Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 27 ottobre 2006 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
ritenuto in fatto
A. Con tre distinte decisioni definitive del 22 settembre 2006, la Cassa di compensazione ha fissato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 quale indipendente per gli anni di contribuzione 2002 (doc. 16), 2003 (doc. 13) e 2004 (doc. 12). La Cassa, evincendo l'importo dalla dichiarazione d'imposta 2003A dell'assicurato, ha ritenuto per il 2002 un reddito aziendale di Fr. 11'325.-. Per gli altri due anni, si è basata sulle notifiche di tassazione fiscale IFD 2003B e 2004, ritenendo un reddito aziendale di Fr. 45'000.- per il 2003 rispettivamente di Fr. 15'000.- per l'anno 2004 ed un capitale proprio nullo investito nell'azienda.
B. Il 10 ottobre 2006 (doc. 8) l'assicurato ha interposto opposizione, facendo valere di non aver svolto alcuna attività lucrativa durante il 2003 essendo invalido al 50%, ma di avere comunque effettuato alcuni lavoretti per poter sopravvivere, data la rendita AI di soli Fr. 1'250.- al mese. Ha inoltre chiesto che siano dedotti i pagamenti effettuati anche dalla moglie.
C. Con decisione su opposizione del 27 ottobre 2006 (doc. A) la Cassa di compensazione ha respinto l'impugnativa dell'assicurato, affermando che gli ammontari di Fr. 45'000.- e di Fr. 15'000.- sono stati confermati dal competente Ufficio di tassazione e che le relative notifiche di tassazione sono cresciute in giudicato. Inoltre, l'art. 9 LAVS non permette di dedurre dal reddito aziendale quali spese i contributi AVS già versati. Resta possibile la richiesta di dilazione di pagamento.
D. Con ricorso del 25 novembre 2006 (doc. I) l'assicurato ha invocato un errore nel conteggio della Cassa, che si è basata sui "dati fiscali 2002-2003". Ha ribadito di essere impossibilitato a lavorare a causa del suo grado di invalidità del 50%, ipotizzando che la Cassa abbia eventualmente parificato la sua rendita AI ad un reddito da attività indipendente.
Il 5 dicembre 2006 (doc. III) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, sostenendo di doversi attenere alle tassazioni fiscali 2003A, 2003B e 2004, queste ultime due cresciute in giudicato e quindi vincolanti per l'autorità amministrativa. La Cassa ha precisato che i contributi d'acconto versati dai coniugi per gli anni 2002-2004 sono stati evidentemente considerati nel conteggio del conguaglio da versare (docc. 4-6) e che la moglie è esonerata dal pagamento dei contributi quale persona senza attività lucrativa soltanto per il 2003, dato che il marito deve pagare più del doppio del contributo minimo.
L'assicurato non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
3. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).
4. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
5. In concreto, dagli atti si deduce che il ricorrente ha impugnato soltanto le decisioni definitive di fissazione dei contributi personali per gli anni 2003 e 2004, mentre ha considerato corretta quella riferita all'anno 2002 che fa capo alla dichiarazione di tassazione 2003A (reddito: Fr. 11'325.-).
Per l'anno 2003, la Cassa di compensazione si è basata su un reddito da attività indipendente pari a Fr. 45'000.-, mentre per l'anno successivo questo importo assommava a Fr. 15'000.-.
L'assicurato ha contestato questi ammontari, facendo valere di non aver mai svolto un'attività lucrativa in questo periodo siccome invalido al 50% ma, semmai, di aver eseguito qualche lavoretto per arrotondare la rendita AI.
Controversa è pertanto la determinazione dei redditi acquisiti dall'assicurato come persona indipendente da soggiacere a contribuzione per l'anno 2003 e per il 2004.
6. Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N° 110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).
7. Nella fattispecie, per fissare i contributi portanti sull'anno 2003 occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quel medesimo anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione postnumerando 2003B, che porta sull'anno 2003.
Medesimo discorso vale per i contributi personali del 2004, che si calcolano sulla base dell'IFD 2004.
La notifica di tassazione IFD 2003B dell'insorgente (doc. 2) contempla un reddito da attività indipendente di Fr. 45'000.-, un valore locativo di Fr. 10'062.- e rendite AI pari a Fr. 18'540.-, oltre ad altri fattori ininfluenti per la determinazione del contributo personale. Di conseguenza, la Cassa di compensazione ha calcolato definitivamente il contributo AVS/AI/IPG dovuto nel 2003 dall'assicurato basandosi su un reddito da attività lucrativa indipendente di Fr. 45'000.-.
Per l'anno 2004, la relativa notifica di tassazione acquisita agli atti (doc. 3) presenta un reddito da attività lucrativa indipendente ammontante a Fr. 15'000.-, un valore locativo invariato, una rendita AI di Fr. 17'784.- ed altri redditi per Fr. 10'000.-. L'importo riferito ai redditi da attività indipendente (Fr. 15'000.-) è stato conseguentemente ripreso dall'Amministrazione per il calcolo dei contributi personali dell'assicurato.
A questo proposito, il TCA evidenzia che le summenzionate decisioni di tassazione sono regolarmente cresciute in giudicato, nel senso che l'assicurato non si è validamente opposto ad esse. In tali circostanze, le informazioni ivi contenute fornite dall'Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l'Amministrazione e per il Giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS), proprio perché le notifiche di tassazione sono cresciute in giudicato. Questo Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal citato Ufficio di tassazione, apparendo essi corretti.
8. Sulla scorta di quanto precede, la contestazione dell'errato conteggio di Fr. 45'000.- rispettivamente di Fr. 15'000.- sollevata dal ricorrente non può essere ritenuta. E ciò, a maggior ragione se si pone mente che l'assicurato non ha in alcun modo comprovato che i redditi ritenuti dall'autorità fiscale e, conseguentemente, anche dall'Amministrazione, siano errati. Da un canto, il ricorrente ha affermato di non aver esercitato alcuna attività lucrativa essendo invalido al 50%; d'altro canto, ha tuttavia riconosciuto di aver svolto alcuni lavoretti per mantenere la sua famiglia, non bastando la rendita d'invalidità.
Tutto ben considerato, le somme di Fr. 45'000.- e di Fr. 15'000.- accertate dall'Ufficio di tassazione rappresentano quindi – in assenza della prova del contrario - il reddito netto derivante dall'attività lucrativa esercitata dal ricorrente quale indipendente durante gli anni 2003 rispettivamente 2004.
9. Per quanto concerne infine la lamentela del mancato conteggio dei contributi pagati dai coniugi negli anni precedenti, la Cassa ha giustamente rilevato che tali somme sono già state computate sui contributi totali dovuti, a titolo di acconti. Gli estratti conto agli atti (docc. 4-6) dimostrano questa circostanza, come pure le decisioni di conguaglio dei contributi personali (docc. 9-11). Infatti, sul totale dei contributi dovuti per l'anno 2003 (Fr. 3'869,25 spese comprese), la Cassa ha computato la somma di Fr. 412.- versata in precedenza dall'assicurato, per conteggiare la differenza di Fr. 3'457,25 da versare a saldo. Anche per l'anno 2004 la Cassa ha proceduto in questo modo, accreditando gli acconti di Fr. 412.- sul totale dovuto di Fr. 823.-, per emettere quindi una fattura finale di Fr. 411.- da pagare entro 30 giorni.
Ne discende, dunque, che il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata, nel senso che la Cassa di compensazione ha correttamente calcolato i contributi personali AVS/AI/IPG dell'insorgente per gli anni 2003 e 2004 basandosi su un reddito aziendale assommante a Fr. 45'000.- rispettivamente su Fr. 15'000.- e su un capitale proprio nullo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti