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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 10 novembre 2006 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
ritenuto, in fatto
A. Il 3 luglio 2006 RI 1, tecnico edile già collaboratore dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ di __________ per oltre un decennio sino al 30 giugno 2006, ha chiesto alla Cassa CO 1 di essere affiliato quale indipendente a partire dal 1 luglio 2006. Con decisione del 20 ottobre 2006 l’amministrazione, a seguito del preavviso negativo del 2 agosto 2006 della __________ di __________, ha respinto la richiesta, ritenendo il signor RI 1 in difetto dei requisiti necessari, in particolare di non disporre di un locale equipaggiato per gli usi del ramo, di non acquistare materiale a proprie spese, di non avere incarichi diretti, di non utilizzare mezzi d’esercizio importanti di sua proprietà o in affitto, nonché di non sopportare direttamente un proprio rischio economico.
Il 29 ottobre 2006 l’interessato si è opposto alla decisione rilevando di avere, seppur nella propria abitazione, un ufficio attrezzato di tutto il necessario per la sua attività, di acquistare il materiale a proprie spese, di sopportare personalmente il rischio economico, di fatturare direttamente al cliente che richiede le sue prestazioni, nonché di essersi iscritto in data 29 settembre 2006 al Registro di commercio quale ditta individuale.
B. Con decisione su opposizione del 10 novembre 2006 l’amministrazione ha confermato la sua presa di posizione affermando che le caratteristiche di un’attività dipendente sono predominanti rispetto a quelle di un’attività indipendente.
Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto con ricorso del 23 novembre 2006, contestando la qualifica dell’attività svolta (doc. I). La Cassa propone di respingere il ricorso (doc. III, risposta del 15 dicembre 2006).
C. Pendente causa il TCA ha rivolto alcune domande - delle quali si dirà in seguito ove necessario - alla __________, già datrice di lavoro del signor RI 1 e con la quale dichiara oggi di collaborare esclusivamente come indipendente (doc. VIII e X), nonché agli studi __________, __________ e __________ (docc. XV - XXI). Le parti hanno potuto esprimersi in merito alle risposte.
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2.In materia di affiliazione ad una Cassa AVS il Tribunale Federale, in una sentenza 3 maggio 2006 (DTF 132 V 257), ha modificato la sua giurisprudenza. Secondo la prassi precedente questo giudizio le decisioni di rifiuto di affiliazione di una persona a titolo di lavoratore indipendente consistevano in una semplice comunicazione all'assicurato cui non era riconosciuto, salvo eccezioni, valore di decisione formale impugnabile. Il rifiuto di affiliazione quale indipendente poteva quindi essere contestato solo in occasione della prima decisione di tassazione con una serie di difficoltà che la sentenza 3 maggio 2006 citata pone in evidenza. Con la nuova prassi instaurata dal Tribunale Federale delle Assicurazioni la decisione d'iscrizione è ritenuta, salvo eccezioni, di natura formatrice. La competente cassa di compensazione deve emanare un provvedimento contro cui l’assicurato possa aggravarsi sia mediante opposizione che, se del caso, mediante ricorso all’autorità giudiziaria. In particolare l’Alta Corte federale ha ritenuto (cons. 1, 2.4. e 2.5):
" Gemäss Art. 49 ATSG hat der Versicherungsträger über Leistungen, Forderungen und Anordnungen, die erheblich sind oder mit denen die betroffene Person nicht einverstanden ist, schriftlich Verfügungen zu erlassen (Abs. 1). Dem Begehren um Erlass einer Feststellungsverfügung ist zu entsprechen, wenn die Gesuchstellende Person ein schützenswertes Interesse glaubhaft macht (Abs. 2). Erforderlich ist ein rechtliches oder tatsächliches und aktuelles Interesse an der sofortigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, dem keine erheblichen öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen, und welches nicht durch eine Rechtsgestaltende Verfügung gewahrt werden kann …
Bei Verfügungen über das AHV-Beitragsstatut bejaht die Gerichtspraxis ein Feststellungsinteresse bei komplizierten Verhältnissen, wo der mit der Abrechnung über paritätische Beiträge verbundene Arbeitsaufwand oft nur dann zumutbar ist, wenn bereits feststeht, dass eine unselbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird und die Abrechnungs- und Beitragszahlungspflicht der als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin angesprochenen Person erstellt ist. Für die Bejahung eines schutzwürdigen resp. schützenswerten Interesses im dargelegten Sinne sprechen u.a. die grosse Zahl von betroffenen Versicherten und der Umstand, dass die Rechtsfrage nach dem Beitragsstatut wegen besonderer Verhältnisse neuartig ist …
Diese Rechtsprechung hat grundsätzlich auch unter der Herrschaft von Art. 49 Abs. 2 ATSG Gültigkeit …
Eine Gerichtspraxis ist u.a. zu ändern, wenn sie als unrichtig erkannt und die neue Lösung besserer Erkenntnis der ratio legis entspricht oder den veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen besser Rechnung trägt …
Versicherte haben keinen Anspruch darauf, dass eine Ausgleichskasse ihr Beitragsstatut in Bezug auf die Tätigkeit für eine ihr als Selbstständigerwerbender angeschlossene natürliche oder juristische Person verbindlich festlegt, allenfalls durch eine Verfügung über paritätische Beiträge auf den bezogenen Entgelten. Daran ändert nichts, dass ein solcher Verwaltungsakt grundsätzlich auch dem oder den davon betroffenen Arbeitnehmern zu eröffnen ist und diese ein selbstständiges Einsprache- und Beschwerderecht haben Entscheidend ist, dass Arbeitnehmer weder abrechnungs- noch beitragszahlungspflichtig sind und somit in keinem oder zumindest nicht in einem direkten Rechtsverhältnis zur Ausgleichskasse des Arbeitgebers stehen. Dies spricht umgekehrt für ein schützenswertes Interesse an einer einsprachefähigen Verfügung und allenfalls an einem beschwerdefähigen Einspracheentscheid, wenn die zuständige Ausgleichskasse das Gesuch einer versicherten Person um Anschluss als Selbstständigerwerbender und Eintrag im Register gänzlich oder in Bezug auf eine oder mehrere bestimmte Tätigkeiten ablehnen will. Ebenfalls kann in der Regel nur so dem berechtigten Interesse des Gesuchstellers an der rechtskräftigen Entscheidung über sein Beitragsstatut innert nützlicher Frist genügend Rechnung getragen werden. Diesem berechtigten Anliegen widerspricht, warten zu müssen, bis in einem unter Umständen ein Jahr oder noch länger dauernden Verfahren über paritätische Beiträge (auch) darüber entschieden wird.
… Es kann offen bleiben, ob die dargelegten Gründe in jedem Fall ein schützenswertes Interesse an einer Feststellungsverfügung im Sinne von Art. 49 Abs. 2 ATSG zu begründen vermögen. Entscheidender Gesichtspunkt ist, dass das Gesuch um Anschluss und Registrierung als Selbstständigerwerbender nicht auf einen reinen Feststellungsentscheid abzielt. Vielmehr will die versicherte Person in ein Rechtsverhältnis mit der (zuständigen) Ausgleichskasse treten im Hinblick auf die Entrichtung persönlicher Beiträge, wozu sie gleichzeitig gesetzlich verpflichtet und berechtigt ist.
Wird ein entsprechendes Gesuch abgelehnt, ist dieser Entscheid Rechtsgestaltender Natur im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a oder c VwVG und nicht bloss ein reiner Feststellungsentscheid. Zu beachten ist sodann, dass die oder eine zuständige Ausgleichskasse (Art. 64 AHVG und Art. 117 ff. AHVV) bei gänzlicher oder teilweiser Ablehnung eines Anschlussgesuchs, weil sie die versicherte Person als unselbstständigerwerbend oder bestimmte ihrer Tätigkeiten als unselbstständig erachtet, nicht die Möglichkeit hat, eine Verfügung über paritätische Beiträge zu erlassen oder eine solche von der Ausgleichskasse des anzusprechenden Arbeitgebers zu erwirken (vgl. ZAK 1986 S. 574 Erw. 1b). Umgekehrt ist ein die paritätische Beitragspflicht des angesprochenen Arbeitgebers verneinender rechtskräftiger Entscheid für die zuständige Ausgleichskasse des mitbetroffenen "Arbeitnehmers" verbindlich. Diese Rechtslage spricht ebenfalls für den rechtsgestaltenden Charakter des Entscheids der Ausgleichskasse, das Anschlussgesuch abzuweisen.
In Änderung der Rechtsprechung gemäss den in Erw. 2.3 erwähnten Urteilen A. vom 24. Februar 2003 (H 245/01), F. vom 8. Juli 1999 (H 187/99) und Z. vom 30. August 1985 (ZAK 1986 S. 48) hat daher eine Ausgleichskasse bei Ablehnung des Gesuchs einer versicherten Person um Anschluss als Selbstständigerwerbender und Eintrag im Register eine einsprachefähige Verfügung und gegebenenfalls einen beschwerdefähigen Einspracheentscheid zu erlassen (Art. 49 Abs. 1, Art. 52 Abs. 2 und Art. 56 Abs. 2 ATSG). Diese sind, soweit bekannt, grundsätzlich auch dem oder den allenfalls abrechnungs- und beitragszahlungspflichtigen Arbeitgebern zu eröffnen (vgl. EVGE 1957 S. 103 [Beiladung zum verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren])."
Come indicato dal TFA le decisioni relative all’affiliazione di un assicurato devono di principio pure essere notificate, nella misura in cui sono noti, anche al datore di lavoro o eventualmente a chi è tenuto a occuparsi della contabilità o del pagamento dei contributi (DTF 132 V 262 consid. 2.4.1, 2.4.2 e 2.5).
Nel caso in specie il rifiuto di affiliazione come indipendente é stato emesso in data 20 ottobre 2006 (doc. 3) – successivamente alla nuova giurisprudenza federale - con decisione formale soggetta ad opposizione, conformemente alla nuova prassi. Il gravame appare quindi ricevibile.
nel merito
3. Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’insorgente, nei suoi rapporti con la __________, lo Studio __________, lo Studio __________ e lo Studio __________ in qualità di consulente tecnico vada qualificato quale dipendente oppure quale indipendente.
4. A norma dell'art. 4 LAVS i contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. L’art. 5 cpv. 2 prima frase LAVS prevede che il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato o indeterminato. Giusta l’art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d’altri. Per l’art. 10 LPGA è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. E’ considerato datore di lavoro chi impiega salariati (art. 11 LPGA).
L’art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall’esercizio di un’attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2). Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650). Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03, STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 21 marzo 2005, H 31/04; STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 16 dicembre 2002, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).
5. Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b più ambigua la sentenza 30 gennaio 2007 H 82/05 in re F.). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS). In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, a pagina 63 il TFA ha precisato:
" (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appreciation fiscale. (…)."
6. Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa B.; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
7. Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).
L’art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi impiega salariati.
Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
8. Nel caso in specie, a causa dell'evoluzione giurisprudenziale descritta in ordine (cfr. consid. 2), secondo cui anche in materia di affiliazione la Cassa deve emettere una decisione formale contro cui l'assicurato può inoltrare opposizione e poi eventualmente ricorso, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve valutare la condizione lavorativa del ricorrente quando questa si trova ancora in uno stadio embrionale. In effetti il ricorrente ha postulato la sua iscrizione quale indipendente appena 3 giorni dopo la cessazione della sua collaborazione in qualità di dipendente con __________, il ricorso a questo Tribunale data 23 novembre 2006. Gli elementi a disposizione del giudice cantonale sono pertanto ridotti poiché l’attività del ricorrente si trova all’inizio, potrebbe svilupparsi ulteriormente, col passare del tempo, ed è pure soggetta a possibili cambiamenti.
Nel caso questi mutamenti si verificassero e consistano in elementi tali da modificare la natura dell'attività lavorativa del ricorrente nei confronti delle persone da lui indicate, o se sorgessero ulteriori collaborazioni con terzi la cui qualifica dovesse essere in contrasto con la decisione del Tribunale all’amministrazione ed all’assicurato deve essere riservata la possibilità di postulare una revisione del giudizio (art. 61 litt. i LPGA).
In concreto l'assicurato, consulente tecnico, richiede di essere affiliato quale indipendente a partire dal 1. luglio 2006, ritenuta la sua iscrizione a Registro di commercio quale ditta individuale e in considerazione degli accordi stipulati con la __________, lo Studio __________, lo Studio __________ e lo Studio __________, che non prevedono alcun divieto di concorrenza e lasciano libertà alle parti di accettare o meno, di volta in volta, i singoli incarichi. La Cassa ritiene invece che per i lavori svolti a favore delle citate società, il ricorrente debba essere considerato dipendente.
Pendente causa il TCA ha interpellato la __________, già datrice di lavoro del ricorrente, che ha rilevato come “le prestazioni del signor RI 1 consistono nella consulenza tecnica per quanto attiene ai capitolati d'offerta che ci pervengono, la direzione ai lavori nei cantieri a lui assegnati nell'ambito del suo mandato, l'allestimento della liquidazione e la fatturazione al committente.” (doc. X). L’interessato “gestisce autonomamente i tempi di lavoro e non sottostà a nessuna direttiva per quanto concerne orari e pianificazione del lavoro stesso. Il signor RI 1 ha un ufficio presso la sua abitazione a __________, per cui non ha più una postazione di lavoro presso i nostri uffici.” L’insorgente “emette delle fatture mensili sulla base delle ore effettuate e delle trasferte con la sua auto privata” e “non usufruisce di nessuno spazio nei nostri uffici o fa eseguire lavori di tipo amministrativo alle nostre segretarie.” Il ricorrente “é stato alle nostre dipendenze dal 1° marzo 1996 al 30 giugno 2006. Ha inoltrato dimissioni spontanee per gestire in modo autonomo il suo tempo e ridurre i ritmi di lavoro.” L'azienda conferma inoltre di aver ricevuto, il 20 ottobre 2006, copia della decisione di negazione dell'affiliazione quale indipendente e di aver conseguentemente informato la propria Cassa Compensazione SSIC della decisione producendo nel contempo l'iscrizione a Registro di commercio del signor RI 1 quale ditta individuale. A richiesta di questo Tribunale di voler prendere posizione in merito alla decisione della Cassa di Compensazione, la __________ ha osservato “siamo oltremodo meravigliati della decisione di negare al signor RI 1 la possibilità di gestire la sua attività come indipendente.”
Il TCA ha rivolto domande analoghe anche agli altri Studi indicati dal signor RI 1 e per i quali egli ha indicato una collaborazione (XV -XXI).
In particolare lo Studio __________ ha risposto di non aver ricevuto alcuna decisione di affiliazione inerente il signor RI 1 e che "il signor RI 1 collabora occasionalmente, da quest'anno" e più precisamente che "in due casi ha eseguito per noi un preventivo per la parte edile di un risanamento di impianto riscaldamento", per i cui lavori non ha ricevuto nessun tipo di direttiva, che "trattandosi di lavori in corso e di modesta entità, non abbiamo ancora ricevuto fatture", ma che comunque "il signor RI 1 fatturerà le sue prestazioni per un importo concordato a fine mandato". A precisa domanda l'interessato ha inoltre così risposto:"noi non mettiamo a disposizione del signor RI 1 nessun mezzo nè locale. Il signor RI 1 viene da noi reperito al suo domicilio a __________ ". Lo studio __________ ha infine dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali investimenti effettuati dal ricorrente, né se lo stesso abbia altri clienti. Inoltre il signor RI 1 non tratta direttamente con i clienti dello studio e non ha ancora emesso fatture nei confronti dello studio stesso (doc. XVII).
Neppure allo Studio __________ é pervenuta alcuna decisione da parte della Cassa di compensazione. In merito all'attività svolta dal signor RI 1 in suo favore, il signor __________ ha affermato che "il signor RI 1 si é presentato presso il mio ufficio proponendosi per una collaborazione secondo le mie necessità. Il signor RI 1 é stato da me contattato solo in un'occasione, per fare le misurazioni necessarie all'allestimento di una liquidazione. Per questo lavoro il signor RI 1 ha ricevuto da me indicazioni sull'ubicazione del luogo di lavoro. Per i tempi e i modi di lavoro, il signor RI 1 ha avuto tutta la libertà di decidere in modo indipendente". A precisa domanda sulle modalità di fatturazione e remunerazione del signor RI 1 (con carta intestata, direttamente ai clienti etc.) lo studio si é limitato a dire di aver "ricevuto un'unica fattura per le sue prestazioni" e che "é stato pagato sulla base delle ore lavorate". In merito all'espletamento delle funzioni del signor RI 1, lo studio __________ ha dichiarato che il tecnico lavora presso il proprio ufficio di __________, senza utilizzare macchinari o strumenti di proprietà dello Studio, senza aver fatto investimenti e senza trattare direttamente coi clienti.
Lo Studio di architettura __________, al quale non é pervenuta alcuna decisione di affiliazione da parte della Cassa di compensazione, ha dichiarato di non aver mai chiesto al signor RI 1 di lavorare alle sue dipendenze e di aver infatti collaborato col medesimo in un'unica occasione, in particolare "per la stesura di alcuni preventivi per dei lavori di riattazione". Per tali lavori "oltre alla descrizione dei lavori per cui dovevano essere calcolati dei preventivi, l'unica indicazione fornita concerneva il termine entro il quale il preventivo stesso avrebbe dovuto essere pronto. Per quanto riguarda il luogo di lavoro, l'orario e la pianificazione interna, il sig. RI 1 ha organizzato liberamente il suo lavoro." Il ricorrente ha inoltre "svolto il lavoro nel suo ufficio a __________. Ha usato strumenti e materiali propri". Per quanto concerne il rapporto con i clienti, terzi committenti, "Il signor RI 1 ha fatturato il suo lavoro direttamente" all'ufficio dell'arch. __________ ed ha trattato unicamente col medesimo, senza aver alcun contatto con i clienti. A precisa domanda in merito al tipo di remunerazione concordata fra le parti, l'arch. __________ ha così risposto: "avevo discusso col sig. RI 1 due diversi tipi di rimunerazione: un onorario forfettario sulla base di una sua proposta, nel caso di una prestazione chiara e facilmente definibile; una tariffa oraria da definire, nel caso di prestazioni in cui era difficile valutare inizialmente il tempo necessario. Nel caso particolare dell'unica collaborazione avuta, si trattava di un onorario forfettario." (doc. XXI).
9. Alla luce delle dichiarazioni acquisite, degli accordi stipulati dal signor RI 1 con le varie aziende che prevedono dei rapporti di collaborazione più o meno stabili (doc. 5; 6; 9), della documentazione agli atti, in particolare delle numerose fatture (doc. 7; 8;10; 11; B3 - B10) dei lavori svolti dal medesimo, emerge che l'attività di consulente tecnico che il ricorrente intende svolgere ed ha in particolare già svolto nel periodo luglio - dicembre 2006 per l’impresa __________ va qualificata di tipo dipendente al contrario di quella svolta in favore dei tre studi interpellati - di scarsissima importanza economica e quale impegno di lavoro e con modalità di pagamento diverse per l'arch. __________ - che va qualificata quale indipendente.
9.1. Con riferimento all'attività svolta per __________ va ricordato che la circostanza secondo cui, oltre all'attività svolta per la società, il ricorrente ha pure assunto incarichi da altri committenti in virtù dell'assenza di un divieto di concorrenza, non è decisiva, nella misura in cui, come rilevato in precedenza (cfr. consid. 4), ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri.
Per il rapporto instaurato con __________ non va dimenticato come l’assicurato sia stato alle dipendenze della medesima società per oltre dieci anni e ciò sino al giorno precedente l’avvio della sua collaborazione, intensa per numero di ore e rilevante per i guadagni procurati, assertivamente indipendente. La sostanziale assenza di soluzione di continuità nell’attività eseguita, ancorché (assertivamente poiché nonostante la prova gli incombesse il ricorrente non ha prodotto elementi a sostegno) presso uno spazio ricavato presso il proprio domicilio, è elemento indiziante un’attività collaborativa dipendente in uno con l’intensità della collaborazione sia per numero di ore che per reddito conseguito dalla stessa. D’altra parte l’assenza di sostanziali investimenti e la mancanza di una fatturazione ai clienti finali (numerosi i beneficiari finali dei suoi servigi uniti contrattualmente alla __________) destinatari delle prestazioni, sono ulteriori elementi decisivi per ritenere un rapporto dipendente.
Nelle more istruttorie il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha chiesto al ricorrente di produrre tutte le fatture emesse per lavori eseguiti a favore di terzi. Dalle fatture prodotte a carico della __________ e dalla ricapitolazione delle ore fatturate alla medesima (doc. B1), emerge indubbiamente che RI 1 ha praticamente deciso di svolgere le proprie funzioni – in modo sostanzialmente esclusivo - per un unico committente identificato nella __________. RI 1 ha prodotto otto fatture per sue prestazioni eseguite a favore di terzi (doc. B3 - B10), di cui ben sei sono in favore di __________.
Durante i mesi dall'1. luglio al 31 dicembre 2006 il ricorrente ha fatturato alla __________ complessivamente CHF. 46'646.80 (doc. B3 + B4 + B7 + B8 + B9 + B10) che – rapportati mensilmente conducono ad un introito di poco inferiore ai CHF 7'800.-- comprensivo delle spese di trasferta cifrabili in ca. CHF 400.-- mensili (va qui evidenziato come, nel 2004, il ricorrente abbia conseguito un salario annuo al netto degli oneri sociali di CHF 71'872.--, ossia poco meno di CHF 6'000.-- se rapportato a 12 mensilità, cfr. doc. 21). Va poi rilevato come la fatturazione a carico della __________ sia mensile e relativa a tutti i mesi inclusi nel periodo considerato.
Dal doc. B1 è possibile poi ritenere come il ricorrente abbia svolto, sempre nel periodo interessato (ossia 6 mesi), complessivamente 554 ore di lavoro per il precedente datore di lavoro, con medie (esclusi in periodi in cui normalmente l’attività edilizia subisce un rallentamento importante, ossia agosto ed il periodo di Natale) di tutto rilievo, pari al ad oltre il 60% del normale tempo lavorativo (in merito STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00). Infatti dalle fatture e dalla scheda di ricapitolazione delle ore fatturate alla __________ (doc. B1), risulta che a luglio 2006 RI 1 ha lavorato per la SA 120 ore complessivamente, in agosto 38 ore (periodo di ferie dell'edilizia ed in generale di vacanze), in settembre 132, in ottobre 123, in novembre 125 ed in dicembre 26, per una media di 94 ore al mese. La media del tempo di lavoro impiegato per la __________ complessivamente, comprendente cioè il periodo delle ferie edilizie, è del 53,40% del normale tempo di lavoro (scarsissime sono invece le ore fatturate e svolte per gli studi tecnici citati). Si può quindi ritenere che per tutti i mesi in esame il ricorrente ha fornito una fetta essenziale delle proprie prestazioni alla __________ (STFA del 17 febbraio 2005 nella causa C. AG, H 12/04; STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., ad art. 5 LAVS, pag. 181 n. 110). Le cifre rammentate sottolineano conseguentemente che i compensi percepiti dal ricorrente nel periodo luglio - dicembre 2006 come consulente tecnico costituiscono sostanziale (si raffronti la tassazione 2004 agli atti) fonte di sostentamento per il ricorrente. Pertanto, non presta il fianco ad alcuna critica la conclusione che la collaborazione con la società é a tal punto intensa da costituire sicuramente la primaria fonte di sostegno di RI 1 e che da ciò traspare un’evidente dipendenza economica dell'insorgente nei confronti della ditta (STFA del 17 febbraio 2005 nella causa C. AG, H 12/04).
Altro importante elemento a favore di un rapporto di dipendenza tra il ricorrente e la __________ è, come evidenziato in precedenza, il precedente rapporto di lavoro esistente tra le medesime parti fino al 30 giugno 2006 con svolgimento della mansione di assistente tecnico praticamente identica a quella svolta attualmente (doc. 4).
Va ancora ribadito poi che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su sua richiesta in una o nell'altra categoria, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Pertanto a nulla vale l'iscrizione a registro di commercio come impresa individuale se poi emerge che l'attività realmente svolta non si discosta da quella svolta precedentemente come salariato, fatta eccezione per la libertà di gestione dell'orario lavorativo (ritenuto comunque l'obbligo di svolgere il lavoro affidato).
Le parti si soffermano sull'esistenza/inesistenza di rischio in capo al ricorrente e al fatto che lo stesso non abbia preso in locazione un ufficio, ma abbia semplicemente adattato un locale del suo appartamento a tale uso, nonché sulla libertà del ricorrente di gestire l'orario di lavoro. Si evidenzia qui che l'ufficio del ricorrente si trova presso il suo domicilio circostanza che non può, nel caso in specie, essere considerata un indizio a suo sfavore, visto il genere di attività svolta che, per lo meno inizialmente, può essere realizzato anche in modo delocalizzato (cfr. sentenza 30 gennaio 2007 H 82/05 in re F.). La libertà di organizzare l'orario di lavoro, ritenuta comunque la necessità di eseguire il compito affidato dalla __________, può essere considerato un indizio a fondamento di un’attività indipendente, indizio che va qui relativizzato alla luce della natura particolare dell'attività di tecnico edile chiamato ad allestire preventivi, con necessità di spostamento e di presenza in loco, e con necessità di contatto con terzi.
Il tema del rischio economico per un consulente tecnico consiste da un lato nel dovere d’esecuzione lege artis del mandato conferitogli (STFA del 21.03.2005, H31/04) e, soprattutto, nel rischio di non essere remunerato per la sua attività. Il dovere di eseguire correttamente secondo le regole dell’arte il proprio compito è dovere che incombe certamente anche ai dipendenti. Nel caso concreto, per quanto attiene al rischio di incasso, occorre osservare che nell'espletamento della sua attività RI 1 non ha emesso e non emette fatture destinate direttamente ai beneficiari finali delle sue prestazioni e quindi ai clienti della __________. Questo rilievo vale anche per gli altri studi indicati quali partner dal ricorrente, fatta eccezione per lo Studio __________, che comunque hanno affidato al signor RI 1 in tutto 3 incarichi in un lasso di tempo relativamente lungo (luglio 2006 - marzo 2007). Il ricorrente stila infatti espressamente le proprie fatture unicamente e direttamente all'indirizzo della società sua ex datrice di lavoro e non a carico dei clienti di questa. Obbligata alle prestazioni nei confronti del ricorrente era ed è quindi soltanto __________ e non i clienti beneficiari della prestazione eseguita.
Questo fa sì che nell'eseguire la propria attività l'insorgente non ha corso – contrariamente a quanto da lui asserito - alcun rischio particolare legato al suo lavoro e nemmeno ha dovuto accollarsi un rischio economico nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS).
Di conseguenza, il signor RI 1 non si è assunto direttamente e personalmente alcun rischio economico, nella misura in cui la __________ mensilmente ha ricevuto dall’ex collaboratore le note onorandole. L'insorgente, non agendo a proprio nome e per proprio conto nei confronti dei numerosi clienti finali si è trovato nelle stesse condizioni di un collaboratore dipendente. Il rischio di non essere pagato dalla società è qui paragonabile a quello di un collaboratore che rischia di non vedersi versare lo stipendio, si tratta di un rischio diverso da quello che sopporta un indipendente. D’altro canto il ricorrente non risulta avere collaboratori, non risulta avere subdelegato la sua attività a terzi, non risulta sopportare spese importanti per materiale o locazione.
A ciò si aggiunga inoltre il fatto che dagli atti non emerge che il ricorrente abbia stipulato alcuna assicurazione per la responsabilità civile. L'Alta Corte ha infatti rammentato in una recente sentenza (STFA del 21 marzo 2005, H31/04) che il rischio aziendale di un libero professionista consiste principalmente nel fatto che questi é tenuto a rispondere dell'esecuzione lege artis del mandato conferitogli e in caso di errore é chiamato a rifondere i danni. Si ricorda qui comunque che anche in virtù del contratto di lavoro il lavoratore può essere chiamato a rispondere del danno cagionato al datore di lavoro intenzionalmente o per negligenza (la misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere). È pertanto prassi dei liberi professionisti quali avvocati, fiduciari, architetti stipulare delle assicurazioni per la responsabilità civile, cosa che il ricorrente però non sembrerebbe aver fatto.
Come indicato va evidenziato che l'eventualità che la società avrebbe potuto non versare al suo collaboratore gli ammontari da esso fatturati, avrebbe posto quest'ultimo nella medesima posizione di un lavoratore dipendente che non riceve quanto pattuito con il proprio datore di lavoro. In concreto la SA ha invece dovuto occuparsi della fatturazione ai diversi clienti finali, ed ha sopportato il rischio del mancato incasso da parte degli stessi degli importi dovuti. Da ciò discende, lo si ribadisce, che il rischio economico che l'interessato sopporta é praticamente nullo e di conseguenza non analogo a quello di un imprenditore indipendente (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS). Non si può quindi sostenere che egli si assume una perdita di guadagno tipica di un lavoratore indipendente.
Va da ultimo rilevato che la natura dell’attività svolta dal ricorrente in favore della __________, per le modalità d’esecuzione ed alla luce dell'intensità del rapporto - vista anche al remunerazione oraria ed il rimborso spese - è tale da essere ritenuta dipendente.
L’attività prevista ed in parte svolta consiste nella stesura di capitolati d’offerta, la stesura di rapporti di liquidazione, ossia verifiche dei lavori eseguiti, conteggi destinati al cliente finale (ma eseguiti in favore dalla ditta di costruzioni incaricata dal cliente finale) ed ancora la direzione lavori per conto dell’azienda costruttrice (attività questa che verso il cliente finale – ossia il committente dell’opera – presuppone la responsabilità del costruttore stesso e non del tecnico delegato). Si tratta di attività che classicamente prevedono un rapporto di subordinazione e dipendenza dall'impresa di costruzione. L’assenza di un rapporto diretto con il committente dell’opera è qui decisivo. Per __________ l'attività svolta da RI 1 è senz'altro dipendente.
9.2. Per quanto concerne gli altri Studi (__________, __________ e __________) attivi nell’ambito dell’ingegneria e dell’architettura, gli elementi di impegno temporale e del conseguimento del reddito sono nettamente inesistenti. L'attività decisamente sporadica che ha permesso introiti contenuti conduce a ritenere qui l'indipendenza del signor RI 1. Gli importi fatturati sono esigui.
Gli incarichi conferiti complessivamente dai 3 studi in una decina di mesi sono soltanto 3. Va qui sottolineato nuovamente come con la vecchia giurisprudenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni il Tribunale poteva valutare il carattere dipendente od indipendente dell’attività svolta da un assicurato, alla luce di un lasso di tempo sufficientemente lungo, alla luce del divenire dei fatti, delle acquisizioni nel tempo di clientela, merce, prodotti, assunzione di collaboratori, nuovi incarichi ecc. …, nonostante ciò la distinzione tra attività dipendente ed indipendente non appariva sempre evidente e semplice. La nuova giurisprudenza anticipa, de facto, il giudizio del Tribunale all’inizio dell’attività dell’assicurato, limitando in maniera importante gli elementi fattuali sui quali fondare il giudizio. In effetti l’inizio di una nuova attività può essere difficoltoso, può comportare l’accettazione di incarichi particolari, e comporta spesso l’adozione di soluzioni provvisorie e non sempre facilmente qualificabili.
Non va dimenticato che secondo la giurisprudenza, incombe all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi fattuali tali da ritenere una attività indipendente. L'autorità amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278 cifra 5; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.). Nell'ambito delle assicurazioni sociali il giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è quindi sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi possibile. Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili (STFA del 26 settembre 2001 nella causa G., K 207/00, consid. 3c; STFA del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, consid. 3b; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b con riferimenti; DTF 117 V 264 consid. 3b). Nel diritto delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo il quale i fatti pertinenti della causa devono essere constatati d'ufficio dal tribunale, che apprezza liberamente le prove senza essere legato da regole formali. Tuttavia questo principio non è assoluto, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungs- recht, Referat XII, pag. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente chiesto loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati; in difetto di ciò, esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; Pratique VSI 1994 pag. 220 consid. 4; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Infatti, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera dall'onere della prova: in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 n. U 349, pag. 418 consid. 3). Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “(…) besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. Va rammentato che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo cui l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C. P.‑B., C 49/00; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 n. U 349, pag. 478 consid. 2b; RCC 1986 pag. 201 consid. 2c).
Per quanto attiene quindi alla prevista collaborazione con i tre citati studi professionali, pur rammentando l'assenza di una copertura assicurativa RC del signor RI 1 e la mancanza di investimento aziendale, allo stadio attuale risulta prioritaria l'esiguità dei rapporti e degli importi fatturati.
Per quanto possibile accertare dagli elementi raccolti l’unica fattura allo Studio __________ del 31 agosto 2006 (doc. B6 e doc. 10) per un importo di CHF. 1'640.-- è relativa ad un impegno di 20 ore complessive fatturate CHF 80 per ora oltre al rimborso spese.
Per quanto attiene allo studio __________ vi è una sola collaborazione onorata "a corpo" per l'allestimento di preventivi. Il signor RI 1 ha incassato CHF 950.--. Ne discende che per i rapporti con i 3 studi citati la collaborazione va ritenuta, per quanto sin qui accertabile, quale indipendente.
Il ricorso va parzialmente accolto ed al ricorrente, patrocinato, vanno riconosciute ripetibili.
10. In virtù dell’art. 82 lett. a della legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1.1.2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale tramite ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli art. 95 e seguenti LTF. Va qui rammentato che a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
A __________ e agli __________ Arch. __________, __________ di __________, quali parti interessate, va trasmessa copia della presente sentenza (cfr. anche STFA del 2 maggio 2005, H 14/04).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale di compensazione verserà al ricorrente, a titolo di ripetibili, l'importo di CHF 1'000.-- comprensivo dell'IVA.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti