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Raccomandata |
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Incarto n.
CS |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 28 aprile 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 28 marzo 2007 emanata da |
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Cassa CO 1,
in materia di contributi AVS |
ritenuto, in fatto
A. Durante il controllo del conteggio dei salari (ex art. 162 segg. OAVS) per il periodo 1.1.2001-31.12.2001 un ispettore della Cassa CO 1 ha effettuato delle riprese per salari non notificati dalla RI 1.
L’amministrazione ha ripreso in particolare gli importi versati a diverse persone che hanno collaborato con la RI 1 nel corso di quell’anno, nonché il vitto versato ad alcuni assicurati.
In seguito all’opposizione presentata dalla RI 1, la Cassa ha ridotto la ripresa da fr. 20'000 a fr. 15'864, stralciando, tra l’altro, l’importo relativo al soldo versato ad una persona che ha effettuato il suo servizio civile a favore della RI 1.
B. Con ricorso, a tratti confusionario e non sempre comprensibile, la RI 1 è tempestivamente insorta al TCA, contestando la predetta decisione.
L’insorgente sostiene che le riprese concernono persone che avrebbero lavorato a titolo volontario e riguardano importi inferiori ai fr. 2'000, per cui sarebbero esenti da ogni tipo di contributo sociale. Altri importi concernerebbero invece il vitto versato a tutte le persone che hanno partecipato al progetto e non solo ai dipendenti.
La ricorrente contesta la poca trasparenza della decisione su opposizione e chiede che vengano date risposte ad uno scritto del 24 gennaio 2007 trasmesso all’amministrazione (doc. I).
C. Con risposta del 21 maggio 2007 la Cassa ha chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., 1707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
2. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
In concreto la fissazione dei contributi si riferisce al 2001, mentre le decisioni (formale e su opposizione), sono state emanate nel 2006 e nel 2007.
Per cui, mentre per l’aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA, per quanto concerne la fissazione dei contributi vanno applicate le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2002.
3. Con il proprio ricorso la RI 1 fa valere, implicitamente, un diniego di giustizia formale per carenza di motivazione della decisione impugnata. L’insorgente rimprovera in particolare alla Cassa di non essere stata trasparente e di non aver risposto a tutte le domande.
Ravvisa implicitamente, in questa carenza, una violazione del diritto di essere sentito.
Il diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In concreto la Cassa ha precisato chiaramente sia quali riprese sono state effettuate, sia per quale motivo ha proceduto in tal senso. In particolare al punto 2.2 ha elencato i nomi delle persone (conosciute) per le quali è stata effettuata una ripresa e al punto 2.5 ha precisato che accrediterà le riprese sui rispettivi conti individuali non appena la società opponente avrà inviato i numeri AVS delle persone oggetto di ripresa.
L’insorgente ha pertanto potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla ad un’istanza che del resto dispone di pieno potere cognitivo, confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le medesime censure.
L’amministrazione non ha pertanto commesso un diniego di giustizia formale.
Il TCA deve entrare nel merito del ricorso.
nel merito
4. La ricorrente afferma innanzitutto che la censura principale del ricorso concerne la valutazione del “lavoro” nel caso di un volontariato. In particolare ritiene che gli importi versati ad alcuni assicurati per l’attività svolta a suo favore non andrebbero assoggettati al prelievo di contributi, giacché sarebbero da trattare quali rimborso spese.
La società precisa che dagli anni novanta la RI 1 ha pagato, ai volontari, un contributo per le spese indirette, per esempio per le scarpe, i vestiti, i viaggi, la consumazione, ecc. L’importo è stato fissato ad un massimo di fr. 20 al giorno o fr. 600 al mese.
L’insorgente rileva inoltre che il lavoro volontario non può essere trattato come un lavoro salariato, poiché mancano le caratteristiche di un contratto di individuale di lavoro (orario definito, durata definita, obbligo di presenza, ecc.). Al massimo si potrebbe ritenere un’attività indipendente.
5. A norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.
Per l'art. 10 LPGA è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
E' considerato datore
di lavoro chi impiega salariati
(art. 11 LPGA).
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
6. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 21 marzo 2005, H 31/04, STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03, STFA del 18 settembre 2000 nella causa M., H 59/00).
7. Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di
un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono
adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 12a edizione,
pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in:
Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso
l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul
lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro
(RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso,
risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC
1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività
regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto
di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che
perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993
pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS),
pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
8. Il marg. 1003 delle direttive sul salario determinante (DSD) prevede che il lavoro è un’attività esercitata allo scopo di conseguire un reddito. I motivi che spingono una persona ad esercitare un’attività (economici, artistici, religiosi o altri), sono irrilevanti. E’ pure irrilevante se l’attività è illegale (lavoro nero) o contraria al buon costume.
L’assicurato deve essere tenuto a lavorare per un certo tempo, determinato o indeterminato. Non occorre che l’impegno temporale sia concluso esplicitamente, può pure risultare dalle circostanze (marg. 1004 DSD).
Sono considerati senza attività lucrativa gli assicurati che non esercitano un’attività determinata nell’intento di conseguire un reddito e di aumentare la loro capacità di rendimento economico (marg. 2001 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, DIN).
La questione dell’esistenza o meno di un’attività lucrativa è determinata secondo le circostanze economiche reali create da un’attività o nell’ambito delle quali è svolta l’attività. Al riguardo non è decisivo il modo in cui si qualifica l’assicurato (marg. 2002 DIN). Non può essere riconosciuta come attività lucrativa un’attività solo apparente o non avente nessun carattere lucrativo come l’attività di un amatore che lavora solo per il proprio piacere (marg. 2003 DIN).
Con sentenza del 13 marzo 1989, pubblicata in DTF 115 V 55, in una causa inerente l’applicazione dell’art. 1 cpv. 1 LAINF (dal 1° gennaio 2003 art. 1a cpv. 1 LAINF), giusta il quale sono assicurati d’obbligo, ai sensi della legge, i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d’apprendistato o protetti, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha affermato che è ritenuto lavoratore ai sensi di tale norma, chi, a scopo di lucro o di formazione e senza rischio economico proprio, esegue durevolmente o provvisoriamente un lavoro per un datore di lavoro cui più o meno è subordinato. La qualità di lavoratore deve essere determinata caso per caso, considerato l'insieme delle circostanze della concreta evenienza, in particolare ritenendo l'esistenza di una prestazione di lavoro, di un vincolo di subordinazione e di un diritto a salario in qualsiasi forma.
In quel caso si trattava di una ragazza che durante il tempo libero svolgeva regolarmente un’attività presso una fattoria, con un vincolo di subordinazione, e che in cambio aveva ottenuto la possibilità di cavalcare dei cavalli. Il TFA ha affermato:
„Zu beachten ist, dass Art. 1 Abs. 1 UVG ausdrücklich auch Volontäre in den obligatorischen Versicherungsschutz einschliesst, was, wie schon die mit dem Obligatorium grundsätzlich bezweckte Ausdehnung des Versicherungsschutzes, eher für eine ausdehnende Umschreibung des Arbeitnehmerbegriffes spricht, da in gewissen Volontärverhältnissen selbst der für ein eigentliches Arbeitsverhältnis typische Lohn weder vereinbart noch üblich ist (vgl. Art. 322 Abs. 1 OR; REHBINDER, Berner Kommentar, Bd. VI/2, 1985, N. 12 zu Art. 319 OR).
(…)
3.- a) Die Vorinstanz begründete die Verneinung der Arbeitnehmereigenschaft der Beschwerdeführerin im wesentlichen mit dem Hinweis auf das Fehlen eines Arbeitsvertrages mit Fritz K. Sie führte dazu aus, das Mädchen habe im Stall arbeiten und reiten können, wann es ihm passte, habe kommen und gehen können, wann es wollte; abgesehen von Fr. 100.-- am Ende der Sommerferien 1985 habe es nie einen Barlohn erhalten und die Tätigkeit auch nicht um des Erwerbes oder der Ausbildung willen ausgeübt; das Reiten stelle nicht Lohn dar, sondern habe Bestandteil der Beschäftigung im Betrieb gebildet.
Die Beschwerdeführerin führt hinsichtlich des Ausmasses und der Art ihrer Beschäftigung im Reitstall aus, ab 1983 habe sie ihre Reitausbildung intensiviert und mit der regelmässigen Mitarbeit im Stall begonnen; von seltenen Ausnahmen abgesehen, sei sie jeden Mittwochnachmittag und jedes Wochenende im Betrieb gewesen; ebenso habe sie in den Ferien praktisch ständig dort gearbeitet und in den Sommerferien 1985 sogar während drei Wochen im nahegelegenen Altersheim gewohnt; sie habe alle anfallenden Arbeiten, darunter Füttern, Pferdeputzen, Misten und zwischendurch "Bollen jagen", selbständig erledigt und den ganzen Betrieb, die Fütterungszeiten usw. bestens gekannt; nebstdem habe sie Anfängern Reitstunden erteilt und Kunden einzeln oder in Gruppen auf Ausritten begleitet; sie sei eine voll integrierte Kraft in der Organisation des Betriebes gewesen und die Arbeit wäre ohne sie kaum zu bewältigen gewesen; auch sei sie sehr regelmässig zur Arbeit erschienen, worauf sich der Stallbesitzer habe verlassen können. Das Bestehen eines Arbeitsvertrages wird in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde namentlich mit dem Vorliegen eines Subordinationsverhältnisses und des der Arbeitsbereitschaft zugrundeliegenden Erwerbsmotivs begründet.
Die Helvetia Unfall stellt sich auf den Standpunkt, die Beschwerdeführerin habe nicht gegen Lohn und damit nicht um des Erwerbes willen Arbeit verrichtet, sondern ausschliesslich, um sich Reitgelegenheit zu verschaffen; die geltend gemachte geldwerte Abgeltung und der Umstand, dass es ihr nicht möglich gewesen wäre, monatlich zwischen Fr. 600.-- und Fr. 800.-- für das Reiten auszugeben, zeigten, dass es sich lediglich um einen subjektiven und theoretischen Wert handle; die erhaltenen Reitstunden hätten eine Belohnung dargestellt, deren Gewährung im freien Ermessen des Reitstallinhabers lag; zwar habe das Verhältnis zeitweise gewisse Arbeitsvertragselemente enthalten; in Würdigung der Gesamtsituation sei die Arbeitnehmereigenschaft der Beschwerdeführerin jedoch zu verneinen.
Das BSV vertritt die Auffassung, die fraglichen Tätigkeiten seien lediglich als Freizeitbeschäftigung zu qualifizieren; eine eigentliche, auf Gegenseitigkeit beruhende Verpflichtung fehle; da die Beschwerdeführerin zudem Handelspferde im Hinblick auf die von ihnen benötigte tägliche Bewegung und nicht ausschliesslich gegen Entgelt zu diesem Zweck zur Verfügung gestellte Pferde ritt, erscheine es zudem als fraglich, ob die Gewährung der Reitgelegenheit überhaupt als Naturallohn betrachtet werden könne; insbesondere aus Gründen der Rechtssicherheit müsse im vorliegenden Fall und generell bei Jugendlichen, die in Reitställen ihrer Freizeitbeschäftigung nachgehen, davon ausgegangen werden, dass kein Arbeitsvertrag vorliege.
b) Bezüglich des Umfanges und der Art der Beschäftigung im Reitstall kann von der Sachverhaltsdarstellung in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, welche mit den persönlichen Aussagen der Beschwerdeführerin anlässlich der mündlichen Hauptverhandlung im vorinstanzlichen Verfahren übereinstimmt, ausgegangen werden. Danach hat Andrea Z. im Interesse und nach Weisungen des Fritz K. während Jahren regelmässig intensive Arbeit geleistet.
c) Im Regelfall reichen mehr oder weniger häufig ausgeübte Freizeitbeschäftigungen und Handreichungen Jugendlicher nicht aus, um ein Arbeitsverhältnis im Sinne des UVG zu begründen. Von solchen gelegentlichen Diensten kann im vorliegenden Fall angesichts der Intensität und Regelmässigkeit sowie des Umfanges der erbrachten Arbeitsleistung jedoch nicht gesprochen werden.
Dass die Beschwerdeführerin aufgrund ihrer allmählich erworbenen Erfahrung relativ selbständig handelte und nicht zu jeder einzelnen Tätigkeit ausdrücklich aufgefordert werden musste, spricht nicht gegen das Vorliegen eines Unterordnungsverhälnisses. Sie war bei ihrer Tätigkeit an den in organisatorischer Hinsicht vorgegebenen Betriebsablauf gebunden.
Als Gegenleistung für ihre Tätigkeit wurde die Beschwerdeführerin regelmässig in Form von Reitstunden und durch die gelegentliche Gewährung von Kost und Logis entlöhnt. Dabei handelt es sich um geldwerte Leistungen, die von der Erbringung ihrer Arbeit abhängig waren und ohne diese kaum über längere Zeit gewährt worden wären. Ob der in der Unfallmeldung eingesetzte Monatslohn von Fr. 450.--, der unbestrittenermassen nie bar ausbezahlt worden war, der tatsächlich erbrachten Arbeitsleistung entsprach, kann offenbleiben. Im Hinblick auf den angestrebten geldwerten Vorteil in Form von sonst kostspieliger Reitgelegenheit ist das Erwerbsmotiv gegeben. Für die Abgrenzung gelegentlicher Handreichungen von eigentlichen, für das Versicherungsobligatorium relevanten Arbeitsverhältnissen können Art und Höhe der Vergütung nicht ausschlaggebend sein.
Aus dem Gesagten folgt, dass für die von der Beschwerdeführerin im Reit- und Handelsstall des Fritz K. ausgeübte Tätigkeit die Arbeitnehmereigenschaft im Sinne von Art. 1 Abs. 1 UVG zu bejahen ist.“ (sottolineature del redattore)
9. Nel caso di specie la RI 1 ha quale scopo di salvaguardare e di ridare vita al __________.
“Dagli anni settanta fin’ora, questo scopo veniva eseguito da volontari che venivano sul __________ per costruire case, mantenere degli orti ecc., senza un pagamento di un salario.” (cfr. doc. I).
Allorché, inizialmente, le spese dirette ed indirette erano completamente a loro carico (cfr. doc. I), negli anni ottanta la RI 1 ha iniziato a rimborsare le spese dirette (spese per chiodi, semi, “contributo per gli alimenti”, cfr. doc. I) e dagli anni novanta ha versato anche un contributo per le spese indirette (scarpe, vestiti, viaggi, consumazione, ecc., doc. I). Questi importi, nel 2001, consistevano in fr. 20 al giorno, oppure fr. 600 al mese (doc. I).
I “volontari” svolgevano, in altre parole, una tipica attività di lavoro subordinato, dovendo prestare la loro mano d’opera per la costruzione di immobili e l’intrattenimento del paesaggio del __________, vedendosi pagate le spese, in particolare il vitto e l’alloggio, tramite un importo forfetario regolare, ed esercitando la loro attività per diversi giorni all’anno.
In effetti dal documento “__________-Arbeitstage-Abrechnung 2001-b”, emerge un totale di 89 giorni di lavoro fino a settembre per tale “__________” (di cui 56 di “Bau”, si tratta verosimilmente di __________: cfr. doc. “Auszahlung-Sept-01” e conti 3000 e 3250), 106 giorni di lavoro per tale “__________” (di cui 66 di “Bau”, si tratta verosimilmente di __________, cfr. doc. “Auszahlung-Sept-01” e conti 3000 e 3250), ecc. (cfr. allegato al doc. 6).
A proposito del tempo di lavoro svolto a favore della ricorrente dagli atti emerge che una persona che la RI 1 aveva notificato come sua dipendente per l’anno 2000 (cfr. doc. 7, dichiarazione dei salari), ha precisato di aver ricevuto, durante gli anni 1998-2000 “vitto e alloggio e un contributo finanziario di fr. 19.72 per giorno (Fr. 600.-- al mese). Il tempo di lavoro settimanale era di sei giorni, la domenica libera. Normalmente ho anche passato il fine settimana all’azienda.” (doc. 8). In particolare essa aveva lavorato 149 giorni nel 1998, 130 nel 1999 e 231 nel 2000, ricevendo “vitto e alloggio e un contributo finanziario” (cfr. allegato al doc. 7: “Abrechnung”).
Analogamente a quanto emerge dalla DTF 115 V 55 (cfr.: „Als Gegenleistung für ihre Tätigkeit wurde die Beschwerdeführerin regelmässig in Form von Reitstunden und durch die gelegentliche Gewährung von Kost und Logis entlöhnt. Dabei handelt es sich um geldwerte Leistungen, die von der Erbringung ihrer Arbeit abhängig waren und ohne diese kaum über längere Zeit gewährt worden wären“), questo TCA deve concludere che quale contropartita per le loro prestazioni gli assicurati che hanno contribuito, con il loro lavoro, alla costruzione di immobili, sono stati pagati, regolarmente, tramite il rimborso dei costi del vitto e dell’alloggio, ossia di prestazioni regolari che, di principio, costituiscono salario determinante (cfr. art. 11 OAVS).
A questo proposito va rammentato che per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS). Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante. Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il salariato cfr. il testo tedesco "Arbeitnehmer" e il testo francese "salarié") deve far fronte nell’ambito della propria attività. Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS). L'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).
La prassi amministrativa considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140). Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).
Conformemente alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.
Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa CO 1, tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).
L'amministrazione non può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b). A tale scopo secondo una giurisprudenza da sempre seguita è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).
In una sentenza dell’11 gennaio 2005 (H 257/93) il TFA ha precisato la sua giurisprudenza. L'Alta Corte ha rimproverato all'amministrazione ed al TCA di avere "omesso di assumere le prove necessarie per accertare se gli importi forfettari corrispondevano a spese effettivamente sopportate dal datore di lavoro…".
Il TFA ha poi ritenuto che "… particolarmente dispendioso appare per il datore di lavoro, che dispone tra l'altro di diversi autisti, tenere regolarmente un conteggio delle citate spese di trasferta e rappresentanza per ogni dipendente".
Con sentenza H 308/03 del 10 dicembre 2004 il TFA ha ritenuto come: "… il sistema forfetario non costituisce un dato di fatto acquisito" siccome "… con l'ausilio di programmi informatici è del tutto agevole dimostrare le spese effettivamente sostenute dai dipendenti."
In quel caso l'Alta Corte aveva ritenuto non rispondente ai criteri "… l'elencazione contabile stereotipa a titolo di spese di importi prefissati a valori costanti…" ma soprattutto l'Alta Corte ha evidenziato (il 10 dicembre 2004) che: "Va poi rammentato alla ricorrente che - contrariamente a quanto sostiene - ossia che spetta alla Cassa il compito di procurarsi i relativi documenti probatori - per l'art. 8 CC colui che vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lei asserita, deve fornire la prova".
Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 4.3.2), il tutto con la collaborazione del datore di lavoro.
È ammissibile derogare a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo l’esistenza di spese generali dimostrata, l’importo dettagliato non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.; Käser, op. cit., pag. 165). In tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare fissando un importo forfetario (N. 3005 e N. 3011 DSD). Questa modalità di calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti (Käser, op. cit., pag. 166).
Se le spese generali non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):
- si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento del salario;
- non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9 cpv. 3 OAVS).
Se le spese effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile.
Se l'indennità per le spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011 DSD).
10. Per l'art. 7 lett. f OAVS le prestazioni in natura regolari costituiscono salario determinante.
A norma dell’art. 11 cpv. 1 OAVS il vitto e l’alloggio dei lavoratori occupati nell’azienda e del personale domestico sono valutati 30 franchi il giorno. E’ fatto salvo l’articolo 14. Per il cpv. 2 se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l’importo totale è ripartito come segue: colazione fr. 4.--, pranzo fr. 9.--, cena fr. 7.-- e alloggio fr. 10.--.
Giusta l’art. 13 OAVS le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa CO 1 secondo le circostanze.
11. In concreto la ricorrente non ha comprovato, tramite giustificativi, che gli importi di fr. 20 al giorno, rispettivamente di fr. 600 al mese, costituissero spese rimborsabili; tutto ciò malgrado la Cassa abbia in numerosissime occasioni chiesto alla ricorrente la produzione della documentazione contabile.
In particolare l’amministrazione, il 10 ottobre 2006, ha chiesto all’insorgente di trasmettere i bilanci e i conti economici, nonché le schede del mastro entro il 31 ottobre 2006 (doc. 2).
In seguito ad una richiesta di proroga del 24 ottobre 2006, addirittura fino al 31 dicembre 2006, ciò che avrebbe, di fatto, comportato la prescrizione dei contributi 2001 (cfr. art. 16 LAVS, doc. 3), la Cassa ha concesso un termine fino al 30 novembre 2006 per presentare la documentazione richiesta (doc. 3). Malgrado l’invio di parte della documentazione, l’amministrazione si è vista costretta, il 12 dicembre 2006, a chiedere ulteriori chiarimenti (in particolare la produzione delle schede del mastro complete) entro il 15 dicembre 2006 (doc. 3), termine prorogato al 20 dicembre 2006.
Ciò è in parte stato fatto il 21 dicembre 2006 (doc. 3).
Il 22 dicembre 2006, anche per evitare la prescrizione, la Cassa ha dovuto emanare una tassazione d’ufficio (doc. 4). In seguito all’opposizione presentata dalla RI 1, il 26 gennaio 2007 la Cassa ha chiesto i giustificativi contabili inerenti i conti 3000, 3010, 3020 e 3250 entro il 19 febbraio 2007 (doc. 6). Il 18 febbraio 2007 la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione.
Il TCA, già con sentenza del 22 ottobre 2007 (inc. 30.2007.45), concernente la medesima RI 1, ha accertato che la ricorrente è stata più volte sollecitata, inizialmente invano, dalla Cassa a far fronte ai propri obblighi ed in particolare a produrre la documentazione necessaria all’esame dei conti 2002-2005. Questo Tribunale ha pure giudicato inammissibile l’atteggiamento della ricorrente che si è rifiutata di spedire quanto richiesto dall’amministrazione, ma che era pronta a mettere a disposizione la documentazione in luoghi difficilmente accessibili quali il __________ oppure fuori Cantone (__________).
Per cui l’atteggiamento della ricorrente non ha contributo a chiarire la fattispecie.
Sia come sia, l’insorgente non ha reso verosimile che gli importi giornalieri di fr. 20, rispettivamente mensili di fr. 600, costituivano un rimborso per spese deducibili e non un salario.
Anzi, come visto in precedenza (cfr. consid. 9), dalle stesse affermazioni della ricorrente e dagli atti prodotti, risulta che gli importi versati agli assicurati fanno parte del salario determinante.
Le riprese di fr. 3'598 derivanti dal conto 3000 e di fr. 4'760 derivanti dal conto 3250, vanno pertanto confermate.
Va a questo proposito evidenziato come dal conto 3000 risultano gli importi di fr. 800 a favore di “__________” (__________), di fr. 660 a favore di “__________” (__________), di fr. 400 a favore di “__________” (__________), di fr. 300 a favore di “__________” (__________) e di fr. 1’438 a favore di __________ (__________; per un totale di fr. 3'598), mentre dal conto 3250 emergono gli importi di fr. 1'320 (1'220 + 100) a favore di “__________” (__________), fr. 1'120 (1'060 + 60) a favore di “__________” (__________, fr. 1'680 (720 + 880 + 80) a favore di “__________” (__________) e fr. 640 a favore di “__________” (__________; per un totale di fr. 4'760), come esposto chiaramente dalla Cassa nella decisione su opposizione.
Questo Tribunale, sulla base degli atti prodotti, con il contagocce, dalla RI 1 ricorrente e di quanto giudicato dall’Alta Corte (cfr. DTF 115 V 55), ritenuto che negli anni passati lo stesso importo (circa fr. 20 al giorno o fr. 600 al mese) era stato versato ad una persona che la stessa RI 1 aveva ritenuto sua dipendente non può che confermare la ripresa effettuata dalla Cassa.
12. L’insorgente chiede tuttavia di non prelevare contributi poiché “tutte le persone in questione hanno accettato in forma orale che la” ricorrente “non paga i contributi AVS ecc.” (doc. I).
Essa chiede implicitamente l’applicazione dell’art. 8 bis OAVS.
Secondo l’art. 5 cpv. 5 frase 1 LAVS il Consiglio Federale può emanare prescrizioni secondo le quali le rimunerazioni di poco conto, per attività accessorie, non sono incluse, di comune accordo tra datori di lavoro e lavoratori, nel salario determinante.
Facendo
uso di questa facoltà il Consiglio Federale ha emanato l’art. 8 bis OAVS
secondo il quale le rimunerazioni versate dal datore di lavoro rappresentanti
il reddito di attività accessorie che non superano i 2000 franchi per anno
civile possono essere escluse dal reddito soggetto a contribuzione.
La rinuncia alla riscossione dei contributi da parte del lavoratore deve essere, di regola, fatta in forma scritta e può essere revocata in qualsiasi tempo. L’accordo del salariato è valido solo se egli è stato esplicitamente reso attento, per iscritto, sulle conseguenze del mancato pagamento dei contributi che sono:
- i contributi che servono da base al calcolo di future rendite di
vecchiaia, d’invalidità o per superstiti sono più bassi;
- il salariato è coperto per gli infortuni in cui potrebbe incorrere
esercitando l’attività accessoria in questione solo se una tale
copertura è garantita dalla sua attività principale.
Il datore di lavoro, che vuole prevalersi della rinuncia dei contributi paritetici, deve prima chiedere l’autorizzazione della Cassa CO 1 e presentare il testo che sarà consegnato al salariato, conformemente al marg. 2121 DRC, a meno che egli usi un modulo della cassa prestampato (marg. 2125 DRC).
Il datore di lavoro deve tenere delle iscrizioni che gli permettono di stabilire gli importi riscossi da ogni salariato per anno civile a titolo di rimunerazione di poco conto per attività accessorie in modo che, su questa base, si possa verificare se il limite è raggiunto (marg. 2113 DRC).
Infine, è conforme alle disposizioni legali la produzione della dichiarazione di rinuncia dopo che la Cassa CO 1 ha effettuato misure di controllo (in questo senso cfr. sentenza del 9 dicembre 1993 della commissione AVS del Cantone di Zurigo pubblicata in SVR 1995 AHV n. 49 pag. 135 e confermata dal TFA in SVR 1996 AHV n. 77 pag. 233).
Il guadagno accessorio presuppone per definizione l'esistenza di un'attività lucrativa principale (marg. 2106 DRC).
Non vi è dunque guadagno accessorio se il reddito del lavoro proviene
dall’esercizio di diverse attività lucrative senza che l’una o l’altra possa
essere considerata attività principale, il guadagno proveniente da un’attività
accessoria rappresenta una parte importante del reddito totale dell’assicurato,
oppure se il guadagno accessorio è assegnato dal datore di lavoro che procura
il guadagno principale (marg. 2108 DRC).
Fino a prova del contrario, non sono considerati come accessori i proventi da attività quale personale addetto alla pulizia e alla stiratura, ausiliari (in particolare negli alberghi, caffè e ristoranti, nell'agricoltura e nel servizio domestico), lavoratori a domicilio (cfr. marg. 2109 DRC). Al contrario l’attività svolta dalle casalinghe è parificata ad un’attività principale, per cui il guadagno derivante da un’altra attività lucrativa è considerato come accessorio (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 46).
Il TFA ha stabilito che le direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) in merito alla rinuncia del prelievo dei contributi paritetici su guadagni accessori di poca entità sono conformi alla legge ed al regolamento (DTF 113 V 246 consid. 4c).
Va infine rilevato che con decisione del 5 gennaio 2001, H 239/00, il TFA ha fatto riferimento all'esposizione delle norme e delle direttive indicate dal TCA nella propria sentenza, affermando che all'esposizione sopra riportata per esteso può essere fatto riferimento e prestata adesione.
Nel caso di specie, in assenza della trasmissione all’autorità amministrativa della dichiarazione scritta di rinuncia, la Cassa ha rettamente proceduto alla ripresa degli importi versati nel 2001. Infatti, l’accordo del salariato è valido solo se egli è stato esplicitamente reso attento, per iscritto, sulle conseguenze del mancato pagamento dei contributi.
Certo, la ricorrente nella propria impugnativa scrive “eventualiter …. Che possiamo inoltrare ex post degli accordi in forma scritta” (doc. I). Tuttavia, né in sede di revisione, né in sede di richiesta della documentazione (sollecitata più volte), né in sede di opposizione, né in sede di ricorso, né nel termine di 10 giorni per presentare ulteriori mezzi di prova, l’insorgente ha presentato gli accordi dei suoi dipendenti. Tutto ciò, malgrado nella decisione su opposizione fossero chiaramente indicate le condizioni per ottenere l’esenzione del pagamento del contributo sociale.
13. Un’ulteriore contestazione concerne le riprese di fr. 3'996 (conto 3250) e di fr. 3'510 (conto 3020).
Il primo importo riguarda il vitto “Negozio; Esswaren Stallbau” registrato nel conto 3250 (333 giorni x fr. 12, cfr. “Auszahlung-Sept-01”). Il secondo importo riguarda il vitto per 390 persone per fr. 9 al giorno (“Si tratta della somma globale, in generale, per tutte le persone che hanno consumato qualsiasi vitti nel contesto del nostro progetto a __________”, doc. I).
In concreto la ricorrente non ha comprovato che gli importi summenzionati concernono persone estranee al lavoro svolto a favore delle RI 1. Anzi, per quanto concerne l’importo di fr. 3'510 ammette che si tratta del vitto a favore di “tutte le persone” che hanno consumato “qualsiasi vitti” nell’ambito del progetto della RI 1.
Ora, come visto in precedenza a norma dell’art. 11 cpv. 1 OAVS il vitto e l’alloggio dei lavoratori occupati nell’azienda e del personale domestico sono valutati 30 franchi il giorno. E’ fatto salvo l’articolo 14. Per il cpv. 2 se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l’importo totale è ripartito come segue: colazione fr. 4.--, pranzo fr. 9.--, cena fr. 7.-- e alloggio fr. 10.--.
Come rileva giustamente la Cassa in sede di risposta, in applicazione dell’art. 11 OAVS, essa avrebbe dovuto calcolare addirittura un importo giornaliero di fr. 30.
Ci si potrebbe chiedere pertanto se non siano dati gli estremi per una reformatio in pejus del provvedimento impugnato.
Il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 61 cpv.1 lett. d LPGA; art. 11 b della Legge di procedura per le cause davanti al TCA; DTF 122 V 166).
Questa Corte, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia a effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA del 23 giugno 2003 nella causa A., U 192/02; STFA del 22 aprile 2003 nella causa P., U 334/02; STFA del 2 giugno 2003 nella causa Service de l'emploi du canton VD c/ G., C 119/02; STFA del 17 giugno 2003 nella causa R., H 313/01; DTF 119 V 249).
14. La società contesta l’assenza di trasparenza della decisione della Cassa, poiché non avrebbe tenuto conto che le persone che hanno “comsumato gli vitti” sarebbero anche volontari, ospiti, membri della RI 1, imprenditori e “quali vitti venivano dato a dei terzi”.
Sennonché la mancanza di trasparenza è semmai da attribuire alla ricorrente la quale, più volte richiamata al suo dovere di collaborare, si è in parte presa gioco dell’amministrazione __________, causandole spese inutili e fornendole informazioni, quando sono state date, con il contagocce (cfr. in tal senso la già citata STCA del 22 ottobre 2007, 30.2007.45, in cui questo Tribunale ha confermato la multa d’ordine inflitta dalla Cassa alla RI 1 per l’assenza di collaborazione per quanto concerne il periodo 2002-2005).
Va qui rammentato che l’Alta Corte, con sentenza del 27 dicembre 2005 H 210/04, ha affermato:
" 7.1 Lorsqu'une entreprise qui verse des commissions en vue de conclure certaines affaires refuse toute information sur la ou les personnes des bénéficiaires, il y a un risque de pertes des cotisations dues à ce titre.
Afin de parer à ce risque, la jurisprudence considère qu'une entreprise ne peut pas, en règle générale, se soustraire à l'obligation de régler les comptes de cotisations des salariés en invoquant la prétendue activité indépendante des bénéficiaires de ses versements, sans pour autant révéler l'identité de ceux-ci (ATF 115 V 3 consid. 4c in fine; arrêt A. non publié du 27 décembre 1993 [H 132/93]).
Conformément à cette jurisprudence, la caisse est en droit, en principe, d'exiger le paiement de cotisations sur les commissions versées aux intermédiaires dont la société X.________ SA n'a pas révélé l'identité, comme l'ont admis à juste titre les premiers juges. La recourante, qui n'a pas prélevé de cotisations sur ces commissions ensuite d'informations erronées que lui a fourni la caisse, pouvait s'éviter tout dommage en révélant l'identité des intermédiaires concernés, de sorte qu'elle se prévaut en vain de son droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (sur les conditions posées par la jurisprudence en la matière, dont le dommage que subirait l'intéressé si sa bonne foi n'était pas protégée: cf. ATF 131 II 636 sv. consid. 6.1, 129 II 381 consid. 7.1 et les références).”
Per cui, ritenuto che in concreto la ricorrente, come visto in precedenza, è sempre stata assai reticente nel fornire informazioni, non può essere rimproverato alcunché alla Cassa CO 1. Del resto l’amministrazione ha chiaramente indicato che la ripresa complessiva di fr. 15'864 concerne i citati fr. 3'510 relativi al vitto per 390 persone a fr. 9, i fr. 3'996 del vitto “Negozio: Esswaren Stallbau”, nonché i fr. 3'598 e fr. 4'760 di cui si è detto ai consid. 9 e seguenti.
Non va poi dimenticato, per quanto concerne l’osservazione secondo la quale alcune persone erano indipendenti e responsabili personalmente del pagamento dei contributi sociali, che un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
15. Infine, circa l’assicurato che ha assolto il servizio civile lavorando per la RI 1, la questione è stata risolta nella misura in cui la ripresa è stata stralciata.
In questo senso va ancora evidenziato che tramite la decisione su opposizione la Cassa ha risposto alle domande poste dalla ricorrente con la lettera del 24 gennaio 2007. Per cui la sua richiesta di obbligare l’amministrazione a risponderle è priva di oggetto.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione della Cassa merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti