno dell’abitazione, e in assenza di altre persone evita l’uso del deambulatore in ragione della facili cadute. All’esterno viene sempre accompagnata dai famigliari. La totale afasia che l’ha colpita è tuttora presente e dipende da terzi per ogni forma di contatto sociale.

 

 

                                         L’assistente sociale ha concluso che la persona assicurata dipende da terzi per compiere quattro atti ordinari della vita:

                                        

                                         vestirsi/svestirsi

                                         mangiare

                                         lavarsi

                                         spostarsi

 

                                          necessita inoltre di una sorveglianza personale continua.

 

                                         In DTF 128 V 93 (cfr. pure DTF 130 V 61 seg., consid. 6.1 e 6.2), l’Alta Corte ha stabilito che un rapporto d’inchiesta dell’ufficio AI acquista valore probatorio, in analogia alla giurisprudenza in merito alla fedefacenza dei rapporti medici (DTF 125 V 352 consid. 3a), se sono adempiuti determinati fattori.

                                         Innanzitutto, secondo l’Alta Corte, l’estensore dell’inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche.

 

                                         Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta

                                         acquisisce valore probatorio pieno.

                                         Tuttavia, continua il TFA, il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 128 V 93 consid. 4).


In concreto, allestito - in conoscenza della situazione medica e domestica - da persona abilitata a stabilire l'esistenza di grande invalidità (DTF 107 V 136, 143 consid. 2b), il rapporto riporta in dettaglio quanto riferito dai parenti dell'assicurata in merito ai singoli atti ordinari della vita e alla necessità di cure permanenti o di sorveglianza personale ed è stato integrato con i dati - convergenti - risultanti dalla documentazione sanitaria agli atti.

                                         L’assistente ha riportato quanto riferito dai parenti dell’assicurata in merito all’espletamento degli atti ordinari, mentre le difficoltà asserite ora in sede di ricorso non trovano alcuna conferma nel rapporto del 20 settembre 2005, né tantomeno nella documentazione medica depositata agli atti.

                                       
A questo proposito va rilevato che al ricorso l’insorgente ha allegato un certificato del medico curante, Dr. med. __________, del 17 ottobre 2006 dal quale emerge che:

 

"  La paziente sopra citata soffre di grave andicap dopo ictus ischemico cerebrale dell’arteria cerebri media nel __________, con emisindrome motorio destro ed afasia globale e stato dopo infarto miocardio acuto anteriore (__________).

La ricuperazione, molto lenta e parziale, lascia la signora RI 1 completamente afasica, attualmente e da un anno circa, non più in grado di spostarsi con un bastone. Egli lamenta delle grosse difficoltà nell'alimentarsi (non è in grado di tagliare la carne), nel vestirsi (molto lenta, incapace di farlo da sola).

Inoltre lamenta delle difficoltà nell'equilibrio, che causano ad esempio delle cadute dal gabinetto.

In riassunto, il grado d’autonomia della paziente è praticamente nulla.” (doc. B)

 

                                         Il Dr. med. __________, medico del __________, dopo aver rammentato che “sono assolte le condizioni per il versamento di un assegno per grandi invalidi di grado medio, non più di grado elevato in considerazione del fatto che riesce a alzarsi/sedersi da sola”, ha affermato che “l’attuale rapporto del Dr. __________ conferma in pratica lo stato di salute e gli impedimenti funzionali già noti e che sono alla base dell’inchiesta a domicilio effettuata.” (doc. III/Bis).

 

                                         Interpellato dal TCA (doc. VII), il Dr. med. __________, a proposito della capacità di alzarsi, coricarsi, sedersi e di andare al gabinetto, ha affermato che “quanto descritto dall’assistente sociale corrisponde in parte alle mie osservazione, nel senso che la paziente è in parte autonoma, si alza con fatica dalla carrozzina.” e che “per alzarsi ecc. la signora RI 1 necessita alle volta l’aiuto di terzi. Inoltre l’equilibrio è precario, il rischio di cadute (e le cadute) sono frequenti.” (doc. VIII)

                                         Alla questione a sapere se dall’ottobre 2005 ad oggi c’è stato un notevole peggioramento delle condizioni fisiche della ricorrente in particolare per quanto concerne gli atti ordinari della vita quali alzarsi, sedersi, coricarsi ed andare al gabinetto, lo specialista ha risposto: “no da ottobre 2005. Il decadimento e le difficoltà aumentano gradualmente”. (doc. VIII)

 

                                         In sede di osservazioni la ricorrente afferma di aver avuto un notevole regresso nella sua mobilità tanto d’avere bisogno costante della carrozzina per fare ogni spostamento (doc. X). Essa inoltre rammenta che il medico curante l’ha visitata solo due volte all’anno ed ha rammentato un episodio accaduto il 27 febbraio 2007, quando ha dovuto far capo al pronto soccorso dell’__________ poiché è caduta (doc. XIV).

 

                                         Va qui rammentato che secondo costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è stata resa – ossia, in concreto il 25 settembre 2006 - e che i fatti accaduti posteriormente modificanti questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

 

                                         Per cui, l’accadimento del febbraio 2007, seppur grave, non può essere preso in considerazione da questo Tribunale nel caso di specie.

 

                                         Alla luce degli atti medici prodotti dalle parti e del rapporto dell’assistente sociale, le cui valutazioni, se adempiute le condizioni previste dalla giurisprudenza, come nel caso di specie, godono di pieno credito (cfr. DTF 128 V 93 e supra) questo TCA deve concludere che al momento dell’emanazione della decisione su opposizione l’insorgente non necessitava dell’aiuto regolare e notevole di terzi per alzarsi, sedersi e coricarsi (cfr. punto 3.1.2 del referto dell’assistente sociale, nonché le considerazioni del __________, Dr. med. __________, doc. IIIBis e del dr. med. __________: “per alzarsi ecc. la signora RI 1 necessita alle volte l’aiuto di terzi.”, sottolineature del redattore).

                                         Come emerge dal rapporto di inchiesta AI del 22 maggio 2001 (doc. 30-1), mentre quell’anno l’assicurata, che viveva presso una casa per anziani,  necessitava dell’aiuto di terzi specie al mattino per alzarsi dal letto e la sera per coricarsi e coprirsi ed inoltre “gli spazi di indipendenza” restavano “però molto esigui a causa della gravità dello stato di salute” (doc. 30-1), nel 2005 i progressi dell’insorgente, che vive a casa sua, sono notevoli e la ricorrente “ha acquisito una sufficiente destrezza per effettuare gli spostamenti dal letto alla carrozzella, o dalla carrozzella alla tazza del water. Tale apprendimento era sicuramente essenziale per permetterle di vivere autonomamente.” (doc. 77-1). Lo stesso miglioramento può essere riscontrato per quanto concerne la possibilità di andare al gabinetto. Infatti mentre nel 2001 dipendeva “dal personale di cura per svestirsi e rivestirsi e per l’igiene intima”, nel 2005 “l’assicurata è ora in grado di curare autonomamente la propria igiene intima e badare al riordino dei vestiti.” Certo, quando porta il pannolino di protezione sovente aspetta l’arrivo della sorella per provvedere al cambio e all’igiene richiesta, tuttavia “l’intervento descritto non risulta peraltro essere regolare.” (doc. 77-4).

                                         Ora, l’aiuto a compiere un atto ordinario della vita è considerato notevole quando l’assicurato è nell’impossibilità di svolgere almeno una di queste funzioni o lo potrebbe solo con uno sforzo eccessivo o in modo inconsueto (aiuto diretto), o ancora quando non è in grado d’intraprendere questo atto senza esservi obbligato/a a causa del suo stato psichico (aiuto indiretto). In concreto l’insorgente non ha bisogno dell’aiuto notevole e regolare di terzi per alzarsi/sedersi/coricarsi e per andare al gabinetto, per cui, essendoci stato un notevole miglioramento tra il 2001 ed il 2005, la Cassa poteva procedere alla revisione della precedente decisione. Venendo a mancare i requisiti per l’erogazione dell’assegno per grandi invalidi di grado elevato, la decisione della Cassa di riconoscere un assegno di grado medio merita tutela.

 

                                         In queste condizioni il ricorso va respinto.

 

                                         Va comunque rilevato che se nel frattempo l’insorgente ritiene che vi sia stato un netto peggioramento delle sue condizioni e che anche per alzarsi, sedersi e coricarsi, oltre che per andare al gabinetto, necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi, può inoltrare una nuova richiesta __________.

 

                                   7.   L’insorgente chiede l’assunzione di ulteriori prove, quali, tra le altre, un sopralluogo, una nuova valutazione medica, l’intervento degli ispettori __________, nonché di sentire il personale dello “__________” e l’ex portinaia del palazzo dove abita.

 

                                         A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         Nel caso in esame la documentazione agli atti e quella acquisita dal TCA è sufficiente per poter statuire nel merito della vertenza senza dover far capo ad ulteriori prove. I diversi rapporti medici e il referto dell’assistente sociale descrivono ampiamente le condizioni di salute della ricorrente e rendono superfluo un nuovo sopralluogo e l’assunzione testimoniale delle persone o degli enti citati.

 

                                         In queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

 

                                   8.   Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

 

A proposito della materia  qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e).  A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                                          Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF).  A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg..).

 

Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti