Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 21 novembre 2006 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di rendite AVS |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato il __________, dal 1. dicembre 2002 era al beneficio di una rendita AVS completa, calcolata sulla base di un reddito annuo medio determinante di fr. 77'226, e di una durata contributiva di 44 anni (doc. 27).
B. In seguito ad alcune rettifiche apportate al conto individuale dell’assicurato per gli anni dal __________, la Cassa CO 1 ha ricalcolato la rendita di vecchiaia cui ha diritto l’interessato.
C. Con due distinte decisioni, del 25 settembre 2006 e del 12 ottobre 2006, l’amministrazione ha ridotto l’ammontare della rendita dovuta ad RI 1 e lo ha posto al beneficio di una prestazione calcolata sulla base di un reddito determinante di fr. 73'530 e di una durata contributiva di 44 anni (doc. 8-10). Il 12 ottobre 2006 la Cassa ha inoltre chiesto in restituzione fr. 2'365, parti all’importo versato in troppo tra il 1° dicembre 2002 e il 30 settembre 2006 (doc. 7).
D. In seguito alle contestazioni sollevate da RI 1, la Cassa, con decisione del 21 novembre 2006, ha confermato il nuovo calcolo della rendita e la richiesta di restituzione.
E. L’assicurato ha interposto tempestivo ricorso al TCA contro la predetta decisione.
Egli fa valere un errore nel calcolo della nuova rendita. Il reddito complessivo di fr. 1'759'542 iscritto nel conto individuale, dopo le rettifiche apportate dalla Cassa (iscrizione dapprima quale reddito da attività indipendente ed in seguito da attività dipendente), dovrebbe infatti ammontare a fr. 1'761'203.
Nel caso in cui il suo ricorso non fosse accolto, l’insorgente chiede che gli venga spiegato dettagliatamente il calcolo per la definizione delle rendite ridotte per gli anni dal 2002 al 2006 e che venga indicato il motivo per il quale, malgrado il reddito sia aumentato, l’ammontare della rendita sia diminuito (doc. I).
F. Tramite risposta del 12 gennaio 2007 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomentazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di motivazione.
G. Con scritto 28 gennaio 2007 l’interessato ha ribadito le sue censure (doc. V). Pendente causa il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti. In particolare, il 30 marzo 2007, ha chiesto all’amministrazione per quale motivo non sono stati calcolati gli accrediti educativi per la prima figlia (doc. XI). Dopo aver riesaminato la fattispecie, la Cassa ha rilevato un errore, ha ricalcolato le rendite dovute dal dicembre 2002 ed ha trasmesso al TCA copia di 4 nuove decisioni tramite le quali è stata assegnata al ricorrente una rendita intera dal 1. dicembre 2002 (doc. XII/1-4). Chiamato a presentare osservazioni scritte in merito, l’insorgente è rimasto silente (doc. XIII).
in diritto
In ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
2. Va qui rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA (da. 1. gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
In concreto la Cassa ha fissato le rendite dovute all’insorgente per il periodo dal dicembre 2002 ed ha chiesto la restituzione di importi versati a partire da dicembre 2002. Le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2006.
Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda il periodo precedente il 2003 vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2002, mentre per il periodo successivo vanno applicate le nuove norme, ritenuto tuttavia che per il calcolo delle rendite, di massima, non vi sono state modifiche di rilievo.
3. Nelle more della procedura la Cassa ha emanato 4 nuove decisioni in sostituzione di quella impugnata, riconoscendo all’insorgente il diritto ad una rendita completa.
A norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. L'amministrazione può rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della risposta. Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene trasmesso all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236 consid. 2). Una decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art. 58 PA. Questa norma prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.
Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2 LPTCA). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase LPTCA).
Come esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al Giudice.
Nel caso di specie la Cassa ha trasmesso al TCA 4 nuove decisioni datate 13 aprile 2007 (doc. XII/1-4), con le quali ha riconosciuto una rendita di vecchiaia completa per gli anni 2002 (mese di dicembre), 2003-2004, 2005-2006 e 2007, mentre la risposta di causa è del 12 gennaio 2007 (doc. III). Poiché le nuove decisioni sono state emanate dopo l’inoltro della risposta di causa, esse possono valere unicamente quali proposte indirizzate al Giudice.
Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
4.Innanzitutto va verificato se il calcolo della rendita, così come effettuato dalla Cassa, è corretto.
5. A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni. Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS). A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS). Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
6. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS). I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
- entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
- il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
- tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
7. In concreto all’assicurato, con decisione del 14 giugno 2004, era stata assegnata una rendita di vecchiaia completa (fr. 2’060 dal 1.12.2002 e fr. 2'110 dal gennaio 2003), calcolata sulla base della scala di rendita 44 e di un reddito annuo medio parti a fr. 77'726 (doc. 27).
In seguito ad una rettifica del conto individuale, la rendita è stata ricalcolata sulla base di un reddito annuo medio di fr. 73'530, per un ammontare mensile di fr. 2'011 nel dicembre 2002, fr. 2'059 nel biennio 2003-2004 e fr. 2'098 nel biennio 2005-2006.
Va qui esaminato se il calcolo della rendita è avvenuto correttamente.
8. Periodo di contribuzione
Per il calcolo della rendita dell'assicurato, nato nel __________, fa stato il periodo di contribuzione dal 1° gennaio __________ (anno seguente il compimento del 20.o anno di età) al 31 dicembre __________ (anno precedente l'insorgere del diritto alla rendita AVS).
Dall'esame dei conti individuali del ricorrente, dove sono tra l'altro registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS) risulta che l'insorgente presenta un periodo di contribuzione incompleto, essendoci una lacuna nel 1963. Dopo aver esperito i necessari accertamenti, la Cassa l’ha colmata con i redditi “giovanili”, ossia gli importi conseguiti precedentemente all’anno del compimento del 20. anno di età (cfr. art. 52b OAVS).
Questa circostanza è stata del resto confermata anche dall’insorgente in sede di ricorso (doc. I).
L’interessato ha pertanto un periodo contributivo completo di 44 anni che gli permette di beneficiare della scala di rendita massima, ossia la 44.
9. Reddito annuo medio
Occorre ora verificare la determinazione del reddito annuo medio (RAM).
Come già detto, il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa, nonché dagli accrediti per compiti di educazione computabili durante il proprio periodo di contribuzione.
Nel caso di specie, la Cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale dell'assicurato, giungendo così all'importo di fr. 1'759'003 (doc. 11).
Il ricorrente sostiene che nel calcolo effettuato nel 2004 la Cassa aveva calcolato un reddito annuo medio di fr. 1'759'542, che sarebbe aumentato a fr. 1'761'203 in seguito alla rettifica del conto individuale.
In realtà gli importi indicati del ricorrente sono comprensivi di tutti i redditi “giovanili” conseguiti fino ai 20. anni. Tuttavia, poiché dall’esame del conto individuale solo per il 1963 risultava una lacuna, la Cassa ha rettamente aggiunto al reddito conseguito nel periodo di contribuzione (__________) solo il guadagno del __________, ossia fr. 2'557. Gli importi precedenti (fr. 1'425 nel __________, fr. 600 nel __________ e fr. 175 nel __________), non possono invece essere presi in considerazione.
Resta da esaminare per quale motivo il RAM è diminuito di fr. 142'010.
L’insorgente sostiene che il medesimo importo accreditatogli come reddito da attività dipendente è stato semplicemente commutato dal reddito da attività indipendente. Per cui non dovrebbe esserci alcuna modifica nell’ammontare complessivo del RAM.
Da un’attenta analisi degli atti, e meglio dall’estratto conto individuale (doc. A5), risulta invece che dal __________ erano stati registrati sia i redditi da attività dipendente a favore della “__________” di __________ (fr. 40'111 nel __________; fr. 61'150 nel __________ e fr. 42'500 nel __________) sia i redditi conseguiti quale “RI 1” (fr. 50'000 nel __________, fr. 50'000 nel __________ e fr. 42'100 nel __________). Questi ultimi importi, in seguito ad una revisione effettuata dalla Cassa di compensazione, anche a seguito di una richiesta dell’insorgente (doc. VIII/1), sono stati stralciati dal conto individuale. Da cui la differenza di fr. 142'000 (fr. 50'000 + fr. 50'000 + fr. 42'100).
Da rilevare che i redditi conseguiti negli anni dal __________ e seguenti non sono invece costitutivi di rendita per cui la loro qualifica esula dalla procedura in esame.
Per cui il RAM complessivo ammonta a fr. 1'759'003, come calcolato dalla Cassa.
La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurato è avvenuta nel __________ e, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.585.
L'importo rivalutato ammonta di conseguenza a fr. 2'788’020 (1'759'003 X 1.585).
Il reddito annuo ammonta pertanto a 63’364 (2'788’020 : 44).
L’assicurato ha avuto due figlie, nate nel __________ e nel __________.
L’interessato ha pertanto diritto a 23 mezzi accrediti per compiti educativi.
Infatti l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula:
(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi
durata di contribuzione computabile
(marg. 5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).
Ne consegue quindi che all'assicurato vanno computati 16 mezzi accrediti per un importo, nel 2002, di fr. 9’692 (1’030 X 12 X 3 X 11,5 : 44), in luogo dei fr. 6'742 calcolati dalla Cassa sulla base di 16 mezzi accrediti, ossia quelli della seconda figlia.
Va qui rilevato che la Cassa aveva correttamente preso in considerazione entrambe le figlie nel primo calcolo della rendita. Al momento di procedere al nuovo calcolo della prestazione in seguito alla rettifica dell’iscrizione nel conto individuale del ricorrente, l’amministrazione ha invece preso in considerazione solo la seconda figlia. Chiamata a presentare osservazioni in merito, la Cassa ha trasmesso al TCA le 4 nuove decisioni tramite le quali ha assegnato nuovamente al ricorrente una rendita intera.
In concreto il reddito annuo medio ammonta a fr. 74’160 (fr. 63’364 + 9’692 = 73’056 arrotondato all'importo immediatamente superiore secondo le Tabelle UFAS). Ciò corrisponde alla rendita massima di fr. 2'060 nel 2002, fr. 2'110 nel biennio 2003/2004 e fr. 2'150 nel biennio 2005-2006. Dal 1. gennaio 2007 la rendita ammonta a fr. 2'210.
In queste condizioni, l’insorgente, malgrado la riduzione dell’ammontare del reddito, raggiunge comunque il reddito annuo medio massimo che gli dà diritto alla rendita intera.
Ne segue che il ricorso va accolto e la decisione impugnata modificata nel senso che l’assicurato ha diritto all’erogazione di una rendita di vecchiaia completa dal dicembre 2002 e non deve restituire alcunché alla Cassa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che il ricorrente ha diritto ad una rendita di vecchiaia completa.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti